F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0115/CFA pubblicata il 5 Giugno 2023 (motivazioni) – Paganese Calcio 1926 Srl/Procura Federale

Decisione/0115/CFA-2022-2023

Registro procedimenti n. 0135/CFA/2022-2023

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

SEZIONI UNITE

 

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Salvatore Lombardo – Componente

Mauro Mazzoni – Componente

Vincenzo Barbieri – Componente

Antonella Trentini - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0135/CFA/2022-2023 proposto da Paganese Calcio 1926 Srl in data 5.05.2023,

per la riforma della decisione del Tribunale Federale Nazionale n. 0165/TFN-SD/2022-2023 del 28.04.2023;

Visti il reclamo con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza del giorno 30 maggio 2023 in videoconferenza, l’Avv. Antonella Trentini, e uditi gli Avv.ti Eduardo Chiacchio e Filippo Pandolfi per il reclamante e il dott. Luca Scarpa per la Procura Federale.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

I - Con due distinti atti del 22 febbraio 2023, la Procura Federale deferiva innanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare la Paganese Calcio 1926 Srl, per le seguenti imputazioni: 1) in relazione al deferimento n. 19516/845 della violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 31, comma 1, del CGS, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. II), punto 1), lett. d) delle NOIF per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per il mancato deposito alla Co.Vi.So.C., entro il termine del 31 marzo 2022, della relazione contenente il giudizio della società di revisione sulla semestrale al 31 dicembre 2021; 2) in relazione al deferimento n. 19549/846 della violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 31, comma 1, del CGS in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. III), punto 1), lett. b) delle NOIF per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per il mancato deposito alla Co.Vi.So.C., entro il termine del 31 maggio 2022, della relazione contenente il giudizio della società di revisione sulla situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo 2022.

I.1. In sintesi la vicenda prendeva avvio dalla segnalazione della Co.Vi.So.C. del 16 giugno 2022, con cui la Procura Federale apprendeva del mancato deposito da parte della società Paganese Calcio 1926 S.r.l., entro i termini perentori, della relazione contenente il giudizio della società di revisione sulle semestrali di cui all’art. 85, lett. C), par. II), punto 1), lett. d) delle NOIF.

I.2. L’attività istruttoria e i fatti riportati nella comunicazione di conclusione delle indagini evidenziavano – secondo la Procura federale - comportamenti in violazione della normativa federale posti in essere dagli organi societari.

I.3. Da tale comportamento conseguiva, dunque, la responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del C.G.S. vigente, della società Paganese Calcio 1926 S.r.l., alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei confronti o interesse dei quali era espletata l’attività sopra contestata, così come disposto anche dall’art. 85, lett. C), par. II), punto 1), lett. d) delle NOIF

I.4. I sig.ri Raiola Filippo, Trapani Raffaele e la società Paganese Calcio 1926 S.r.l. presentavano richiesta di applicazione della sanzione ai sensi dell’art. 126 CGS, i cui accordi relativi ai procedimenti connessi n. 845 e 846pf21-22, venivano pubblicati in data 30 agosto 2022 con Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 51/AA. L’accordo prevedeva la sanzione base quantificata in 11.000,00, di cui 10.000,00 per le violazioni rubricate al procedimento n. 845 e 1.000,00 per le violazioni di cui al procedimento 846, tenuto conto del vincolo della continuazione. Le ulteriori riduzioni applicate afferivano al rito utilizzato ed al contegno tenuto dalle parti nel corso del procedimento nonché la peculiare situazione della Paganese, sino a pattuire una sanzione finale dell’ammenda di 500,00 da pagare entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione del C.U. avvenuta il 30 agosto 2022.

I.5. Alla data del 10 febbraio 2023 la F.I.G.C., dato atto del mancato versamento dell’ammenda pattuita nell’accordo con la Paganese Calcio 1926 Srl, con altro proprio C.U. n. 216/AA, lo dichiarava risolto, rinviando alla Procura Federale il seguito di competenza, e deferendo innanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare la società Paganese Calcio 1926 S.r.l. per rispondere a titolo di responsabilità diretta della violazione dell’art. 6, comma 1, del C.G.S. vigente, per il comportamento posto in essere dai sig.ri Raiola Filippo e Trapani Raffaele e per rispondere a titolo di responsabilità propria ai sensi dell’art. 85, lett. C), par. II), punto 1), lett. d) delle NOIF.

I.6. Il TFN fissava per la discussione del procedimento l’udienza del 23 marzo 2023. In vista dell’udienza veniva formalizzata una prima ipotesi di accordo ex art. 127 CGS e, in occasione di detta udienza, la Paganese chiedeva un rinvio per poter rimodulare l’accordo presentato. I procedimenti venivano quindi rinviati all’udienza del 20 aprile 2023.

