F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0108/CFA pubblicata il 25 Maggio 2023 (motivazioni) – Procura Federale/Imolese Calcio 1919 srl
Decisione/0108/CFA-2022-2023
Registro procedimenti n. 0125/CFA/2022-2023
Registro procedimenti n. 0140/CFA/2022-2023
LA CORTE FEDERALE D’APPELLO
SEZIONI UNITE
composta dai Sigg.ri:
Mario Luigi Torsello – Presidente
Salvatore Lombardo – Componente
Mauro Mazzoni – Componente
Vincenzo Barbieri - Componente
Luca Cestaro - Componente (Relatore)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sui reclami numero 0125/CFA/2022-2023 proposto della Procura Federale in data 17.04.2023 e numero 0140/CFA/2022-2023 proposto dalla società Imolese Calcio 1919 S.r.l. in data 09.05.2023,
per la riforma della decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare n. 0157/TFNSD-2022-2023 del 14.04.2023,
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti tutti delle cause;
Relatore all’udienza del 15.05.2023, tenutasi in videoconferenza, il Cons. Luca Cestaro e uditi il Dott. Luca Scarpa per la Procura Federale; gli Avv.ti Francesco Lo Faso e Vincenzo Minnella per la società Imolese Calcio 1919 S.r.l.; Filippo Pandolfi per la società Vis Pesaro dal 1898 S.r.l.;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
1.1. Con il reclamo n. 125/2022-2023, presentato ai sensi dell’art. 115 C.G.S., notificato in data 17 aprile 2023, la Procura Federale insorge avverso la Decisione n. 157/2022-2023 della Sezione disciplinare del Tribunale federale nazionale (TFN).
Con tale decisione, il Tribunale federale ha irrogato nei confronti della società Imolese Calcio 1919 S.r.l. (in seguito, “Imolese”), militante nel campionato di serie C, girone B, la sanzione di punti 2 (due) di penalizzazione in classifica, da scontarsi nel corso della corrente stagione sportiva, e di euro 8.000,00 (ottomila/00) di ammenda, con diffida.
In particolare, le sanzioni sono correlate alla violazione dell’art. 85, lett. C, par. V, delle NOIF in quanto la società incolpata, entro il termine del 16 febbraio 2023, non ha provveduto:
I) al versamento delle ritenute IRPEF relative al periodo gennaio – agosto 2022;
II) al versamento delle ritenute IRPEF relative alla mensilità di dicembre 2022.
La Procura contesta la decisione limitatamente alla irrogazione dell’ammenda in luogo di un punto di penalizzazione. Il Tribunale ha, infatti, riqualificato la fattispecie sub II) come violazione generica dei principi di lealtà, correttezza e probità “che devono sempre informare la condotta delle società sportive e dei soggetti a queste appartenenti” (art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia sportiva, C.G.S.) sulla base della circostanza che la norma organizzativa di riferimento, l’art. 85, lett. C), par. V), NOIF imponga un onere di documentazione relativo al bimestre di talché “il mancato pagamento riferito solo ad un mese non è sanzionabile ai sensi di dette disposizioni federali”. Alla luce della riqualificazione effettuata, il Tribunale federale ha applicato la sanzione dell’ammenda in luogo della penalizzazione in classifica.
1.2. La Procura, con il proprio reclamo, rileva l’erroneità del ragionamento del Tribunale federale in quanto la condotta resterebbe pur sempre sussumibile nell’art. 85, lett. C), par. V) e nella relativa norma sanzionatoria (art. 33 co. 4 lett. d del C.G.S.: “d) il mancato pagamento del solo terzo bimestre - 1° novembre/31 dicembre - comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica”). Semmai, nella prospettazione della Procura, la circostanza che la violazione - limitata a un solo mese anziché all’intero bimestre sia solo parziale potrebbe consentire l’applicazione di una penalizzazione ridotta (un punto), come già statuito dalla Corte Federale con decisione n. 0073/2021-2022.
