F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione IV – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0001/CFA pubblicata il 1 Luglio2023 (motivazioni) – Parma Calcio 1913 S.r.l./ Genoa Cricket and F.C. S.p.A.

Decisione/0001/CFA-2023-2024

Registro procedimenti n. 0149/CFA/2022-2023

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

IV SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Marco Lipari – Presidente

Domenico Luca Scordino - Componente (Relatore)

Pierluigi Ronzani - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul Reclamo n. 0149/CFA/2022-2023 proposto dalla società Parma Calcio 1913 Srl in data 26.5.2023;

contro

Genoa Cricket and F.C.;

per la riforma

della decisione del Tribunale federale nazionale – Sezione Vertenze Economiche, n. 0031/TFNSVE-2022-2023 del 19 maggio 2023 con la quale veniva disposto il rigetto del ricorso della medesima società Parma Calcio 1913 Srl volto ad ottenere la condanna al risarcimento dei danni subiti a causa della ritenuta condotta illecita della società Genoa and Cricket FC Spa, in relazione al mancato rispetto della cessione di contratto temporaneo biennale con obbligo di riscatto condizionato del calciatore Azevedo Junior Hernani;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del 23 giugno 2023, tenutasi in videoconferenza, il Cons. Domenico Luca Scordino; uditi gli Avv.ti Vittorio Rigo e Alberto Stropparo per la reclamante, gli Avv.ti Anna Cerbara, Luigi Carlutti e Federico Menichini per la società Genoa and Cricket FC Spa.;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con ricorso proposto in data 21 marzo 2023 la società Parma Calcio 1913 Srl adiva il Tribunale federale nazionale – Sezione Vertenze Economiche per ottenere la condanna della società Genoa and Cricket FC Spa al risarcimento dei danni subiti a causa della condotta (in tesi) illecita tenuta da tale ultima società in relazione al rapporto contrattuale di cessione temporanea biennale con obbligo condizionato di riscatto del calciatore Azevedo Junior Hernani.

Esponeva in particolare la società Parma Calcio 1913 Srl quanto segue:

(i) di aver ceduto, in data 7 agosto 2021 alla società Genoa and Cricket FC Spa, a titolo temporaneo e per le due stagioni 2021-2022 e 2022-2023, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Azevedo Junior Hernani;

(ii) il contratto di trasferimento prevedeva che, qualora il calciatore avesse disputato, nella stagione 2022-2023, una gara in campionato di Serie A o Serie B con il Genoa and Cricket FC Spa, tale ultima società sarebbe stata obbligata a tesserare a titolo definitivo il calciatore (così trasformandosi la cessione da temporanea a definitiva), a fronte del pagamento, in favore del Parma Calcio 1913 Srl, della somma fissa di 3.900.190,00, nonché di ulteriori corrispettivi premiali – collegati a specifici risultati sportivi del Genoa and Cricket FC Spa o dello stesso calciatore Azevedo Junior Hernani – previsti dal contratto fino comunque a complessivi 1.426.870,00, nonché ancora a fronte dell’obbligo di riconoscere il 10% del prezzo di futura vendita ottenuto dal Genoa and Cricket FC Spa in caso di successivo trasferimento in favore di un terzo club;

(iii) il contratto di trasferimento temporaneo del calciatore Azevedo Junior Hernani rientrava nella disciplina di cui all’art. 3, comma 3bis, Noif, prevedendo una condizione sportiva definita (la partecipazione ad una gara di campionato nella stagione 20222023), in ragione della quale trasformarsi da cessione temporanea a definitiva;

(iv) tuttavia, il contratto di lavoro tra il calciatore Azevedo Junior Hernani e il Genoa and Cricket FC Spa stipulato in ragione del “prestito”, e conseguentemente anche il vincolo di tesseramento con la società cessionaria, venivano risolti in data 25 agosto 2022 a seguito di una pronuncia del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B;

(v) il Collegio Arbitrale, più in particolare, in accoglimento del ricorso promosso dal calciatore, dichiarava per l’appunto risolto il rapporto tra il calciatore Azevedo Junior Hernani e il Genoa and Cricket FC Spa per inadempimento della società Genoa and Cricket FC Spa; era invero accaduto che all’inizio della stagione 2022-2023, quella in effetti rilevante ai fini della eventuale verificazione della condizione dedotta in contratto con il Parma Calcio 1913 Srl, la società Genoa and Cricket FC Spa aveva escluso il calciatore dal partecipare – almeno per il periodo dal 18 luglio 2022 e sino al 28 luglio 2022 – agli allenamenti di prima squadra, addirittura non facendolo partecipare al ritiro precampionato; di qui, allora, il Collegio Arbitrale riteneva violato il disposto dell’articolo 7.1 dell’Accordo Collettivo AIC-FIGC-LNPB con conseguente risoluzione del rapporto contrattuale di lavoro;

(vi) per l’effetto, venuto meno il rapporto tra il calciatore Azevedo Junior Hernani e il Genoa and Cricket FC Spa per fatto e colpa di tale ultima società, il calciatore Azevedo Junior Hernani era tornato ad essere tesserato dal Parma Calcio 1913 Srl prima della scadenza stessa della cessione temporanea biennale pattuita tra il Parma Calcio 1913 Srl e il Genoa and Cricket FC Spa (che avrebbe dovuto terminare a valle della stagione 2022-2023); e soprattutto, il Parma Calcio 1913 Srl deduceva che, in realtà, la condizione dedotta nel contratto di cessione temporanea – che, ove verificatasi, avrebbe prodotto la trasformazione della cessione da temporanea in definitiva – era stata resa impossibile dal comportamento del Genoa and Cricket FC Spa;

(vii) in conclusione, il Parma Calcio 1913 Srl riteneva che il comportamento del Genoa and Cricket FC Spa violasse il disposto dell’art. 1358 c.c. con diritto per la ricorrente di ottenere il risarcimento del danno subito.

Resisteva il Genoa and Cricket FC Spa eccependo l’incompetenza del Tribunale adito e chiedendo comunque, sotto plurimo profilo, il rigetto del ricorso avversario.

Nel merito, opponeva innanzitutto il Genoa and Cricket FC Spa che non poteva rinvenirsi nel proprio comportamento alcun requisito di mala fede e che, pertanto, la mancata verificazione della condizione ritenuta violata dal Parma Calcio 1913 Srl non potesse esserle ascritta in termini di inadempimento al contratto di cessione temporanea concluso proprio con il Parma Calcio 1913 Srl.

Opponeva, inoltre, il Genoa and Cricket FC Spa che il contratto di cessione temporanea non dovesse ritenersi sottoposto ad alcuna condizione giacché da subito perfettamente efficace e da subito eseguito (dunque senza alcuna sospensione dei relativi effetti) e che pertanto il richiamo all’art. 1358 c.c. non doveva trovare in ogni caso ingresso nella valutazione della fattispecie concreta.

