F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 233/CSA pubblicata del 25 Maggio 2023 – A.S.D. Recanati Calcio a 5

Decisione n. 233/CSA/2022-2023        

Registro procedimenti n. 258/CSA/2022-2023 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno – Vice Presidente

Andrea Galli – Componente (relatore)

Franco Granato - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 258/CSA/2022-2023, proposto dalla società A.S.D. Recanati Calcio a 5 in data 30.04.2023;

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque FIGC LND, di cui al Com. Uff. n. 979 del 27.04.2023;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 11.05.2023, l’Avv. Andrea Galli;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società A.S.D. Recanati Calcio a 5 ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta al proprio calciatore tesserato, Sig. Nico Sgolastra, dal Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque FIGC LND (cfr. Com. Uff. n. 979 del 27.04.2023), in relazione alla gara del Campionato di Serie B di Calcio a cinque, Dozzese Calcio SSDARL/A.S.D. Recanati Calcio a 5 del 22.04.2023.

Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha squalificato il calciatore per 3 giornate effettive di gara “Per aver colpito con un pugno un avversario. Sanzione così determinata ai sensi dell'art.9 comma 1 lett. e del C.G.S.”.

La società reclamante ha sostenuto l’eccessiva afflittività della sanzione irrogata rispetto al comportamento tenuto dal suo tesserato nella circostanza per cui è causa, chiedendone, in via principale, l’annullamento, e, in via subordinata, la riduzione.

Secondo la società Recanati il calciatore Sgolastra non avrebbe commesso il fatto di condotta violenta o gravemente antisportiva a lui ascritto, essendosi limitato ad allontanare con una lieve spinta un calciatore avversario, che, pochi attimi prima aveva colpito un giocatore, dolorante a terra, del Recanati. Inoltre, a parere della reclamante, il richiamo all'art. 9, comma 1, lett. e, del C.G.S., in forza del quale il Giudice Sportivo ha irrogato la squalifica, sarebbe erroneo. La società Recanati ha, altresì, allegato, a fondamento delle proprie doglianze, un filmato dell’episodio e una dichiarazione testimoniale.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 11 maggio 2023 il reclamo è stato esaminato e ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere accolto per quanto di ragione, in relazione all’entità della sanzione inflitta.

Preliminarmente giova rilevare l’inutilizzabilità del filmato prodotto dalla società Recanati. La giurisprudenza sportiva, infatti, è unanime nello statuire l’inammissibilità del mezzo probatorio audiovisivo per finalità o in fattispecie diverse da quelle espressamente previste dal Codice di Giustizia Sportiva, anche al fine di salvaguardare il principio di certezza e di intangibilità delle risultanze del campo, che non possono essere messe in discussione da una rivalutazione postuma degli eventi in sede giudiziaria (per tutte, Corte Sportiva di Appello, Sez. III, decisione n. 030 del 14 dicembre 2020; Corte Sportiva di Appello, Sez. I, decisione n. 055 del 09 novembre 2018; Corte Sportiva di Appello, Sez. I, decisione n. 106 del 22 febbraio 2019).

Così come deve ritenersi irrilevante la dichiarazione testimoniale prodotta dalla reclamante, risultando indubitabilmente prevalenti nel procedimento in delibazione le emergenze dei documenti ufficiali di gara, cui deve attribuirsi il rango di piena prova ai sensi di quanto previsto dall’art. 61 comma 1 CGS e dai quali risulta che il calciatore Sgolastra “Offende con parole tipo: Coglione, pezzo di merda, il numero 10 avversario che poi lo colpisce con un pugno”.

Nel merito, dal raffronto tra il referto arbitrale e la decisione qui gravata, emerge, in effetti, una parziale discrepanza, laddove, a differenza di quanto statuito dal Giudice Sportivo, secondo cui il calciatore Sgolastra ha colpito con un pugno un avversario, dalla documentazione ufficiale in atti risulta, invece, che il calciatore sanzionato ha solo rivolto delle espressioni offensive all’indirizzo di un calciatore della Dozzese, poiché il colpo addebitato al calciatore del Recanati è stato, al contrario, inferto al suo indirizzo dal suo avversario.

L’attenta lettura e disamina dei documenti ufficiali di gara, pertanto, consente di ritenere come nel caso di specie il calciatore Sgolastra non abbia posto in essere una condotta violenta connotata da volontaria aggressività e intenzione di produrre danni da lesioni personali o di offendere o porre in pericolo l’integrità fisica dell’avversario, ovvero ancora di determinarne uno stato di incapacità, anche temporanea, elementi, questi, che, per costante giurisprudenza, si ritengono necessari per la ricorrenza della fattispecie prevista e disciplinata dall’art. 38 CGS.

La condotta perpetrata dal tesserato della Società reclamante, per come emergente chiaramente dal referto arbitrale, va, piuttosto, configurata come gravemente antisportiva, tenuto conto del tenore indubbiamente offensivo delle espressioni proferite dal calciatore espulso all’indirizzo di un suo avversario, condotta che risulta specificamente censurabile ai sensi dell’art. 39, comma 1, CGS.

Sulla base di quanto precede, il reclamo proposto dalla società A.S.D. Recanati Calcio A deve essere parzialmente accolto e la sanzione irrogata ridotta a due giornate effettive di gara.

P.Q.M.

Accoglie parzialmente il reclamo e, per l’effetto, in riforma della decisione impugnata, ridetermina la sanzione della squalifica in 2 (due) giornate effettive di gara. 

Dispone la restituzione del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva. 

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

L’ESTENSORE                                                    IL PRESIDENTE

Andrea Galli                                                            Patrizio Leozappa

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it