F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0117/CFA pubblicata il 5 Giugno 2023 (motivazioni) – Sig. Gabriele Petroni/Procura Federale

Decisione/0117/CFA-2022-2023

Registro procedimenti n. 0132/CFA/2022-2023

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Claudio Tucciarelli - Componente (Relatore)

Tommaso Mauceri - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo n. 132/CFA/2022-2023, proposto dal Sig. Gabriele Petroni in data 2 maggio 2023 contro la Procura Federale per la riforma della decisione del Tribunale federale territoriale c/o il Comitato regionale Toscana n. 78 del 20 aprile 2023;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza del 29 maggio 2023, tenutasi in videoconferenza, il Cons. Claudio Tucciarelli e uditi gli Avv.ti Eugenio Zaffina per il reclamante ed Enrico Liberati per la Procura Federale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

1. La vicenda oggetto dell’odierno reclamo trae origine dalla segnalazione del 3 ottobre 2022, presentata dalla madre di Raul Hognogi, calciatore minorenne della S.S. Signa 1914 A.D., il quale durante la gara disputata il 1° ottobre 2022 tra S.S. Signa 1914 A.D. e G.S. Mezzana A.S.D., valevole per il girone D del campionato Juniores Regionali, sarebbe stato colpito con un pugno al volto da un calciatore avversario, l’odierno reclamante sig. Gabriele Petroni.

A seguito del pugno ricevuto, il sig. Hognogi ha perso i sensi ed è stato trasportato presso l’Ospedale “San Giovanni di Dio” di Firenze, dove gli è stato diagnosticato un “trauma cranio-facciale secondario ad aggressione”, con prognosi di sei giorni poi prolungata per intervenute complicazioni.

2. Nel corso dell’attività inquirente da parte della Procura federale sono state acquisite:

- le dichiarazioni dei sigg.ri Alessio Cicala e Paolo Michelagnoli, rispettivamente allenatore della squadra Allievi e dirigente della S.S. Signa 1914 A.D., presenti alla gara e testimoni oculari dell’episodio in quanto posizionati dietro la porta dell’area di rigore in cui è avvenuto l’episodio; sarebbe emerso che il sig. Gabriele Petroni, senza che tale condotta fosse riconducibile ad un gesto agonistico, aveva intenzionalmente colpito con un pugno al volto il sig. Raul Hognogi;

- le opposte dichiarazioni di dirigenti del Mezzana, che, con diverse annotazioni, non avevano confermato la ricostruzione dei fatti contenuta nella segnalazione e delle dichiarazioni dei dirigenti del Signa;

- le dichiarazioni del sig. Gabriele Petroni, il quale non ha negato di essere l’autore delle lesioni riportate dal sig. Raul Hognogi, ma ha riferito che il calciatore avversario gli era andato addosso sbattendo il volto contro la sua spalla;

- le dichiarazioni dell’arbitro, che, non avendo visto l’episodio, non aveva adottato provvedimenti.

3. La Procura federale ha quindi deferito: a) il sig. Gabriele Petroni, per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1, e 38 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso volontariamente e senza che tale condotta fosse riconducibile a un mero contrasto di gioco, colpito con un pugno al volto il sig. Raul Hognogi, cagionando allo stesso lesioni personali diagnosticate in trauma cranio-facciale secondario ad aggressione con prognosi di giorni sei, poi prolungata per intervenute complicazioni; b) la società G.S. Mezzana A.S.D., a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e i comportamenti posti in essere dal sig. Gabriele Petroni.

La Procura, nel dibattimento dinanzi al Tribunale federale territoriale presso il C.R. Toscana, ha chiesto che venissero inflitte le seguenti sanzioni:

- al calciatore Gabriele Petroni, la squalifica per sei giornate di gara;

- alla Società G.S. Mezzana A.S.D., la sanzione pecuniaria dell’ammenda per l’ammontare di euro cinquecento.