Ai sensi dell’art. 104 del C.G.S., è intervenuta ad adiuvandum la VIS Pesaro dal 1898 s.r.l. (in seguito, VIS Pesaro), che, in via preliminare, afferma di avere un interesse qualificato all’intervento poiché l’irrogazione di ulteriori due punti di penalizzazione all’Imolese comporterebbe un rilevante aumento del proprio vantaggio in classifica (attualmente di 9 punti) sulla medesima società. L’interveniente rileva come la norma sanzionatoria, pur riferendosi al bimestre, non implichi che la violazione debba riferirsi all’intero periodo.
1.3. L’Imolese eccepisce l’inammissibilità dell’intervento della VIS Pesaro in quanto esso sarebbe correlato all’avvenuta presentazione del reclamo avverso altra decisione del TFN che ha irrogato altri due punti di penalizzazione all’Imolese calcio (decisione n. 168/2022-2023). Ebbene, sostiene la resistente, tale reclamo è stato presentato dopo l’intervento che, quindi, deve ritenersi sprovvisto di interesse.
Nel merito, l’Imolese Calcio aderisce alla tesi del TFN quanto alla condanna alla sola ammenda per la condotta sub II) (mancato versamento delle ritenute per il mese di dicembre 2022) poiché coerente con il principio di legalità delle sanzioni che impedisce di irrogarne in mancanza di una piena concordanza tra norma sanzionatoria e fattispecie concreta.
Inoltre, l’Imolese Calcio propone ricorso incidentale avverso la medesima decisione nella parte in cui ha sanzionato con due punti di penalizzazione il tardivo versamento delle ritenute IRPEF per il periodo gennaio-agosto 2022 (condotta sub I). È pacifico che, come asserito nella decisione impugnata, la Società abbia optato per la seconda delle opzioni previste dalla legislazione emergenziale susseguente alla pandemia ossia il pagamento rateale condizionato al versamento delle tre rate entro il 29 dicembre 2022 (art. 1, comma 160, L. 197/2022); è, altresì, pacifico che il dovuto sia stato corrisposto solo in data 31 dicembre 2022. Il pagamento è stato considerato dal TFN “tardivo e inidoneo a produrre effetti, anche nell’ambito dell’ordinamento sportivo”. In merito, il TFN ha valorizzato il disposto del comma 161 dell’art. 1, Legge 197/2022 che espressamente ha previsto ‘in caso di mancato pagamento delle somme dovute, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, il contribuente decade dal beneficio della rateazione di cui al comma 160. In tale caso si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione’. Sul punto, il TFN così ha statuito: “è dunque il legislatore statale a prevedere una espressa decadenza dal beneficio della rateazione in caso di inosservanza del termine; la sua natura decadenziale infatti non consente l’utilizzo di eventuali ravvedimenti e/o regolarizzazioni previste per altre fattispecie, con la conseguenza che il versamento tardivo deve considerarsi tamquam non esset. Proprio la previsione espressa di una decadenza dal termine del 29 dicembre 2022 rende irrilevanti le pretese ragioni addotte dalla deferita” relative alla mancata considerazione di un generale termine di tolleranza di cinque giorni previsto dalla prassi del settore.
Sennonché, rileva la ricorrente incidentale, l’Agenzia delle entrate non ha dichiarato la decadenza del beneficio della rateazione e tanto anche in applicazione del termine di tolleranza previsto dall’art. 1, comma 244, L. 197/2022 nonché dalla L. 25/2022. Comunque, a prescindere dall’operatività dell’indicato termine di tolleranza, il ritardo minimo nel pagamento delle rate non determinerebbe la decadenza del beneficio come riconosciuto da alcune pronunce della giustizia tributaria. Infine, si rileva come l’avvenuto versamento del dovuto con un minimo ritardo valga come una circostanza attenuante ai sensi dell’art. 16, comma 1, del C.G.S.
2.1. All’odierna udienza, viene in decisione anche il reclamo n. 140/2022-2023, proposto dall’Imolese Calcio avverso la decisione del Tribunale federale n. 168/2022-2023, pubblicata il 3/5/2023, in merito a una vicenda connessa e per certi aspetti, consequenziale, a quella di cui alla decisione n.157/2022-2023 di cui sopra.
