F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 197/TFN – SD del 12 Giugno 2023 (motivazioni) – Deferimento n. 1712/627pf21-22/GC/SA/ff del 21 luglio 2022, nei confronti della società ASD Città di Acireale 1946 – Reg. Prot. 10/TFN-SD
Decisione/0197/TFNSD-2022-2023
Registro procedimenti n. 0010/TFNSD/2022-2023
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente
Pierpaolo Grasso – Vice Presidente (Relatore)
Gaetano Berretta – Componente
Serena Callipari – Componente
Maurizio Lascioli – Componente
Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA
ha pronunciato, all’udienza del giorno 6 giugno 2023, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 1712/627pf21-22/GC/SA/ff del 21 luglio 2022, nei confronti della società ASD Città di Acireale 1946,
la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Con la nota indicata in epigrafe, il Procuratore Federale ha deferito innanzi a questo Tribunale:
- il sig. Giuseppe Fasone, all’epoca dei fatti Direttore Generale della società ASD Città di Acireale 1946, per rispondere della violazione dell’art. dell’art. 4 comma 1 del CGS in relazione all’art. 25, comma 10 del CGS per avere avuto rapporti con esponenti di gruppi o gruppi di sostenitori non facenti parte di associazioni convenzionate con le società, nella specie: per aver permesso, o comunque non impedito, di ritorno dalla gara Gelbison – Città di Acireale disputatasi in data 5 dicembre 2021, di far salire a bordo del bus, su cui viaggiavano calciatori e staff tecnico della Città di Acireale 1946, n. 36 tifosi ultras della predetta squadra, tra i responsabili dei gravi scontri con utilizzo di corpi contundenti, accensioni di fumogeni e esplosioni di petardi, avvenuti la mattina del 5 dicembre 2021 nel centro cittadino messinese con la tifoseria avversa, tifosi appartenenti al gruppo denominato “Curva Nord”, gruppo quest’ultimo non annoverato tra quelli convenzionati e riconosciuti dal sodalizio sportivo secondo le condizioni previste dall’art. 8 del D.L 8/2007; per aver nascosto la presenza dei tifosi a bordo del bus; per avere consapevolmente violato, pur essendone a conoscenza, il protocollo COVID-FIGC che impediva contatti tra il “gruppo squadra” e soggetti potenzialmente positivi al virus Covid 19;
- il sig. Marco Trovato, all’epoca dei fatti Team Manager della Società ASD Città di Acireale 1946, per rispondere della violazione dell’art. dell’art. 4 comma 1 del CGS in relazione all’art. 25, comma 10 del CGS, per avere avuto rapporti con esponenti di gruppi o gruppi di sostenitori non facenti parte di associazioni convenzionate con le società, nella specie: per aver permesso, o comunque non impedito, di ritorno dalla gara Gelbison – Città di Acireale disputatasi in data 5 dicembre 2021, di far salire a bordo del bus, su cui viaggiavano calciatori e staff tecnico della Città di Acireale 1946, n. 36 tifosi ultras della predetta squadra, tra i responsabili dei gravi scontri con utilizzo di corpi contundenti, accensioni di fumogeni e esplosioni di petardi, avvenuti la mattina del 5 dicembre 2021 nel centro cittadino messinese con la tifoseria avversa, tifosi appartenenti al gruppo denominato “Curva Nord”, gruppo quest’ultimo non annoverato tra quelli convenzionati e riconosciuti dal sodalizio sportivo secondo le condizioni previste dall’art. 8 del D.L 8/2007; per aver nascosto la presenza dei tifosi a bordo del bus; per avere consapevolmente violato, pur essendone a conoscenza, il protocollo COVID-FIGC che impediva contatti tra il “gruppo squadra” e soggetti potenzialmente positivi al virus Covid 19;
- la società ASD Città di Acireale 1946 per rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore per gli atti e comportamenti posti in essere dai sopra indicati soggetti.
La fase istruttoria
Il presente procedimento ha avuto abbrivio dalla segnalazione della Questura di Messina, con la quale, nel dare contezza degli scontri avvenuti in data 5 dicembre 2021 fra le tifoserie dell’Acireale Calcio ed il Paternò Calcio, evidenziava che, per effetto della successiva attività investigativa volta ad identificare i responsabili degli scontri, veniva appurato che trentasei tifosi della società acese viaggiavano sull’autobus della squadra, nonostante, ad espressa domanda formulata nel corso dei controlli effettuati, veniva inizialmente affermato, da parte di persone presenti nell’autobus, che fossero presenti solo atleti e staff tecnico della squadra. L’attività di indagine autonomamente sviluppata dalla Procura federale ha, quindi, condotto alle sopra indicate incolpazioni, regolarmente contestate mediante CCI e atto di deferimento.
L’accordo ex art.127 CGS
Prima dell’apertura del dibattimento, alla fissata udienza del 9 agosto 2022, i deferiti e la Procura Federale presentavano proposta di accordo per l’applicazione delle sanzioni.
Con Decisione n. 18 del 9 agosto 2022 questo Tribunale dichiarava l’efficacia degli accordi e disponeva l’applicazione della sanzione concordata tra tutte le parti.
In particolare, nei confronti della società ASD Città di Acireale, veniva irrogata una sanzione pari ad €. 1.668,00 (milleseicentosessantotto/00) di ammenda.
Con nota del 23 marzo 2023, il competente Ufficio federale segnalava che l’accordo ex 127 CGS di cui alla Decisione richiamata non era stato adempiuto dal sodalizio societario deferito; pertanto il Presidente del Tribunale ha proceduto a fissare l’udienza per la discussione del deferimento.
La fase predibattimentale
In vista dell’udienza, nessun attività è stata posta in essere dall’ASD Città di Acireale 1946.