4. La difesa del calciatore ha contestato dinanzi al Tribunale federale gli argomenti della Procura federale atteso che: a) dalle risultanze del rapporto di gara sarebbe emerso che a carico del proprio assistito non era stato assunto alcun provvedimento disciplinare da parte del direttore di gara, il quale aveva dichiarato di avere appreso da tesserati della Società S.S. Signa 1914 A.D. che l’Hognogi era stato colpito con una botta, non con un pugno; b) lo stesso calciatore non aveva saputo indicare chi lo avesse colpito; c) sarebbero stati tenuti comportamenti più che ostili dai tesserati e dai sostenitori della Società Signa nei confronti dei calciatori del Mezzana, con assedio degli spogliatoi al termine della partita e intervento dei Carabinieri; d) alcuni testi avevano indicato che il fatto era accaduto in azione di giuoco; e) dall’attestato rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni non risultavano iscrizioni a carico di Gabriele Petroni.

La difesa ha chiesto quindi il proscioglimento o, in subordine, l’irrogazione della sanzione edittale minima.

5. Il Tribunale federale, con la decisione reclamata, ha rilevato in primo luogo che il calciatore Petroni aveva descritto l’episodio affermando che l’avversario, più piccolo di statura, a seguito della battuta di un calcio d’angolo, gli sarebbe andato incontro di corsa sbattendo sulla spalla e, a sostegno, aveva citato quali testi: l’allenatore della squadra, il quale aveva affermato, pur trovandosi a 40 metri di distanza, essergli sembrato essere il contatto uno scontro fortuito; il d.a., che aveva dichiarato di avere visto lo scontro tra i due calciatori, ma di non essere in grado di riferire come esso fosse accaduto perché avvenuto in mischia e coperto da altri giocatori. Il Tribunale federale ha sottolineato che entrambi comunque avevano affermato che l’episodio era accaduto a palla lontana e non avevano negato l’accaduto limitandosi a dire, con formula dubitativa, di non potere confermare questa versione dei fatti.

In secondo luogo, la decisione reclamata ha annotato che, per contro, due tesserati della Società S.S. Signa 1914 (l’allenatore della squadra allievi e un consigliere), avevano affermato di avere visto e notato che il signor Petroni aveva colpito con un pugno il calciatore Hognogi; il primo aveva inoltre precisato di avere visto il signor Petroni sferrare il colpo con la mano destra chiusa a pugno.

In terzo luogo, il Tribunale federale, con la decisione reclamata, ha chiarito che la descrizione del fatto fornita dal signor Petroni non trova integrale conferma nelle deposizioni dei testi a suo favore che appaiono incerte, quindi scarsamente attendibili.

In quarto luogo ha sottolineato che l’avere eretto ad argomentazione difensiva la circostanza che il direttore di gara aveva dichiarato di non avere notato alcun fallo e di avere ricevuto una sollecitazione da parte di tesserati della Società Signa al fine di espellere il Petroni testimonia in favore di un’azione volontaria (quindi un pugno) e non un mero scontro di gioco che non poteva provocare la reazione collettiva rivolta in tal senso.

In quinto luogo, a giudizio del Tribunale federale, in ogni caso - sia che si sia trattato di “botta” o “pugno” - dato che esso si è verificato a palla lontana, ci si trova in presenza di un atto di violenza, quindi da sanzionare.

In sesto luogo, ancora a giudizio del Tribunale federale, l’arbitro - pur non avendo avuto cura di accertare le cause del sanguinamento del ragazzo – non poteva avere assistito all’episodio perché intento a seguire il gioco con la palla lontana.

Il Tribunale federale, nel determinare la sanzione, ha fatto riferimento alle conseguenze subite dal calciatore, accertate in sede ospedaliera.

Il Tribunale federale, accogliendo le richieste della Procura federale, ha pertanto inflitto al calciatore Gabriele Petroni la squalifica per sei giornate di gara e alla Società G.S.D. Mezzana A.S.D. la sanzione pecuniaria dell’ammenda nella misura di euro cinquecento.

6. Il giocatore ha quindi proposto reclamo avverso la decisione del Tribunale federale territoriale presso il C.R. Toscana.

6.1. Il reclamo considera viziata la decisione in quanto: 1) avrebbe considerato attendibili solamente alcune deposizioni, quelle dei dirigenti del Signa, al contrario non attendibili in quanto rese da soggetti coinvolti nelle tensioni venutesi a determinare nel corso della partita; non sarebbero state considerate altre deposizioni; 2) non avrebbe tenuto conto delle dichiarazioni: dell’arbitro, segnatamente laddove aveva affermato di non aver visto alcun fallo e che i calciatori del Signa in campo gli avevano riferito di una “botta” in ragione della quale gli era stata richiesta l’espulsione del capitano del Mezzana; dello stesso giocatore colpito, là dove aveva riferito di non sapere né in che modo né da chi fosse stato eventualmente colpito; 3) non avrebbe tenuto conto del fatto che i calciatori del Mezzana fossero dovuti uscire dal campo sportivo solo grazie all’intervento dei Carabinieri; 4) non avrebbe considerato la mancata assunzione di altri testimoni presenti; 5) non avrebbe adeguatamente considerato la certificazione rilasciata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Firenze, attestante l’assenza di iscrizioni a carico del Sig. Petroni Gabriele.

