F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 237/CSA pubblicata del 26 Maggio 2023 – U.S. Tolentino 1919 S.S.D. a r.l.

Decisione n. 237/CSA/2022-2023        

Registro procedimenti n. 262/CSA/2022-2023

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno – Vice Presidente

Stefano Agamennone - Componente (relatore)

Franco Granato - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo numero 262/CSA/2022-2023, proposto dalla società U.S. Tolentino 1919 S.S.D. a r.l.  in data 07.05.2023,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 132 del 02.05.2023;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 11 maggio 2023, l’Avv. Stefano Agamennone e udito l’Avv. Marco Romagnoli per la reclamante; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società U.S. Tolentino 1919 S.S.D. A.R.L. in data 07.05.2023 ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitta al calciatore Lattanzi Giacomo, in relazione alla gara Porto D’Ascoli/Tolentino 1919 SSD a r.l. del 30.04.2023.

Con la predetta decisione il Giudice Sportivo, che ha squalificato il calciatore per 2 giornate effettive di gara, ha così motivato il provvedimento: “per avere, al termine della gara, rivolto espressioni irridenti all’indirizzo della panchina avversaria innescando un principio di rissa tra i tesserati della società.”

La società reclamante, con il ricorso introduttivo, ha chiesto l’annullamento o, quanto meno, la riduzione della sanzione inflitta, ritenendola ingiusta, sproporzionata ed eccessivamente afflittiva, nonché contestando la ricostruzione dei fatti operata dal direttore di gara e la decisione conseguentemente assunta dal giudice sportivo.

Secondo la reclamante infatti, il calciatore Lattanzi, che nel momento in cui l’arbitro decretava la fine della gara si trovava nei pressi della panchina, si sarebbe limitato a manifestare la propria gioia, senza occuparsi degli occupanti e non rivolgendo loro alcun gesto o parola. Anzi, sarebbero stati gli occupanti della panchina del Porto D’Ascoli ad insultare pesantemente il calciatore.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 16 febbraio 2023 il ricorso è stato ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso debba essere respinto.

La reclamante sostiene che il proprio tesserato non avrebbe tenuto alcun comportamento provocatorio nei confronti degli avversari ma, al contrario, sarebbe stato vittima della loro aggressione, sia fisica che verbale.

Dal referto arbitrale, al quale l’ordinamento sportivo attribuisce valore di “piena prova” in ordine ai fatti accaduti ed al comportamento dei tesserati durante lo svolgimento della gara, risulta invece che il calciatore Lattanzi è stato espulso perché “al triplice fischio …. andava ad esultare sotto la panchina avversaria provocandoli con gesti e parole. Tale azione ha provocato una mass confrontation tra tutte le componenti di entrambe le squadre, senza sfociare, fortunatamente, in ulteriori scorrettezze”.

Un comportamento come quello descritto dall’arbitro nel referto di gara non può non essere considerato gravemente antisportivo ed è stato dunque correttamente sanzionato con la squalifica di 2 gare, così come previsto, in termini di minimo edittale, dall’art 39, comma 1, C.G.S.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

L’ESTENSORE                                                  IL PRESIDENTE

Stefano Agamennone                                           Patrizio Leozappa               

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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