Ancora, il Genoa and Cricket FC Spa negava qualunque nesso di causalità tra il loro arbitrale reso tra il calciatore Azevedo Junior Hernani e il Genoa and Cricket FC Spa, da un lato, e gli asseriti danni subiti dal Parma Calcio 1913 Srl, dall’altro lato. Secondo la resistente Genoa and Cricket FC Spa, in particolare, il fatto stesso che il calciatore Azevedo Junior Hernani avesse chiesto la risoluzione del rapporto di lavoro in luogo della reintegra in prima squadra (come avvenuto per altri calciatori della rosa di quella stagione) aveva interrotto qualunque rapporto di causalità tra il comportamento del Genoa and Cricket FC Spa e la verificazione o mancata verificazione della condizione dedotta in giudizio dal Parma Calcio 1913 Srl.

Infine, la resistente Genoa and Cricket FC Spa opponeva l’inesistenza di un qualunque danno effettivo e risarcibile.

Il Parma Calcio Srl evocava altresì in giudizio la Reggina 1914 Srl, cui aveva nel frattempo ceduto temporaneamente il calciatore, nonché lo stesso calciatore Azevedo Junior Hernani. Nei confronti di tali parti, peraltro, il Parma Calcio Srl non proponeva domande. La Reggina 1914 Srl si costituiva chiedendo la propria estromissione dal giudizio o comunque il rigetto nei propri confronti del ricorso. Non si costituiva invece il calciatore Azevedo Junior Hernani.

Con la decisione n. 0031/TFNSVE-2022-2023 del 19 maggio 2023, qui gravata, il Tribunale federale nazionale – Sezione Vertenze Economiche rigettava il ricorso della società Parma Calcio 1913 Srl.

Il Tribunale, va detto, affermava anzitutto la propria competenza a decidere in virtù del disposto del comma 1 dell’art. 90 CGS rubricato “Competenza e composizione della Sezione vertenze economiche del Tribunale federale a livello nazionale”.

Nel merito, poi, il Tribunale motivava la propria decisione essenzialmente in virtù del seguente percorso logico e delle seguenti rationes decidendi.

Il Tribunale, in particolare, avendo premesso che “[d]all’esame degli atti risulta indubbio che il contratto di prestazione sportiva n. 0000193460/19 sottoscritto inter partes - nel rispetto delle formalità e della modulistica prevista dalla FIGC - in data 16 luglio 2019, costituisca un accordo di cessione del contratto di prestazione sportiva del calciatore di natura temporanea di durata biennale, con obbligo di riscatto condizionato”, sottolineava come il contratto tra le società Parma Calcio 1913 Srl e Genoa and Cricket FC Spa avesse avuto “perfetta esecuzione poiché, nella prima stagione calcistica 2021-2022, il calciatore ha regolarmente svolto la propria attività, allenandosi con la prima squadra e partecipando a diverse gare di campionato”.

Secondo il Tribunale, “[q]uella che, invece, non si [era] verificata è la condizione che avrebbe obbligato la resistente a tesserare a titolo definitivo il calciatore. La previsione di tale condizione risulta, frequentemente, inserita nei contratti di cessione sportiva proprio al fine di poter valutare, nel corso del tempo, le prestazioni dell’atleta e di decidere - solo in un momento successivo e in virtù, sia dei risultati conseguiti dal calciatore, sia delle necessità e delle disponibilità sportive ed anche economiche della cessionaria – se far perfezionare tale condizione e, conseguentemente, procedere al tesseramento, in via definitiva, dell’atleta. Quanto sopra risulta insito nella natura stessa del contratto - che nasce transitorio e, solo eventualmente, può divenire definitivo – e nulla ha a che vedere con l’elemento psicologico (dolo o colpa) delle parti nell’ambito dello svolgimento del rapporto contrattuale; si tratta, in buona sostanza, dell’estrinsecazione proprio di quella volontà che ha determinato la parti a sottoscrivere un tale tipo di negozio giuridico”.

In altre parole, il contratto di cessione temporanea non era in sé sottoposto ad alcuna condizione. Ciò che era sottoposto a condizione era la relativa trasformazione in cessione definitiva. Ma una simile condizione (secondo la prima ed essenziale ratio decidendi del Tribunale) doveva intendersi equiparabile ad una sorta di opzione, per effetto della quale la società Genoa and Cricket FC Spa, “in virtù, sia dei risultati conseguiti dal calciatore, sia delle necessità e delle disponibilità sportive ed anche economiche della cessionaria” poteva decidere “se far perfezionare [o meno] tale condizione”.

Trattandosi, dunque, di una scelta nella disponibilità del Genoa and Cricket FC Spa, non poteva ammettersi alcuna rilevanza “[del]l’elemento psicologico (dolo o colpa) delle parti nell’ambito dello svolgimento del rapporto contrattuale; si tratta[va], in buona sostanza, dell’estrinsecazione proprio di quella volontà che ha determinato la parti a sottoscrivere un tale tipo di negozio giuridico” (seconda e connessa ratio decidendi del Tribunale). Che il Genoa and Cricket FC Spa decidesse o meno di far verificare la condizione apparteneva, appunto, alla sfera giuridica della medesima società. E, rispetto alle decisioni del Genoa and Cricket FC Spa, la ricorrente Parma Calcio 1913 Srl non disponeva di rimedi corrispettivi o sanzionatori.

Peraltro, secondo il Tribunale (terza ratio decidendi afferente essenzialmente il nesso di causalità), “nel rapporto tra le due società, non è ravvisabile alcuna malafede, da parte della resistente [Genoa and Cricket FC Spa], atteso che la risoluzione del rapporto è stata la conseguenza di una richiesta specifica del soggetto terzo calciatore in sede arbitrale, il quale, anche potendo richiedere la reintegrazione nella prima squadra del Genoa and Cricket FC Spa si è, invece, determinato a domandare la risoluzione contrattuale, al contrario di quanto, invece, fatto da altro compagno di squadra. Concludendo, il comportamento addebitato al Genoa and Cricket FC Spa non risulta, certamente, una causa diretta e, men che mai, immediata del mancato avveramento della condizione contrattuale; né, del pari, può ritenersi causa diretta ed immediata del pregiudizio lamentato dalla ricorrente la richiesta risolutoria del calciatore, atteso che, anche qualora lo stesso avesse optato per la reintegrazione in prima squadra, la partecipazione ad almeno una gara di campionato sarebbe rimasta, comunque, incerta ed eventuale”.

