F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0116/CFA pubblicata il 5 Giugno 2023 (motivazioni) – Procuratore Federale Interregionale/Sig. Giuseppe Vinci- U.G. Manduria Sport

Decisione/0116/CFA-2022-2023

Registro procedimenti n. 0133/CFA/2022-2023

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Francesca Morelli - Componente (Relatore)

Antonino Anastasi - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo n. 0133/CFA/2022-2023 proposto in data 3.5.2023 dal Procuratore Federale Interregionale della F.I.G.C.,

per la riforma della decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Puglia, pubblicata con il Comunicato Ufficiale n. 166 del 26 aprile 2023;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore all'udienza del 30.5.2023, tenutasi in videoconferenza, il Cons. Francesca Morelli e uditi gli avv. ti Enrico Liberati per la Procura Federale Interregionale e Giulio Destratis per il sig. Giuseppe Vinci; nessuno è comparso per la società U.G. Manduria Sport.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Puglia, con la decisione impugnata, ha  prosciolto la società U.G. Manduria ed il tesserato sig. Giuseppe Vinci, quest’ultimo, in qualità di Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società predetta,  chiamato a rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’ art. 39 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, al termine della gara Manduria Sport –Avetrana Calcio disputata in data 30.10.2022 e valevole per il girone B del Campionato Regionale Pugliese di Eccellenza, proferito all’indirizzo del calciatore sig. Angelo De Marco tesserato per la A.S.D. Avetrana Calcio, l’espressione “hai finito di fare il fenomeno”, posizionandosi “faccia a faccia” rispetto allo stesso con fare connotato da un’accentuata aggressivita  ̀ed impeto, tanto che il gia ̀ citato calciatore avversario cadeva a terra.

Con il medesimo atto di deferimento la societa ̀ U.G. Manduria Sport era stata chiamata a rispondere a titolo di responsabilita ̀ diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per la condotta ascritta al sig. Giuseppe Vinci.

Il Tribunale ha, in sintesi, ritenuto che il quadro di prova posto a fondamento del deferimento non fosse sufficiente a dimostrare che la caduta a terra del calciatore sig. Angelo De Marco fosse in qualche misura consequenziale alla condotta aggressiva ascritta al sig. Giuseppe Vinci.

Ciò premesso, il reclamo della Procura Federale Interregionale denunzia l’errata valutazione delle risultanze probatorie là dove il Tribunale avrebbe posto a fondamento del proprio giudizio motivazioni inconferenti, posto che nel capo di incolpazione non si faceva carico al sig. Angelo Vinci di avere fatto intenzionalmente cadere a terra il giocatore della Avetrana, quanto piuttosto di avere tenuto un atteggiamento riprovevole e contrario ai precetti dell’ordinamento sportivo, segnatamente dagli artt. 4 co.1 e 39 CGS, a prescindere dalla sussistenza di un’azione caratterizzata da intenzionalità e volontarietà e dall’entità delle conseguenze eventualmente patite dal calciatore a seguito della caduta a terra.

Il reclamante si sofferma poi ad esaminare la risultanze d’indagine, a partire dalla dichiarazioni della parte offesa, da cui emergerebbe con chiarezza che il sig. Giuseppe Vinci si pose faccia a faccia con il giocatore della squadra avversaria con un atteggiamento particolarmente aggressivo ed impetuoso dicendogli “hai finito di fare il fenomeno” , dal che seguì, in una sorta di progressione di tale azione connotata da impeto, la caduta a terra del calciatore. In particolare, si menziona il contenuto del comunicato stampa successivo all’incontro e si richiamano i principi giurisprudenziali afferenti al valore delle dichiarazioni della parte offesa e dello standard probatorio richiesto nell’ambito dei procedimenti disciplinari. La Procura federale Interregionale chiede quindi che, in riforma della decisione impugnata, venga irrogata al sig. Giuseppe Vinci la sanzione di mesi due di inibizione ed alla società sportiva U.G. Manduria quella di 400 euro di ammenda.

La difesa dell'incolpato ha presentato una memoria scritta in cui sostiene le motivazioni addotte dal Tribunale e chiede il rigetto del reclamo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La tesi proposta dalla Procura Federale Interregionale nell'atto di reclamo soffre di due insuperabili limiti.

