F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 195/TFN – SD del 12 Giugno 2023 (motivazioni) – Deferimento n. 27666/621 pf 22-23/GC/CAMS/ep del 17 maggio 2023, depositato il 19 maggio 2023, nei confronti del sig. Caserta Michele e della società Pol. D. Futsal Torremaggiore – Reg. Prot. 186/TFN-SD

Decisione/0195/TFNSD-2022-2023

Registro procedimenti n. 0186/TFNSD/2022-2023

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Salvatore Accolla – Componente

Amedeo Citarella – Componente

Valentino Fedeli – Componente (Relatore)

Gaia Golia – Componente

Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA

ha pronunciato, all’udienza del giorno 7 giugno 2023, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 27666/621 pf 2223/GC/CAMS/ep del 17 maggio 2023, depositato il 19 maggio 2023, nei confronti del sig. Caserta Michele e della società Pol. D. Futsal Torremaggiore,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

La Procura Federale, con atto del 17 maggio 2023, prot. 27666/621pf 22-23/GC/CAMS/ep, depositato il 19 maggio 2023, ha deferito dinnanzi questo Tribunale il sig. Michele Caserta, Presidente e legale rappresentante della società Pol. D. Futsal Torremaggiore, per la violazione, a lui contestata, dell’art. 4 comma 1 CGS sia in via autonoma che in relazione all’art. 94 ter comma 11 NOIF, nonché dell’art. 31 commi 6 e 7 CGS, per non aver corrisposto al calciatore Antonio Mura le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND a mezzo della decisione pubblicata sul C.U. n. 165 del 5 dicembre 2022, che in pari data era stata comunicata alla società a mezzo pec, nel termine di giorni trenta decorrente da detta comunicazione.

È stata nel contempo deferita la società Pol. D. Futsal Torremaggiore a titolo di responsabilità diretta per il comportamento posto in essere dal suo Presidente.

Siffatto deferimento aveva origine dalla denuncia del 6 febbraio 2023, inoltrata dal difensore del calciatore, avv. Anna Piras, alla Divisione Calcio a 5 ed alla Procura Federale, con la quale si evidenziava e si documentava che la suddetta società non aveva provveduto nei termini previsti dalle disposizioni vigenti a pagare al calciatore l’importo di 1.800,00 statuito dalla CAE con la decisione del 5 dicembre 2022.

La fase predibattimentale

La Procura Federale, aperto il fascicolo ed avviate le conseguenti indagini di natura esclusivamente documentale, acquisiva agli atti del procedimento il testo della decisione della CAE e la sua comunicazione alla società sanzionata, sicché, constatato che non vi era prova che il pagamento in favore del calciatore fosse stato effettuato, in data 11 aprile 2023 notificava agli indagati la CCI ai sensi dell’art. 123 CGS.

A tale comunicazione il Caserta non dava alcun seguito né per sé, né per la società che egli, in base agli atti, rappresentava.

Il dibattimento

Alla riunione del 7 giugno 2023, tenutasi in modalità videoconferenza giusto il Decreto del Presidente di questo Tribunale n. 1 del 1° luglio 2022, si è collegato per la Procura Federale l’avv. Maurizio Gentile, il quale, illustrato il deferimento, ne ha chiesto l’accoglimento, con l’applicazione delle seguenti sanzioni: inibizione di mesi 6 (sei) a carico del sig. Michele Caserta; punti 1 (uno) di penalizzazione in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva ed ammenda di 1.000,00 (euro mille) a carico della società Pol. D. Futsal Torremaggiore.

Si è collegato il sig. Michele Caserta, il quale ha respinto la propria personale responsabilità, sostenendo di non ricoprire più né la carica di Presidente della società, né la qualifica di socio della stessa; ha aggiunto, riferendosi verosimilmente all’accordo economico intercorso tra la società ed il calciatore, di non essere stato lui a sottoscrivere il documento.

Nessuno si è collegato per la società Pol. D. Futsal Torremaggiore, che non ha svolto alcuna difesa. Terminata la discussione, questo Tribunale si è riservato di decidere.

La decisione

L’art. 94 ter comma 11, secondo inciso, delle NOIF prevede che il pagamento delle somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND, la cui decisione non sia stata impugnata, deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione alle parti della decisione stessa; tale disciplina si applica anche in caso d’impugnazione della decisione del CAE innanzi al Tribunale Federale Nazionale Sezione Vertenze Economiche, ed il termine di giorni 30 decorre dalla comunicazione della decisione di tale organo.

Trascorso inutilmente detto termine si applica, a carico della società inadempiente, la sanzione dell’art. 31 comma sesto CGS.

Nel caso in esame risulta accertato il mancato pagamento da parte della società deferita della somma di 1.800,00, liquidata dalla CAE al tesserato della società stessa; infatti, non vi è in atti prova del contrario, né il comportamento dei deferiti, che non si sono costituiti innanzi alla CAE e non ne hanno impugnato la decisione, può essere altrimenti interpretabile se non come disinteresse all’esito del procedimento e/o anche come palese ammissione di responsabilità.

L’assunto difensivo del Caserta non è assumibile. Risulta dagli atti del procedimento, ed in particolare dai fogli di censimento della società, pervenuti dagli Uffici federali, che il Caserta, all’epoca dei fatti, era effettivamente il Presidente della società Pol. D. Futsal Torremaggiore, per cui può ritenersi sussistente in capo al deferito la piena capacità processuale.

L’eccezione sollevata dal Caserta di non essere stato lui a firmare l’accordo economico di cui sopra, in quanto formulata per la prima volta nella presente udienza, è palesemente tardiva e, in quanto tale, non si sarebbe potuta in alcun caso esaminare; tale eccezione, peraltro, andava semmai formulata nel procedimento tenutosi innanzi la Commissione Accordi Economici della LND, nel quale il Caserta, al pari della società, non si era costituito.

Sussiste dunque in capo al Caserta la responsabilità che gli viene contestata, sicché egli deve essere sanzionato in relazione all’art. 9 comma 1 CGS, seppur in misura inferiore al chiesto, ove si tenga conto che il deferito è comunque comparso in dibattimento, accettandone il contraddittorio.

A carico della società, fatto riferimento all’art. 31 sub. cit., va applicata la sanzione della penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica, che rappresenta il minimo della pena e che non può essere disposta nella corrente stagione sportiva, nella quale la società ha militato nella serie C1, chiudendola al penultimo posto, senza previsione di retrocessione, ma che va applicata nella prima stagione sportiva che la troverà impegnata.

Nulla per l’ammenda chiesta dalla Procura Federale, in quanto non è prevista dall’art. 31 comma 6 CGS, che limita la sanzione alla sola applicazione di uno o più punti in classifica.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- per il sig. Caserta Michele, mesi 4 (quattro) di inibizione;

- per la società Pol. D. Futsal Torremaggiore, punti 1 (uno) di penalizzazione in classifica, da scontare nella prima stagione sportiva utile.

Così deciso nella Camera di consiglio del 7 giugno 2023 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.

 

IL RELATORE                                                         IL PRESIDENTE

Valentino Fedeli                                                                Carlo Sica

 

Depositato in data 12 giugno 2023.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

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