Oltretutto, proseguiva ancora il Tribunale (secondo una quarta ratio decidendi), “la ricorrente non ha contestato il ripristino del rapporto di tesseramento [cioè la cessazione anticipata della cessione temporanea] ed ha, invece, prestato acquiescenza alla situazione di fatto, così accettando di rientrare nella disponibilità del tesserato che ha proceduto, immediatamente, a trasferire alla Reggina 1914 Srl, senza, tra l’altro, erogare alcuna retribuzione od incentivo al calciatore per la stagione sportiva 2022-2023. Così facendo la società Parma Calcio 1913 Srl ha, comunque, interrotto il nesso causale tra la condotta della resistente e l’ipotetico danno paventato”.

In ultimo, il Tribunale (quinta ratio decidendi), riteneva che “la quantificazione del presunto danno da parte della ricorrente, si appalesa del tutto ingiustificata, posto che la stessa è rientrata, immediatamente, nella disponibilità del calciatore che, pertanto, ben poteva essere ceduto ad altra società sportiva a fronte di un corrispettivo, in via ipotetica, anche superiore a quello pattuito con la resistente”.

Avverso la decisione del Tribunale propone ora reclamo il Parma Calcio 1913 Srl. Resiste, invece, il Genoa and Cricket FC Spa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il Parma Calcio 1913 Srl si affida a cinque motivi di reclamo.

Come si vedrà di qui a poco, i primi quattro motivi possono essere trattati congiuntamente per la loro evidente connessione. Il quinto motivo, invece, riguardante la quantificazione dei danni subiti dalla società reclamante, merita trattazione separata.

Prima, peraltro, di affrontare l’esame dei motivi di merito proposti dalla reclamante appare necessario affrontare una duplice questione preliminare.

Innanzitutto, ancorché il Genoa and Cricket FC Spa non abbia sollevato una eccezione in argomento, va notato come la reclamante Parma Calcio 1913 Srl abbia notificato il proprio reclamo solo al Genoa and Cricket FC Spa e non anche alla Reggina 1914 Srl e al calciatore Azevedo Junior Hernani, benché, come detto, evocati in giudizio in primo grado.

Ora, pare alla Corte che in argomento debba farsi applicazione dell’art. 332 c.p.c. in materia di cause scindibili, tanto più che, in realtà, nei confronti della Reggina 1914 Srl e del calciatore Azevedo Junior Hernani, il Parma Calcio 1913 Srl non risulta aver svolto alcuna domanda.

Del resto, tenuto conto dell’ormai avvenuta consumazione del termine di reclamo (termine chiaramente trascorso) e dell’assenza di un qualunque interesse delle dette parti anche solo ad una litis denuntiatio (la Reggina 1914 Srl e il calciatore Azevedo Junior Hernani non sono contemplati dalla decisione impugnata, se non per la liquidazione in loro favore delle spese di giudizio), si deve ritenere qui prevalente il principio della informalità del processo sportivo (art. 2, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva del Coni), cui è collegato anche quello della relativa economicità e speditezza.

Non sussiste, dunque, una concreta ragione processuale che possa indurre ad una eventuale integrazione del contraddittorio nei confronti di parti (come la Reggina 1914 Srl e il calciatore Azevedo Junior Hernani), che non verrebbero comunque coinvolte dalla decisione finale e dunque non potrebbero essere qualificate come parti necessarie del processo. L’integrazione del contraddittorio, peraltro, neppure risulta espressamente chiesta dalla resistente Genoa and Cricket FC Spa, anch’essa priva di un concreto interesse ad una tale soluzione.

Conclusivamente, sul punto, deve essere ribadito il principio già affermato dalla Corte per cui l’onere di tempestiva notifica o di comunicazione del reclamo “alla controparte”, come previsto dall’art. 101 del Codice di giustizia sportiva, va circoscritto alle sole parti necessarie del giudizio di primo grado (Corte federale d’appello. SS.UU., n. 19/2020-2021). Nel caso che occupa, la sola parte necessaria risulta essere la resistente Genoa and Cricket FC Spa, cui il reclamo è stato ritualmente notificato e che, invero, si è costituita in giudizio avendo avuto ampio spazio di difesa.

Priva di pregio, poi, è l’eccezione – questa volta sollevata formalmente dal Genoa and Cricket FC Spa – concernente l’asserita violazione del principio di chiarezza e sinteticità dei ricorsi di cui all’art. 49 comma 4 CGS, nonché la violazione dell’art. 101 comma 3 CGS.

L’eccezione, per vero sollevata senza un esame specifico delle ragioni, motivo per motivo, che avrebbero dovuto indure ad assenza di chiarezza o inammissibilità per carenza di specificità del reclamo – si scontra con l’effettiva articolazione e il contenuto delle argomentazioni spese dal Parma Calcio 1913 Srl.

I motivi proposti dalla reclamante, in realtà, sia pure in taluni casi con evidente connessione (ma mai sovrapposizione o confusione) tra loro, affrontano con percorso logico sufficientemente chiaro e ben delineato, tra l’altro sostenuto da richiami giurisprudenziali in larga parte condivisibili, le diverse rationes decidendi del Tribunale che sopra si sono enunciate.

I motivi di reclamo del Parma Calcio 1913 Srl, in particolare, criticano l’interpretazione offerta dal Tribunale, vuoi con riguardo alla natura della condizione apposta al contratto di trasferimento temporaneo del calciatore Azevedo Junior Hernani, vuoi ancora con riguardo all’applicabilità dell’art. 1358 c.c. e al comportamento impeditivo del Genoa and Cricket FC Spa rispetto alla verificazione della condizione. Il tutto, indicando le diverse soluzioni (applicative delle norme ordinarie o delle NOIF) che il Tribunale avrebbe dovuto adottare e le conseguenze giuridiche alle quali si sarebbe dovuti giungere.

Non vi è dunque alcun rischio di scarsa chiarezza o genericità del reclamo qui oggetto di delibazione, tale da rendere difficoltosa l’articolazione delle difese della controparte. Né può riconoscersi – e lo si è già accennato – una qualche promiscuità delle argomentazioni, tale da rendere impossibile o, comunque, non agevole l'operazione di interpretazione e sussunzione delle censure (punto di svolta della decisione della Corte federale d’appello n. 88/2020-2021 citata dal Genoa and Cricket FC Spa).

Il reclamo, dunque, appare perfettamente idoneo a rispettare i canoni dettati dagli artt. 49 e 101 CGS.

Tanto chiarito, il reclamo della società Parma Calcio 1913 Srl è parzialmente fondato e va accolto, sia pure con talune limitazioni concernenti la quantificazione del danno richiesto.

Il reclamo, invero, deve dirsi fondato in riferimento alla natura e alla disciplina applicabile alla condizione apposta all’obbligo di riscatto previsto dal contratto di cessione temporanea biennale del calciatore Azevedo Junior Hernani (primo e secondo motivo di reclamo) e conseguentemente in riferimento all’obbligo, invece violato dal Genoa and Cricket FC Spa, di comportarsi secondo buona fede in pendenza della condizione per conservare integre le ragioni dell’altra parte (terzo e quarto motivo di reclamo). Il reclamo, allo stesso tempo, è solo in parte condivisibile, con riguardo alla quantificazione dei danni liquidabili in favore della ricorrente (quinto motivo di reclamo).