I.7. All’udienza del 20 aprile 2023, riuniti i procedimenti per connessione, la Procura dava preliminarmente atto del mancato rispetto dell’accordo ex art. 126 CGS, così chiedendo irrogarsi la sanzione base complessiva di euro 11.000,00 (undicimila/00) di ammenda a carico della società Paganese Calcio 1926 Srl.

I.8. La Paganese Calcio 1926 Srl ammetteva sia l’inadempimento in relazione al mancato deposito delle relazioni contenenti il giudizio della società di revisione, sia il mancato adempimento dell’accordo formalizzato con la Procura Federale. Per entrambi gli inadempimenti invocava la dimenticanza e/o l’errore scusabile oltre che il ricorrere di circostanze eccezionali idonee ad escludere la propria responsabilità. Per tali motivi chiedeva il ripristino dell’ammenda di euro 500,00 (cinquecento/00), pari a quella configurata nell’accordo inottemperato ex art. 126 CGS, ovvero, in via subordinata, un’ammenda pari ad un massimo del triplo della predetta cifra.

I.9. Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, non condividendo i rilievi difensivi della Società Paganese Calcio 1926 Srl, con decisione n. 0165/TFNSD-2022-2023 del 28 aprile 2023, concludeva per la responsabilità della Società deferita irrogando la sanzione dell’ammenda di euro 14.000,00 (quattordicimila//00), corrispondente alla sanzione base richiesta dalla Procura aumentata di un terzo.

II. Sulla base di tale ricostruzione il Tribunale Federale Nazionale motivava la sua decisione nei punti che si sintetizzano:

a) i fatti oggetto del deferimento risultavano “pacifici”, documentalmente dimostrati e non contestati, così come ammesso dalla stessa Paganese Calcio;

b) l’addotta vicenda sportiva del fallimento del Catania Calcio, con le conseguenze sulla classifica della scorsa stagione della Serie C, non configurava quell’evento straordinario o di forza maggiore invocato dalla reclamante a esimente o scusante per l’inosservanza della normativa federale in materia gestionale ed economica, costituendo al contrario un evento del tutto possibile e che le società calcistiche non possono escludere a priori; tali eventi sportivi non sono dunque stati ritenuti fatti straordinari determinanti l’impossibilità sopravvenuta del dovere giuridico di deposito della relazione della società di revisione sulla situazione patrimoniale. Al contrario, il Tribunale ha ritenuto che tali circostanze collidessero con l’adeguata organizzazione e la prudente gestione richiesta ad una società di capitali iscritta ad un campionato professionistico;

c) per gli stessi motivi è stato giudicato non scusabile il mancato pagamento di quanto stabilito nell’accordo ex art. 126 CGS, ragion per cui, secondo il costante orientamento del Tribunale Federale, la sanzione è stata determinata nella misura base aumentata di circa un terzo.

III - Con reclamo alla Corte Federale d’Appello, la Paganese Calcio 1926 Srl. proponeva gravame avverso tale decisione.

III.1. In primo luogo e in fatto, la reclamante precisava che:

a) il TFN-SD avrebbe errato non ritenendo applicabile la disciplina sull’errore scusabile e sulla presenza di circostanze eccezionali tali da escludere la responsabilità della Paganese Calcio 1926 S.r.l, atteso il ricorrere di “eventi oltremodo eccezionali per cui il ritardo era derivato da una serie di disavventure societarie dipese essenzialmente dalla anomala conclusione del campionato di Serie C-Girone C”;

b) sul mancato rispetto dell’accordo, la Paganese Calcio 1926 Srl., riteneva errata la decisione di primo grado poiché il TFN non avrebbe tenuto in considerazione che la non ottemperanza era dipesa “solo ed esclusivamente da una mera dimenticanza e/o errore scusabile, stante l’assoluta buona fede” della reclamante, che a riprova aveva pagato altre due sanzioni nell’ultimo anno;

c) la Società reclamante chiedeva in subordine l’applicazione di “svariate e significative attenuanti valutabili in forma particolarmente emblematica ed incisiva” al fine di ridurre la sanzione comminata.

IV. Nel corso dell’udienza tenutasi in videoconferenza in data 30 maggio 2023 i difensori delle parti reclamanti illustravano le proprie argomentazioni, insistendo per le conclusioni rassegnate nell'atto di reclamo; così faceva il rappresentante della Procura Federale, il quale chiedeva applicarsi la sanzione base di euro 11.000, in luogo di quella aumentata di un terzo irrogata dal Tribunale Federale Nazionale-Sezione Disciplinare, sottolineando la particolarità del caso.

