F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0111/CFA pubblicata il 30 Maggio 2023 (motivazioni) – Presidente Federale/Sig. Musa Kuyateh

Decisione/0111/CFA-2022-2023

Registro procedimenti n. 0131/CFA/2022-2023

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

SEZIONI UNITE

 

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Tommaso Marchese - Componente (Relatore)

Salvatore Mezzacapo – Componente

Mauro Mazzoni – Componente

Marco Lipari - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo numero 0131/CFA/2022-2023, proposto dal Presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) in data 28.04.2023

Contro

il Sig. Musa Kuyateh;

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo Territoriale (G.S.T.) della Lega Nazionale Dilettanti (L.N.D.) presso il Comitato Regionale Sardegna, pubblicata con il C.U. n. 99 del 02.03.2023 del medesimo Comitato, relativa alla gara del 26.02.2023 Decimo

07/Perdaxius;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza del 26.05.2023, tenutasi in videoconferenza, il Cons. Tommaso Marchese; nessuno è comparso per le parti; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il reclamo in esame, proposto ai sensi dell’art. 102 C.G.S., il Presidente pro-tempore della F.I.G.C. ha impugnato la decisione del G.S.T. L.N.D. Sardegna pubblicata con il C.U. n. 99 del 02.03.2023 del medesimo Comitato, relativa alla gara del 26.02.2023 Decimo 07/Perdaxius, con la quale il calciatore Musa Kuyateh è stato squalificato a tutto il 01.09.2024 per condotta violenta nei confronti del Direttore di gara.

2. Il gravame, segnatamente, censura la decisione impugnata sotto il profilo dell’illegittimità della sanzione inflitta al Kuyateh, in quanto inferiore al minimo edittale previsto dall’art. 35, comma 4, C.G.S., e, comunque, perché non proporzionata alla gravità della condotta.

3. Il reclamante riporta il testo del supplemento di rapporto redatto dal Direttore di gara, dal quale si evince che, al minuto 42’ del secondo tempo, a seguito dell’espulsione per seconda ammonizione decretata nei confronti del Kuyateh, questi insultava l’Arbitro con l’espressione “sei un bastardo” e gli sferrava uno schiaffo con la mano sinistra sulla parte destra del volto, colpendogli l’orecchio e la guancia destra.

L’Arbitro sospendeva la gara e si dirigeva verso gli spogliatoi, seguito peraltro da numerosi giocatori del Decimo 07.

Solo il provvidenziale intervento di un Carabiniere in borghese impediva che l’Arbitro venisse a contatto con i calciatori del Decimo 07, i quali nel frattempo continuavano ad inveire contro di lui e insistevano con il Carabiniere per poter entrare negli spogliatoi.

Su chiamata dello stesso Arbitro interveniva poi una pattuglia dei Carabinieri.

Il Direttore di gara si recava subito dopo al Pronto soccorso dell’ospedale Brotzu di Cagliari, in quanto avvertiva dolore alla guancia destra e acufeni all’orecchio destro.

Il nosocomio rilasciava all’interessato un referto recante la diagnosi di “Trauma mandibolare destro. Acufeni orecchio destro”, con una prognosi di due giorni e con la prescrizione di un accertamento otorinolaringoiatrico.

3.1. Alla stregua dei fatti così ricostruiti, il reclamante ritiene che la sanzione inflitta dal G.S.T. al Kuyateh sia violativa del minimo edittale di due anni di squalifica previsto dall’art. 35, comma 4, C.G.S., trattandosi di condotta violenta nei confronti di Ufficiale di gara che ha provocato una lesione personale, attestata con referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica e, comunque, non proporzionata alla gravità del comportamento tenuto dal tesserato in danno dell’Arbitro.

3.2. La parte reclamante rassegna le seguenti conclusioni:

“Si richiede che l’adita Corte Federale di Appello, in accoglimento del ricorso proposto, Voglia riformare la decisione del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Sardegna, pubblicata con il C.U. n. 99 del 2 marzo 2023 del medesimo Comitato”.

