F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 190/TFN – SD del 1 Giugno 2023 (motivazioni) – Deferimento n. 25766/603pf22-23/CAMS/CG/ep del 26 aprile 2023, depositato il 28 aprile 2023, nei confronti del sig. Lorenzo Zorzi – Reg. Prot. 170/TFN-SD

Decisione/0190/TFNSD-2022-2023

Registro procedimenti n. 0170/TFNSD/2022-2023

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Valentina Aragona – Componente

Amedeo Citarella – Componente

Gianfranco Marcello – Componente (Relatore)

Roberto Pellegrini – Componente

Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA

ha pronunciato, all’udienza del giorno 25 maggio 2023, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 25766/603pf22-23/CAMS/CG/ep del 26 aprile 2023, depositato il 28 aprile 2023, nei confronti del sig. Lorenzo Zorzi,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto datato 26 aprile 2023 la Procura Federale deferiva a questo Tribunale:

Il sig. Lorenzo Zorzi, all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 2, comma 1, del vigente CGS all’interno e nell’interesse della AIA, quale arbitro effettivo della sezione di Legnago, per rispondere della violazione dell’art. 4., comma 1, del CGS, anche in relazione dell’art. 42 , comma 1 e 3 lett. b-g), del Regolamento Associazione Italiana Arbitri, per non aver osservato i principi di lealtà, correttezza e probità durante lo svolgimento della gara di juniores regionali Oppeano-Cadore del 14 gennaio 2023, in particolare per avere, al termine della prima frazione di giuoco a seguito delle proteste da parte del pubblico, assunto nei confronti di questi un atteggiamento di sfida mostrando loro con la mano alzata il dito medio, invitando chi protestava con gesti plateali a raggiungerlo in campo, nonché per non aver mantenuto rapporti epistolari secondo i principi di rispetto dei ruoli istituzionali ricoperti e per non aver osservato il principio dell’assoluta insindacabilità delle decisioni di natura tecnica, in particolare per avere, a seguito del provvedimento sanzionatorio riguardante il fermo tecnico di sospensione per mesi uno comminatogli per le inadempienze comportamentali verificatesi nel corso della predetta gara, inviato in data 18.1.2023 un messaggio al suo Organo Tecnico a mezzo Whatsapp, recante le seguenti frasi: “Nonostante sia dall’abolizione del tribunale dell’inquisizione (quindi più di 400 anni fa) che è l’accusa che deve portare prove sensate se vuole incriminare qualcuno a non il ‘ mi è sembrato che ..’ a parole……ancora una volta ti comporti nei peggiori dei modi nei miei confronti, ti riempi la bocca di belle parole come onore della divisa, rispetto e fiducia ma quando tocca a te la tagli corto con un semplice ‘io mi fido dei miei osservatori’, di conseguenza non degli associati? O solo non di me? Mi aspetto come minimo scuse da parte tua e da parte di Zucchelli e la cancellazione della sospensione…”

La fase istruttoria

In data 10 febbraio 2023 la Procura Federale, a seguito della segnalazione inviata in data 21 gennaio 2023 dal Presidente della Sezione AIA di Legnago, sig. Cavallaro Gianluca, iscriveva nel relativo registro il procedimento disciplinare n. 603 pf 22-23 avente ad oggetto “Accertamenti in ordine alla condotta antiregolamentare tenuta dall’AE Lorenzo Zorzi in occasione della gara Oppeano-Cadore del 14 gennaio 2023”.

Con la suddetta segnalazione il Presidente riferiva che l’AE Lorenzo Zorzi in forza all’AIA-Sezione di Legnago, durante la gara di juniores regionali Oppeano-Cadore del 14 gennaio 2023, avrebbe assunto una condotta antiregolamentare nei confronti del pubblico presente alla gara ed in particolare del presidente della società sportiva ACD Oppeano che si trovava in tribuna ad assistere la gara, consistita nell’avergli mostrato il dito medio della mano alzato, poi con aria di sfida  e con gesti plateali, lo avrebbe invitato ripetutamente a scendere negli spogliatoi dove lo avrebbe atteso, ed inoltre evidenziava che lo stesso, a seguito del provvedimento sanzionatorio di fermo tecnico per la durata di mesi uno inviava un messaggio Whatsapp contenente frasi di contestazione della decisione di natura tecnica violando il principio dell’assoluta insindacabilità dei provvedimenti.

