F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 196/TFN – SD del 12 Giugno 2023 (motivazioni) – Deferimento n. 6867/834pf21-22/GC/blp del 21 settembre 2022 nei confronti della società Calcio Foggia 1920 Srl – Reg. Prot. 46/TFN-SD

Decisione/0196/TFNSD-2022-2023

Registro procedimenti n. 0046/TFNSD/2022-2023

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Pierpaolo Grasso – Vice Presidente

Gaetano Berretta – Componente

Serena Callipari – Componente (Relatore)

Maurizio Lascioli – Componente

Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA

ha pronunciato, all’udienza del giorno 6 giugno 2023, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 6867/834pf21-22/GC/blp del 21 settembre 2022 nei confronti della società Calcio Foggia 1920 Srl,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento e l’accordo ex art. 127 CGS

Con atto Prot. 6867/834pf21-22/GC/blp del 21 settembre 2022, la Procura Federale deferiva la società Calcio Foggia 1920 Srl per rispondere:

a) a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del CGS vigente, per il comportamento della società CN Sport Srl, acquirente delle quote della società Corporate Investments Group Srl controllante della società Calcio Foggia Srl, relativamente alla produzione della documentazione concernente i requisiti di onorabilità del sig. Carbotti Silvestro,Amministratore Unico e Legale Rappresentante della società CN Sport Srl, soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, nell’interesse della società Calcio Foggia 1920 Srl; b) a titolo di responsabilità propria della violazione dell’art. 32, comma 5 bis, del CGS.

Il Presidente Tribunale Federale Nazionale fissava l’udienza per la discussione.

Prima dell’apertura dell’udienza, così come previsto dall’art. 127, comma 1, CGS, la Procura Federale e la società Calcio Foggia 1920 Srl depositavano proposta di accordo.

All’udienza del 17 novembre 2022, presenti il dott. Luca Scarpa, in rappresentanza della Procura Federale, ed il dott. Filippo Pandolfi, in sostituzione dell’avv. Eduardo Chiacchio per la difesa della società Calcio Foggia 1920 Srl, questo Tribunale, ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art. 127, comma 3, CGS, con Decisione/0081/TFNSD del 17 novembre 2022 dichiarava l’efficacia dell’accordo e irrogava nei confronti della società Calcio Foggia 1920 Srl la sanzione di euro 6.000,00 (seimila/00) di ammenda.

La fase predibattimentale

Con nota del 23 marzo 2023 (Prot. 22613/SS 22-23), il competente ufficio Amministrazione, Finanza e Controllo della FIGC comunicava al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare che l’accordo ex art. 127 CGS di cui alla Decisione n. 81/TFNSD del 17 novembre 2022, non era stato adempiuto dalla società nel termine perentorio di 30 giorni come disposto dall’art. 127, comma 4, CGS e, pertanto, il Presidente del Tribunale, ai sensi dell’art. 127, comma 5, CGS, fissava l’udienza del 6 giugno 2023 per il dibattimento.

La società Calcio Foggia 1920 Srl si costituiva per il tramite degli avv.ti Eduardo Chiacchio, Giuseppe Chiacchio e Filippo Pandolfi, depositando controdeduzioni e memorie a difesa con le quali rappresentava l’avvenuto adempimento dell’accordo ex art. 127 CGS, producendo, a tal fine, copia dell’estratto conto campionato al 31 marzo 2023 dal quale poteva evincersi il versamento di 6.000,00 (seimila/00) effettuato in data 2 dicembre 2022 e concludeva chiedendo il proscioglimento da ogni addebito.

In data 31 maggio 2023 l’Ufficio Amministrazione della Lega Pro trasmetteva all’Ufficio Amministrazione Finanza e Controllo della FIGC e al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare copia contabile del bonifico effettuato in pari data per conto della società Calcio Foggia 1920 Srl, per l’importo addebitato su conto campionato della società.

Il dibattimento

l’udienza del 6 giugno 2023, verificato il regolare contradditorio tra le parti, sono comparsi in collegamento da remoto l’avv. Alessandro Avagliano, in rappresentanza della Procura Federale, e gli avv.ti Eduardo Chiacchio e Filippo Pandolfi, per la società Calcio Foggia 1920 Srl.

Preliminarmente il Tribunale ha rilevato l’avvenuto pagamento da parte della società deferita, ritenendo, pertanto, che il deferimento debba dichiararsi improcedibile.

La decisione

Dalla documentazione in atti è emerso che la società Calcio Foggia 1920 Srl aveva provveduto al pagamento della sanzione pecuniaria di cui all’accordo ex art. 127 CGS, dichiarato efficace con Decisione n. 81/TFN-SD del 17 novembre 2022, facendo addebitare la somma di 6.000,00 su conto campionato della società anziché procedere al versamento diretto alla FIGC sul conto corrente a tal fine espressamente indicato nella proposta di accordo ex art. 127 CGS sottoscritta dalle parti.

Il Tribunale, pertanto, preso atto dell’avvenuto pagamento dell’ammenda in esecuzione della Decisione/0081/TFNSD del 17 novembre 2022, e considerato che lo stesso, sebbene effettuato con modalità diverse da quelle indicate nella proposta di accordo, è comunque avvenuto nel rispetto nel termine perentorio di trenta giorni successivi alla pubblicazione della stessa, dichiara improcedibile il deferimento.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile il deferimento.

Così deciso nella Camera di consiglio del 6 giugno 2023 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.

 

IL RELATORE                                                                IL PRESIDENTE

Serena Callipari                                                                     Carlo Sica

 

Depositato in data 12 giugno 2023.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

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