6.2. Il reclamo è conseguentemente articolato in due gruppi di motivi.

6.2.1. Con un primo gruppo di motivi, il reclamo contesta la ricostruzione dei fatti, che sarebbe frutto di una arbitraria selezione di alcune dichiarazioni testimoniali a discapito di tutte le altre e delle risultanze documentali.

In un contesto in cui la prova del fatto risulta quantomeno contraddittoria, la decisione del Tribunale federale avrebbe dovuto pervenire a un proscioglimento, quantomeno con una formula dubitativa.

6.2.2. Con il secondo gruppo di motivi, in via subordinata, il reclamo chiede che la decisione sia quantomeno riformata quanto alla determinazione della pena, ritenuta eccessiva dal momento che l’episodio non sarebbe avvenuto a palla lontana ma in un’azione di gioco e in quanto non sarebbe stato neppure considerato come l’autore dell’illecito contestato fosse all’epoca dei fatti minorenne, circostanza questa che avrebbe dovuto indurre il Tribunale ad irrogare una pena contenuta nel minimo edittale.

7. All’udienza da remoto del 29 maggio 2023, fissata per la discussione del reclamo, sono comparsi il difensore del signor Petroni nonché l’avvocato Enrico Liberati per la Procura federale, il primo riportandosi ai contenuti del reclamo e il secondo chiedendone la reiezione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

8. Il Collegio rileva che il reclamo avverso la decisione del Tribunale federale, notificata alla parte il 20 aprile 2023, è stato depositato in via telematica presso la Segreteria di questa Corte federale di appello il 2 maggio 2023, quando era ormai spirato il termine di sette giorni previsto dall’art. 101, comma 2, C.G.S.

Al riguardo, com’è noto, a seguito dell’approvazione delle “Regole tecnico-operative del Processo Sportivo Telematico della FIGC”, da parte del Consiglio Federale nella riunione del 29 gennaio 2021 – e superata da tempo la fase transitoria di cui all’art. 14 di tale provvedimento – sono ormai pienamente efficaci tali regole riguardanti – tra l’altro – il deposito telematico a mezzo PEC.

Orbene, il mancato rispetto del richiamato termine perentorio incide sulla regolare costituzione del rapporto processuale in appello, governato da norme espressive di principi di ordine pubblico processuale, sottratti in quanto tali alla disponibilità delle parti. Ne consegue il rilievo officioso dell'intervenuta decadenza.

Ritiene peraltro il Collegio di potere prescindere, nel caso di specie, dall’attribuire rilievo esclusivo a tale questione, in ragione della infondatezza del reclamo proposto.

9. Quest’ultimo impernia il primo gruppo di motivi sulla inadeguatezza, a fini probatori, delle dichiarazioni ritenute decisive dalla decisione reclamata ai fini della condanna nonché sulla omessa considerazione, da parte del Tribunale federale, di altre dichiarazioni. Ne deriverebbe, a giudizio del reclamante, una incoerenza logica dell’argomentazione svolta dalla decisione del Tribunale federale.

E’ incontestato invece che il giocatore del Signa abbia subito una lesione al volto e che l’arbitro non sia stato in grado di rilevare l’episodio in discussione.

E’ del pari evidente – aspetto non commendevole e difficilmente conciliabile con i principi e valori propri dell’attività sportiva agonistica - che del medesimo episodio vengano proposte versioni discordanti dai rispettivi dirigenti delle due squadre.

Tuttavia, il percorso argomentativo seguito della decisione reclamata pare esente dai vizi dedotti.

Infatti, le dichiarazioni rese dai due dirigenti del Signa sono nette in sfavore dell’interessato e dovute a un fatto non contestato: la loro prossimità allo scontro (erano posizionati dietro la porta). Le dichiarazioni dei due dirigenti del Mezzana sono invece concordi nel rilevare la distanza dalla zona interessata e l’impossibilità di dare conto della dinamica dello scontro. Una delle due (Vallerini) ha inoltre confermato che lo scontro è avvenuto a palla lontana.

