CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE QUINTA – SENTENZA DEL 12/04/2023 N. 3667

Pubblicato il 12/04/2023

N. 03677/2023REG.PROV.COLL.

N. 02544/2022 REG.RIC.

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2544 del 2022, proposto da Virtus Entella S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Ettore Chiti, Armando Gamalero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

F.I.G.C. - Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Letizia Mazzarelli, Luigi Medugno, Giancarlo Viglione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Luigi Medugno in Roma, via Po n.9; Fallimento A.C. Cesena S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Pazzaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, largo Amilcare Ponchielli n.6; Lega Nazionale Professionisti Serie B, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Avilio Presutti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza San Salvatore in Lauro 10;

nei confronti

C.O.N.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Angeletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Novara Calcio Spa, Lega Italiana Calcio Professionistico - Lega Pro, non costituiti in giudizio;

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 00913/2022, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della F.I.G.C. - Federazione Italiana Giuoco Calcio, del Fallimento A.C. Cesena S.p.A., del C.O.N.I. e della Lega Nazionale Professionisti Serie B;

Visti gli appelli incidentali della F.I.G.C., del Fallimento A.C. Cesena e della Lega Nazionale Professionisti Serie B;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2023 il Cons. Giuseppina Luciana Barreca e preso atto delle richieste di passaggio in decisione depositate in atti dagli avvocati Chiti, Gamalero, Pazzaglia, Viglione, Presutti ed Angeletti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.Il presente giudizio ha ad oggetto una vicenda svoltasi nell’ambito della giustizia sportiva, secondo le fasi che seguono, come ricostruite nella sentenza appellata:

<< - in data 25 giugno 2018, la Procura Federale della FIGC ha deferito al Tribunale Federale Nazionale–Sezione Disciplinare (TFN) l’A.C. Chievo Verona S.r.l., l’A.C. Cesena S.p.A. e i loro dirigenti per violazione dell’articolo 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva e degli artt. 1-bis, commi 1 e 5, e 8 commi 1, 2 e 4 dello stesso codice, in relazione all’art. 19 Statuto Federale;

- nel giudizio instaurato dinanzi al Tribunale Federale Nazionale sono intervenuti Virtus Entella S.r.l., U.S. Città di Palermo S.p.A. e F.C. Crotone S.r.l;

- con decisione del 25 luglio 2018, il TFN ha irrogato nei confronti dell’AC Cesena la sanzione della “penalizzazione di punti 15 (quindici) in classifica, da scontare nella stagione sportiva in corso 2018/2019, nel caso in cui la Società dovesse risultare iscritta a qualsivoglia campionato organizzato dalla FIGC” mentre, con riferimento alla società Chievo Verona, ha dichiarato improcedibile il deferimento e disposto la restituzione degli atti alla Procura Federale della FIGC;

- avverso tale pronuncia, ha proposto reclamo la società AC Cesena dinanzi alla Corte Federale di appello (nel cui giudizio è intervenuta la Virtus Entella) la quale, con decisione del 9 agosto 2018 (ma con motivazioni depositate in data 29 agosto 2018), ha ritenuto sussistente un’ipotesi di litisconsorzio necessario tra le società Cesena e Chievo e, per l’effetto, ha rimesso gli atti “… al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare per la trattazione della presente controversia unitamente a quella concernente gli altri soggetti riguardati dal deferimento n. 670 del 25.6.2018”;

- avverso tale decisione della Corte Federale di Appello del 9/29 agosto 2018, ha proposto reclamo la Virtus Entella dinanzi alla Collegio di Garanzia del CONI il quale, con la decisione (impugnata nel presente giudizio) n. 60 del 20 settembre 2018, ha ritenuto, da un lato, insussistente una situazione di litisconsorzio necessario tra le società Cesena e Chievo Verona con conseguente inapplicabilità dell’art. 354 c.p.c. che regola le ipotesi di rimessione al giudice di grado inferiore e, dall’altro, ha riformato la decisione del TFN del 25 luglio 2018 nella parte in cui non ha disposto che la sanzione da applicare all’AC Cesena fosse da scontare nel campionato concluso 2017/2018, posto che, nel frattempo, la società era stata dichiarata fallita (con revoca dell’affiliazione alla FIGC, disposta con C.U. del 30 agosto 2018) e, quindi, non avrebbe potuto scontare alcuna sanzione nel campionato 2018/2019;

- nel frattempo, il TFN, investito nuovamente della vicenda dalla CFA con la predetta decisione del 9/29 agosto 2018, con decisione del 17 settembre 2018, ha da un lato inflitto sanzioni alla società Chievo Verona e, dall’altro (per quello che interessa in questa sede), ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti dell’AC Cesena per intervenuta revoca dell’affiliazione alla FIGC disposta con C.U. del 30 agosto 2018, in ragione del fallimento dichiarato dal Tribunale civile in data 9 luglio 2018;

- la CFA, con decisione del 25 ottobre 2018 (pubblicata il 5 novembre 2018), ha poi respinto i reclami della società Chievo Verona e della stessa Virtus Entella;

- infine, il Collegio di Garanzia del CONI, su reclamo proposto dalla Virtus Entella avverso la predetta decisione della CFA del 25 ottobre 2018, ha sospeso il giudizio in data 18 gennaio 2019, in ragione della pendenza del contenzioso sull’intera vicenda presso il TAR Lazio.>>.

Va aggiunto che il Commissario Straordinario della FIGC con comunicati nn. 47, 48 e 49 del 13 agosto 2018 aveva frattanto ridotto da 22 a 19 squadre il format del campionato di serie B per l’anno 2018/2019 e con note del 28 settembre e dell’1 ottobre 2018 non aveva ammesso a parteciparvi la società Virtus Entella; l’ufficio legale della LNPB aveva confermato il diniego di ammissione con nota del 5 ottobre 2018.