4. Il reclamato, Musa Kuyateh, non ha depositato scritti difensivi, né ha chiesto di partecipare all’udienza di discussione del 26.05.2023, tenutasi in videoconferenza, all’esito della quale il reclamo è stato assunto in decisione dal Collegio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo è fondato e va dunque accolto, con la conseguente reformatio in pejus della sanzione inflitta al Kuyateh, nei termini di seguito specificati.

1. Nulla quaestio sulla legittimazione del Presidente Federale ex art. 102 C.G.S., più volte affermata dalle Sezioni Unite di questa Corte (tra le tante, nn. 13/CFA/2022-2023, 108/CFA/2020-2021 e 56/CFA/2021-2022).

Tale disposizione prevede che “Il Presidente federale può impugnare le decisioni adottate dal Giudice sportivo nazionale e dai Giudici sportivi territoriali, dalla Corte sportiva di appello a livello territoriale e dal Tribunale federale a livello nazionale e territoriale, quando ritenga che queste siano inadeguate o illegittime”.

Trattasi di legittimazione straordinaria, che individua nel Presidente federale il massimo garante della corretta e uniforme applicazione della normativa federale da parte degli organi di giustizia sportiva, e che assolve, dunque, anche ad una funzione nomofilattica (analogamente al ricorso nell’interesse della legge del Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, ex art. 363 c.p.c.).

Con il reclamo in esame, il Presidente federale ha impugnato la decisione del G.S.T. ritenendola illegittima, per violazione dell’art. 35, comma 4, C.G.S., e comunque inadeguata dal punto di vista della proporzionalità della sanzione rispetto alla ritenuta gravità della condotta del tesserato.

Pertanto, ritiene la Corte che nella specie ricorra senza dubbio la legittimazione straordinaria configurata dalla norma in capo al Presidente federale.

2. Con l’unico ed articolato motivo proposto, il reclamante censura la decisione impugnata – appunto - sotto il profilo dell’illegittimità della sanzione inflitta al Kuyateh, in quanto inferiore al minimo edittale previsto dall’art. 35, comma 4, C.G.S., e, sotto il profilo dell’inadeguatezza, perché non proporzionata alla gravità della condotta.

2.1. Si osserva, in sintesi, che la decisione impugnata non ha tenuto conto del concreto esplicarsi della condotta violenta tenuta dal calciatore nei confronti dell’Ufficiale di gara, avendo provocato a questi una lesione personale, attestata con referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica, dunque punibile con la sanzione minima di due anni di squalifica.

Inoltre, la sanzione irrogata - squalifica fino al 01.09.2024 - oltre che illegittima per violazione del minimo edittale, merita comunque di essere innalzata in ragione della gravità della condotta, violenta e irriguardosa, del tesserato Musa Kuyateh in danno dell’Arbitro.

3. Il motivo è fondato per entrambi i profili dedotti.

3.1. Quanto al primo, sussistono nella vicenda di specie tutti i presupposti per l’applicazione in concreto - quanto meno - del minimo edittale previsto dalla norma federale.

Conviene riportare per esteso i commi 1 e 4 dell’art. 35 C.G.S. (“ Condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara”):

“1. Costituisce condotta violenta ogni atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale e che si concretizza in una azione impetuosa ed incontrollata, connotata da una volontaria aggressività, ivi compreso lo sputo, in occasione o durante la gara, nei confronti dell'ufficiale di gara.

4. I calciatori e i tecnici che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, provocando lesione personale, attestata con referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica, sono puniti con la sanzione minima di due anni di squalifica”.

Nel caso di specie, come evidenziato nelle premesse in fatto, il Direttore della gara Decimo 07/Perdaxius, disputatasi il 26.2.2023, per effetto della condotta violenta tenuta ai suoi danni dal Kuyateh, ha riportato una lesione personale, ritualmente attestata con il referto medico rilasciato dall’ospedale “Brotzu” di Cagliari in pari data, recante la diagnosi di “Trauma mandibolare destro. Acufeni orecchio destro”, con una prognosi di due giorni e con la prescrizione di un accertamento otorinolaringoiatrico.

