F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 238/CSA pubblicata del 26 Maggio 2023 – FCD Calcio Termoli 1920

Decisione n. 238/CSA/2022-2023        

Registro procedimenti n. 265/CSA/2022-2023

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno – Vice Presidente

Stefano Agamennone - Componente (relatore)

Franco Granato - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 265/CSA/2022-2023, proposto dalla società FCD Calcio Termoli 1920 in data 09.05.2023,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 132 del 02.05.2023;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 11 maggio 2023, l’Avv. Stefano Agamennone e udita l’Avv. Monica Fiorillo per la reclamante; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società FCD Calcio Termoli 1920 in data 09.05.2023 ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitta al calciatore Raoul Lombardo, in relazione alla gara FCD Calcio Termoli 1920/ S. Nicolò Notaresco srl del 30.04.2023.

Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo, che ha squalificato il calciatore per 2 giornate effettive di gara, ha così motivato il provvedimento: “per aver colpito con un calcio alla testa un calciatore avversario provocando una copiosa fuoriuscita di sangue che costringeva il calciatore ad abbandonare il terreno di gioco a seguito di sostituzione.”  La società reclamante, con il ricorso introduttivo, ha chiesto la riduzione della sanzione inflitta.

La soc. Termoli 1920 ritiene la sanzione comminata al proprio tesserato eccessivamente gravosa e severa, in quanto si sarebbe trattato di un semplice fatto di gioco e da parte del calciatore Lombardo non vi sarebbe stata alcuna volontarietà di arrecare un danno fisico all’avversario.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 11 maggio 2023 il ricorso è stato ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso debba essere respinto.

La reclamante sostiene che nel caso di specie non ci sarebbe stata alcuna volontarietà da parte del proprio tesserato di arrecare un danno fisico all’avversario. La censura, tuttavia, non è pertinente in quanto il Giudice Sportivo, nell’adottare il provvedimento sanzionatorio, ha escluso la volontarietà. Diversamente avrebbe dovuto infliggere al Lombardo una sanzione ben più grave.

Il che appare corretto, alla luce del referto dell’arbitro, che ha così motivato il provvedimento di espulsione: “a gioco in svolgimento, con il pallone non a distanza di gioco e nel tentativo di contenderlo, colpiva un calciatore avversario alla testa utilizzando i tacchetti, causandogli una copiosa fuoriuscita di sangue che ha costretto il calciatore colpito ad essere sostituito”.

Al calciatore Lombardo, dunque, sono state comminate 2 giornate di squalifica, perché nel suo comportamento falloso è ravvisabile un eccesso di vigoria, a causa del quale il calciatore avversario ha subito una grave lesione che lo ha anche costretto ad abbandonare il terreno di gioco. Si è trattato, allora, di una condotta gravemente antisportiva, come tale sanzionata ai sensi dell’art 39, comma 1, C.G.S., con applicazione del minimo edittale previsto da tale norma.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.  

 

L’ESTENSORE                                                  IL PRESIDENTE

Stefano Agamennone                                         Patrizio Leozappa                

 

 Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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