Innanzitutto, è vero che la decisione del Tribunale di prime cure non convince là ove riduce il meccanismo dell’obbligo di riscatto effettivamente previsto dal contratto sottoscritto tra le società Parma Calcio 1913 Srl e Genoa and Cricket FC Spa ad una opzione, sostanzialmente affidata alla libera scelta di quest’ultima. Una tale soluzione, in effetti, appare errata sia rispetto al contenuto testuale del contratto e al comportamento assunto in fatto dalle parti (per vero richiamato dallo stesso Tribunale), sia soprattutto rispetto alla relativa sussunzione in termini di norme Noif.

Va ricordato, in proposito, come il dato contrattuale prevedesse espressamente che “con riferimento alla variazione di tesseramento n. 0001336760/21 [del calciatore Azevedo Junior Hernani], la Società di destinazione [ovvero il Genoa and Cricket FC Spa] ha l’obbligo di trasformare la cessione temporanea di contratto in cessione definitiva al verificarsi delle seguenti condizioni. Alla disputa della Prima Gara del Calciatore Azevedo Junior Hernani con la Prima Squadra del Genoa in gare di Campionato di Serie A e/o Serie B 2022/2023” (cfr. il contratto del 7 agosto 2021 versato in atti dalla parte reclamante).

Una tale clausola contrattuale, peraltro, era espressamente rubricata dal contratto come “Obbligo di trasformazione della cessione temporanea in cessione definitiva (art. 103.3bis Noif)” (cfr. in particolare pag. 3 del contratto versato in atti dal Parma Calcio 1913 Srl).

Era dunque precisa volontà delle parti quella di assoggettare la cessione temporanea del calciatore non già ad una opzione esercitabile dal Genoa and Cricket FC Spa, ma ad un obbligo (condizionato) di trasformazione del trasferimento in cessione definitiva al ricorrere di una specifica situazione sportiva.

Recita invero l’art. 103, comma 3bis, delle NOIF che “[n]egli accordi di cessione temporanea di contratto si può convenire l’obbligo di trasformare la cessione temporanea in definitiva, al verificarsi di condizioni sportive specificatamente definite e sempreché: a) l’obbligo di riscatto risulti nell’accordo di cessione temporanea, con l’indicazione del corrispettivo convenuto tra le parti; b) il contratto ceduto scada almeno nella stagione successiva a quella in cui va esercitato l’obbligo di riscatto; c) la società cessionaria stipuli con il calciatore/calciatrice un contratto che scada almeno nella stagione successiva a quella in cui va esercitato l’obbligo di riscatto. L’obbligo di riscatto, a pena di nullità, deve essere sottoscritto dal calciatore/calciatrice”.

Questa, dunque, era la norma che le parti avevano inteso applicare e questa era la norma che il Tribunale avrebbe dovuto valutare in riferimento alla fattispecie esaminata.

Per contro, il Tribunale sembra sovrascrivere il contratto con la diversa disposizione di cui al comma 2 del citato art. 103 NOIF, benché una simile previsione non risultasse in alcun modo richiamata dal testo sottoscritto dalle parti, né per vero fosse stata richiamata dalle parti stesse come applicabile nel corso del giudizio di primo grado.

Il percorso logico seguìto dal Tribunale appare a tal proposito, ad un tempo, contraddittorio ed errato. È certamente contraddittorio nella parte in cui ammette che “nel rispetto delle formalità e della modulistica prevista dalla FIGC [le parti avessero concluso] un accordo di cessione del contratto di prestazione sportiva del calciatore di natura temporanea di durata biennale, con obbligo di riscatto condizionato”. È poi però errato nella parte in cui da tale premessa maggiore fa discendere la considerazione per cui “la previsione di tale condizione risulta, frequentemente, inserita nei contratti di cessione sportiva proprio al fine di poter valutare, nel corso del tempo, le prestazioni dell’atleta e di decidere - solo in un momento successivo e in virtù, sia dei risultati conseguiti dal calciatore, sia delle necessità e delle disponibilità sportive ed anche economiche della cessionaria – se far perfezionare tale condizione e, conseguentemente, procedere al tesseramento, in via definitiva, dell’atleta. Quanto sopra risulta insito nella natura stessa del contratto - che nasce transitorio e, solo eventualmente, può divenire definitivo – e nulla ha a che vedere con l’elemento psicologico (dolo o colpa) delle parti nell’ambito dello svolgimento del rapporto contrattuale; si tratta, in buona sostanza, dell’estrinsecazione proprio di quella volontà che ha determinato la parti a sottoscrivere un tale tipo di negozio giuridico”.

Una simile motivazione tradisce, come detto, la svista interpretativa e motivazionale di avere ritenuto applicabile alla fattispecie una mera facoltà (disciplinata dal comma 2 dell’art. 103 NOIF) invece di un obbligo di riscatto, sia pure collegato al ricorrere di una data condizione (ci cui al comma 3bis dello stesso art. 103 NOIF).

Le parti non avevano condiviso una opzione per effetto della quale la società Genoa and Cricket FC Spa, “in virtù, sia dei risultati conseguiti dal calciatore, sia delle necessità e delle disponibilità sportive ed anche economiche della cessionaria” potesse liberamente decidere “se far perfezionare [o meno] tale condizione”.

All’opposto, le parti avevano contrattualmente condiviso il chiaro impegno per cui, al ricorrere di una precisa situazione sportiva dedotta espressamente come condizione (e tale “situazione sportiva” era certamente individuabile nella disputa di una gara di campionato nella stagione 2022/2023), la cessione temporanea si sarebbe trasformata in obbligo di riscatto della cessionaria Genoa and Cricket FC Spa, con corrispettivo già determinato a favore della cedente Parma Calcio 1913 Srl.

Peraltro, fermo il chiaro tenore dell’art. 103, comma 3 bis, Noif (norma in ogni caso speciale per l’ordinamento sportivo), non può essere messa in discussione la validità generale di una condizione c.d. mista che quindi dipenda anche dalla volontà di una delle parti del contratto condizionato. Anche in riferimento alla condizione mista trova certa applicazione (e vi si tornerà tra poco) l’art. 1358 c.c.

Né ci si può confondere, a proposito della natura di condizione e non di opzione, per via della efficacia complessiva del contratto sottoscritto dalle parti. Il contratto di trasferimento temporaneo era, in sé, certamente efficace e non condizionato. Ciò che invece era condizionata era la sola trasformazione della relativa natura da temporanea a definitiva, come esattamente ammesso dalle norme NOIF. Ma dalla efficacia complessiva del contratto non si poteva inferire la trasformazione delle previsioni contrattuali in facoltà della società cessionaria e l’assenza di una condizione sospensiva espressamente relativa ad una previsione del contratto stesso, ai sensi del già più volte richiamato art. 103, comma 3 bis, NOIF.

