F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 232/CSA pubblicata del 25 Maggio 2023 – Petrarca Calcio a Cinque s.r.l. S.S.D./ASD Fortitudo Pomezia

Decisione n. 232/CSA/2022-2023        

Registro procedimenti n. 247/CSA/2022-2023 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno – Vice Presidente (relatore)

Savio Picone – Componente

Franco Granato - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 247/CSA/2022-2023, proposto dalla società Petrarca Calcio a Cinque s.r.l. S.S.D.,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la L.N.D. – Divisione Calcio a 5, di cui al Com. Uff. n. 958 del 20.04.2023;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 11.05.2023, l’Avv. Fabio Di Cagno e uditi l’Avv. Michele Cozzone per la reclamante e l’Avv. Jennyfer Bevilacqua per la società ASD Fortitudo Pomezia;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con reclamo del 2.5.2023, preceduto da rituale preannuncio, la società Petrarca Calcio a

Cinque s.r.l. S.S.D. (di seguito “Petrarca Calcio”) ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la L.N.D. – Divisione Calcio a 5, di cui al Com. Uff. n. 958 del 20.4.2023, con la quale era stato respinto il proprio ricorso tendente a far comminare alla consorella A.S.D. Fortitudo Pomezia 1957 (di seguito “Fortitudo Pomezia”) la punizione sportiva della perdita, con il punteggio di 0 – 6, ai sensi dell’art. 10, comma 6, C.G.S., della gara disputata tra le due compagini a Pomezia il 25.3.2023 e terminata con il punteggio di 4 1 in favore della Fortitudo Pomezia. Il ricorso era fondato sulla asserita posizione irregolare di n. 12 calciatori della Fortitudo Pomezia i quali, reduci da una infezione da SARS-Cov 2, avevano partecipato alla gara sprovvisti nella necessaria certificazione “Return to play” (in sigla, RTP).

Lamenta la reclamante, con motivazioni integrate da n. 2 memorie rispettivamente in data 4.5.2023 e 5.5.2023, che il Giudice Sportivo avrebbe travisato il Protocollo Sanitario FIGC, tuttora vigente, ritenendo non necessaria la certificazione RTP in presenza del certificato di idoneità agonistica in corso di validità, laddove invece quella certificazione sarebbe prevista come necessaria ai fini della partecipazione agli allenamenti ed alle gare. Lamenta altresì che, indipendentemente dalla previsione di cui all’art. 43 delle N.O.I.F. circa le conseguenze delle violazioni della norma medesima (deferimento al competente T.F.N. da parte della Procura Federale), il Giudice Sportivo avrebbe altresì errato nel non considerare che l’assenza della certificazione RTP comunque priva i calciatori del “titolo” per partecipare alle gare, con conseguente necessaria irrogazione della sanzione di cui all’art. 10, comma 6, C.G.S. (perdita della gara), al pari dell’ipotesi di assenza di tesseramento in capo ai calciatori ex art. 39, comma 6, N.O.I.F., la cui ricorrenza, pur comportando la sanzione dell’ammenda a carico della società, priva comunque il calciatore del titolo per la partecipazione alla gara, con conseguente ulteriore sanzione della perdita della gara medesima.

A conferma dell’applicabilità di tale sanzione anche per le violazioni di cui all’art. 43 N.O.I.F., la reclamante invoca una pregressa decisione della Corte di Giustizia Federale (C.U. n. 312/CGF stag. Sport. 2010/2011).

Evidenzia infine come la necessità della certificazione RTP sia stata da ultimo ribadita con recente circolare del Ministero della Salute del 26.4.2023.

Conclude quindi per l’annullamento della decisione impugnata, chiedendo in via principale la comminatoria, a carico della Fortitudo Pomezia, della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 6 e, in via subordinata, la ripetizione della gara medesima a fronte dell’eccezionalità della situazione, in quanto non valutabile con criteri esclusivamente tecnici.

