Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 226/CSA del 24 Maggio 2023 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 141 del 16.05.202

Impugnazione – istanza: A.S.D. Real Aversa 1925/ASD Ragusa Calcio

Massima: E’ inammissibile il reclamo proposto dalla società avverso la decisione del GS che ha omologato il risultato della gara non essendo stato accolto il rinvio della gara per intossicazione alimentari dei calciatori (10 su 23) durante il ritiro in albergo…Il complesso normativo rappresentato dagli artt. 65 (competenza dei Giudici sportivi), 66, 67 e 68 (procedimento dinanzi al Giudice Sportivo) e 71 (procedimento dinanzi alla Corte Sportiva di appello a livello nazionale) C.G.S., prevede da un lato che la contestazione circa la regolarità di una gara debba essere formulata con immediatezza dinanzi al Giudice Sportivo, dall’altro che la Corte Sportiva di Appello può intervenire solo su reclamo avverso una decisione resa da tale organo. Ebbene, nessuna delle due condizioni ricorre nel caso di specie.  La Real Aversa difatti, surrettiziamente impugnando il C.U. n.141 del 16.05.2023, sostiene che il proprio reclamo sarebbe proposto avverso l’omologazione del risultato della gara da parte del Giudice Sportivo, laddove invece alcun provvedimento in tal senso risulta intervenuto, proprio perché tale organo non è mai stato adito e mai si è pronunciato sulla regolarità dello svolgimento della gara ASD Ragusa – Real Aversa disputata il 14.05.2023 e conclusa con il risultato sul campo di 6-0. Dunque a nulla rileva l’asserita impugnazione, da parte della reclamante, del C.U. n.141 del 16.05.2023. E’ agevole difatti constatare che tale C.U. si compone di una Sezione “Risultati” ove sono pubblicati e diffusi i risultati finali, conseguiti sul campo, di tutte le gare disputate nella giornata di campionato di interesse, così come singolarmente certificati dai rispettivi Direttori di gara nei propri rapporti: ed una Sezione “Giustizia Sportiva” ove sono pubblicate tutte le sanzioni disciplinari comminate e le decisioni assunte dal Giudice Sportivo. Dunque, impugnando il C.U. n.141 del 16.05.2023, la società Real Aversa 1925 ha di fatto (ed inammissibilmente) impugnato la mera pubblicazione del risultato conseguito sul campo (ossia una mera notizia, ancorchè ufficializzata) e non già, come imprecisamente affermato nel reclamo, la “omologazione” del risultato da parte del Giudice Sportivo, ciò che presuppone evidentemente una sua delibazione sulla regolarità di una gara contestata e della cui cognizione egli sia stato investito, anche a seguito di mera dichiarazione di preannuncio.

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