La deduzione svolta dalla decisione del Tribunale federale è quindi coerente con le dichiarazioni rese ed è esente dai vizi dedotti con il primo gruppo di motivi. Il rilievo diverso assegnato alle dichiarazioni di alcuni rispetto a quelle di altri è da ricondurre alle discordanze rilevate dalla stessa decisione reclamata.

Decisione che risulta conforme ai principi propri della giustizia sportiva.

Va infatti precisato che le affinità tra il giudizio disciplinare e quello penale non possono spingersi fino a costruire un meccanismo probatorio così rigoroso, nel primo caso, da dover concludere, nel dubbio, in favore del reo, ovverosia del soggetto nei cui confronti è richiesta l’applicazione di misure di carattere disciplinare.

La diversa connotazione dell’ordinamento sportivo consente margini più ampi alla valutazione dei mezzi di prova e al libero convincimento del giudice, nei limiti, per quest’ultimo, della coerenza e ragionevolezza argomentative e dell’adeguata aderenza ai fatti.

Se ne desume che possono essere fatti valere, nel processo sportivo, elementi specifici a fini probatori, assimilabili alla logica – fatta propria dal processo civile e da quello amministrativo – del “più probabile che non”, rispetto a cui il giudizio può essere integrato da dati di comune esperienza.

Infatti, i criteri di formazione, utilizzazione e valutazione delle prove ai fini disciplinari, presenti in altri processi, non possono essere tout court utilizzati nel processo sportivo, stante l’autonomia degli organi di giustizia sportiva e del relativo strumento processuale rispetto agli organi giurisdizionali civili, penali e amministrativi (cfr. C.F.A., Sez. Un., 105/CFA/2020-2021).

In particolare, alla fattispecie di cui al presente giudizio – relativa al rilievo attribuito alle dichiarazioni di dirigenti delle due squadre - possono essere riferite le conclusioni cui è già pervenuta questa Corte federale con riguardo al rilievo di prove documentali: spetta al giudice il prudente apprezzamento nell'ambito del giudizio di fatto a esso riservato, la cui violazione è concepibile solo se il giudice di merito valuta una determinata prova, ed in genere una “risultanza probatoria”, pretendendo di attribuirle un altro o diverso valore (C.F.A., III Sez., n. 1/2019-2020).

In definitiva, la sintesi non può che essere trovata nel criterio di valutazione del materiale probatorio fondato sul libero convincimento da parte del giudicante, il quale poi – come è ovvio – dovrà darne adeguata giustificazione nell’apparato motivazionale.

Si tratta, in sintesi, di accertare: a) se un fatto si sia verificato, b) se esso sia riferibile all’incolpato, c) se esso sia previsto dal sistema sanzionatorio e in quale fattispecie astratta sia inquadrabile, d) quale sia, eventualmente, la sanzione giusta e proporzionata da applicare. Chi è chiamato a ricostruire l’accaduto, non solo può liberamente valutare le prove a sua disposizione, ma, d’altra parte, non può (e non deve) considerare isolatamente i singoli episodi portati alla sua attenzione, ma deve (e può) valutarli nel loro insieme, ricercandone, per così dire il significato, atteso che le azioni umane hanno – generalmente – una finalità, tendono ad uno scopo, perseguono un risultato. Dunque: non una valutazione atomistica, per così dire (Cass. pen. sez. 1, sent. 20461 del 2017, sez. 5, sent. 36152 del 2019 e numerose altre), ma una valutazione unitaria, la sola che possa far emergere “il senso dell’agire” (cfr. C.F.A. n. 51/CFA/2019-2020).