Ha resistito la Fortitudo Pomezia con controdeduzioni del 5.5.2023, sostenendo in primo luogo che, alla stregua del combinato disposto della Circolare del Ministero della Salute del 31.12.2022 (avente ad oggetto la riduzione dei tempi di isolamento post infezione) e del C.U. n. 825 stag. 2022/2023 della Divisione Calcio a 5 (di recepimento del C.U n. 284 della L.N.D. del 17.3.2023, con il quale erano state revocate le precedenti disposizioni che legittimavano la richiesta di rinvio delle gare), doveva ritenersi venuta meno anche la necessità della documentazione RTP. Precisa altresì che i calciatori risultati positivi erano in realtà solo 7 (circostanza per la quale era stato accordato il rinvio della gara), dei quali solo 5 avevano successivamente preso parte alla gara del 25.3.2023, e che nessun rischio per la salute di costoro avrebbe mai potuto ipotizzarsi, posto che tutti erano risultati negativi all’esito dei tamponi effettuati sin dal 13.3.2023.

Sostiene ancora la resistente che, come affermato dal Giudice Sportivo, la materia sarebbe direttamente regolata dall’art. 43 N.O.I.F. in tema di tutela medico-sportiva dei tesserati, la cui eventuale violazione da parte delle Società comporta unicamente sanzioni di tipo disciplinare, previo deferimento alla Procura Federale, con conseguente inapplicabilità dell’art. 10, comma 6, C.G.S..

Conclude la Fortitudo Pomezia per la totale reiezione del reclamo della consorella Petrarca Calcio, con condanna di quest’ultima al pagamento delle spese del procedimento ex art. 55 C.G.S. per avere temerariamente promosso la lite. 

CONSIDERATO IN DIRITTO  

Il reclamo deve essere respinto, posto che questa Corte Sportiva ritiene di condividere in toto la decisione impugnata.

Ha correttamente rilevato il Giudice Sportivo: a) che n. 7 calciatori della Fortitudo Pomezia erano risultati postivi a seguito di tampone del 8.3.2023; b) che, per l’effetto, era stato chiesto ed ottenuto dalla Divisione il differimento della gara da disputarsi con la Petrarca Calcio, dal 11.3.2023 al 25.3.2023; c) che, prima di prendere parte alla gara, i medesimi calciatori si erano sottoposti a nuovo tampone (13.3.2023) ed erano risultati guariti/negativi; d) che la tutela medico-sportiva dei calciatori è assicurata dall’art. 43 N.O.I.F.; e) che il Protocollo Sanitario FIGC riservato al Calcio Dilettantistico e Giovanile pubblicato il 22.12.2022, a differenza della precedente edizione, pur prevedendo (ai fini del “Return to Play”) per i calciatori in possesso di valido certificato di idoneità la mera “rivalutazione” del certificato, e non anche una nuova visita, precisa (pag. 11) che non è consentita agli atleti la partecipazione agli allenamenti ed alle gare, solo nel caso di mancanza del certificato di idoneità agonistica o di sua scadenza e mancato rinnovo; f) che tutte le circolari del Ministero della Salute succedutesi nel tempo e che hanno consigliato l’adozione della certificazione “Return to Play”, contengono mere raccomandazioni per i medici e per gli atleti guariti dal Covid-19, ma non anche veri e propri obblighi; g) che le attività di controllo medico-sanitario degli atleti risultati positivi attengono esclusivamente ai rapporti interni tra le società e gli atleti medesimi; h) che non è mai stato in contestazione il possesso, da parte dei calciatori della Fortitudo Pomezia che hanno disputato la gara del 25.3.2023, del valido certificato di idoneità agonistica; i) che, in ogni caso, a mente dell’art. 43, comma 7, N.O.I.F., l’eventuale violazione delle disposizioni della norma medesima, comporta unicamente il deferimento dei responsabili al Tribunale Federale competente su iniziativa della Procura Federale, senza alcun riflesso sulla regolarità della gara e sul relativo risultato.

Come si è detto, quanto innanzi viene condiviso e fatto proprio da questa Corte Sportiva. 

