F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione IV – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0114/CFA pubblicata il 5 Giugno 2023 (motivazioni) – A.C.D. Oppeano/Procura Federale Interregionale

Decisione/0114/CFA-2022-2023

Registro procedimenti n. 0144/CFA/2022-2023

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

IV SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Marco Lipari – Presidente

Francesco Sclafani - Componente

Marco Baliva - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo numero 0144/CFA/2022-2023, proposto dalla società A.C.D. Oppeano in data 15.05.2023,

contro

la Procura Federale Interregionale;

per la riforma della decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il CR Veneto di cui al Com. Uff. n. 107 del 10.5.2023 e notificata in data 11.5.2023;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del 24 maggio 2023 tenutasi in videoconferenza, il Cons. Marco Baliva e udita l’Avv. Greco per la Procura Federale; nessuno è comparso per la società A.C.D. Oppeano;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La Procura Federale Interregionale, deferiva innanzi al Tribunale Territoriale Federale del Veneto:

- il sig. DIAGNE ALFA per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1, e 38 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in concorso con i sig.ri Perazzani Sebastiano ed Ogliani Simone, Ciascuno con un proprio autonomo apporto causale, al termine della sara ACD Oppeano – ACD Scaligera del 12.11.2022 valevole per il campionato Under 15, posto in essere una condotta violenta consistita nell’avere, a fine gara, aggredito il calciatore tesserato per la ACD Scaligera, sig. Raddi Thomas, facendolo cadere per terra e colpendolo con pugni provocandogli un aferita al labbro;

- il sig. PERAZZANI SEBASTIANO per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1, e 38 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in concorso con il sig.ri Diagne Alfa e Ogliani Simone, ciascuno con un proprio autonomo apporto causale, al termine della gara ACD Oppeano – ACD Scaligera del 12.11.2022 valevole per il campionato Under 15, posto in essere una condotta violenta consistita nell’avere, a fine gara, aggredito fisicamente il calciatore tesserato per la ACD Scaligera, sig. Raddi Thomas, facendolo cadere a terra e colpendolo con pugni provocandogli una ferita al labbro;

- il sig. OGLIANI SIMONE per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1, e 38 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in concorso con i sig.ri Diagne Alfa e Perazzani Sebastiano, ciascuno con un proprio autonomo apporto causale, al termine della gara ACD Oppeano – ACD Scaligera del 12.11.2022 valevole per il campionato Under 15, posto in essere una condotta violenta consistita nell’avere, a fine gara, aggredito fisicamente il calciatore tesserato per la ACD Scaligera, sig. Raddi Thomas, facendolo cadere a terra e colpendolo con pugni provocandogli una ferita al labbro;

- la società ACD OPPEANO a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sig.ri Diagne Alfa, Perazzani Sebastiano ed Ogliani Simone, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

Nel Giudizio di I grado la Procura richiedeva per ciascuno dei deferiti:

- sig. DIAGNE ALFA n. 8 giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza;

- sig. PERAZZANI SEBASTIANO n. 8 giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza;

- sig. OGLIANI SIMONE n. 8 giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza;

- società A.C.D. OPPEANO euro 600,00 di ammenda.

Il Tribunale, “considerato che ai soggetti interessati viene contestata la violazione dell’art. 38 CGS che prevede la sanzione minima della squalifica per n. 3 giornate e, solo in casi di particolare gravità la squalifica per n. 5 giornate;

considerato che la parte lesa, sig. Raddi Thomas ha dichiarato testualmente “di non aver riportato particolari lesioni alla bocca e, per tale motivo, non si era fatto neppure medicare”;

ritenuto pertanto che, ferma l’acquisizione del fatto dell’avvenuta aggressione, non ricorrano, alla luce delle risultanze in atti, quei profili di particolare gravità che soli giustificherebbero l’applicazione della sanzione edittale aggravata nei confronti dei calciatori;

ritenuto altresì che, per quanto riguarda la società di appartenenza, possa ritenersi rispondente alle modalità dei fatti la sanzione pecuniaria di Euro 500,00;

PQM

In parziale accoglimento delle richieste della Procura, delibera di irrogare le seguenti sanzioni:

sig. DIAGNE ALFA n. 3 giornate da scontarsi nel campionato di competenza

sig. PERAZZANI SEBASTIANO n. 3 giornate da scontarsi nel campionato di competenza

sig. OGLIANI SIMONE n. 3 giornate da scontarsi nel campionato di competenza

società A.C.D. OPPEANO Euro 500,00 di ammenda.

Con ricorso ritualmente comunicato proponeva gravame l ACD Oppeano assumendo n. 2 motivi di impugnazione (1. Omessa motivazione da parte del Giudicante di primo grado in ordine alla adesione alla ricostruzione accusatoria della Procura. Omessa valutazione delle contestazione della difesa in relazione alla mancanza/insufficienza della prova sui fatti addebitati ai tesserati dell’ACD Oppeano come posti in essere in violazione dell’art. 38 del C.G.S. Falsa applicazione di detta norma) e ( 2. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 13 CGS FIGC – omessa immotivata applicazione delle circostanze attenuanti richieste) e insistendo per la via principale per la riforma della decisone reclamata pronunciando il proscioglimento dei tesserati Diagne Alfa, Perazzani Sebastiano e Ogliani Simone nonché della loro società A.C.D. Oppeano, e in subordine e In parziale accoglimento del reclamo ed in riforma della decisone impugnata, riconosciute le attenuanti di cui all’art. 13 C.G.S. riducendo e la sanzione di tutti i tesserati A.C.D. Oppeano o di Perazzani e Ogliani al massimo a due giornate di squalifica con conseguente riduzione dell’ammenda comminata alla società.

La Procura non depositava memoria ma partecipava alla udienza del 24.5.2023; la difesa della reclamante ACD Oppeano non compariva inviando memoria; compariva la Procura Federale richiedendo il rigetto del reclamo ed eccependo il passaggio in giudicato della decisione di I grado in ragione della inammissibilità del gravame proposto dalla sola società a nome anche dei propri tesserati

La controversia veniva trattenuta in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

L’appello è fondato nei limiti che seguono.

Va immediatamente affrontata la questione preliminare posta dalla Procura relativamente alla asserita inammissibilità del gravame e al conseguente passaggio in giudicato in parte qua della decisione di I grado, perché appellata dalla sola società e non dagli atleti.

L’eccezione è infondata e come tale va respinta. Invero il CGS della Figc sul punto così dispone:

la società ex art. 47, comma 2, CGS L'azione è esercitata soltanto dal titolare di una posizione soggettiva rilevante per l’ordinamento federale che abbia subito una lesione o un pregiudizio.

ex art. 49, comma 1, CGS Sono legittimati a proporre ricorso innanzi agli organi di giustizia di primo grado e reclamo innanzi agli organi di giustizia di secondo grado, le società e i soggetti che abbiano interesse diretto al ricorso o al reclamo stesso. Per i ricorsi o i reclami in ordine allo svolgimento di gare, sono titolari di interesse diretto soltanto le società e i loro tesserati che vi hanno partecipato.

Da ciò consegue che la società è pienamente legittimata ad agire ed impugnare la decisione, anche in relazione alle sanzioni che colpiscono i propri atleti e tesserati in quanto palesemente interessata alla fruizione sportiva dell’apporto dei 3 ragazzi per le partite successive alla squalifica disposta.

D’altra parte i tempi strettissimi prescritti per le impugnazione, renderebbero anche più complesso raccogliere le firme dei genitori esercenti la potestà genitoriale, altrimenti richiesta ove non fosse applicabile il suddetto art 49, comma 1, CGS.

La stessa Sezione della Corte Federale d’Appello ha così richiamato in una precedente pronuncia (N. 74/CFA/2019-2020):

Oltre che al richiamo ai principi del giusto processo ex art. 44, comma 1, CGS, l’applicabilità delle norme del c.p.c. rinviene anche dal combinato disposto dell’art. 3, comma 2, CGS FIGC e dell’art. 2, comma 6, CGS CONI.

Invero, la prima disposizione recita “Per tutto quanto non previsto dal Codice, si applicano le disposizioni del Codice CONI e la seconda che “Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia sportiva conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva”.

Dalla disposizione del CGS CONI deriva che l’applicabilità del c.p.c. ha natura residuale (“Per quanto non disciplinato…”) e che tale applicabilità deve comunque confrontarsi, cedendo ad esso, con “..il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva”.

Venendo, allora, alle disposizioni del CGS FIGC, oltre all’art. 47, cha appare di carattere generale, trova applicazione l’art.49, comma 1, che legittima alla proposizione del ricorso o del reclamo “le società e i soggetti che abbiano interesse diretto al ricorso o al reclamo stesso”

Al riguardo, appare alla Sezione che la disposizione, parlando di interesse diretto, non abbia riferimento esclusivo al solo interesse proprio ma a un interesse che può pure andare al di là del proprio, purché sia diretto; cioè, riguardi aspetti che incidono direttamente sulla società, sulla sua organizzazione, sulla sua attività sportiva.

Se così è, come appare fondatamente sostenibile, c’è allora da chiedersi se la società abbia interesse diretto a non aver sanzionati i propri tesserati.

A parere della Sezione, la risposta a tale quesito appare positiva.

Invero, ogni società sportiva appare avere interesse diretto a che tutti i propri dirigenti svolgano la loro funzione nell’interesse dell’organizzazione della società e avere interesse diretto a che tutti i calciatori per la stessa tesserati svolgano la loro funzione al fine del migliore risultato sportivo.

Di tal che, a titolo di meri esempi, l’inibizione al Presidente comporta la perdita della rappresentanza in ambito federale e la squalifica di un calciatore, magari del migliore, comporta un indebolimento della capacità della squadra.

Ciò, pur valido per ogni settore e livello calcistico atteso che la disposizione non fa eccezioni, appare evidente nel settore dilettantistico o in quello di puro settore giovanile, nei quali le limitate capacità finanziarie o talvolta di cultura o di numero limitato di calciatori appaiono rendere più evidente il danno diretto che la società subisce dai provvedimenti sanzionatori che colpiscono i suoi tesserati., con inerente suo interesse diretto a chiederne la modificazione in ambito di giustizia sportiva, anche alla luce del carattere di informalità che a quest’ultima riconosce il CGS CONI.

Da ultimo ma non per ultimo, violazioni quale quella di cui al presente procedimento comportano il deferimento e la sanzione della società quale inevitabilmentediscendente dalla responsabilità dei suoi tesserati, trattandosi di responsabilità diretta e/od oggettiva.

Onde, appare quasi evidente l’interesse proprio, prima ancora che diretto, della società a contestare in sede di giustizia sportiva la responsabilità dei propri tesserati, potendo, quindi, agire con ricorso o reclamo anche nel loro nome.

Sgomberato il campo dalla eccezione preliminare, occorre affrontare il merito della impugnazione valutando i motivi di gravame proposti dalla società Oppeano.

Assume la società che non sarebbe stata correttamente ricostruita la dinamica dei fatti e sarebbe stata omessa la valutazione delle contestazioni della difesa in relazione alla prova dei fatti addebitati ai tesserati; contesta l’omessa motivazione e comunque la falsa applicazione dell’art 38 CGS.

Il motivo è infondato e come tale va rigettato.

Dall’analisi della documentazione raccolta dalla Procura Federale e dalle audizioni è da escludere che la dinamica dei fatti si sia svolta in modo difforme da quanto ricostruito dalla Procura stessa e accertato nella decisione di I grado.

Occorre infatti riprendere le deposizioni di tutti i protagonisti della vicenda, nonché e soprattutto il referto arbitrale, la cui rilevanza è ovviamente di grado superiore rispetto alle mere testimonianze. Il referto arbitrale effettivamente ha un contenuto de relato, richiamando quanto riferito all’ufficiale di Gara dal tecnico della società Scaligera.

Ma quanto riferito nella realtà non è assolutamente smentito dalle audizioni della procura agli altri protagonisti dell’accaduto.

Infatti è accertato che al termine della partita ci fosse stato un parapiglia, certamente seguito di tensioni nate durante la partita e con reciproche provocazioni verbali, e che detto parapiglia sia stato originato dal lancio di una bottiglietta, o dell’acqua contenuta in una bottiglietta; del pari è accertato che l’atleta Raddi Thomas fosse stato colpito da un pugno e che fosse caduto in terra.

