F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 32/TFN-SVE del 31 Maggio 2023 (motivazioni) – Alcione Milano SSD A RL / Davide Viola – Reg. Prot. 23/TFN-SVE

Decisione/0032/TFNSVE-2022-2023

Registro procedimenti n. 0023/TFNSVE/2022-2023

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

 

composto dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti – Presidente

Giuseppe Lepore – Vice Presidente

Carlo Cremonini – Componente

Cristina Fanetti – Componente (Relatore)

Marco Scarpati – Componente

ha pronunciato, all’udienza del giorno 24 maggio 2023, sul reclamo ex art. 90, comma 2, lett. b), CGS proposto dalla società Alcione Milano SSD A RL (matr. 918780) nei confronti del calciatore Davide Viola (12.01.1999 – matr. 5062080) avverso la decisione della Commissione Accordi Economici - LND pubblicata sul CU n. 325 del 26 aprile 2023,

la seguente

DECISIONE

Con ricorso del 3.01.2023, il calciatore Davide Viola adiva la Commissione Accordi Economici chiedendo la condanna della SSD Alcione Milano al pagamento dell’importo di 3.065,00 a titolo di somma residua del compenso totale dovutogli, in virtù dell’accordo economico sottoscritto con la società in relazione alla stagione sportiva 2021/2022.

Assumeva infatti il calciatore di aver sottoscritto con il sodalizio, un accordo economico in virtù del quale la SSD Alcione Milano si obbligava a corrispondergli la somma di 19.500,00 per la Stagione Sportiva 2021/2022 a fronte della sua prestazione sportiva in ambito dilettantistico.

Dichiarava di aver percepito la minor somma di 16.435,00 e chiedeva la condanna della società al pagamento della ulteriore somma di 3.065,00.

Quest’ultima, ritualmente notiziata del ricorso, depositava memorie difensive con le quali eccepiva la non debenza della somma richiesta in virtù di due ragioni.

In primo luogo, assumeva la società che la somma di 19.500,00 era da ritenersi lorda e, pertanto, applicando la tassazione al 23%, la somma netta spettante al calciatore fosse pari ad 17.300,00, con 2.200,00 da decurtare a titolo di trattenute fiscali versate dalla compagine societaria.

In secondo luogo, eccepiva l’esistenza di una sanzione pecuniaria a carico del calciatore in ragione di pretese violazioni al Codice di Comportamento della società sottoscritto ad inizio stagione dal calciatore stesso.

Con decisione pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 325 del 26.04.2023, la Commissione Accordi Economici accoglieva il ricorso del calciatore, ritenendosi incompetente a valutare le questioni disciplinari e richiamando il costante orientamento giurisprudenziale in tema di obblighi contributivi delle società. Condannava quindi la SSD Alcione Milano al pagamento nei confronti del calciatore Davide Viola, della somma di 3.065,00.

Con reclamo del 3.05.2023 la società SSD Alcione Milano impugnava la suddetta decisione della Commissione Accordi Economici, chiedendone la riforma.

La reclamante appellava la decisione riproponendo i motivi già evidenziati innanzi alla CAE: in primo luogo, eccepiva che la cifra di 19.500,00 di cui all’accordo economico sottoscritto fosse da intendersi al lordo e che, pertanto, fosse dovuta al calciatore la somma netta di 17.300,00, applicando la trattenuta del 23% e quindi decurtando la somma di 2.200,00. A prova di ciò sosteneva ancora che, nel corso della stagione sportiva il calciatore avesse ricevuto n. 9 bonifici mensili di 1.730,00, che risultava quindi essere la somma netta mensile dovuta, e che ai sensi della normativa fiscale, i redditi sopra il limite di 10.000,00 (no tax area), dovessero essere tassati al 23%.

In secondo luogo, eccepiva, in compensazione, l’esistenza di una sanzione disciplinare pecuniaria a carico del calciatore pari alla somma di 865,00, dovuta alla violazione dei principi di cui al Codice di comportamento sottoscritto con la società ad inizio stagione.

In particolare, il sodalizio contestava al calciatore la partecipazione ad un torneo amatoriale nel maggio / giugno 2022 in costanza di tesseramento con la reclamante.

Concludeva, pertanto, la società reclamante chiedendo l’accoglimento del reclamo e conseguentemente la riforma della decisione della CAE.

Notiziato del reclamo, il calciatore Davide Viola inviava tempestive controdeduzioni eccependo l’infondatezza del reclamo stesso.

Eccepiva l’errato conteggio degli oneri fiscali da parte della compagine sportiva, evidenziando che il conteggio delle somme imponibili va fatto in relazione a quanto percepito nel corso dell’anno solare e non già per l’intero importo dell’accordo economico. Su questa base il calciatore sarebbe rientrato, per l’anno 2022, nell’area non imponibile, e per l’anno 2021 sarebbe stato sottoposto ad una trattenuta di 274,81 come riportato nella C.U. del 2022.

