CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE QUINTA –– ORDINANZA DEL 05/05/2023 N. 1772

Pubblicato il 05/05/2023

N. 01772/2023 REG.PROV.CAU.

N. 03211/2023 REG.RIC.           

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3211 del 2023, proposto da

-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Giorgio Fraccastoro, Alice Volino, Alessia Allegretti e Luigi Macioce, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Brizzi e Giuseppe Matteo Masoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giancarlo Viglione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Lungotevere dei Mellini, 17; -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Papi Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 5441 del 2023, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Federazione Italiana Giuoco Calcio, di -OMISSIS- e di -OMISSIS-;

Visto l’appello incidentale di -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 maggio 2023 il Cons. Elena Quadri e uditi per le parti gli avvocati Fraccastoro, Macioce, Masoni, Viglione, Papi Rossi;

Ritenuto che, trattandosi di accesso agli atti, l’esecuzione dell’ordine derivante dalla sentenza gravata nelle more della decisione di merito comprometterebbe definitivamente l’interesse che l’appello è volto a tutelare;

ritenuta, altresì, l’opportunità della sollecita fissazione del merito della causa;

ritenuto che sussistano giusti motivi per compensare fra le parti le spese della fase cautelare;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) accoglie l'istanza cautelare e, per l'effetto, sospende l'esecutività della sentenza impugnata.

Fissa la trattazione del merito del giudizio alla camera di consiglio del 6 giugno 2023.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti private.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Presidente

Valerio Perotti, Consigliere

Elena Quadri, Consigliere, Estensore

Giorgio Manca, Consigliere

Massimo Santini, Consigliere

 

 

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