La causa era quindi immediatamente trattenuta in decisione e, in pari data, era pubblicato il dispositivo della presente sentenza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo, a parere di queste Sezioni Unite, è parzialmente fondato.

La Paganese Calcio 1926 Srl., con il primo motivo d’appello, ripropone la vicenda sportiva del fallimento del Catania Calcio, la cui esclusione dal campionato e la nuova determinazione della classifica della stagione della Serie C, avrebbe pesantemente influito sulla propria sorte e, quindi, determinato in buona fede la «dimenticanza» del deposito della relazione citata dato il carattere dell’evento straordinario/forza maggiore, tale da considerarsi esimente o scusante per l’inosservanza della normativa federale in materia gestionale ed economica. Ripropone all’attenzione della Corte la tesi per cui il mancato pagamento di quanto stabilito nell’accordo ex art. 126 CGS, sarebbe da ascrivere anch’esso a mera «dimenticanza e/o errore scusabile» e non a “dolo”, dal momento che la Società Paganese Calcio 1926 Srl., nel medesimo arco temporale, aveva provveduto al pagamento di altre sanzioni economicamente più impegnative.

Con il secondo motivo, subordinato, chiede l’applicazione delle attenuanti e/o esimenti dovute alla peculiarità del caso che ha visto coinvolta la Paganese Calcio 1926 Srl., la quale a causa delle vicende del Catania Calcio, è stata estromessa dal campionato di calcio professionistico (Serie C), per ritrovarsi nei campionati dilettantistici (LND).

Con il terzo ed ultimo motivo la reclamante contesta comunque l’aggravamento della sanzione così come ancorato alla sanzione base dell’accordo e non invece alla sanzione finale.

Sulla base delle suddette motivazioni chiede, in via principale, annullarsi la sanzione di euro 14.000,00 e la sua rideterminazione nella misura patteggiata di euro 500,00. In subordine, chiede comunque il ridimensionamento della misura punitiva medesima.

Non viene sottoposto allo scrutinio di queste Sezioni Unite la fondatezza dell’an del deferimento e, conseguentemente, della sanzione. Sono infatti pacifici i fatti, non contestati ed ammessi dalla Paganese Calcio Srl.

Ciò che costituisce oggetto del reclamo è unicamente la misura della sanzione irrogata dal TFN-SD, superiore alla richiesta della Procura Federale e ritenuta dalla Paganese Calcio Srl ingiusta e sproporzionata in rapporto, da un lato, all’entità della sanzione pattuita in sede di accordo ex art. 126 CGS e, dall’altro, alla capacità economica di una Società militante nel campionato dilettantistico.

Di tutto ciò il Giudice di prime cure non avrebbe tenuto conto, applicando acriticamente l’orientamento giurisprudenziale costante del Tribunale Federale Nazionale-Sezione Disciplinare in materia di mancato rispetto dell’accordo ex art. 126 CGS, che prevede l’aumento fino a un terzo della sanzione base, così aggravando in peius la sanzione richiesta dalla Procura Federale.

Il tema non è nuovo per questa Corte federale che ha di recente trattato della possibilità per il giudice sportivo adito di mitigare o inasprire la sanzione rispetto alla richiesta formulata dalla Procura nell’atto di deferimento (Sez. I, dec. n. 100 CFA del 8.5.2023), giungendo ad affermare che, se in grado d’appello vi sono specifiche norme al riguardo (art. 73 per la Corte sportiva di appello a livello nazionale, art. 78 per la Corte sportiva d’appello a livello territoriale e art. 106 del CGS per la Corte federale d’appello), “non risultano analoghe disposizioni per i tribunali di prime cure”, seppur sia sembrato “evidente che il principio della sanzionabilità in peius dei reclamanti valga anche per queste corti”.

Il principio espresso dalla prima Sezione della CFA per il quale l’inciso “se valuta diversamente in fatto o in diritto le risultanze del procedimento di prime cure”, depone nel senso di consentire l’aggravamento della sanzione solo nel caso di motivata diversa valutazione in fatto o in diritto delle risultanze del processo, porta alla conseguenza che la possibilità di valutare diversamente in fatto e in diritto le risultanze del procedimento equivale a consentire al giudice di valutare diversamente i fatti che ne costituiscono il presupposto, di talché può tanto inasprire, quanto mitigare la sanzione rispetto alla richiesta formulata dalla Procura nell’atto di deferimento.

