F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 01/TFN-SVE del 11 Luglio 2023 (motivazioni) – ASD Selargius / Pol. Ferrini – Reg. Prot. 25/TFN-SVE

Decisione/0001/TFNSVE-2023-2024

Registro procedimenti n. 0025/TFNSVE/2022-2023

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

 

composto dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti – Presidente

Giuseppe Lepore – Vice Presidente

Lorenzo Sodero – Componente

Marina Vajana – Componente

Enrico Vitali – Componente (Relatore)

ha pronunciato, all’udienza del giorno 4 luglio 2023, sul reclamo ex art. 90, comma 2, lett. a), CGS proposto dalla società ASD Selargius (matr. 60894), nei confronti della società Pol. Ferrini (matr. 17900), avverso le delibere della Commissione Premi FIGC, pubblicate sul C.U. n. 10/E del 25 maggio 2023 (premi di preparazione dei calciatori Michele Schinardi 30.3.2005 – matr. 6908702 – ric. 646; David Edoardo Suazo 18.11.2005 – matr. 2057564 – ric. 652; Riccardo Brai 6.1.2005 – matr. 2056534 – ric. 588; Luca Avellino 17.2.2005 – matr. 6936814 – ric. 578),

la seguente

DECISIONE

Con separati ricorsi del 24 novembre 2022, la Società Polisportiva Ferrini Cagliari adiva la Commissione Premi chiedendo la condanna della società ASD Selargius al pagamento del premio di preparazione previsto dall’art. 96 delle NOIF per avere quest’ultima tesserato, con vincolo pluriennale, per la stagione sportiva 2022/2023, i calciatori Michele Schinardi, Edoardo Suazo, Riccardo Brai e Luca Avellino.

Con delibere pubblicate nel C.U. 10/E del 25 maggio 2023, la Commissione Premi accoglieva i ricorsi riconoscendo il diritto al premio per i suddetti calciatori, condannando la ASD Selargius al pagamento dei relativi premi di preparazione e penali.

Con atto del 5 giugno 2023, la società ASD Selargius proponeva tempestiva impugnazione cumulativamente avverso le suddette delibere, deducendo di avere regolarmente corrisposto alla istante Polisportiva Ferrini Cagliari i dovuti premi di preparazione e accludendo al reclamo le relative ricevute di pagamento rilasciate da quest’ultima società.

In assenza di controdeduzioni da parte della Polisportiva Ferrini, ritualmente e tempestivamente notiziata del reclamo, la vertenza veniva discussa dal difensore della reclamante nella riunione del 4 luglio 2023 e decisa all’esito della camera di consiglio.

Il reclamo è in parte fondato e va pertanto accolto nei limiti di cui segue.

In via preliminare, è opportuno precisare che il reclamo, seppur cumulativo, non deve essere dichiarato inammissibile come in passato ritenuto in via generale.

Infatti, pur spettando solo al giudice il potere di riunione di più procedimenti e non anche alla parte, il Collegio di Garanzia dello Sport ha avuto modo di chiarire che ove si sia in presenza di una identità soggettiva delle parti e risulti comunque individuabile uno specifico motivo di reclamo, l’impugnazione, anche se cumulativa, è ammissibile (Decisione n. 50 del 20 luglio 2022).

Ebbene, nel caso di specie si è in presenza delle medesime parti per tutti e quattro i calciatori (ASD Selargius e Polisportiva Ferrini) e l’unico motivo di reclamo (avvenuto pagamento del premio) non solo è specifico ma è anche il medesimo per tutte le decisioni impugnate.

Nel merito, osserva peraltro questo Tribunale che le decisioni della Commissione Premi non possono essere integralmente censurate perché al momento della decisione in data 25 maggio 2023, nessuna delle parti aveva portato a conoscenza della Commissione l’avvenuto pagamento dei premi attestato dalle ricevute rilasciate tutte dalla Polisportiva Ferrini in data 15 dicembre 2022 e depositate in pari data presso il Comitato Regionale Sardegna.

Era infatti preciso onere della parte più diligente portare a conoscenza della Commissione Premi il fatto che, dopo i ricorsi della Polisportiva Ferrini (24.11.2022), la stessa aveva ricevuto il pagamento dei premi e rilasciato le attestazioni di pagamento depositate in data 15 dicembre 2022 solo presso il Comitato Regionale Sardegna.

Ne deriva che le decisioni impugnate devono essere annullate limitatamente ai premi di preparazione, restando invece confermate quanto alle penali liquidate in favore della FIGC.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del reclamo, annulla le impugnate delibere della Commissione Premi FIGC limitatamente al premio di preparazione liquidato, ferme le penali.

Così deciso nella Camera di consiglio del 4 luglio 2023.

 

IL RELATORE                                                                IL PRESIDENTE

Enrico Vitali                                                                      Stanislao Chimenti

 

Depositato in data 11 luglio 2023.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

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