La decisione n. 168 ha visto irrogare all’Imolese calcio la sanzione di quattro punti di penalizzazione oltre a 6.000 euro di ammenda (di cui 1.000 per la recidiva).
Le condotte sanzionate consistono:
a) nel mancato versamento entro il 16.03.2023 delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS relativi alla mensilità di febbraio 2023;
b) nel mancato versamento entro il 16.03.2023 dei contributi INPS nel periodo dicembre 2021- ottobre 2022;
c) nella permanenza, al 16.03.2023, del mancato versamento delle ritenute IRPEF per il periodo gennaio - agosto 2022.
2.2. Il Tribunale, ragionando in modo analogo rispetto alla decisione n. 157/2022-2023 (v. capo 1.1. e ss.), ha applicato la sola sanzione dell’ammenda per la contestazione sub a) consistente nel mancato versamento dei contributi INPS relativamente a una sola mensilità (febbraio 2023). Per ciascuna delle altre due condotte, il TFN ha irrogato la somma di due punti di penalità.
L’Imolese insorge, in via preliminare, avverso la mancata sospensione di cui all’art. 295 cpc. Il Tribunale Federale avrebbe dovuto attendere la decisione di questa Corte federale sul reclamo di cui al capo 1 e tanto nel rispetto del diritto di difesa sancito dagli artt. 24 e 111 della Costituzione. La trattazione unitaria del processo avrebbe consentito di irrogare una sanzione minore considerando l’evidente continuità tra la condotta sanzionata sub c) della decisione n.168/2022-2023 e quella sanzionata dalla precedente decisione n. 157/2022-2023; l’una consiste, infatti, nella permanenza della precedente omissione.
2.3. Nel merito, la parte reclamante, seguendo il solco delle argomentazioni di cui al reclamo incidentale proposto avverso la decisione n. 157/2022-2023, afferma di aver pagato, in data 31/12/2023, tutto il dovuto sino ad agosto 2023 e di non essere decaduta dalla proposta rateazione. Inoltre, invoca l’applicazione del termine di tolleranza di cinque giorni o, comunque, i principi affermati dalla giurisprudenza tributaria in merito all’irrilevanza di ritardi minimi nel pagamento delle rate.
Quanto alla condotta sub b), relativa al mancato versamento dei contributi INPS nel periodo dicembre 2021-gennaio 2022, l’Imolese afferma che il ritardo è dipeso dall’intempestiva risposta dell’INPS alla propria richiesta di rateizzazione. Infine, l’Imolese invoca l’applicazione delle attenuanti di cui all’art. 16, comma 1, C.G.S.
La Procura non ha proposto reclamo avverso la decisione n. 168/2022-2023. La parte ricorrente ha rinunciato a tutti i termini a difesa.
Entrambi i reclami sono passati in decisione all’esito dell’udienza, svolta in videoconferenza, del 15 maggio 2023.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3.1. In via preliminare, va disattesa l’eccezione, sollevata in udienza dalla Procura Federale, di irricevibilità dei reclami proposti dall’Imolese, in via incidentale e principale, per il mancato versamento del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva.
Come già affermato da queste Sezioni Unite (v. decisione n. 085/CFA/2020-2021), correlare al mancato pagamento del contributo l’irricevibilità del reclamo, senza alcuna possibilità di regolarizzazione, contrasta con i principi dell’ordinamento generale e in particolare con il diritto di difesa (art. 24 Cost.) e con il diritto a un giusto processo (art. 111 Cost.). In conformità alla disciplina generale, può giungersi alla conclusione secondo cui il mancato versamento del contributo non provoca l’inammissibilità dell’atto di ricorso, poiché rileva esclusivamente a fini amministrativi, salvo l’obbligo di tempestivo pagamento (cfr. D.P.R. n. 115/2002, art. 16 e artt. 247 e ss.).
L’Imolese calcio dovrà, quindi, versare il contributo dovuto per i reclami presentati e, in tal senso, occorre onerare i competenti uffici federali alla tempestiva esazione.
