F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 231/CSA pubblicata del 25 Maggio 2023 – Sig. Grimaldi Teore Sossio

Decisione n. 231/CSA/2022-2023        

Registro procedimenti n. 255/CSA/2022-2023 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno – Vice Presidente

Savio Picone - Componente (relatore)

Franco Granato - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 255/CSA/2022-2023, proposto dal sig. Grimaldi Teore Sossio in data 03.05.2023,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale di cui al Com. Uff. n. 130 del 26 aprile 2023;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 11 maggio 2023, il Dott. Savio Picone e uditi l’Avv. Monica Fiorillo ed il sig. Grimaldi Teore Sossio; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Il reclamante, allenatore della Gladiator 1924, chiede la riforma della squalifica per sei giornate effettive, in relazione alla gara Gladiator 1924 / Casarano Calcio (Campionato di Serie D, Girone H) disputata il 23 aprile 2023.

Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: “Allontanato per avere rivolto gesto triviale e gravemente offensivo all’indirizzo di un A.A., in seguito si posizionava in tribuna e continuava, unitamente ai sostenitori della squadra, a rivolgere espressioni offensive all’indirizzo del medesimo Ufficiale di gara”.

Il reclamante ha chiesto la riduzione della sanzione, contestando le risultanze del referto arbitrale. Ed infatti, a suo dire: l’assistente, da distanza notevole, avrebbe interpretato erroneamente il movimento delle mani; dopo l’espulsione, egli non si sarebbe posizionato in tribuna tra i tifosi di casa, bensì in un settore laterale del campo; in ogni caso, la sanzione sarebbe iniqua e sproporzionata, anche in considerazione del nesso di continuazione tra le condotte riferite nel rapporto arbitrale; non ricorrerebbero, pertanto, i presupposti di cui all’art. 36 C.G.S., ai fini della squalifica per sei giornate.  Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte in videoconferenza, il giorno 11 maggio 2023, sono stati ascoltati l’Avv. Monica Fiorillo ed il reclamante Grimaldi Teore Sossio ed il ricorso è stato ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso deve essere respinto.

Nel merito, la ricostruzione dei fatti prospettata dal reclamante contrasta con le risultanze dei documenti ufficiali di gara, cui deve attribuirsi valore di “piena prova” ex art. 61.1 C.G.S.: si legge, infatti, nel rapporto dell’assistente Lorenzo D’Alessandris: “Al 15’ del pt, l’allenatore della squadra Gladiator, sig. Grimaldi Teore, dopo essere stato ammonito dall’arbitro si girava verso di me con fare derisorio e oltraggioso, portandosi le mani sui genitali e facendomi un gesto offensivo come a dire succhiami il pene. Immediatamente richiamato l’arbitro che provvedeva ad espellerlo. Inoltre, dopo la suddetta espulsione, il pubblico di casa, insieme all’allenatore, già espulso, che sedeva ora in tribuna, mi insultava ed apostrofava con epiteti irriguardosi (…)”.

Ai fini della decisione della presente controversia, l’art. 36 C.G.S. (nel testo modificato per effetto del Com. Uff. n. 165/A del 20 aprile 2023) prevede la sanzione minima della squalifica per quattro giornate, a carico dei calciatori e tecnici responsabili di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara. Tale è da considerarsi, in ogni caso, quella addebitata al Grimaldi, stando alla puntuale descrizione desumibile dal rapporto scritto dell’arbitro, che neppure è stata smentita dalle deduzioni svolte in udienza.

Nella specie, il Collegio non ravvisa i presupposti per l’applicazione di circostanze attenuanti, ai sensi dell’art. 13 C.G.S., idonee a determinare una riduzione della squalifica al di sotto del minimo edittale.  Neppure è applicabile l’invocata continuazione, trattandosi invero di condotte autonome addebitate al Grimaldi, in relazione a momenti differenti nel corso della gara (dapprima il gesto irriguardoso nei confronti dell’assistente D’Alessandris, in seguito le espressioni ingiuriose pronunciate dalla tribuna).

Viceversa ricorre, nella specie, la circostanza aggravante prevista dall’art. 14, primo comma – lett. f), C.G.S., poiché la condotta irriguardosa del Grimaldi ha contribuito a determinare la turbativa dell’ordine pubblico, inducendo i sostenitori della Gladiatori ad assumere comportamenti intimidatori nei confronti degli ufficiali di gara, durante il secondo periodo di gioco.

La sanzione determinata dal Giudice Sportivo, per quanto detto, è congrua e giustificata dall’obiettivo svolgimento dei fatti.

Ne discende il rigetto del reclamo.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

L’ESTENSORE                                                 IL PRESIDENTE

Savio Picone                                                      Patrizio Leozappa

 

 

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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