Nel caso di specie, tuttavia, ritengono queste Sezioni Unite che le ragioni illustrate dalla Paganese Calcio 1926 Srl. sin dalla memoria difensiva prodotta in occasione della Comunicazione di conclusione delle indagini della Procura Federale – e accolte dalla Procura medesima quale fondamento della ulteriore diminuzione derivante dalla applicazione di circostanze attenuanti – siano determinanti nella rivalutazione del fatto e del diritto. Infatti, le problematiche evidenziate dalla Società in ordine alla perdita di punti in classifica che ha determinato la retrocessione della Paganese dalla Lega PRO alla LND, erano state in sede di accordo ritenute dalla Procura Federale “non imputabili alla Società” e per ciò meritevoli dell’applicazione di attenuanti di consistente portata.

Ne consegue che, a giudizio di questa Corte, ammessa in via di principio e per espressa previsione normativa la possibilità, anche per il giudice di prime cure, di incidere sulla determinazione della sanzione anche in peius rispetto alla richiesta contenuta nell’atto di deferimento, in questi casi l’apprezzamento del giudice d’appello deve essere particolarmente rigoroso. E ciò con particolare riferimento all’accertamento dell’esistenza – nella decisione di primo grado – di una motivazione adeguata e coerente con la ragione e il contenuto del deferimento e a fortiori quando, non solo la diversa valutazione dei fatti, ma la stessa configurazione giuridica dell’imputazione assuma una veste diversa e soprattutto più gravatoria ad opera del giudice, con tutte le conseguenze che, sul piano del rispetto dei principi del giusto processo, questa diversa imputazione comporta.

Tornando quindi all’oggetto dell’odierno reclamo, queste Sezioni Unite rilevano innanzitutto che, nella specie, il Tribunale non sembra aver rivalutato diversamente, in fatto o in diritto, le risultanze del procedimento di prime cure, come recita la norma.

Sostanzialmente, infatti, la motivazione dell’incremento della sanzione pecuniaria elevata da euro 11.000 a euro 14.000, che equivale ad un aumento di un terzo, è stata giustificata testualmente con la seguente stringata motivazione: “(…) secondo il costante orientamento di questo Tribunale, la sanzione per il caso in esame deve determinarsi nella misura base aumentata di circa un terzo per il detto inadempimento del sottoscritto accordo ex art. 126 CGS”.

Il costante orientamento richiamato prevede che l’inadempimento dell’accordo sia causa di dispendio di attività da parte degli organi della giustizia sportiva. Il che è quanto dire che il fatto di aver generato il contenzioso per non aver la Società versato la sanzione dell’ammenda di euro 500 irrogata ex art. 126 CGS, merita un supplemento di sanzione, anche rispetto a quello concordato tra le parti in giudizio, senza valutazione delle situazioni peculiari.

Come osservato dalla CFA nella cit. decisione, condivisa da queste Sezioni Unite, la giustificazione addotta per aggravare la sanzione base – ancorché riconducibile alla giurisprudenza costante del TFN-SD - non tiene conto del fatto che in primis l’attività degli Uffici Federali è l’effetto naturale dell’impegno che genera qualsiasi contenzioso; in secundis il Tribunale neppure ha tenuto conto della circostanza processualmente significativa e certamente rilevante ai fini della motivazione del giudizio, per la quale la concessione dell’attenuante in sede di accordo da Parte della Procura, è stata espressamente motivata dall’aver evidenziato la Paganese Calcio 1926 Srl., nella propria memoria difensiva, la ricorrenza straordinaria di “problematiche non imputabili alla Società in ordine alla perdita di punti in classifica che ha contribuito alla retrocessione della Paganese dalla Lega PRO alla LND”, tradotto nella concordata richiesta di applicazione della sanzione dell’ammenda di 500, ritenuta adeguata alla nuova categoria di appartenenza, diversamente dalla forte penalizzazione qual era la sanzione base di 11.000 euro.

Non è invece accoglibile il motivo di reclamo con cui è richiesta la rideterminazione della sanzione nella misura patteggiata di euro 500,00. In proposito giova rammentare che il mancato pagamento dell’ammenda concordata con la Procura Federale da parte della Società, comporta la revoca della decisione e di conseguenza l’applicazione di una nuova sanzione, e non già di quella patteggiata.

Per queste ragioni queste Sezioni Unite ritengono che la decisione appellata vada riformata nei termini di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie parzialmente il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della decisione impugnata, irroga alla società Paganese Calcio 1926 S.r.l. la sanzione dell'ammenda di 5.500,00 (cinquemilacinquecento/00).

Dispone la restituzione del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Antonella Trentini                                                   Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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