Il primo è rappresentato dalla formulazione dell'incolpazione; a ben leggere, appare evidente che non si fa carico all'incolpato di avere provocato la caduta a terra del calciatore Angelo di Marco con una spinta o un qualunque contatto fisico bensì con un atteggiamento connotato da particolare aggressività o impeto, dicendo “hai finito di fare il fenomeno” e ponendosi faccia a faccia con il giocatore.

In tal senso si esprime anche il reclamo, laddove rimprovera al Tribunale di avere motivato la propria decisione sull'assenza di prova di una condotta, da parte dell'incolpato, direttamente volta a buttare a terra il giocatore mentre invece, a giudizio dell'accusa, avrebbe dovuto soffermarsi sulla prova dell'atteggiamento genericamente aggressivo del sig. Vinci, pur in difetto di spinte o contatti fisici tali da terminare la caduta.

A dire dell'accusa tale atteggiamento integrerebbe, di per sé, un illecito disciplinare.

Tuttavia dalla caduta - e dal resoconto che ne fa la persona offesa – non si può prescindere.

Secondo la tesi d'accusa, sintetizzata nell'incolpazione e ribadita nel reclamo, il giocatore, sostanzialmente sopraffatto dalle parole e dall'atteggiamento del sig. Vinci, sarebbe caduto a terra.

A prescindere dalla difficoltà, in astratto, di individuare un nesso causale fra la condotta ascritta all'incolpato e l'evento occorso (la caduta)  e, in concreto, di immaginare il giovane portiere di una squadra di calcio che cade per effetto di un “faccia a faccia” veemente, resta il fatto – ed è qui il secondo limite dell'accusa - che il sig. Angelo de Marco ha detto altro, e precisamente di essere caduto per essere stato spinto dal sig. Vinci: “ al termine della gara, vinta dalla mia squadra, nel mentre mi dirigevo verso gli spogliatoi, imboccando il vialetto che conduce agli stessi, mi si avvicinava il presidente della società Manduria, sig. Giuseppe Vinci, unitamente ad altre due persone che non ho conosciuto e che non saprei dire chi sono. Il Presidente, dopo avermi detto testualmente - hai finito di fare il fenomeno - mi metteva in faccia le sue due mani, spingendomi e facendomi cadere per terra all’indietro. Io sono rimasto per terra per alcuni istanti e rialzatomi, sono stato accompagnato da un dirigente della società Manduria, sig. Antonio Mariggiò, nello spogliatoio della mia squadra”.

Le altre fonti di prova non soccorrono l'accusa:

- il sig. Mario de Marco, presidente della ASD Avetrana Calcio, precisando di non essere stato presente ai fatti ma di averli appresi de relato, ha dichiarato di non saper dire se vi sia stata una reale aggressione ai danni del proprio tesserato o solo un forte scontro verbale;

- il sig. Giuseppe Salvatore Erario, dirigente della U.G. Manduria, ha sostanzialmente confermato la versione dell'incolpato, dicendo di essere stato presente ai fatti, escludendo che il suo Presidente avesse colpito o spinto il portiere dell'Avetrana e confermando che fra i due vi era stato uno scontro verbale;

- il sig. Antonio Mariggiò, dirigente dell'U.G. Manduria che accompagnò allo spogliatoio la parte offesa dopo l'alterco, ha riferito di non essere stato presente al fatto, ma di avere accompagnato il calciatore verso gli spogliatoi cercando di calmarlo e di comprendere quanto fosse accaduto, e questi gli aveva detto testualmente “proprio a me che sono di Manduria il Presidente Vinci non doveva fare questa cosa”.

L'incolpato, sig. Giuseppe Vinci, ha ammesso lo scontro con il portiere della squadra avversaria ridimensionandolo ad un semplice scontro verbale; egli avrebbe rimproverato “in maniera veemente” il calciatore perché aveva ripreso con il telefonino l'allenamento della Avetrana, costui gli aveva risposto in termini volgari al che egli avrebbe replicato in modo parimenti volgare.