Il dibattimento
All’udienza del 6 giugno 2023 è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale si è riportato all’atto di deferimento, ne ha chiesto l’integrale accoglimento, concludendo per l’irrogazione della sanzione di euro 2.500,00 di ammenda nei confronti della società ASD Città di Acireale.
Per il sodalizio societario è comparso l’Avv. Giuseppe Lo Faro che ha dato atto dell’avvenuto inadempimento dell’accordo predibattimentale, sostenendo che l’inosservanza è stata dovuta a mera dimenticanza.
Ha chiesto, poi, che, nell’irrogazione della sanzione il Tribunale tenga conto della buona fede del proprio assistito
La decisione
Nel caso di specie appare evidente che la società deferita non ha dato esecuzione, nel termine perentorio previsto dalla disposizione codicistica, all’accordo che ha fissato la sanzione nei termini sopra indicati, ponendolo, quindi, sostanzialmente nel nulla. Ciò comporta che il Tribunale, già espressosi - sebbene con la sommaria cognizione che caratterizza la fase valutativa dell’applicazione delle sanzioni post deferimento – sui fatti oggetto di odierna contestazione, sia chiamato a valutare nuovamente, nel merito, la sussistenza dei presupposti per l’irrogazione della richiesta sanzione.
Orbene, nel caso di specie, i fatti posti in essere risultano ampiamente provati, suffragati dagli ampi riscontri probatori e non scalfiti dalle giustificazioni fornite dai dirigenti destinatari del deferimento in sede istruttoria, non essendo in alcun modo in discussione l’effettivo verificarsi dei fatti contestati.
Ne deriva la conseguente responsabilità diretta del sodalizio societario per i fatti addebitati agli epigrafati dirigenti – peraltro già sanzionati per effetto dell’accordo ex art.127 CGS FIGC sopra citato.
Quanto al profilo sanzionatorio, il Collegio ritiene di premettere alcune considerazioni che danno contezza della proporzionalità della sanzione che ritiene congruo irrogare.
Nell’ambito dell’ordinamento sportivo, improntato, come è noto, ad oggettive esigenze di celerità e di certezza, pur nel rispetto dei fondamentali principi di parità delle parti e di pienezza del contradditorio, l’istituto di cui all’art.127 – che prevede l’applicazione di una sanzione ridotta previo accordo fra Procura federale e deferito e valutazione della congruità della stessa da parte del Tribunale Federale – risponde, conformemente ad altri istituti similari presenti nell’ordinamento penale (art.444 c.p.p.) e contabile (art.130 c.g.c.), ad esigenze chiaramente deflattive del contenzioso, la cui definizione comporta una sorta di premialità, consistente nella diminuzione della sanzione rispetto a quella eventualmente richiesta dalla Procura, nella misura di un terzo.
La mancata esecuzione dell’accordo nei termini perentori previsti dall’ordinamento, comporta automaticamente la riespansione della potestas iudicandi del Tribunale Federale, ma tuttavia appare indubbio che da tali circostanze derivi un inevitabile aggravio del procedimento se solo si considera che, in tal modo, il deferito inadempiente procrastina nel tempo l’applicazione di una sanzione che, invero, avrebbe dovuto scontare in un periodo di gran lunga antecedente (si pensi al fatto che, nel caso di specie, il deferimento risale al 22 luglio 2022), ledendo, in tal modo, anche un principio di lealtà nei confronti degli altri soggetti aderenti all’ordinamento sportivo osservanti dei provvedimenti di natura (para)giustiziale.
La complessiva valutazione dei fatti, quindi, ben può condurre il giudice all’irrogazione di una sanzione diversa rispetto a quella richiesta dal requirente sia perché la natura repressivo sanzionatoria correlata al procedimento disciplinare – da cui non sembra sfuggire quello tipico dell’ordinamento sportivo - non appare astretto al principio processual civilistico di cui all’art.112 c.p.c., sia perché la discrezionalità del giudice nell’applicazione delle misure sanzionatorie non appare vincolata alle richieste della Procura Federale ma deve, invece, essere orientata all’oggettivo principio di tutela della complessiva tenuta dell’ordinamento sportivo (basti pensare, al riguardo, all’espressa previsione codicistica di cui all’art.106 comma 2 CGS FIGC, che prevede la possibilità per il giudice di aggravare la sanzione irrogata in prime cure ai reclamanti, pur in assenza di specifico reclamo della Procura Federale). Sulla scorta di tali presupposti, quindi, nel caso concreto il Tribunale, richiamando il proprio pacifico orientamento ( ex multis TFN decisione n.123 del 13 aprile 2022), ritiene che la sanzione da irrogare al sodalizio societario deferito non possa essere pari a quella inizialmente concordata quale sanzione base ma che vada aumentata di un terzo per adeguarla al comportamento complessivo tenuto dal deferito medesimo che non ha rispettato l’accordo da egli stesso proposto, in ragione dell’oggettivo ulteriore dispendio di energie ed attività che il mancato rispetto dello stesso e la conseguente sostanziale inutilità dell’attività preprocessuale effettuata hanno provocato.
Non può rilevare, in tale sede, quale valida esimente, l’invocata buona fede, atteso che la mera dimenticanza dell’esecuzione di uno specifico e tassativo obbligo, non appare elemento idoneo a scriminare la condotta qui contestata.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga nei confronti della società ASD Città di Acireale 1946 la sanzione di euro 3.250,00 (tremiladuecentocinquanta/00) di ammenda.
Così deciso nella Camera di consiglio del 6 giugno 2023 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Pierpaolo Grasso Carlo Sica
Depositato in data 12 giugno 2023.
IL SEGRETARIO
Marco Lai
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