3.2. Sempre in via preliminare, va disattesa l’eccezione di inammissibilità dell’intervento della VIS Pesaro.
In merito, va richiamato l’art. 104 del C.G.S. che, innovativamente rispetto al codice previgente, ha stabilito che “ un terzo può intervenire nel giudizio davanti alla Corte di Appello qualora sia titolare di una posizione soggettiva rilevante per l’ordinamento federale potenzialmente lesa o pregiudicata”. Si è chiarito che la concreta esperibilità dell’intervento del terzo – tanto in primo grado quanto in sede di reclamo - è da ritenersi subordinata all’allegazione di una situazione giuridicamente protetta nell’ordinamento federale e alla dimostrazione di un interesse giuridicamente rilevante (Corte federale d’appello, Sez. I, n. 29/2021-2022 e n. 65/2022-2023).
Tale interesse deve ritenersi sussistente in capo alla società iscritta al medesimo campionato di quella sanzionata allorché l’illecito contestato possa culminare nell’irrogazione di punti di penalità che, in relazione alla posizione rivestita dalle squadre, incidono sulla comune classifica.
Nel caso di specie, l’interesse della VIS Pesaro è reso evidente dalla natura della sanzione di cui si discute (penalizzazione di punti in luogo dell’ammenda) e dall’essere tale società iscritta al medesimo campionato dell’Imolese (Serie C, girone B), con la conseguenza che la decisione sul reclamo della Procura - rispetto al quale interviene ad adiuvandum la Vis Pesaro - e su quello incidentale della Imolese - in relazione alla posizione in classifica rivestita dalle squadre - non potrebbe che ripercuotersi sul risultato sportivo delle stesse.
4.1. Passando al merito, il reclamo n. 125/22-23 della Procura Federale va parzialmente accolto.
Come si è detto, il Tribunale federale ha riqualificato il mancato pagamento delle ritenute IRPEF per il mese di dicembre 2022 (violazione di cui al capo 1.1. sub II) come violazione generica dei principi di lealtà, correttezza e probità “che devono sempre informare la condotta delle società sportive e dei soggetti a queste appartenenti” (art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia sportiva, C.G.S.); ciò in quanto la norma organizzativa di riferimento - l’art. 85, lett. C), par. V), NOIF - impone un onere di documentazione relativo al bimestre mentre non sanzionerebbe la violazione relativa a un solo mese (“il mancato pagamento riferito solo ad un mese non è sanzionabile ai sensi di dette disposizioni federali”). Alla luce della riqualificazione effettuata, il Tribunale federale ha applicato la sanzione dell’ammenda in luogo della penalizzazione in classifica. Su tali argomentazioni del TFN si appuntano le doglianze dell’organo inquirente, sopra descritte.
Tali doglianze meritano condivisione. Difatti, la condotta contestata (mancato tempestivo pagamento delle ritenute IRPEF per il mese di dicembre 2022) non può essere ritenuta “atipica” e, in quanto tale, sanzionata quale violazione del generico dovere di lealtà sportiva di cui all’art. 4, comma 1, del C.G.S.
All’opposto, va affermato il principio secondo cui il mancato pagamento delle ritenute, pur riferibili a un solo mese, resti sanzionabile ai sensi dell’art. 33, comma 4, lett. d, del C.G.S. in combinato disposto con l’art. 85, lett. C), par. V delle NOIF (l’art. 33 co. 4 lett. d C.G.S. recita: “d) il mancato pagamento del solo terzo bimestre - 1° novembre/31 dicembre - comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica”). La norma, infatti, non stabilisce che la violazione debba riguardare l’intero bimestre e da tanto discende che la violazione riferita a uno solo dei mesi che compone il bimestre resti compresa nel perimetro della fattispecie sanzionata. In altre parole, la norma sanziona le irregolarità commesse nel corso del periodo bimestrale mentre non richiede che la violazione si protragga per l’intero periodo.
Conseguentemente, va disattesa l’applicazione della pena dell’ammenda operata dal Tribunale sulla base della riqualificazione operata e va applicata la sanzione della penalizzazione in classifica prevista dall’art. 33, comma 4, lett. d, del C.G.S.