Come è noto, la nozione di “lesione personale” è mutuabile dall’art. 582 c.p., che la descrive individuandone le conseguenze in “una malattia nel corpo o nella mente” (comma 1).

L’elaborazione giurisprudenziale del concetto è pervenuta alla ormai tralatizia affermazione secondo cui “La contusione, in quanto alterazione anatomica e funzionale dell’organismo, costituisce malattia ai sensi dell’art. 582 cod. pen.” (Cass. pen., Sez. VII, 31.5.2016, n. 29786; conf. Cass. pen., Sez. V, 30.5.2014, n. 44026), anche laddove guaribile in tre giorni (Cass. pen., Sez. V, 26.4.2010, n. 22781).

Anche l’acufene configura la “malattia”, in quanto disturbo caratterizzato dalla percezione di suoni non legati a stimoli esterni e, come tale, determinativo di un’alterazione funzionale dell’organismo (Cass. pen., Sez. V, 18.5.2015, n. 34390).

Per contro, il G.S.T. ha erroneamente ritenuto, pur avendo preso in considerazione il referto medico dell’ospedale “Brotzu” di Cagliari, che la condotta del Kuyateh fosse sussumibile nell’alveo dell’art. 35, comma 2, C.G.S., che prevede invece un minimo edittale pari ad un anno di squalifica, non avvedendosi della ricorrenza degli elementi circostanziali aggravanti di cui al successivo comma 4 della stessa disposizione, idonei ad elevare il minimo sanzionatorio a due anni di squalifica.

3.2. Quanto al secondo profilo dedotto con l’impugnazione, ritiene la Corte che la gravità della condotta tenuta dal Kuyateh nei confronti del Direttore di gara meriti di essere remunerata con una sanzione ben più elevata, che il Collegio ritiene di individuare, avuto riguardo ai criteri contemplati dall’art. 12, comma 1, C.G.S., nella squalifica fino al 30 giugno 2027.

Come osservato nelle premesse in fatto, l’azione del calciatore, a seguito dell’espulsione decretata nei suoi confronti, è stata caratterizzata da una violenza particolarmente censurabile e vistosa: egli, nell’occasione, insultava l’Arbitro con l’espressione “sei un bastardo” e gli sferrava uno schiaffo con la mano sinistra sulla parte destra del volto, colpendogli l’orecchio e la guancia destra.

La sua condotta, peraltro, scatenava la reazione emulativa di numerosi suoi compagni di squadra, i quali inseguivano e ingiuriavano l’Arbitro, addirittura assediandolo negli spogliatoi ed insistendo, con il Carabiniere intervenuto in sua difesa, per potervi entrare.

Il Direttore di gara riusciva a divincolarsi soltanto chiamando il 112, con il conseguente e salvifico intervento di una pattuglia dei Carabinieri.

Questa Corte, in plurime decisioni sul tema, ha più volte ribadito che tali condotte vanno sanzionate con il massimo rigore, in quanto ledono il bene giuridico fondamentale dell’incolumità dell’Arbitro (SS.UU., nn. 13/CFA/2022-2023, cit.; 52/CFA/20212022; 54/CFA/2021-2022; 56/CFA/2021-2022; 3/CFA/2022-2023).

Pertanto, l’esercizio dosimetrico commisurato al doppio del minimo edittale costituisce, a giudizio del Collegio, misura retributiva adeguata al caso concreto, anche in funzione “generalpreventiva”, dunque dissuasiva di condotte emulative.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della decisione impugnata, irroga al Sig. Musa Kuyateh la sanzione della squalifica fino al 30.06.2027.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                        IL PRESIDENTE

Tommaso Marchese                                                Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

 

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it