Ed allora, una volta valorizzata la natura di condizione della previsione apposta al contratto di trasferimento temporaneo, il Tribunale avrebbe dovuto fare corretta applicazione dell’art. 1358 c.c. (oltre che dell’art. 103, comma 3 bis, NOIF) e quindi valutare l’avvenuto rispetto dell’obbligo di ciascuna delle parti di comportarsi secondo buona fede per conservare integre le ragioni dell’altra parte.

A tal proposito, secondo l’insegnamento della Corte di Cassazione (ex plurimis Cass., sez. I, n. 13469 del 3 giugno 2010 che richiama anche Cass., Sezioni Unite, n. 18450 del 19 settembre 2005), che qui deve ritenersi perfettamente in termini, è pacifico che “anche il contratto sottoposto a una condizione potestativa mista è soggetto alla disciplina di tale articolo [1358 c.c.], dovendo la sussistenza dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede durante lo stato di pendenza della condizione essere riconosciuto anche per l'attività di attuazione dell'elemento potestativo della condizione mista. [Va] affermato al riguardo che il principio di buona fede, intesa come requisito della condotta dei contraenti, costituisce criterio di valutazione e limite anche del comportamento discrezionale del contraente dalla cui volontà dipende (in parte) l'avveramento della condizione. E il suo comportamento non può essere considerato privo di ogni carattere doveroso, sia perché altrimenti la condizione finirebbe per risolversi nell'attribuzione a una parte di un potere meramente arbitrario in ordine alla determinazione dell'efficacia del contratto, contrario al dettato dell'art. 1355 c.c., sia perché aderendo a tale indirizzo si verrebbe ad introdurre nel precetto dell'art. 1358 c.c. una restrizione che questo non prevede e che, anzi, condurrebbe ad un sostanziale svuotamento del contenuto della norma, limitandolo all'elemento casuale della condizione mista, cioè ad un elemento sul quale la condotta della parte (la cui obbligazione è condizionata) ha ridotte possibilità d'incidenza, mentre la posizione giuridica dell'altra parte resterebbe in concreto priva di ogni tutela. Invece è proprio l'elemento potestativo quello in relazione al quale il dovere di comportarsi secondo buona fede ha più ragion d'essere, perché è con riguardo a quell'elemento che la discrezionalità contrattualmente attribuita alla parte deve essere esercitata nel quadro del principio cardine di correttezza. E se è vero che l'omissione di un'attività in tanto può costituire fonte di responsabilità in quanto l'attività omessa costituisca oggetto di un obbligo giuridico, deve ritenersi che tale obbligo, in casi come quello in esame, discenda direttamente dall'art. 1358 c.c., che lo impone come requisito della condotta da tenere durante lo stato di pendenza della condizione: cosicché la sussistenza di un obbligo siffatto va riconosciuta anche per l'attività di attuazione dell'elemento potestativo di una condizione mista, quale effetto ex lege del contratto”.

Per queste ragioni, prosegue sempre la Corte di Cassazione “il giudice del merito, nel giudicare in relazione alle fattispecie quali quella in esame, deve procedere a un penetrante esame della clausola recante la condizione e del comportamento delle parti, nel contesto del negozio in cui la clausola è contenuta, al fine di verificare, alla stregua degli elementi probatori acquisiti, se corrispondano ad uno standard esigibile di buona fede le iniziative poste in essere” dalla parte il cui comportamento appaia invece in contrasto con l’art. 1358 c.c..

Ciò, peraltro, dovendosi anche precisare che “in pendenza della condizione sospensiva il contratto a prestazioni corrispettive vincola i contraenti al puntuale ed esatto adempimento delle obbligazionirispettivamente assunte, comprese quelle strumentali rispetto al verificarsi della condizione nascenti dall'applicazione dei principi ricavabili dall'art. 1358 c.c., la cui violazione, come si è detto, può dar luogo a risoluzione per inadempimento alla specifica obbligazione di ciascun contraente di comportarsi in pendenza della condizione secondo buona fede”.

Proprio un tale esame di fatto, rivolto all’intero quadro delineato dalle circostanze acquisite al presente processo, conduce a dover ritenere inadempiente il comportamento del Genoa and Cricket FC Spa.

Anzitutto, è vero che ammettere un comportamento che elida in radice la possibilità stessa che una condizione apposta al contratto possa verificarsi – anche ove tale condizione riguardi una parte di esso e non l’intero contratto – equivale a svuotare l’art. 103, comma 3 bis, Noif, e l’art. 1358 c.c..

In altri termini, il Genoa and Cricket FC Spa aveva certamente diritto, attraverso la volontà dell’allenatore, di determinare se far giocare o meno il calciatore in una delle gare della stagione 2022/2023, ma non poteva annullare integralmente l’elemento di discrezionalità insita nella condizione dedotta in contratto, impedendo il regolare svolgimento del rapporto tra la società e il calciatore e parallelamente il regolare svolgimento del rapporto contrattuale tra il Genoa and Cricket FC Spa e il Parma Calcio 1913 Srl.

Il rapporto tra la società e il calciatore, tornando alle parole della Cassazione (cfr. Cass. n. 13469/2010, cit.), costituiva una obbligazione certamente strumentale rispetto al verificarsi della condizione. E la discrezionalità contrattualmente attribuita al Genoa and Cricket FC Spa rispetto ad un tale rapporto doveva comunque essere esercitata nel quadro del principio cardine di correttezza, dovendo quindi la detta società evitare di assumere comportamenti che non solo non fossero conservativi delle ragioni dell’altra parte, ma che addirittura risultassero direttamente impeditivi del normale svolgimento del rapporto professionale con il calciatore e quindi risultassero impeditivi anche della condizione.

Ciò dato per presupposto, diviene qui decisivo l’esito dell’arbitrato intervenuto tra la società Genoa and Cricket FC Spa e il calciatore Azevedo Junior Hernani.

È invero documentato in atti che il Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, con il lodo del 25 agosto 2022, abbia ritenuto responsabile la società Genoa and Cricket FC Spa della violazione dell’obbligo di cui dell’articolo 7.1 dell’Accordo Collettivo AIC-FIGC-LNPB e per tale ragione abbia risolto il contratto tra il calciatore Azevedo Junior Hernani e il Genoa and Cricket FC Spa.