Richiamava, altresì, la costante giurisprudenza di questo Tribunale in materia di oneri fiscali, che impone alle società di dimostrare l’avvenuto versamento delle trattenute.

Con riferimento alla sanzione disciplinare, nel disconoscere l’applicabilità del Codice di comportamento societario, evidenziava la vessatorietà delle relative clausole e la loro conseguente nullità.

Nel merito, sosteneva come il comportamento del calciatore non fosse stato comunque contrario al predetto Codice e come le assenze del calciatore fossero dovute ad infortuni subiti nell’ambito dell’attività sportiva prestata a favore del sodalizio.

Concludeva pertanto chiedendo il rigetto del reclamo e la conferma della decisione della CAE.

La vertenza è stata discussa dalle parti e decisa all’udienza del 24 maggio 2023.

Il reclamo è infondato e deve essere rigettato.

Come noto, l’art. 67, comma, lett. m) del DPR 917/88 prevede che le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari, i premi ed i compensi, siano da considerarsi cd. “redditi diversi”. Tali compensi percepiti godono di un particolare regime di tassazione: fino alla soglia di 10.000,00 non sono soggetti ad alcuna imposizione, fino alla concorrenza di 20.658,28 viene operata una ritenuta alla fonte a titolo di imposta IRPEF con aliquota 23%, maggiorata di addizionale regionale e comunale, sulle somme eccedenti è operata una ritenuta a titolo di acconto del 23% (primo scaglione IRPEF) sempre maggiorata dell’addizionale regionale e comunale.

Ovviamente il tutto relativamente al periodo di imposta che, come noto, coincide con l’anno solare.

Le società devono assolvere agli oneri di sostituti di imposta e quindi devono: chiedere al calciatore la dichiarazione in merito al superamento della soglia di imponibilità, provvedere al versamento delle eventuali ritenute fiscali trattenute, provvedere annualmente alla certificazione unica dei compensi corrisposti nell’anno precedente anche se inferiori alla soglia imponibile, provvedere per i compensi eccedenti alla trasmissione del modello 770 in riferimento alle somme corrisposte nel periodo di imposta precedente.

Ai sensi della richiamata normativa fiscale, grava sulla società la prova di aver adempiuto agli oneri fiscali, nonché di individuare il regime fiscale da applicare ai compensi erogati ai calciatori.

Nel caso di specie la società non ha dato prova dell’effettivo versamento delle ritenute.

Va sottolineato come le Certificazioni Uniche 2022 e 2023 depositate in atti, danno atto, la prima, di una ritenuta di 274,81 della quale comunque non vi è prova dell’effettivo versamento da parte della società, e la seconda, di nessuna ritenuta essendo i redditi percepiti tutti rientranti nell’area non imponibile.

La decisione della CAE appare pertanto corretta.

Si rammenta infatti come, per costante giurisprudenza di questo Tribunale, in assenza di prova, non solo del pagamento degli importi dovuti ma anche dei relativi oneri fiscali, l’accertamento o la liquidazione devono essere sempre eseguiti al lordo delle somme, secondo quanto previsto dall’accordo economico in quanto il sodalizio è considerato debitore (cfr. decc. nn. 55 e 56 TFNSVE 2020/2021).

In merito alla questione disciplinare, e quindi alla comminazione della sanzione pecuniaria nei confronti del calciatore a seguito dell’inosservanza del Codice di Comportamento sottoscritto, si evidenzia come la stessa sia irrilevante in questa sede, e come questo Tribunale sia incompetente a giudicare la congruità della sanzione come anche la pretesa vessatorietà delle clausole del Codice di Comportamento della società.

Pare tuttavia opportuno evidenziare come nella mail del 14.07.2022, di comunicazione da parte del sodalizio della sanzione a carico del calciatore, quest’ultima non venga neppure determinata nel suo importo, rendendo di fatto impossibile procedere ad una compensazione ex post.

La decisione della CAE anche su questo punto appare corretta e va confermata.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, rigetta il reclamo proposto dalla società Alcione Milano SSD A RL e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della Commissione Accordi Economici – LND. Condanna la società reclamante alla corresponsione delle spese di lite in favore del calciatore Davide Viola, che liquida nella somma di euro 500,00 (cinquecento/00) oltre oneri se dovuti.

Così deciso nella Camera di consiglio del 24 maggio 2023 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Cristina Fanetti                                                        Stanislao Chimenti

 

Depositato in data 31 maggio 2023.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

 

 

 

 

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