F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 02/TFN-SVE del 11 Luglio 2023 (motivazioni) – GS San Miniato / ACR Siena 1904 Spa – Reg. Prot. 27/TFN-SVE

Decisione/0002/TFNSVE-2023-2024

Registro procedimenti n. 0027/TFNSVE/2022-2023

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

 

composto dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti – Presidente

Giuseppe Lepore – Vice Presidente

Angelo Fanizza – Componente (Relatore)

Lorenzo Sodero – Componente

Enrico Vitali – Componente

ha pronunciato, all’udienza del giorno 4 luglio 2023, sul ricorso ex art. 90, comma 1, lett. a), CGS proposto dalla società GS San Miniato (matr. 750516), nei confronti della società ACR Siena 1904 Spa (matr. 953165), al fine di ottenere la condanna della società ACR Siena 1904 Spa a corrispondere alla GS San Miniato ASD le mensilità già maturate di marzo, aprile e maggio 2023 pattuite nella Convenzione del 31 agosto 2022,

la seguente

DECISIONE

La società GS San Miniato ASD ha adito il Tribunale Nazionale Federale – Sezione Vertenze Economiche, per ottenere la condanna della società ACR Siena 1904 Spa alla corresponsione delle “mensilità già maturate di marzo, aprile e maggio 2023 pattuite nella Convenzione del 31 agosto 2022 per un totale di 15.000,00 oltre IVA oltre alla mensilità maturanda fino al momento della decisone di giugno 2023 per ulteriori 5.000,00 oltre IVA, per totali 20.000,00 oltre IVA”.

In sintesi ha esposto: che tra le parti è stata stipulata in data 31 agosto 2022 e depositata presso la Co.Vi.So.C. una “ convenzione settore giovanile femminile”, volta a disciplinare i rapporti di collaborazione in materia di sviluppo del calcio femminile; che la società ACR Siena risulta aver adempiuto agli obblighi previsti per il settore calcistico femminile dal Titolo III cap. A) punto 1) lett. e), f), g) Sistema Licenze Nazionali 2022/2023 per le società della Lega Italiana Calcio Professionistico pubblicato sul C.U. n. 222/A del 27 aprile 2022 ed in particolare: “e) l’impegno a tesserare, entro il termine dell’1 febbraio 2023, almeno 20 calciatrici di età compresa tra i 5 e i 12 anni, ai fini della partecipazione ai Campionati e/o Tornei Ufficiali Esordienti e/o Pulcini, all’interno del proprio settore giovanile; f ) l’impegno a partecipare al Campionato Under 15 con almeno una squadra di calcio femminile del proprio settore giovanile; g) l’impegno a partecipare al Campionato Under 17 con almeno una squadra di calcio femminile del proprio settore giovanile, ad eccezione delle società neopromosse in Serie C”.

Sono, invece, sorti progressivi dissidi tra le parti contraenti in riferimento alla regolazione dei rapporti patrimoniali e, segnatamente, all’obbligo di pagamento, da parte della ACR Siena 1904 Spa del complessivo importo di . 40.000,00 oltre iva, da corrispondersi in numero otto ratei di . 5.000,00 oltre iva ciascuno a decorrere dal novembre 2022.

Il che ha originato alcune controversie: in particolare:

a) un primo contenzioso ha riguardato il pagamento delle rate di novembre e dicembre 2022 e, con riguardo a tale giudizio, questo Tribunale, con la Decisione n. 25/TFNSVE-2022-2023, confermata in appello con la Decisione n. 74/CFA-2022-2023, ha condannato la ACR Siena al pagamento di . 10.000,00 oltre IVA e spese legali di soccombenza; decisione, quella del giudice di seconde cure, impugnata innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport, che ha respinto tale impugnazione con decisione n. 50/2023;

b) un secondo contenzioso ha riguardato il pagamento delle rate di gennaio e febbraio 2023 ed anche in questo caso questo Tribunale, con la Decisione n. 27/TFNSVE-2022-2023, confermata in appello con la Decisione n. 92/CFA-2022-2023, ha accolto la domanda e, per l’effetto, ha condannato la ACR Siena al pagamento di . 10.000,00 oltre IVA e spese legali di soccombenza. La società ricorrente ha, quindi, evidenziato di essere ad oggi debitrice delle rate di marzo, aprile e maggio 2023 per complessivi . 15.000,00 oltre IVA e di giugno 2023 (con scadenza posticipata alla fine del mese) per . 5.000,00: il tutto, dunque, per un totale di . 20.000,00 oltre IVA, “per il quale la GS San Miniato ha emesso regolare fattura elettronica”.

Non si è costituita in giudizio la società ACR Siena Spa.

Nella riunione del 4 luglio 2023, tenutasi in modalità videoconferenza, è stato sentito il difensore della ricorrente, il quale si è riportato alle conclusioni rassegnate nel ricorso; il Tribunale ha avvisato il ricorrente dell’intenzione di definire la controversia nel merito e, pertanto, la vertenza è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto nel merito, potendosi ritenere assorbita, per esigenze di celerità nella definizione di giudizio, la proposta istanza cautelare.

In linea generale, va rilevato che la cognizione sulla proposta domanda risulta, anzitutto, ammissibile perché pienamente avallata da alcune disposizioni del codice di giustizia sportiva.