4.2. Acclarato che la condotta debba essere sanzionata ai sensi dell’art. 33, comma 4, lett. d), del C.G.S., quanto alla commisurazione della sanzione, va accolta la tesi proposta come subordinata dalla Procura Federale nel proprio reclamo; ne discende, per la violazione riferita al mese di dicembre 2022, l’applicazione della penalità di un solo punto in classifica.
In tal senso, va richiamato il precedente di queste Sezioni Unite n. 73/2021-2022 secondo cui, in caso di mancato pagamento delle ritenute relative a un solo mese, la sanzione di cui all’art. 33, comma 4, lett. d), del C.G.S. può essere contenuta in un solo punto di penalizzazione in luogo dei due previsti quale minimo edittale dalla norma e tanto al fine di applicare una sanzione “effettivamente adeguata, ragionevole e proporzionata” a una violazione che si presenta solo “parziale”.
5.1. Occorre ora esaminare il reclamo incidentale proposto dalla Imolese calcio che reca, peraltro, censure in larga parte sovrapponibili a quelle svolte nel reclamo n. 140/2022-2023.
Il reclamo incidentale si riferisce all’irrogazione della sanzione di due punti di penalità per il mancato versamento delle ritenute IRPEF relative al periodo gennaio – agosto 2022 (violazione di cui al capo 1.1. sub I); esso deve essere respinto.
Difatti, non rilevano in questa sede né la circostanza che il pagamento sia avvenuto con un minimo ritardo (due giorni) né che – secondo quanto asserisce la reclamante incidentale – in sede amministrativa sia ancora operativa la rateazione per l’applicazione di un termine di tolleranza emerso nella prassi applicativa dell’Agenzia delle entrate.
In merito, va ribadito che l’ordinamento sportivo richiede l’assoluta regolarità dei versamenti al fine di dimostrare l’affidabilità delle società iscritte ai campionati tanto da presidiarne la corretta ottemperanza con l’indicazione di precisi termini di scadenza (art. 85 NOIF) e obblighi di comunicazione all’autorità federale di controllo (Co.Vi.So.C.), sanzionandone, altresì, con severità la violazione (art. 33 C.G.S.). A tal fine, il giudizio circa la regolarità dei versamenti è operato dagli organi federali, prima, e dai giudici sportivi, poi, in modo autonomo senza risentire delle diverse valutazioni eventualmente operate in sede amministrativa dall’Agenzia dell’entrate o dall’INPS (per quanto riguarda i contributi previdenziali).
5.2. In punto di fatto, è pacifico tra le parti che il versamento delle ritenute IRPEF dovute dalla Società per il periodo gennaio 2022 - agosto 2022 fosse regolato dalla normativa agevolativa (dovuta all’emergenza pandemica, L. 197/2022) e dunque fosse sospeso sino al 29 dicembre 2022, mentre il versamento delle ritenute IRPEF relativo al mese di dicembre 2022 ricadesse nelle previsioni, statali e federali, ordinarie e dunque fosse da considerarsi in scadenza al 16 febbraio 2023.
Quanto alle ritenute del periodo gennaio 2022-agosto 2022, come rilevato dal giudice di prime cure, la Società aveva optato, come consentito dalla normativa di riferimento, per il pagamento rateale condizionato al versamento delle tre rate entro il 29 dicembre 2022, ma aveva per contro corrisposto il dovuto a tale titolo solo in data 31 dicembre 2022.
Ebbene, non è revocabile in dubbio l’operatività del meccanismo di decadenza automatica dal beneficio della rateazione di cui all’art. 1, comma 161, della L. 197/2022 (“in caso di mancato pagamento delle somme dovute, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, il contribuente decade dal beneficio della rateazione di cui al comma 160. In tale caso si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione. Proprio la previsione espressa della cennata decadenza rende priva di pregio l’argomentazione difensiva in ordine alla tempestività del pagamento secondo la quale, citando testualmente quanto esposto dalla difesa”).
Una volta determinatosi l’evento decadenza, la Imolese si ritrovava debitrice in unica soluzione dell’intero importo originariamente rateizzato.
