F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 228/CSA pubblicata del 23 Maggio 2023 – ACD Città Di S. Agata

Decisione n. 228/CSA/2022-2023        

Registro procedimenti n. 266/CSA/2022-2023

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

 composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno – Vice Presidente 

Andrea Galli – Componente (relatore) 

Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 266/CSA/2022-2023, proposto dalla società ACD Città Di S. Agata in data 08.05.2023,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. 132 del 02.05.2023;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 18.05.2023, l’Avv. Andrea Galli e udito il Dott. Filippo Marra Cutrupi per la reclamante;

Sentito l’Arbitro;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società ACD Città Di S. Agata ha proposto reclamo avverso le sanzioni inflitte ai propri calciatori tesserati, Sigg.ri Vincenzo Vitale, Gledjan Duli e Tommaso Squillace, dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti Figc (cfr. Com. Uff. n. 132 del 02.05.2023), in relazione alla gara del Campionato di Serie D, Girone I, Città di S. Agata/Football C. Lamezia Terme del 30.04.2023.

Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha squalificato:

- il calciatore Vincenzo Vitale per 4 giornate effettive di gara “Per avere rivolto espressione gravemente minacciosa all'indirizzo del Direttore di gara”;

- il calciatore Gledjan Duli per 4 giornate effettive di gara “Per avere rivolto espressione gravemente minacciosa all'indirizzo del Direttore di gara”;

- il calciatore Tommaso Squillace per 3 giornate effettive di gara “Per aver colpito un calciatore avversario con un pugno”.

La società reclamante ha sostenuto l’eccessiva afflittività delle sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo rispetto alle condotte mantenute dai propri tesserati nelle circostanze per cui è causa, chiedendone l’annullamento o quanto meno la riduzione.

In particolare, la società Sant’Agata ha dedotto che i calciatori Vitale e Duli, in un momento topico della gara, dopo che la propria squadra era passata in svantaggio, presi dell'adrenalina del momento, avevano pronunciato solamente delle frasi di protesta e senza aver posto in essere alcun atteggiamento intimidatorio o minaccioso. Il gesto addebitato al calciatore Squillace, inoltre, non sarebbe qualificabile come violento, bensì solo antisportivo, poiché nel corso di un'azione di gioco il calciatore sanzionato, nel tentativo di divincolarsi dall’avversario, lo aveva colpito involontariamente.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 18 maggio 2023, per la reclamante è comparso il Dott. Filippo Marra Cutrupi, il quale, dopo aver esposto i motivi di gravame, ha concluso in conformità.

È stato sentito l’Arbitro a chiarimenti.

Il reclamo è stato quindi ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere accolto, per quanto di ragione, unicamente in relazione all’entità della sanzione inflitta al tesserato Tommaso Squillace.

Dai documenti ufficiali di gara, cui deve attribuirsi il rango di piena prova ex art. 61 comma 1 CGS, risulta che:

- il calciatore Vincenzo Vitale “Dopo la segnatura di una rete della squadra ospite, protestava con fare intimidatorio minaccioso nei miei confronti (venendomi anche faccia a faccia) e nei confronti dell’assistente, pronunciando frasi come non hai capito un cazzo coglione ci stiamo giocando il campionato svegliatevi sei un imbecille”; - il calciatore Gledjan Duli “Sostituito, si alzava dalla panchina per protestare nei confronti della terna con fare intimidatorio e minaccioso, pronunciando frasi come sei un coglione cosa cazzo hai visto oggi le prendete vergognati. Prima di lasciare il terreno di gioco continua a protestare nei confronti dell’assistente numero uno”;

- il calciatore Tommaso Squillace “Colpisce con un pugno un calciatore avversario a gioco in svolgimento, procurando dolore solo momentaneo che non impediva al calciatore colpito di riprendere la gara”.

Sentito a chiarimenti, l’Arbitro ha confermato sostanzialmente il contenuto della propria refertazione, precisando che in occasione di un calcio di punizione in favore del Sant’Agata, il calciatore Squillace, nel divincolarsi da un avversario al fine di liberarsi e di ricevere la palla, lo aveva colpito con un pugno, non violento, tanto che il contendente aveva ripreso subito il gioco.

Questa Corte ritiene che, per quanto riguarda la squalifica inflitta ai calciatori Vitale e Duli, dai documenti ufficiali di gara emerga come le condotte refertate risultino indubbiamente sanzionabili nei termini stabiliti dal Giudice di prime cure, sia per l’indubitabile contenuto ingiurioso delle espressioni proferite dai tesserati, sia in termini di loro quantificazione, in ragione della recente modifica apportata all’art.36 del C.G.S. con Comunicato Ufficiale n.165/A del 20.04.2023.

Con riguardo alla squalifica inflitta al calciatore Squillace, i fatti refertati, come precisati dal Direttore di Gara,  consentono di ritenere che nel caso di specie il tesserato sanzionato non ha posto in essere una condotta violenta connotata da volontaria aggressività e intenzione di produrre danni da lesioni personali o di offendere o porre in pericolo l’integrità fisica dell’avversario, ovvero ancora di determinarne uno stato di incapacità, anche temporanea, elementi, questi, che, per costante giurisprudenza, si ritengono necessari per la ricorrenza della fattispecie prevista e disciplinata dall’art. 38 CGS.

La condotta perpetrata dal tesserato della Società reclamante va allora, piuttosto, configurata come gravemente antisportiva, tenuto conto che, se depone per l’assenza di violenza il fatto che il colpo sia stato inferto durante un’azione di giuoco, nel tentativo di divincolarsi da un avversario, che non ha subito conseguenze fisiche e ha potuto riprendere a giocare immediatamente, una tale condotta resta comunque specificamente censurabile ex art. 39, comma 1, CGS, stante il fatto che il colpo sia stato inferto con un pugno. Sulla base di quanto precede, il reclamo proposto dalla società ACD Città Di S. Agata deve essere parzialmente accolto con riguardo alla sola sanzione irrogata al calciatore Tommaso Squillace, sanzione che andrà ridotta a due giornate effettive di gara. 

P.Q.M.

Respinge il reclamo avverso la sanzione nei confronti dei calciatori Vincenzo Vitale e Gledjan Duli.

Accoglie parzialmente il reclamo avverso la sanzione nei confronti del calciatore Tommaso Squillace e, per l’effetto, riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.

Dispone la restituzione di un contributo per l’accesso alla giustizia sportiva.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

L’ESTENSORE                                                                IL PRESIDENTE

Andrea Galli                                                                      Patrizio Leozappa

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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