F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 182/TFN – SD del 22 Maggio 2023 (motivazioni) – Deferimento n. 25340/400pf22-23/GC/GR/ff depositato il 21 aprile 2023, nei confronti dei sigg. Trawally Alieu e Conforti Armando – Reg. Prot. 161/TFN-SD
Decisione/0182/TFNSD-2022-2023
Registro procedimenti n. 0161/TFNSD/2022-2023
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente
Gaetano Berretta – Componente
Valeria Ciervo – Componente
Leopoldo Di Bonito – Componente
Andrea Fedeli – Componente (Relatore)
Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA
ha pronunciato, all’udienza del giorno 18 maggio 2023, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 25340/400pf2223/GC/GR/ff del 21 aprile 2023, depositato il 21 aprile 2023, nei confronti dei sigg.ri Trawally Alieu e Conforti Armando,
la seguente
DECISIONE
Il deferimento
A seguito della segnalazione del 29 novembre 2022 del Sig. Vivacqua Antonio, la Procura Federale ha iscritto, in data 19 dicembre 2022, al n. 400 pf 22-23, un procedimento relativo a “Presunte irregolarità relative alla conduzione tecnica della società ASD Unione Sportiva Marano nel corso della stagione sportiva 2022-2023”.
All’esito dell’istruttoria nell’ambito della quale venivano acquisiti documenti e rese audizioni, la Procura Federale ha notificato, in data 9 marzo 2023 a Conforti Armando, Trawally Alieu, Provenzano Francesco, Gentile Francesco e la società ASD Unione Sportiva Marano la comunicazione di Conclusione delle Indagini.
I sig.ri Provenzano Francesco, Gentile Francesco e la società ASD Unione Sportiva Marano hanno quindi convenuto con la Procura Federale l’applicazione di una sanzione ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva.
I sig.ri Conforti Armando e Trawally Alieu non hanno chiesto di essere sentiti né hanno presentato memorie.
Con atto notificato il 21 aprile 2023, la Procura Federale ha deferito:
“1) il sig. Trawally Alieu, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato fino alla data del 14 novembre 2022 ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva nell’ambito e nell’interesse della società ASD Unione Sportiva Marano, per rispondere:
- della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle NOIF per avere preso parte alle gare ASD Unione Sportiva Marano – US Cerisano 96 del 30 ottobre 2022, ASD Falchi Rossi Falconara - ASD Unione Sportiva Marano del 6 novembre 2022, ASD Unione Sportiva Marano – SSD Komunicando Ikst del 13 novembre 2022, valevoli per il Campionato di IIª Categoria, girone B, Cosenza, nelle fila della squadra schierata dalla ASD Unione Sportiva Marano, senza averne titolo perché non tesserato per tale società e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva.
2) il sig. Conforti Armando, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale in attesa di ratifica di tesseramento con la qualifica di Dirigente presso la società ASD Unione Sportiva Marano, per rispondere:
- della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle NOIF per avere lo stesso, in occasione delle gare ASD Unione Sportiva Marano – US Cerisano 96 del 30 ottobre 2022, ASD Falchi Rossi Falconara - ASD Unione Sportiva Marano del 6 novembre 2022, ASD Unione Sportiva Marano – SSD Komunicando Ikst del 13 novembre 2022, valevoli per il Campionato di IIª Categoria, girone B, Cosenza, sottoscritto le distinte di gara consegnate all’arbitro della squadra schierata dalla Procura Federale Società ASD Unione Sportiva Marano, nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Trawally Alieu, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso”.
Il dibattimento
Fissato il dibattimento, i deferiti non si sono costituiti.
All’udienza del 18 maggio 2023, tenutasi in modalità di videoconferenza, ha partecipato l’Avv. Massimo Adamo, in rappresentanza della Procura Federale, il quale, riportandosi integralmente all’atto di deferimento, ha chiesto l’irrogazione delle seguenti sanzioni:
- nei confronti del sig. Trawally Alieu, giornate 6 (sei) di squalifica;
- nei confronti del sig. Conforti Armando, mesi 3 (tre) di inibizione.
La decisione
Il Tribunale ritiene che vada affermata la responsabilità del sig. Trawally Alieu e del sig. Conforti Armando, giacché le violazioni contestate agli stessi risultano provate per tabulas.
Dalla documentazione in atti, infatti, emerge chiaramente che il sig. Trawally Alieu ha violato l’art. 32, comma 2, del CGS, il quale dispone che “[l]e attività attinenti al trasferimento, alla cessione di contratto e al tesseramento di calciatori devono essere svolte
conformemente alle disposizioni federali ed ai regolamenti delle Leghe”. La disposizione si raccorda alle disposizioni delle NOIF, a partire da quelle di cui all’art. 39, che disciplinano “[i]l tesseramento dei calciatori”. La consapevole partecipazione a gare ufficiali di un calciatore non legittimato - perché non tesserato – oltre ad alterare il regolare svolgimento dei tornei, sottrae peraltro lo stesso alle indispensabili tutele mediche e assicurative (in tale senso, tra le altre, CFA, SS.UU., n. 67/2022-2023).
Nella fattispecie de qua, il sig. Trawally Alieu ha partecipato alle tre gare oggetto di contestazione ad opera della Procura Federale, svoltesi rispettivamente in data 30 ottobre 2022, 6 novembre 2022 e 13 novembre 2022 a fronte del tesseramento completato solo in data 14 novembre 2022.
Va parimenti affermata la responsabilità del sig. Conforti Armando che, con rifermento alle suindicate gare, in violazione dell’art. 61, commi 1 e 5, delle NOIF ha sottoscritto le distinte di gare consegnate all’arbitro della squadra ASD Unione Sportiva Marano, nelle quali viene espressamente indicato il nominativo del calciatore sig. Trawally Alieu, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso.
Quanto sopra giustifica la squalifica di tre giornate (una per ciascuna partita irregolarmente disputata), da scontarsi in gare ufficiali nei confronti del sig. Trawally Alieu, e di tre mesi di inibizione (uno per ciascuna partita irregolarmente disputata), nei confronti del sig. Conforti Armando.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni: - per il sig. Trawally Alieu, giornate 3 (tre) di squalifica, da scontarsi in gare ufficiali; - per il sig. Conforti Armando, mesi 3 (tre) di inibizione.
Così deciso nella Camera di consiglio del 18 maggio 2023 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Andrea Fedeli Carlo Sica
Depositato in data 22 maggio 2023.
IL SEGRETARIO
Marco Lai
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