L'incolpato ha escluso di avere toccato in alcun modo il giocatore, precisando che era stato costui a buttarsi all'indietro fingendo di essere stato colpito.

Il comunicato stampa diffuso a fine partita dalla U.G. Manduria, che non è una prova ma può costituire riscontro agli altri elementi raccolti, esprime rispetto e stima per la squadra avversaria, accenna alla “nostra tensione del dopo partita”, se ne rammarica e sostanzialmente si scusa “dell'accaduto nei confronti del calciatore ospite De Marco”.

Dal materiale raccolto si può quindi trarre la convinzione che un alterco vi sia stato ma non se ne possono chiarire gli esatti termini, non certo nel senso che il Presidente Vinci spinse a terra il calciatore De Marco – non lo afferma neppure la Procura - ma nemmeno nel senso che le parole e l'atteggiamento dell'incolpato integrino una violazione di quei doveri di probità, lealtà e correttezza indicati dall'art. 4 CGS.

Per giungere a tale conclusione si dovrebbe poter determinare con ragionevole certezza quali siano state le frasi proferite dall'incolpato e quale l'atteggiamento assunto. E ciò pur nei limiti della prova nel procedimento disciplinare che, come si sa, non richiede la certezza assoluta della commissione dell’illecito, né il superamento del ragionevole dubbio, come previsto nel processo penale, essendo, invece, sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire un ragionevole affidamento in ordine alla sussistenza della violazione contestata sicché la ragionevole certezza in ordine alla commissione dell'illecito può essere anche provata mediante indizi, qualora essi siano gravi, precisi e concordanti e la prova del nesso causale tra la condotta dell'agente e la violazione della fattispecie regolamentare può essere raggiunta sulla base della regola della preponderanza del ragionevole dubbio o del più probabile che non  - CFA, Sez. I, n. 14-2020/2021.

Sul punto esistono soltanto le dichiarazioni della persona offesa, le quali soffrono un limite insuperabile non tanto per il fatto di non essere state riscontrate, quanto piuttosto per la inattendibilità, certificata dalla stessa Procura nella stesura del capo di incolpazione, del calciatore su un punto essenziale della vicenda: la progressione causale che determinò la caduta.

In altre parole, se De Marco non viene creduto dalla stessa Procura quando afferma che fu il Presidente Vinci a spingerlo a terra, non potrà essere ragionevolmente creduto nemmeno quando descrive la portata aggressiva delle parole e dell'atteggiamento del Presidente.

E' ben vero che la deposizione della persona offesa può, di per sé sola, costituire prova sufficiente di un fatto e della sua riferibilità, purché, tuttavia, siano positivamente verificate  la credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto (sul punto, come è noto, la giurisprudenza penale di legittimità è piuttosto granitica, tanto è vero che si è ripetutamente affermato che «le regole dettate dall'art. 192 comma 3 c.p.p. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone» - Cass. Pen. Sez. unite sentenza n. 41461/2012-  nello stesso senso anche la giurisprudenza di questa Corte Federale “Le dichiarazioni della persona offesa non rappresentano una prova secondaria, ma onerano di una verifica più intensa circa la credibilità del soggetto e l’attendibilità del racconto” - CFA, Sez. I, n. 52/2022-2023; Id., Sez. I, n. 92/2021-2022; CFA, SS.UU., n. 114/2020-2021).

Come si è detto, la credibilità soggettiva del dichiarante è, nei fatti, messa in dubbio dallo stesso Organo dell'accusa, che non ha inteso recepire nell'incolpazione la ricostruzione del fatto proposta dal sig. Angelo de Marco, sicché, in assenza di altre fonti di prova circa l'esatta condotta tenuta dal sig. Vinci e la sua eventuale portata intimidatoria, deve essere confermato il proscioglimento dell'incolpato.

L'eco di un diverbio, anche con toni aggressivi, fra il giocatore ed il Presidente della squadra avversaria, così come emerso dal comunicato stampa e dalle dichiarazioni delle persone sentite sui fatti, non è sufficiente a definire una condotta sanzionabile ai sensi dell'art.4, co.1, CGS.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                                IL PRESIDENTE

Francesca Morelli                                                              Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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