F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 243/CSA pubblicata del 8 Giugno 2023 – Sig. Leonardo Ubaldi

Decisione n. 243/CSA/2022-2023        

Registro procedimenti n. 276/CSA/2022-2023

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

II SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Pasquale Marino – Presidente

Maurizio Borgo – Vice Presidente

Paolo Tartaglia – Componente (relatore) 

Antonio Cafiero – Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 276/CSA/2022-2023, proposto dal calciatore Leonardo Ubaldi in data 18.05.2023,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Pro, di cui al Com. Uff. 235/DIV del 12.05.2023;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 25.05.2023, il Prof. Avv. Paolo Tartaglia e udito l’Avv. Alessio Piscini per il reclamante;

Sentito l’Arbitro;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Il tesserato Leonardo Ubaldi ha impugnato la decisione sopra citata con la quale, in riferimento alla gara tra ALESSANDRIA e SAN DONATO TAVERNELLE del 13/05/2023, è stata inflitta allo stesso la squalifica per tre gare effettive con la seguente motivazione: “per avere, al 47° minuto del secondo tempo tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, con il pallone per aria lo colpiva con una gomitata sul volto”. 

A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere la rideterminazione della sanzione ad una giornata effettiva ovvero nella differente, inferiore a quella irrogata, che sia ritenuta di giustizia.

In particolare il ricorrente ha sostenuto la eccessiva severità della sanzione irrogata in quanto dalla sommaria descrizione dell’Arbitro non si ravviserebbero gli estremi di una condotta violenta e non vi sarebbe stato il riconoscimento delle circostanze attenuanti previste dall’art. 13 comma 2 C.G.S. Inoltre la condotta tenuta non si configurerebbe come condotta violenta ma come condotta antisportiva.

La Corte, sentito il Direttore di gara che ha ribadito che il movimento del gomito effettuato dall’Ubaldi non era compatibile con la dinamica di gioco e si configurava come condotta violenta, ritiene di respingere il ricorso.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe. 

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

L’ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Paolo Tartaglia                                                         Pasquale Marino

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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