5.2. La conclusione appena raggiunta non è inficiata dalla minimalità del ritardo né dall’eventuale tolleranza mostrata dall’ente impositore in quanto, come si è detto, l’ordinamento sportivo compie le proprie valutazioni in autonomia giudicando la condotta alla luce delle norme sportive e tributarie applicabili, senza che rilevino le valutazioni operate in sede amministrativa. In questa sede, rileva, quindi, l’obiettiva verificazione dei presupposti per la decadenza dal beneficio della rateazione anche in assenza di apposita dichiarazione da parte delle amministrazioni che presiedono all’accertamento e alla riscossione delle imposte.
5.3. Va aggiunto che, comunque, sono corrette le argomentazioni svolte dal Tribunale Federale (v. in particolare, la decisione n. 168/2022-2023) secondo cui i “termini di tolleranza aggiuntivi”, di cinque e sette giorni, previsti dalle norme invocate dalla reclamante incidentale (rispettivamente legge 25/2002 e articolo 15-ter del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602) sono applicabili a specifici casi individuati dal legislatore e diversi da quello oggetto del presente giudizio (“definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione” ovvero rateizzazioni delle somme dovute all’erario per i cosiddetti “avviso bonario” ed “accertamenti con adesione”). Parimenti, i contenuti delle FAQ dell’Agenzia delle Entrate, pure invocati dalla reclamante incidentale, sono diretti ad una specifica fattispecie non collimante con quella oggetto del presente giudizio (articolo 1, commi 231-252, della legge 197/2022 “definizione agevolata per i debiti contenuti nei carichi affidati all’Agenzia della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022”).
Nessuna delle deroghe così individuate risulta, quindi, applicabile al caso in esame che riguarda il versamento diretto delle ritenute IRPEF operate ai sensi degli articoli 23, 24 e 25 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600.
5.4. Va disattesa anche l’ultima argomentazione svolta nel reclamo incidentale che invoca l’applicazione dell’art. 16 del C.G.S. nel senso che l’avvenuto, pur tardivo, pagamento di quanto dovuto debba “essere considerato, se non quale esimente, almeno quale incisiva ed inequivocabile attenuante ai fini dell’applicazione di una sanzione inferiore al minimo edittale”.
In proposito, valga il richiamo al consolidato principio dell’“insormontabilità dei limiti edittali” - con conseguente inapplicabilità delle circostanze attenuanti - rispetto alle sanzioni irrogate in danno delle società (decisioni di queste Sezioni Unite n. 88 e 89 2019/2020).
Va ribadito che l’ordinamento sportivo, nella sua parte sanzionatoria, è solo parzialmente assimilabile a quello penale. Nell’ordinamento sportivo, infatti, la sanzione, non mira alla rieducazione del condannato (art. 27 Cost.) ma ha uno scopo retributivo e di restaurazione della par condicio nelle competizioni agonistiche.
Tanto conduce a configurare “una differenza sostanziale tra le sanzioni a carico delle persone e quelle a carico delle società”, con specifico riferimento a quelle consistenti nella attribuzione di “punti negativi” in classifica. Mentre le prime - connotate da finalità essenzialmente retributive (ma anche con funzione generalpreventiva) - devono essere calibrate in ragione della gravità dell’infrazione, ma anche della personalità dell’agente (desumibile da molteplici indicatori: intensità del dolo, grado della colpa, eventuale recidiva, comportamento post factum ecc.), le seconde devono “tener conto dell’immanente conflitto (agonistico) di interessi tra i vari attori della competizione”.
Conseguentemente, solo nel primo caso, il giudicante certamente può determinare in concreto la sanzione facendo largo uso delle circostanze – tanto aggravanti quanto attenuanti – aumentando notevolmente o diminuendo, anche al di sotto del minimo, la sanzione in concreto da applicare; diversamente, nel secondo, tale potere discrezionale egli “deve necessariamente contenere in limiti più angusti, potendo certamente esercitarlo nell’ambito della gamma sanzionatoria prevista dai limiti edittali”, ma non oltre, salva esplicita, eventuale previsione normativa.