La Procura Federale istruiva il procedimento acquisendo documentazione e provvedeva all’audizione dei sigg.ri Zucchelli Marco (Osservatore Arbitrale), Agnolin Luca (Presidente Soc. Oppeano), Merlin Davide (Direttore Sportivo Soc. ACD Oppeano) e Pauletto Giuseppe (Dirigente Accompagnatore Soc. ACD Oppeano).

La Procura Federale in data 23 marzo 2023 comunicava al sig. Lorenzo Zorzi la conclusione delle indagini ed all’esito della mancata presentazione di memorie da parte di quest’ultimo o di richiesta di audizione, si determinava con atto del 26 aprile 2023 a deferire innanzi a questo Tribunale l’ A.E. Lorenzo Zorzi ascrivendo allo stesso le contestazioni di cui in epigrafe.

Il dibattimento

All’udienza del 25 maggio 2023, era presente il Sostituto Procuratore Avv. Nicola Monaco in rappresentanza della Procura Federale.

Nessuno era presente per il sig. Lorenzo Zorzi.

Il Presidente dava atto che l’udienza si svolgeva in videoconferenza e che la parte presente in collegamento da remoto, quale rappresentante della Procura Federale, aveva preventivamente inviato, presso la Segreteria del Tribunale, copia del documento di riconoscimento ed era stata quindi previamente identificata.

La parte presente confermava di voler dare corso alla presente udienza con i mezzi sopraindicati e dichiarava, altresì, di aver letto l’informativa già fornita e di esprimere il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 6, paragrafo 1, lettera b), ed f) del Regolamento (UE) 2016/679.

L’Avv. Nicola Monaco, in rappresentanza della Procura Federale, si riportava integralmente all’atto di deferimento, esponendone origine e fatti, motivando riguardo alla competenza in ordine al Tribunale Federale Nazionale, e chiedendo irrogarsi la sanzione di mesi tre di sospensione nei confronti del deferito A.E. Lorenzo Zorzi.

La decisione

Il Tribunale ritiene che vada dichiarata la propria incompetenza in favore del Tribunale territorialmente competente.

Al riguardo, ancorché l’atto di deferimento faccia riferimenti all’art. 62 del nuovo Regolamento dell’AIA che effettivamente afferma che “Il Tribunale Federale a livello nazionale -sezione disciplinare – è giudice di primo grado anche in ordine ai procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale nei confronti degli appartenenti all’AIA per le violazioni delle norme del presente regolamento e delle norme secondarie dell’AIA”, la disposizione va letta in rapporto a quanto disposto dal Codice di Giustizia Sportiva, nei confronti del quale risulta comunque cedevole nel rispetto del rango superiore ad esso spettante.

Al riguardo, l’art. 84 CGS affida (tra altro) a questo Tribunale i procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale “per le questioni che riguardano ….. gli appartenenti all’AIA che svolgono attività in ambito nazionale ”; laddove l’art. 92 affida al Tribunale federale a livello territoriale i “procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale …. riguardanti gli appartenenti all’AIA che svolgono attività in ambito territoriale”.

Nella fattispecie oggetto di procedimento, risulta evidente che il deferito, da un lato, ha violato l’art. 4 CGS mentre dirigeva una gara di juniores regionali; d’altro lato, ha rivolto le frasi contestate con il deferimento al Presidente della Sezione di appartenenza e, quindi, in ambito evidentemente territoriale.

Conclusivamente, va dichiarata la competenza del Tribunale Federale territoriale presso il Comitato Regionale Veneto – LND, cui vanno rimessi gli atti facendo salvi per le parti i diritti di prima udienza.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, dichiara la propria incompetenza in favore del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Veneto – LND, cui rimette gli atti del procedimento, con salvezza dei diritti di prima udienza.

Così deciso nella Camera di consiglio del 25 maggio 2023 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Gianfranco Marcello                                                        Carlo Sica

Depositato in data 1° giugno 2023.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

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