In particolare, non vi è dubbio che anche l’ultima circolare del Ministero della Salute del 26.4.2023 (di aggiornamento della precedente circolare del 2.3.2022), invocata dalla reclamante, contiene solo delle “raccomandazioni” dirette ai medici valutatori ed agli atleti, finalizzate a consentire a questi ultimi di svolgere (rectius, di riprendere) la pratica sportiva agonistica nelle migliori condizioni di salute.

Si tratta di disposizioni che, in quanto in parte trasfuse nel Protocollo FIGC, altro non rappresentano che una specificazione di quelle tutele medico-sportive garantite dall’art. 43 N.O.I.F. che, anche in questo caso (come correttamente rilevato dal Giudice Sportivo), attengono unicamente ai rapporti tra società e tesserati.

Ne consegue che, ferma restando la negatività dei calciatori della Fortitudo Pomezia, accertata sin da dodici giorni prima della gara (diversamente, si sarebbe legittimamente prospettata un’esigenza di tutela della salute pubblica) ed il non contestato possesso del certificato di idoneità agonistica, l’eventuale violazione delle prescrizioni (ministeriali o protocollari FIGC) concernenti la certificazione RTP potrebbe (unicamente) comportare “il deferimento dei responsabili al Tribunale Federale competente a cura della Procura Federale” (come appunto previsto dall’art. 43, comma 7, C.G.S.), sul presupposto che “le società sono responsabili dell’utilizzo del calciatore dal momento della dichiarazione di idoneità, nonché dell’utilizzo di calciatori privi di valida certificazione di idoneità all’attività sportiva” (comma 6).

Saranno dunque valutate in sede disciplinare (su eventuale iniziativa della Procura Federale cui la vicenda è stata correttamente rimessa) tanto la permanente vigenza del Protocollo FIGC (in relazione alla recente evoluzione normativa e regolamentare, oltre che sanitaria in generale, in materia di infezione da SARS-CoV-2), quanto le conseguenze sul piano sanzionatorio della sua eventuale violazione: senza tuttavia alcun pregiudizio per la gara del 25.3.2023 che, per quanto innanzi esposto, deve ritenersi non affetta da alcuna irregolarità in quanto tutti i calciatori schierati dalla Fortitudo Lamezia avevano titolo a parteciparvi.

Improprio risulta, infine, il paragone, prospettato dalla reclamante, con la diversa fattispecie del tesseramento ancora inefficace di cui all’art. 39, comma 4, N.O.I.F. (sanzionato con l’ammenda a carico della società nonostante che non si dubiti dell’incidenza di tale violazione sulla regolare partecipazione alla gara da parte del tesserato in itinere). E difatti, fermo restando che l’ammenda è prevista dall’art. 39, comma 5, “salvo che il caso non configuri violazione più grave a termini del Codice di Giustizia Sportiva”, non solo tale precisazione è assente nell’art. 43, comma 7, C.G.S. ma, in ogni caso, non sarebbe configurabile alcuna violazione “più grave” suscettibile di incidere sulla regolarità della gara, posto che solo nel primo caso si realizzerebbe l’ipotesi (ex art. 10, comma 6, C.G.S.) del calciatore privo di titolo per partecipare alla gara. Alla manifesta infondatezza del reclamo (in quanto neppure supportato dal richiamo ad un’inconferente pronuncia della Corte di Giustizia Federale) ed all’integrale conferma dell’impugnata decisione del Giudice Sportivo, consegue, in accoglimento della domanda della Fortitudo Pomezia, la condanna della reclamante alla rifusione delle spese di giudizio in favore della controparte, nella misura di cui al dispositivo, ai sensi dell’art. 55 C.G.S.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe. 

Condanna la società reclamante, ai sensi dell’art. 55 CGS, al pagamento delle spese in favore della controparte che liquida in € 1.000,00. 

Dispone la comunicazione alle parti con PEC. 

  

L’ESTENSORE                                                               IL PRESIDENTE

Fabio Di Cagno                                                                 Patrizio Leozappa 

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

 

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