La penalizzazione di punti in classifica, infatti, si ripercuote anche sulla sfera giuridica degli altri competitori e ciò determina la necessità che la sanzione – tesa pur sempre al ripristino della par condicio tra essi – non possa essere irrogata in misura minore o eccedente i limiti edittali, salvo che ciò non sia espressamente previsto da una norma derogatoria.
6.1. Le argomentazioni svolte sino a ora consentono di affrontare agevolmente le questioni sollevate nel reclamo n. 140/2022-2023 avverso la decisione del Tribunale federale n.168/2022-2023, pubblicata il 3 maggio 2023.
Con tale decisione il giudice di primo grado ha irrogato alla Imolese calcio la sanzione di quattro punti di penalizzazione oltre a 6.000 euro di ammenda (di cui 1.000 per la recidiva) per le seguenti condotte:
a) il mancato versamento entro il 16.03.2023 delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS relativi alla mensilità di febbraio 2023 (ammenda di 5000,00 euro);
b) il mancato versamento entro il 16.03.2023 dei contributi INPS nel periodo dicembre 2021- ottobre 2022 (due punti di penalizzazione);
c) la permanenza, al 16.03.2023, del mancato versamento delle ritenute IRPEF per il periodo gennaio - agosto 2022 (due punti di penalizzazione).
L’evidente connessione soggettiva e oggettiva, specialmente per quanto riguarda la condotta sub c), impone la riunione del presente reclamo a quello n. 125/22-2023.
6.2. La disposta riunione fa venir meno l’interesse alla coltivazione della censura relativa alla mancata concessione, in primo grado, della sospensione ai sensi dell’art. 295 c.p.c. nell’attesa della definizione del processo di appello avverso il reclamo n. 125/22-23. In questa sede, infatti, le due fattispecie sono state trattate congiuntamente come richiesto.
Va aggiunto che la trattazione congiunta delle fattispecie connesse indicate sub c) al capo che precede e sub I del capo 1.1 (per consistere la condotta sub ‘c’ nella permanenza dell’inadempimento già sanzionato, sub II del capo 1.1) non sarebbe stata, comunque, suscettibile di arrecare alcun vantaggio alla reclamante, come si chiarirà al successivo capo 8.2.
7. Va dato atto della mancata proposizione del reclamo da parte della Procura federale; tale circostanza comporta il consolidamento della decisione del Tribunale Federale quanto alla condotta del mancato versamento delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS relativi alla mensilità di febbraio 2023 (sub a). Anche in questo caso, infatti, il Tribunale federale ha applicato la sanzione dell’ammenda anziché quella della penalizzazione in classifica sulla base di un ragionamento sovrapponibile a quello disatteso in questa sede al capo 4.1, ma la Procura federale, come si è detto, non ha interposto reclamo.
Occorre, quindi, precisare che, in mancanza di contestazione, il relativo capo della sentenza n. 168/2022-2023 non rientra nel presente giudizio di appello.
8.1. Quanto alla condotta relativa al mancato versamento, entro il 16.03.2023, dei contributi INPS nel periodo dicembre 2021ottobre 2022 (sub b), va confermata la decisione reclamata nella parte in cui mostra di ritenere irrilevante la richiesta di rateazione dei relativi importi effettuata il giorno stesso della scadenza dell’obbligo di versamento. La richiesta di rateazione, infatti, al momento della conclusione del giudizio di primo grado “non risultava ancora accettata” e, anzi, come comunicato dalla stessa difesa dell’Imolese, è stata, poi, respinta.
Risalta, quindi, la violazione dell’obbligo di versamento dei contributi INPS che non è stato adempiuto nei termini richiesti dalla legge con conseguente doverosità dell’applicazione della sanzione di due punti di penalità ai sensi del più volte richiamato art. 33, comma 4, lett. d), del Codice di giustizia sportiva.
8.2. Va anche disattesa la doglianza relativa alla mancata considerazione unitaria della violazione sub c) con la presupposta violazione del mancato tempestivo versamento delle ritenute IRPEF per il periodo gennaio - agosto 2022 (violazione di cui al capo 1.1. sub I).
