F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 236/CSA pubblicata del 25 Maggio 2023 – A.S. ROMA s.r.l. – Sig. Federico Guidi

Decisione n. 236/CSA/2022-2023        

Registro procedimenti n. 263/CSA/2022-2023

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Umberto Maiello – Vice Presidente

Lorenzo Attolico – Componente

Paolo Del Vecchio – Componente (relatore)

Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo numero 263/CSA/2022-2023 proposto dalla società A.S. ROMA s.r.l. e dal Sig. Federico Guidi in data 04.05.2023,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo nazionale presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, di cui al Com. Uff. n. 206 del 02.05.2023,

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 10 maggio 2023, l’avv. Paolo

Del Vecchio e udito l’Avv. Daniele Muscarà per i reclamanti ed il Sig. Federico Guidi; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Il Giudice Sportivo decideva di infliggere all’allenatore della Roma “primavera”, sig. Federico Guidi la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara “…per avere, al 48’ del secondo tempo, rivolto un’espressione irriguardosa al direttore di gara”. La difesa dei reclamanti ha proposto tempestivamente reclamo, fondando le proprie censure in prima battuta sul fatto che il contesto in cui è avvenuta l’espulsione era sicuramente carico di tensione, in quanto la partita stava finendo e il risultato vedeva il vantaggio per 2-1 della Juventus “primavera”.

La mancata concessione di un rigore (ad avviso dei reclamanti, “netto”) a favore della Roma suscitava la reazione del “mister” Guidi, che, con quella decisione arbitrale, vedeva “sfumare” la possibilità di pareggiare il risultato.

Il tutto si sarebbe svolto nell’arco di un minuto e questo testimonierebbe l’unicità del contesto.

Quanto sopra, unitamente alla concitazione del momento, integrerebbe, secondo i reclamanti, l’inverarsi delle circostanze attenuanti di cui all’art. 13 del codice di giustizia sportiva.

In particolare, nel caso di specie, troverebbero applicazione l’art. 13, comma 1, che prevede che: ”La sanzione disciplinare è attenuata se dai fatti accertati emerge a favore del responsabile una o più delle seguenti circostanze: a) avere agito in reazione immediata a comportamento o fatto ingiusto altrui…” e il comma 2 che, invece, richiama le cd. attenuanti generiche 

In secondo luogo, con il reclamo si contesta la reale offensività della frase pronunciata dal Guidi che avrebbe detto “Sei veramente scandaloso, scandaloso, non hai fischiato un rigore netto, scandaloso”.

La difesa del reclamante si sofferma, infatti, sulla scarsa offensività e sulla natura meramente irriguardosa della frase pronunciata, in quanto mancherebbe una volontà ingiuriosa, al pari di quanto avvenuto in precedenti analoghi citati dalla medesima difesa (in cui si adoperavano epiteti simili come “vergogna“ o “siete scarsi”).

Il reclamo è infondato e va respinto per le seguenti ragioni in

CONSIDERATO IN DIRITTO

In particolare, vi è una premessa da fare, e che risulta particolarmente assorbente e cioè che l’art. 36, comma 1, lett. a) è stato di recente modificato dal C.U. FIGC n. 165/A del 20.4.2023 che ha portato da due a quattro (lasciando inalterata la formula “o a tempo determinato”) le giornate di squalifica in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara.

Si riporta il testo attualmente vigente dell’art. 36, comma 1 CGS. “Ai calciatori e ai tecnici responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica:

a) per 4 giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara;

b) per 8 giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza in un contatto fisico”.

Pertanto appare evidente che il giudice di prime cure, nel comminare la sanzione di due giornate, ha già considerato tutte le circostanze attenuanti del caso, sanzionando il Guidi solo con la metà del minimo edittale.

Anche la stessa giurisprudenza citata da parte reclamante fa riferimento al testo previgente ed appare oggi non più attuale.

Superati sono anche gli orientamenti sulla scarsa offensività, in quanto qui si ha ben chiaro che si tratta di un atteggiamento irriguardoso e non oltraggioso, ma l’applicazione della sanzione della squalifica di due giornate pare tener conto anche di ciò.

Infine una notazione anche etica.

Qui siamo in un campionato primavera, in cui il ruolo dell’esempio da parte degli adulti è forse il valore primario da “mettere in campo”: assume una pregnanza particolare, in quanto chi gioca sono ragazzi che vivono nell’età in cui si osserva e si apprende tutto. Appare quindi fondamentale il ruolo del coach, dell’allenatore (e di quanti devono, per il loro ruolo, dare l’esempio).

Per ciò espressioni irriguardose di qualsiasi “grado” vanno evitate e se si verificano in queste competizioni giovanili hanno un disvalore maggiore.

Anche per ciò si ritiene che la sanzione comminate dal Giudice di prime cure sia giusta e vada confermata.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.  

 

L’ESTENSORE                                                   IL VICE PRESIDENTE

Paolo Del Vecchio                                                      Umberto Maiello

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

 Fabio Pesce

 

 

 

 

 

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