È parimenti documentato che un simile esito sia derivato da una esclusione del calciatore dal ritiro precampionato e dagli stessi allenamenti con la prima squadra. Comportamento, questo, in grado di mortificare lo sviluppo professionale del calciatore, rendendo anche improbabile – per non dire impossibile – qualunque chance del calciatore stesso di essere tenuto in considerazione dall’allenatore. Ed infine documentata (e neppure contestata dalle parti) è la circostanza che il lodo arbitrale in commento abbia determinato in via sostanzialmente automatica l’anticipata cessazione del trasferimento temporaneo del calciatore Azevedo Junior Hernani dal Parma Calcio 1913 Srl al Genoa and Cricket FC Spa.

Per tale via, però, si è anche impedita la possibilità stessa che la condizione di trasformazione del contratto da temporaneo a definitivo potesse verificarsi.

Appare allora inevitabile dover concludere nel senso che la risoluzione del contratto tra il calciatore Azevedo Junior Hernani e il Genoa and Cricket FC Spa è conseguita ad un atteggiamento di inadempimento del Genoa and Cricket FC Spa che si è trasformato in assenza di correttezza anche nei riguardi del Parma Calcio 1913 Srl.

Il punto decisivo per la soluzione della presente controversia è quindi che il comportamento illecito, in senso lato, del Genoa and Cricket FC Spa nei confronti del calciatore ha inevitabilmente influito sull’andamento del meccanismo condizionale pattuito con il Parma Calcio 1913 Srl.

Il Genoa and Cricket FC Spa non si è adoperato per conservare integre le ragioni dell'altra parte ma ha all’opposto tenuto una condotta impeditiva della condizione, in contrasto sia con l’art. 103, comma 3 bis, Noif, sia ancora con l’art. 1358 c.c..

Prive di pregio sono allora le obiezioni sollevate dalla resistente Genoa and Cricket FC Spa, in qualche modo accolte dal Tribunale di prime cure, a proposito dell’assenza di malafede contrattuale. Per quanto sopra detto, e per il fattuale svolgimento degli eventi, l’assenza di correttezza del Genoa and Cricket FC Spa deve invece dirsi provata, oggettiva e non discutibile.

Il Genoa and Cricket FC Spa ha chiaramente mancato di tenere un comportamento che invece era da essa perfettamente esigibile ed anzi era contrattualmente dovuto: ovvero quello di conservare la validità del rapporto contrattuale tra essa società Genoa and Cricket FC Spa e il calciatore offrendo allo stesso la possibilità di esplicare la propria professionalità, eventualmente guadagnandosi un posto in squadra per una delle gare di campionato nella stagione 2022/2023.

Erra quindi il Tribunale quando sostiene che non è ravvisabile alcuna malafede del Genoa and Cricket FC Spa “atteso che la risoluzione del rapporto è stata la conseguenza di una richiesta specifica del soggetto terzo calciatore in sede arbitrale, il quale, anche potendo richiedere la reintegrazione nella prima squadra del Genoa and Cricket FC Spa si è, invece, determinato a domandare la risoluzione contrattuale, al contrario di quanto, invece, fatto da altro compagno di squadra”.

E parimenti erra il Tribunale quando afferma quale ulteriore corollario che “il comportamento addebitato al Genoa and Cricket FC Spa non risulta, certamente, una causa diretta e, men che mai, immediata del mancato avveramento della condizione contrattuale; né, del pari, può ritenersi causa diretta ed immediata del pregiudizio lamentato dalla ricorrente la richiesta risolutoria del calciatore, atteso che, anche qualora lo stesso avesse optato per la reintegrazione in prima squadra, la partecipazione ad almeno una gara di campionato sarebbe rimasta, comunque, incerta ed eventuale”.

Premesso che, a ben leggere il documento conclusivo del procedimento arbitrale, è vero tutt’altro, posto che il calciatore, prima di chiedere la risoluzione del contratto, aveva diffidato la resistente Genoa and Cricket FC Spa ad essere reintegrato al gruppo di prima squadra (cfr. pag. 6 del lodo arbitrale in atti), resta comunque pacifico che – a fronte dell’inadempimento della società – il calciatore aveva pieno diritto di chiedere la risoluzione, non essendo in alcun modo obbligato a chiedere la reintegra.

L’argomentazione della resistente è dunque insussistente in fatto e finisce per dimostrare l’opposto di quello che vorrebbe sostenere.

Il Genoa and Cricket FC Spa, in realtà, ha consapevolmente rifiutato di adempiere ai propri obblighi con il calciatore (neppure rispondendo alla diffida invece inviata da quest’ultimo) ed è evidente che con un simile approccio – che, si noti, resterebbe vero anche ove la diffida non vi fosse stata – la società ha accettato il rischio che il calciatore esercitasse il diritto alla risoluzione espressamente contemplato dall’articolo 12.2 dell’Accordo Collettivo AIC-FIGC-LNPB.

In questa prospettiva, il nesso di causalità tra comportamento del Genoa and Cricket FC Spa e impossibilità della condizione contrattuale pattuita con il Parma Calcio 1913 Srl deve dirsi perfettamente immediato e diretto.

È certamente vero che ove il Genoa and Cricket FC Spa non fosse stato inadempiente nei confronti del calciatore, quest’ultimo avrebbe avuto solo una teorica possibilità (ma non certezza) di disputare una gara nel campionato 2022/2023 con il Genoa and Cricket FC Spa. Ma è altrettanto e soprattutto vero che l’aver eliminato in radice una simile eventualità costituisce violazione del comportamento esigibile ai sensi dell’art. 1358 c.c. e dell’art. 103, comma 3bis, Noif.

Del resto, è principio pacifico nella giurisprudenza della Cassazione (v. da ultimo Cass. n. 19882 del 3 marzo 2022) quello per cui “è configurabile l'interruzione del nesso causale tra condotta ed evento quando la causa sopravvenuta innesca un rischio nuovo e incommensurabile, del tutto incongruo rispetto al rischio originario attivato dalla prima condotta”.

Qui, invece, il Genoa and Cricket FC Spa doveva prefigurarsi, ai sensi dell’art. 1358 c.c., il rischio che dal proprio comportamento derivasse l’interruzione del contratto con il calciatore e quindi il conseguente impedimento di qualunque verificazione della condizione eventualmente comportante l’obbligo di riscatto. Un simile rischio deve dirsi consapevolmente accettato dalla resistente Genoa and Cricket FC Spa.

Errato, infine, è anche l’ulteriore passaggio del Tribunale – per vero sostenuto anche dal Genoa and Cricket FC Spa in sede di reclamo – ove si accenna ad una possibile acquiescenza del Parma Calcio 1913 Srl rispetto all’avvenuto ripristino del rapporto di tesseramento con il calciatore Azevedo Junior Hernani, “così accettando [la reclamante] di rientrare nella disponibilità del tesserato che ha proceduto, immediatamente, a trasferire alla Reggina 1914 Srl, senza, tra l’altro, erogare alcuna retribuzione od incentivo al calciatore per la stagione sportiva 2022-2023. Così facendo la società Parma Calcio 1913 Srl ha, comunque, interrotto il nesso causale tra la condotta della resistente e l’ipotetico danno paventato” (cfr. in particolare il penultimo capoverso della parte motiva della decisione del Tribunale).