È, infatti, stato chiarito (v., fra le altre, la decisione di queste Sezioni Unite n. 78/2022-2023) come la permanenza del debito relativo a bimestri precedenti - anche se già sia stato sanzionato in prima battuta il mancato tempestivo adempimento - assuma i connotati di una violazione autonoma.
Tale conclusione discende dall’applicazione dell’art. 85, lett. c), par. V, comma 1; la disposizione prevede che a ogni scadenza bimestrale le società debbano comunicare alla FIGC non soltanto l’avvenuto pagamento delle “ritenute IRPEF, dei contributi INPS e del fondo di fine carriera” relativi al bimestre precedente, ma anche “quelle precedenti ove non assolte prima”. A ciascuna scadenza bimestrale, la federazione deve, quindi, essere messa in condizione di accertare l’avvenuto pagamento di eventuali debenze relative a ritenute IRPEF e contributi INPS che avrebbero già dovuto essere state corrisposte.
La ricostruzione del significato di tale norma in senso omnicomprensivo come riferentesi a tutte le obbligazioni scadute relative alle ritenute IRPEF e ai contributi INPS è conforme non soltanto al tenore letterale dell’art. 85, lett. c), par. 5, comma 1 (ove il riferimento anche a “quelle precedenti ove non assolte prima” viene enfaticamente ribadito per ciascuna scadenza bimestrale), ma anche “a tutto il contesto regolamentare nel quale la disposizione è inserita, con la centralità del perseguimento dell’obiettivo di un attento controllo sull’equilibrio economico-finanziario delle società di calcio professionistiche a garanzia del regolare svolgimento dei campionati”.
8.3. Quanto, infine, alla effettiva verificazione della permanenza dell’inadempimento nonostante che si siano (asseritamente) pagate le rate sino ad agosto 2023, occorre richiamare le argomentazioni già svolte al superiore capo 5. In particolare, va ribadito che l’obiettiva maturazione dei presupposti di legge per la decadenza dal beneficio della rateazione (in ragione del ritardo del pagamento delle prime tre rate), ai fini dell’ordinamento sportivo, impone il pagamento integrale di tutto quanto è dovuto anche se in sede amministrativa non sia stato formalmente revocato il beneficio.
Non rileva, quindi, che l’Imolese abbia pagato le rate previste fino al mese di agosto 2023 in quanto, intervenuta la decadenza di cui all’art. 1, comma 161, della L. 197/2022, la società deve considerarsi obbligata per l’intera somma dovuta.
8.4. Le altre doglianze recate nel reclamo 140/2022-2023 recano argomentazioni sovrapponibili a quelle già esaminate e respinte nel decidere il reclamo presentato dall’Imolese calcio incidentalmente a quello n. 125/2022-2023 presentato dalla Procura federale. Basti, quindi, il richiamo alle argomentazioni svolte al precedente capo 5.
9. Conclusivamente, previa riunione dei reclami n. 125/2022-2023 e n. 140/2022-2023:
- va accolto in parte il reclamo della Procura Federale con conseguente applicazione della sanzione di un punto di penalizzazione in classifica in relazione alla violazione al versamento delle ritenute IRPEF relative alla mensilità di dicembre 2022 (e conseguente applicazione della penalizzazione di tre punti in classifica per le violazioni di cui alla decisione n. 0157/2022-2023 del Tribunale Federale Nazionale, Sezione disciplinare - TFN);
- va respinto il reclamo incidentale a quello n. 125/2022-2023 proposto dalla Imolese calcio avverso la medesima decisione del TFN n. 157/2022-2023;
- va respinto il reclamo n. 140/2022-2023 avverso la decisione del TFN n. 168/2022-2023.
P.Q.M.
Riuniti preliminarmente i reclami in epigrafe, così dispone:
Accoglie in parte il reclamo n. 0125/CFA/2022-2023 e, per l'effetto, in parziale riforma della decisione impugnata, irroga alla società Imolese Calcio 1919 S.r.l. la sanzione di punti 3 (tre) di penalizzazione in classifica, da scontarsi nel corso della corrente stagione sportiva;
Respinge il reclamo n. 0140/CFA/2022-2023.
Dispone la comunicazione alla parte con PEC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Luca Cestaro Mario Luigi Torsello
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce