F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 194/TFN – SD del 7 Giugno 2023 (motivazioni) – Deferimento n. 26859/759 pf 22-23/GC/CAMS/ep del 9 maggio 2023, depositato l’11 maggio 2023 nei confronti del sig. Alessio Orazio Scarcella e della società ASD Apulia Trani – Reg. Prot. 176/TFN-SD
Decisione/0194/TFNSD-2022-2023
Registro procedimenti n. 0176/TFNSD/2022-2023
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente
Salvatore Accolla – Componente
Amedeo Citarella – Componente (Relatore)
Valentino Fedeli – Componente
Gaia Golia – Componente
Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA
ha pronunciato, all’udienza del giorno 7 giugno 2023, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 26859/759 pf 2223/GC/CAMS/ep del 9 maggio 2023, depositato l’11 maggio 2023 nei confronti del sig. Alessio Orazio Scarcella e della società ASD Apulia Trani,
la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Viene in decisione l’atto di deferimento della Procura Federale n. 26859/759 pf 22-23/GC/CAMS/ep del 9 maggio 2023, depositato l’11 maggio 2023, nei confronti di:
1. Alessio Orazio Scarcella, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Apulia Trani, per rispondere della violazione:
- dell’art. 4, comma 1, del CGS, in relazione all’inosservanza dell’impegno assunto con la dichiarazione di cui al n. 4 – Requisiti sportivi ed organizzativi – n. 2 lett. a.1) del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione ai campionati nazionali di serie a e serie b per la stagione sportiva 2022/2023 pubblicato con CU n. 223/A del 27 aprile 2022, per non aver adempiuto all’obbligo di sostituzione e comunicazione delle figure organizzative entro quindici giorni previsto nel Comunicato essendosi il tecnico responsabile della prima squadra indicato in sede di dichiarazione, il sig. Alessandro Pistolesi, dimesso in data 8 ottobre 2022 ed essendo stato sostituito solo in data 23 novembre 2022 dal sig. Domenico Caputo Lamia;
- dell’art. 4, comma 1, del CGS, in relazione all’inosservanza dell’impegno assunto con la dichiarazione di cui al n. 4 – Requisiti sportivi ed organizzativi – n. 2 lett. a.3) del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione ai campionati nazionali di serie a e serie b per la stagione sportiva 2022/2023 pubblicato con CU n. 223/A del 27 aprile 2022, per non aver adempiuto all’obbligo di sostituzione e comunicazione delle figure organizzative previsto nel Comunicato avendo esonerato il sig. Angelo Di Leo, indicato in sede di dichiarazione come preparatore dei portieri, in data 18 ottobre 2022, e non avendo provveduto alla sua sostituzione entro il termine di sessanta giorni previsto dal Comunicato;
- dell’art. 4, comma 1, del CGS, in relazione all’inosservanza dell’impegno assunto con la dichiarazione di cui al n. 4 – Requisiti sportivi ed organizzativi – n. 2 lett. f) del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione ai campionati nazionali di serie a e serie b per la stagione sportiva 2022/2023 pubblicato con CU n. 223/A del 27 aprile 2022, per non aver adempiuto all’impegno a depositare entro il termine del 30 settembre 2022, attestazione del Settore Tecnico della FIGC relativa al tesseramento di almeno un allenatore abilitato dal Settore Tecnico per le categorie under 12/esordienti e pulcini;
2. la società ASD Apulia Trani per rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Alessio Orazio Scarcella, così come riportati nei precedenti capi di incolpazione.
Gli accordi ex art. 127 CGS
Prima dell’apertura dell’udienza, così come previsto dall’art. 127, comma 1 del CGS vigente, la Procura Federale e il sig. Alessio Orazio Scarcella, nonché la società ASD Apulia Trani, hanno depositato proposte di accordo rimesse alla valutazione di questo Tribunale.
Il Tribunale, lette le proposte di accordo e uditi in udienza l’Avv. Maurizio Gentile, in rappresentanza della Procura Federale, e il sig. Alessio Orazio Scarcella, ritenuto, ai sensi dell’art. 127, comma 3, CGS che la qualificazione dei fatti operata dalle parti è corretta, così come congrue sono le sanzioni proposte, dichiara efficaci gli accordi;
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, applica le seguenti sanzioni:
- nei confronti del sig. Alessio Orazio Scarcella, giorni 34 (trentaquattro) di inibizione;
- nei confronti della società ASD Apulia Trani, euro 4.667,00 (quattromilaseicentosessantasette/00) di ammenda.
Dichiara la chiusura del procedimento.
Così deciso nella Camera di consiglio del 7 giugno 2023 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Amedeo Citarella Carlo Sica
Depositato in data 7 giugno 2023.
IL SEGRETARIO
Marco Lai
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