Due le considerazioni assorbenti in argomento.

Innanzitutto, è evidente che il Parma Calcio 1913 Srl, nel trasferire temporaneamente il calciatore alla Reggina 1914 Srl per la stagione 2022/2023 (dopo l’esito del Collegio Arbitrale sopra richiamato) ha tenuto un mero comportamento di collaborazione del creditore con il debitore (art. 1227, comma 2, c.c.). Ma un simile comportamento di correttezza, che è persino andato oltre l’ordinaria diligenza (e che quindi è solo meritevole di apprezzamento e non di critica), non può certo produrre un pregiudizio per la reclamante. Né vale in alcun modo ad interrompere il nesso di causalità, trattandosi di un evento che si pone “a valle”, e non certo “a monte”, di quella serie causale (rappresentata dalla già commentata risoluzione contrattuale disposta dal lodo arbitrale) che aveva in realtà già determinato l’evento ingiusto della mancata verificazione della condizione. In altri termini, al momento del trasferimento alla Reggina 1914 Srl, il rapporto contrattuale tra il Genoa and Cricket FC Spa, il calciatore e il Parma Calcio 1913 Srl si era già interrotto. E il Genoa and Cricket FC Spa non può certo giovarsi della circostanza rappresentata dal successivo trasferimento alla Reggina 1914 Srl, se non (al più) in termini di complessiva quantificazione del danno.

Inoltre, e siamo alla seconda considerazione, la decisione del Tribunale qui gravata e la difesa del Genoa and Cricket FC Spa confondono a più riprese tra il nesso di causalità e la duplice facoltà che è assegnata al creditore insoddisfatto dall’inadempimento della controparte. Come chiarito dalla Cassazione (cfr. Cass. n. 13469/2010, cit.), la parte adempiente ha diritto di scegliere di agire “sia ai sensi dell'art. 1358 [esercitando] il diritto […] di chiedere la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno (Cass. 18 marzo 2002, n. 3942; 3 aprile 1996, n. 3084; 2 giugno 1992, n. 6676); sia, in alternativa, sulla base della fictio prevista dall'art. 1359, il diritto di chiedere l'adempimento del contratto e quindi il pagamento del compenso pattuito”. Ma l’una o l’altra scelta non comporta certo acquiescenza o, peggio, interruzione del nesso di casualità tra l’evento ingiusto (difforme dal comportamento esigibile ai sensi dell’art. 1358 c.c.) e la mancata verificazione della condizione.

Anche in questo caso, allora, la scelta del Parma Calcio 1913 Srl – peraltro influenzata, come correttamente rilevato dalla difesa della reclamante, dall’esito della risoluzione del rapporto tra il calciatore e il Genoa and Cricket FC Spa disposta dal Collegio Arbitrale – non ha alcuna valenza di acquiescenza o di interruzione del nesso di causalità.

Semmai, deve notarsi per completezza che il Parma Calcio 1913 Srl ha omesso nel proprio atto introduttivo del giudizio una espressa domanda di risoluzione del rapporto contrattuale con il Genoa and Cricket FC Spa, concludendo solo per il riconoscimento dell’inadempimento contrattuale e per i conseguenti danni. La questione, neppure sollevata dal Genoa and Cricket FC Spa e dunque considerata irrilevante dalla stessa resistente, va comunque risolta nel senso della riconoscibilità ed ammissibilità di una domanda risolutiva implicita (cfr. in argomento Cass. n. 19513 del 18 settembre 2020; Cass. n. 24947 del 23/10/2017; Cass. n. 21113 del 16/09/2013).

Sin qui, dunque, le ragioni di merito che impongono la revisione della decisione del Tribunale e l’accoglimento dei motivi sin qui illustrati del reclamo.

Discorso solo in parte simile deve invece farsi con riguardo alla richiesta di condanna al risarcimento dei danni promossa dal Parma Calcio 1913 Srl ed oggetto del quinto motivo di reclamo.

Atteso il riconoscimento di un inadempimento del Genoa and Cricket FC Spa deve anche ritenersi sussistente il relativo obbligo risarcitorio in favore del Parma Calcio 1913 Srl.

Tuttavia, va in proposito precisato che, secondo la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, nel caso di inadempimento ad un contratto di trasferimento, la quantificazione del danno non può appiattirsi sul puro prezzo dovuto ma non corrisposto dall’acquirente.

È ben vero che il danno può essere considerato in re ipsa (cfr. da ultimo Cass. n. 34073 del 18 novembre 2022), ma detto danno (al di là di valutazioni equitative, sulle quali si tornerà infra) dovrebbe innanzitutto seguire il criterio del c.d. deprezzamento effettivo.

Ai fini della determinazione del danno si dovrebbe quindi provvedere a ricavare “la differenza tra il prezzo pattuito dalle parti con il [contratto] e il valore del bene” al tempo del giudizio (cfr. esattamente in questi termini Cass. n. 34073/2022 cit.).

Nel caso specifico, però, la valutazione delle prestazioni sportive del calciatore appare di difficile determinazione. Fermo, infatti, che le rilevazioni del sito transfermarkt, spesso utilizzato a fini statistici dal settore-calcio ed effettivamente richiamate anche dal Parma Calcio 1913 Srl, non possono avere valenza scientifica, si deve ammettere che neppure una eventuale consulenza tecnica avrebbe potuto condurre ad una ragionevole certezza di risultato. Diversamente da quanto accade per ambiti ove siano presenti listini o siano confrontabili casi precedenti, anche solo secondo comparabilità di unità di misura simili, il mondo delle valutazioni dello scambio di calciatori è oggettivamente privo di riferimenti sicuri.

Dunque, il prezzo non incassato dal Parma Calcio 1913 Srl può certamente essere considerato quale elemento di valutazione per la Corte, ma non può da solo e per intero – o, peggio, in automatico – integrare il danno subito. La società reclamante, del resto, a seguito dell’inadempimento del Genoa and Cricket FC Spa, resterà comunque proprietaria del calciatore Azevedo Junior Hernani e il relativo valore dovrebbe in ogni caso essere dedotto dal danno. Del resto, come già si è detto, non è qui in discussione la fictio consentita dall’art. 1359 c.c. che il Parma Calcio 1913 Srl non ha chiesto (ovvero gli effetti di un trasferimento coattivo del “bene” rappresentato dalle prestazioni sportive del calciatore Azevedo Junior Hernani che resteranno al Parma Calcio 1913 Srl), ma il “solo” danno risarcibile ai sensi dell’art. 1358 c.c..