Il Collegio non può che ribadire quanto già sostenuto da questa Corte federale in ordine all’articolazione del giudizio “indiziario”, mutuato dal modello processualpenalistico, in due distinti momenti: il primo diretto ad accertare il maggiore o minore livello di gravita ̀ e di precisione degli indizi, ciascuno considerato isolatamente nella sua valenza qualitativa, tenendo presente che tale livello e ̀ direttamente proporzionale alla forza di necessita  ̀logica con la quale gli elementi indizianti conducono al fatto da dimostrare ed e ̀ inversamente proporzionale alla molteplicita ̀ di accadimenti che se ne possono desumere secondo le regole di esperienza; il secondo costituito dall'esame globale e unitario tendente a dissolverne la relativa ambiguita , ̀ posto che nella valutazione complessiva ciascun indizio si somma e si integra con gli altri, confluendo in un medesimo contesto dimostrativo, sicche ́ l'incidenza positiva probatoria viene esaltata nella composizione unitaria, e l'insieme puo ̀ assumere il pregnante e univoco significato dimostrativo, per il quale puo ̀ affermarsi conseguita la prova logica del fatto" (Sez. U, n. 42979 del 26 giugno 2014, Squicciarino, Rv. 260017-8, richiamata da Cass.. Pen. Sez. 5, Sentenza n. 1987 del 11/12/2020 dep. 18/01/2021 Rv. 280414 - 01). Dunque, non ci si può limitare ad una valutazione parcellizzata degli indizi, né procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi, ma occorre in primis valutarne l'esistenza e la capacità dimostrativa, e, solo successivamente, effettuarne un esame globale, verificando se una loro visione unitaria conduca o meno alla ragionevole certezza - nell'ambito del diritto sportivo - della commissione dell'illecito.

In particolare, nell'esame della prova dichiarativa il giudice di merito, in base al principio della scindibilità delle dichiarazioni, ben può ritenere veridica solo una parte della dichiarazione stessa, disattendendone altre parti (Sez. 1, Sentenza n. 7792 del 16/12/2020 Rv. 280502 - 01), sempre che giustifichi la scelta con adeguata motivazione, verificando se al narrato si accompagnino riscontri, individuabili in altri elementi di prova rappresentativa ovvero anche solo logica (cfr. anche Sez. 1, Sentenza n. 35561 del 08/05/2013 Rv. 256753 - 01; Sez. 4, Sentenza n. 5821 del 10/12/2004 Rv. 231301 - 01) (v. C.F.A., Sez. Un., n. 91/CFA/20222023).

L’applicazione dei principi appena sintetizzati alla fattispecie oggetto dell’odierna decisione conduce ineluttabilmente a riconoscere la coerenza interna della decisione reclamata, basata su una valutazione adeguata e unitaria delle dichiarazioni rese, all’esito del loro confronto. Ne deriva l’insussistenza dei vizi dedotti con il primo gruppo di motivi.

10. Ne consegue anche la reiezione del secondo gruppo di motivi, con il quale è invocata dal reclamante l’irrogazione di una sanzione più mite. Infatti, dalle dichiarazioni rese risulta che, diversamente da quanto sostenuto dal reclamante, l’episodio si sarebbe verificato a palla lontana.

L’obiettiva gravità del fatto in una competizione sportiva, che deve essere ispirata ai principi di lealtà, correttezza e probità, induce poi a escludere che la minore età possa essere causa di una sanzione ridotta rispetto a quella irrogata con la decisione reclamata.

Al riguardo, per consolidata giurisprudenza del Collegio di Garanzia dello Sport la giovane età dei calciatori coinvolti in episodi disciplinarmente rilevanti non è suscettibile di essere apprezzata quale attenuante atipica (cfr. Collegio di garanzia dello sport, Sez. IV, n. 35/2019). Anche questa Corte federale ha rilevato che, se è certamente vero che la giovane età dei colpevoli deve spingere a sottolineare, per quanto possibile, il ruolo educativo della sanzione, detto elemento da solo - e in assenza di qualunque altra motivazione che possa attenuare la gravità dei fatti - non può portare ad un risultato che determini un effetto sostanzialmente contrario al rispetto delle regole o, peggio, ad una sensazione di sostanziale impunità del colpevole (CFA, Sez. IV, n. 35/20222023; Sezioni Unite, n. 0077/CFA/2022-2023).

La decisione del Tribunale federale è pertanto pienamente conforme a quanto stabilito dall’articolo 12 C.G.S., secondo cui gli organi di giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti nonché la eventuale recidiva. Tale disposizione impone di modulare l’afflittività delle sanzioni in base alla gravità dei fatti (Cfr. C.F.A: Sez. I, n. 7/CFA/2022-2023).

Per le ragioni esposte, il reclamo va quindi respinto.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                        IL PRESIDENTE

Claudio Tucciarelli                                                  Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

 

 

 

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