F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 239/CSA pubblicata del 29 Maggio 2023 – Lucchese 1905 s.r.l.

 

Decisione n. 239/CSA/2022-2023        

Registro procedimenti n. 257/CSA/2022-2023

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

II SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Pasquale Marino – Presidente

Carlo Buonauro – Componente

Nicola Durante - Componente (relatore)

Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo n. 257/CSA/2022-2023, proposto dalla Lucchese 1905 s.r.l. in data 03.05.2023,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti di Serie C, di cui al Com. Uff. n. 78/PR3 del 26 aprile 2023;

Visto il reclamo ed i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, alla riunione in videoconferenza del giorno 17 maggio 2023, il Cons. Nicola Durante;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La Lucchese 1905 s.r.l. impugna la decisione del Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega PRO di Serie C, pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. n. 78/PR3 del 26 aprile 2023, che – con riferimento alla partita di Play out del Campionato Primavera 3 “Dante Beretti” Olbia/Lucchese, disputata il 22 aprile 2023 – ha irrogato la sanzione dell’ammenda per euro 500,00, “per assenza del medico sociale durante la gara”.

Col proposto reclamo, si chiede l’annullamento della sanzione.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte in videoconferenza il giorno 17 maggio 2023, il reclamo è stato trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo merita accoglimento, non vertendosi in tema di condotta sanzionabile a carico di una squadra ospite.

Ai sensi dell’art. 66 NOIF, “la presenza nel recinto di giuoco del medico sociale o di altro medico autorizzato dal Settore Tecnico è obbligatoria per entrambe le squadre in occasione delle gare organizzate dalla Lega Nazionale Professionisti serie A, dalla Lega Nazionale Professionisti serie B, dalla Lega Italiana Calcio Professionistico, eccezion fatta per le gare del Campionato Primavera e del Campionato Berretti … Per tutte le altre gare, ivi comprese quelle del Campionato Primavera e del Campionato Berretti, è obbligatoria la presenza nel recinto di giuoco del medico sociale della squadra ospitante”. A tale ultima regola è prevista un’eccezione, contenuta nel Comunicato Ufficiale n. 60/L del 2 settembre 2022 che, per le gare di Play off del Campionato Primavera 3 e 4, obbliga entrambe le squadre alla presenza del medico sociale nel recinto di giuoco.

Ma tale eccezione, da interpretarsi in forma letterale e tassativa, evidentemente non si applica al caso in esame, trattandosi di gara di Play out.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo in epigrafe e per l’effetto annulla la sanzione inflitta. 

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

 L’ESTENSORE                                                                IL PRESIDENTE

Nicola Durante                                                                 Pasquale Marino

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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