All’art. 90, comma 1, CGS si prevede, infatti, che “la Sezione Vertenze Economiche, è giudice di primo grado in ordine: a) alle controversie di natura economica tra società, comprese quelle relative al risarcimento dei danni per i fatti di cui all’art. 26”: il che radica i poteri di questa Sezione, sul piano generale e senza limitazioni, in ordine alla pronuncia sulla regolazione di rapporto obbligatori tra società calcistiche.

All’art. 91, comma 2, CGS si prevede che “i pagamenti da chiunque, a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma effettuati, devono essere provati in giudizio mediante apposita quietanza, firmata e datata, nonché recante la causale specifica del versamento e il periodo cui questo si riferisce, salvo casi eccezionali da valutarsi da parte del Tribunale”: il che consente a questa Sezione di esaminare il merito del rapporto obbligatorio con riguardo alla prova della sussistenza di un credito o alla sua totale o parziale estinzione per adempimento.

L’art. 101 CGS prevede, al comma 1, che “avverso le decisioni del Tribunale Federale, la Procura, le società e i loro tesserati possono presentare reclamo alla Corte Federale di Appello”, soggiungendo, al comma 4, che “la proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata”: una disposizione che presuppone la provvisoria esecutività delle decisioni (anche) del Tribunale Federale Nazionale che, confermate anche in secondo grado, hanno accertato la debenza dei ratei oggetto del contendere.

Le disposizioni sopra richiamate prefigurano due, sostanziali e fondanti, principi.

Il primo di questi è da individuare nel principio di effettività e pienezza della tutela giurisdizionale, sostanziato dalla cognizione sulla domanda proposta in giudizio e sulla garanzia dell’attuazione delle decisioni.

Tale principio si invera nell’esercizio di un’attività interpretativa dell’assetto dei rapporti patrimoniali tra i contraenti, incisi peraltro dalle due decisioni confermate in grado di appello; nell’accertamento del comportamento in effetti tenuto dalla parte debitrice, ossia, nella specie, dalla società ACR Siena Spa; nella valutazione della conformità del comportamento tenuto dalla medesima parte debitrice rispetto a quello imposto dal duplice giudicato.

Tanto premesso, occorre rilevare che, per effetto delle decisioni sopra indicate, il credito vantato dalla società GS San Miniato ASD è da ritenere certo (perché risultante dagli accertamenti sottesi alla cognizione del Tribunale Federale Nazionale e dalla Corte federale d’appello per entrambe le controversie), liquido (in quanto è agevole determinare l’importo delle spettanze dovute dalla ACR Siena Spa alla ricorrente mediante una mera operazioni aritmetica) ed esigibile (non avendo la ACR Siena Spa, né in occasione dei pregressi giudizi, né, tantomeno, in occasione del presente giudizio, opposto propri crediti in compensazione o altre eccezioni in grado di paralizzare o anche soltanto limitare la misura del credito fatto valere in giudizio), e ciò non soltanto per le rate relative ai mesi di marzo, aprile e maggio 2023, ma anche per la rata di giugno 2023 (divenuta liquida ed esigibile alla fine del mese), atteso che risulta accertato in modo ormai irretrattabile che “l’obbligazione del Siena si estinguerà con il mero pagamento dell’ultima rata di euro 5.000,00 prevista per giugno 2023” (cfr. Corte federale d’appello, decisione/0092/CFA-2022-2023). Il persistente inadempimento della ACR Siena Spa, accertato nei due giudicati sopra indicati, depone per la violazione dell’art. 4, comma 1, in cui si prevede che “i soggetti di cui all'art. 2”, tra cui, appunto, le società, “sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva” (comma 1), soggiungendosi che “in caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1, si applicano le sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c), g) e di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h)” (comma 2): vale a dire le sanzioni a carico della società (infatti, ai sensi del successivo art. 31, comma 10 “la mancata esecuzione dei contratti conclusi tra società professionistiche e tra tesserati e società professionistiche, direttamente imputabile a una società, comporta l’applicazione a carico della società responsabile della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lettera g), nella misura di almeno un punto di penalizzazione in classifica o le sanzioni a carico di dirigenti, soci e tesserati delle società”) o a carico di dirigenti, soci e tesserati delle società.

In accoglimento del ricorso nel merito, pertanto, la società ACR Siena Spa va condannata al pagamento, in favore della società GS San Miniato ASD, della somma di . 20.000,00, oltre oneri, se dovuti.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono quantificate in . 1.000,00, oltre oneri se dovuti, che la società ACR Siena Spa dovrà corrispondere alla società GS San Miniato ASD.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie nel merito il ricorso proposto dalla società GS San Miniato e, per l’effetto, condanna la società ACR Siena 1904 Spa al pagamento in favore della società GS San Miniato della somma di euro 20.000,00 (ventimila/00) oltre oneri se dovuti.

Condanna la società ACR Siena 1904 Spa al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 1.000,00 (mille/00) oltre oneri se dovuti, in favore della società GS San Miniato.

Così deciso nella Camera di consiglio del 4 luglio 2023.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Angelo Fanizza                                                         Stanislao Chimenti

 

Depositato in data 11 luglio 2023.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

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