E’ accertato che a quel parapiglia per la società Oppeano abbiano partecipato i 3 calciatori sanzionati in I grado, così come è’ conseguente che il pugno provenisse da un atleta della società Oppeano, sicché la dinamica e le responsabilità di quanto accaduto risultano confermati e il motivo di gravame sul punto si infondato.

A tal proposito, e ulteriormente rispetto a quanto riportato nel referto e riferito dall’allenatore Taccini della società Scaligera al Giudice di Gara, si leggano le dichiarazioni alla Procura dei protagonisti e segnatamente:

- Taccini del 22.12.2022,

- Raddi del 22.12.2022,

- Diagne del 23.12.2022,

- Perazzani del 23.12.2022,

- Ogliani del 22.12.2022.

Nessuna dichiarazione di segno opposto si scorge nel materiale raccolto dalla procura e tale assunto è altresì rafforzato dalla circostanza che due degli atleti sanzionati (Perazzani e Diagne), al termine del fatto siano andati a scusarsi con il genitore del Raddi e con lo stesso atleta.

E’ acclarato in atti pertanto che la ricostruzione della Procura Federale, fatta propria dal Giudice di I grado siano coerenti tra loro e non smentite da nessun elemento probatorio rilevante proposto dalla reclamante.

Il secondo motivo di impugnazione (Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 13 CGS FIGC – omessa immotivata applicazione delle circostanze attenuanti richieste) è parzialmente fondato nel senso che dall’asserita provocazione non risulta provata, nel mentre va diversamente valutato il comportamento di due dei tre tesserati anche ai sensi della lettera C dell’art 13 CGS (c) (aver riparato interamente il danno o l'essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose dell'infrazione, prima del giudizio) e al comma successivo (2. Gli organi di giustizia sportiva possono prendere in considerazione, con adeguata motivazione, ulteriori circostanze che ritengono idonee a giustificare una diminuzione della sanzione.).

E’ confermato dalle audizioni che gli atleti Diagne e Ferrazzani, dopo quanto accaduto si siano recati a scusarsi con il genitore del Raddi e con lo stesso atleta.

Ciò è confermato concordemente dagli stessi atleti, dal Raddi e dal suo allenatore.

Ritiene questa Corte che, se da un lato qualsivoglia episodio di violenza, ancor più se avvenuto all’interno di una competizione giovanile, debba essere stroncato immediatamente e che le sanzioni debbano avere da un lato l’afflittività, e dall’altro lo scopo educativo, del pari è corretto che l’ordinamento sportivo, con il medesimo scopo educativo, consideri e in qualche modo, inferiore, valorizzi la presa di coscienza del grave errore commesso, e il conseguente pentimento, certamente rappresentato dalla richiesta di scuse, gesto che comunque manifesta umiltà, consapevolezza dell’errore medesimo, e correttezza e buona fede verso l’atleta danneggiato, e in questo caso anche verso il suo genitore.

In questa ottica la Corte riconosce a favore dei due atleti Diagne e Ferrazzano le attenuanti previste dalla citata norma e ritiene congruo ridurre la squalifica a 2 giornate.

Nulla di tutto ciò è invece riproponibile per l’atleta Ogliani il quale dopo aver partecipato al parapiglia non ha sentito affatto la necessità di scusarsi e ciò è rinvenibile dalla lettura delle deposizioni dei protagonisti del fatto dalle quale non emerge alcun riferimento a tale ravvedimento. Né lo stesso Ogliani, diversamente dai suoi compagni, fa menzione delle scuse, né tanto meno Raddi e il suo allenatore richiamano il suo ravvedimento.

Non sussiste pertanto nessun motivo in base al quale la squalifica comminata debba essere ridotta.

P.Q.M.

Accoglie parzialmente il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della decisione impugnata irroga le seguenti sanzioni:

- al sig. Alfa Diagne la squalifica di n. 2 (due) giornate da scontarsi nel campionato di competenza;

- al sig. Sebastiano Perazzani la squalifica di n. 2 (due) giornate da scontarsi nel campionato di competenza;

- alla società A.C.D. Oppeano conferma l’ammenda di 500,00 (cinquecento/00).

- al sig. Simone Ogliani conferma la squalifica di n. 3 (tre) giornate da scontarsi nel campionato di competenza;

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                                IL PRESIDENTE

Marco Baliva                                                                Marco Lipari

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it