Ragionamento non dissimile deve poi farsi anche con riguardo ai costi aggiuntivi che il Parma Calcio 1913 Srl potrà in futuro subire in ragione della (necessitata) stipula di un prolungamento di contratto con il calciatore (per un compenso lordo di circa 2,4 milioni di euro annuo) proprio dovuto all’applicazione dell’art. 103, comma 3 bis, Noif.

È vero, in proposito, che al momento della conclusione con il Genoa and Cricket FC Spa del trasferimento temporaneo con possibile obbligo di riscatto, il contratto esistente tra il Parma Calcio 1913 Srl e il calciatore Azevedo Junior Hernani aveva scadenza nella stagione 2022/2023, ed è dunque anche vero che, proprio per permettere una durata biennale del “prestito” al Genoa and Cricket FC Spa, il Parma Calcio 1913 Srl aveva dovuto prolungare il contratto con il calciatore anche per la stagione 2023/2024 (si veda, sul punto, la previsione di cui all’art. 103, comma 3bis, lett. b) Noif, che impone, quale requisito di validità della cessione temporanea trasformabile in definitiva, la circostanza che la società cedente debba essere titolare di un contratto scadente almeno “nella stagione successiva a quella in cui va esercitato l’obbligo di riscatto”). È però anche vero che il Parma Calcio 1913 Srl, non diversamente da quanto già detto a proposito della permanenza della proprietà del calciatore, resterà titolare delle prestazioni sportive del calciatore nel corso della prossima stagione 2023/2024 (oggetto di prolungamento per consentire il prestito al Genoa and Cricket FC Spa). Anche in questo caso, dunque, non potendosi considerare come danno tout court il compenso da erogare al calciatore.

L’assenza di un calcolo matematico certo del danno non può, però, condurre ad un puro rigetto della domanda risarcitoria.

In proposito, va ricordato che la Corte Federale d’Appello è giudice di equità rispetto ad un processo, quello sportivo, caratterizzato da connotazioni peculiari.

A fronte quindi della difficoltà di determinare in via matematica il danno subìto dalla reclamante (che però deve riconoscersi come certamente sussistente), è ragionevole operare una liquidazione appunto equitativa, come in effetti richiesto (sia pure in via subordinata) dal Parma Calcio 1913 Srl nel proprio atto introduttivo del giudizio e nel reclamo.

In proposito, si deve allora considerare come l’intera vicenda costituisca, di fatto, una indiscussa perdita di chance per il Parma Calcio 1913 Srl.

Vero è che l’inadempimento del Genoa and Cricket FC Spa ha causato per il Parma Calcio 1913 Srl una nuova situazione fattuale che rende meno probabile il conseguimento della medesima utilità che il Parma Calcio 1913 Srl avrebbe invece ottenuto ove l’adempimento vi fosse stato.

La quantificazione del danno liquidabile deve dunque tenere conto dell’evento ingiusto subìto dalla reclamante, senza però perdere di vista il mantenimento in capo al Parma Calcio 1913 Srl della proprietà del calciatore (e dunque di un valore comunque residuo ancora attivo per la parte danneggiata).

Ritiene allora la Corte che un tale calcolo – come detto basato su ragioni di equità e sulla non contestabile esistenza in re ipsa di un danno – possa essere operato forfettariamente proprio seguendo i medesimi principi accolti dalla giurisprudenza di legittimità in materia della già richiamata “perdita di chance” combinati con il principio del “più probabile che non”. Ovvero secondo una regola di giudizio che sia integrata dai dati di comune esperienza.

Tornano allora calzanti gli arresti della Corte di Cassazione che – in ambito civilistico – ammettono come corretta la determinazione equitativa di un danno “quando sia stata fornita la dimostrazione, anche in via presuntiva e di calcolo probabilistico, dell’esistenza di una chance di consecuzione di un vantaggio in relazione ad una determinata situazione giuridica” (così Cass. n. 12961 del 14 giugno 2011). In un tale caso, infatti, la perdita di chance “è risarcibile come danno alla situazione giuridica di cui trattasi indipendentemente dalla dimostrazione che la concreta utilizzazione della chance avrebbe presuntivamente o probabilmente determinato la consecuzione del vantaggio, essendo sufficiente anche la sola possibilità di tale consecuzione. La idoneità della chance a determinare presuntivamente o probabilmente ovvero solo possibilmente la detta consecuzione è, viceversa, rilevante, soltanto ai fini della concreta individuazione e quantificazione del danno, da effettuarsi eventualmente in via equitativa, posto che nel primo caso il valore della chance è certamente maggiore che nel secondo e, quindi, lo è il danno per la sua perdita, che, del resto, in presenza di una possibilità potrà anche essere escluso, all’esito di una valutazione in concreto della prossimità della chance rispetto alla consecuzione del risultato e della sua idoneità ad assicurarla” (così ancora Cass. n. 12961/ 2011 cit.).

Per le medesime ragioni, allora, il giudizio equitativo deve portare ad individuare una percentuale dell’utilità intera che la parte danneggiata avrebbe in astratto potuto conseguire. Una percentuale e non l’intero proprio perché, come già si è detto, si deve anche tenere conto del mantenimento in capo al Parma Calcio 1013 Srl di un valore comunque rappresentato dalla “proprietà” del calciatore (esattamente come avviene secondo il principio del c.d. deprezzamento).

La perdita di chance così ricostruita, allora, può equitativamente individuarsi nel caso di specie in una quota pari ad un 10% da calcolarsi sulla somma composta dal solo prezzo fisso di cessione non incassato (3,9 milioni di euro circa), una parte di prezzo teoricamente certo ove la condizione si fosse verificata, più i maggiori costi che il Parma Calcio 1913 Srl potrà sopportare (2,4 milioni di euro di stipendio lordo indicati dalla reclamante) per la permanenza a proprio carico del calciatore per l’annualità 2023/2024.

Detto calcolo deve essere poi forfettizzato per tenere conto della relativa natura equitativa, ferma la necessità di offrire un sufficiente livello di ristoro dell’opportunità perduta per il Parma Calcio 1913 Srl. Ciò che conduce a riconoscere, in favore della medesima società Parma Calcio 1913 Srl, la liquidazione omnicomprensiva determinata come da dispositivo.

Detta somma, stabilita in modo forfettario, è comprensiva della rivalutazione e del ristoro per il ritardo maturato sino alla data di pubblicazione della presente decisione.

Quanto alle spese del doppio grado del giudizio, invece, esse essere possono essere compensate, tenuto conto dell’accoglimento parziale del reclamo (non integrale per quanto detto a proposito della liquidazione dei danni) e della oggettiva particolarità e novità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Accoglie parzialmente il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della decisione impugnata, condanna la società Genoa and Cricket FC Spa a corrispondere in favore del Parma Calcio 1913 S.r.l. l'importo omnicomprensivo di 700.000,00. Compensa integralmente fra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Domenico Luca Scordino                                         Marco Lipari

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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