2. Dati i fatti e provvedimenti di cui sopra, con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio si è pronunciato, previa riunione, sui ricorsi RG n. 10523/2018 (con motivi aggiunti), n. 10665/2018 e n.12136/2018 proposti rispettivamente dalla Lega Nazionale professionisti di serie B (LNPB), dalla Federazione Italiana Gioco Calcio (FIGC) e dal Fallimento AC Cesena spa per l’annullamento della decisione n. 60/2018 del 20 settembre 2018 con cui il Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI ha accolto il reclamo proposto dalla società Virtus Entella, statuendo che la penalizzazione di 15 punti in classifica inflitta alla società AC Cesena (seppure dichiarata fallita il 9 luglio 2018, con revoca dell’affiliazione alla FIGC in data 30 agosto 2018) fosse scontata nel campionato 2017/2018 (con conseguente scorrimento della relativa graduatoria) e non in quello successivo 2018/2019.

I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione, per avere le parti ricorrenti, secondo quanto si legge in sentenza, “attivato la tutela costitutiva di annullamento della deliberazione di un organo della giustizia sportiva che ha sanzionato la società Cesena per fatti rilevanti sul piano disciplinare, ovvero una questione che l’art. 2, comma 1, lettera b), del decreto legge n. 220 del 2003 (convertito, con modificazioni, nella legge n. 280 del 2003) riserva all’ordinamento sportivo, in ragione dell’autonomia ad essa riconosciuta”.

2.1. Con la stessa sentenza il tribunale ha deciso, previa riunione, i seguenti ricorsi proposti da Virtus Entella s.r.l.:

- ricorso RG n. 11857/2018, per l’annullamento, e per la condanna al risarcimento dei danni, delle note del Commissario Straordinario della FIGC dell’1 ottobre 2018 e del 28 settembre 2018 nonché di quella dell’Ufficio legale della Lega Nazionale Professionisti di Serie B del 5 ottobre 2018 (erroneamente indicata in sentenza come del “5.1.2018”) con cui, in (asserita) violazione di quanto deciso dal Collegio di Garanzia del CONI n. 60/2018 del 20 settembre 2018, la ricorrente non era stata ammessa a partecipare al campionato di serie B per l’anno 2018/2019; col ricorso in oggetto erano stati impugnati anche, per l’annullamento e per la condanna al risarcimento, i comunicati ufficiali nn. 47, 48 e 49 del 13 agosto 2018 con cui il predetto Commissario Straordinario della FIGC aveva ridotto da 22 a 19 squadre il format del campionato di serie B per l’anno 2018/2019;

- ricorso RG n. 1782/2019, per l’annullamento, e per la condanna al risarcimento dei danni, delle decisioni del Tribunale Federale Nazionale del 17 settembre 2018 e della Corte d’Appello Federale del 5 novembre 2018, successive al rinvio disposto dalla stessa CFA con deliberazione del 9/29 agosto 2018 (oggetto poi del giudizio definito dal Collegio di Garanzia del CONI in data 20 settembre 2018), con le quali, per quanto di interesse, era stato dichiarato il non luogo a procedere nei confronti dell’AC Cesena in ragione dell’intervenuta revoca dell’affiliazione.

Il primo dei ricorsi della Virtus Entella è stato interamente respinto nel merito.

Il secondo -ritenuto essere un ricorso riguardante l’esercizio del potere disciplinare da parte degli organi della giustizia sportiva- è stato dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione quanto alla domanda caducatoria e respinto nel merito quanto alla domanda risarcitoria.

2.2. Le spese processuali sono state compensate.

3. La società Virtus Entella ha proposto appello con quattro motivi e riproposizione della domanda risarcitoria.

La FIGC, la LNPB ed il Fallimento A.C. Cesena hanno resistito all’appello principale ed hanno proposto distinti appelli incidentali.

Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano – CONI si è costituito per resistere all’appello principale.

3.1. All’udienza del 12 gennaio 2023 la causa è stata assegnata a sentenza, previo deposito di memorie di tutte le parti e di memoria di replica della Virtus Entella.

4. L’appellante principale ha impugnato i capi della sentenza di cui al §4 (punti da 4.1 a 4.5) con i quali è stato respinto il ricorso RG n. 11857/2018 contenente la domanda risarcitoria per il danno sofferto per la mancata applicazione/esecuzione da parte della FIGC e della LNPB della decisione del Collegio di Garanzia del Coni n. 60/2018 del 20 settembre 2018.

4.1. L’iter logico giuridico della motivazione, nella parte in cui è sfavorevole alla società appellante (esclusa quindi la seconda parte del punto 4.3, riguardante il rigetto delle eccezioni della FIGC e della LNPB, a cui la Virtus Entella ha fatto acquiescenza), è il seguente:

- ha premesso la necessità di verificare la sussistenza dei presupposti previsti dall’art. 2043 cod. civ. in tema di responsabilità extracontrattuale, ovvero ingiustizia del danno, nesso di causalità ed elemento soggettivo (punto 4.1);

- ha escluso la sussistenza di un danno ingiusto, perché il Collegio di Garanzia del CONI non avrebbe fatto corretta applicazione dei principi e delle regole che disciplinano la materia risarcitoria in ambito sportivo (non facendo discendere dall’intervenuto fallimento della società Cesena Calcio e dalla revoca dell’affiliazione alla FIGC, la conseguenza dell’impossibilità di esercitare il potere disciplinare nei confronti di un soggetto non più affiliato) di modo che (a prescindere dall’individuazione della formula che il Collegio di Garanzia avrebbe dovuto adottare per concludere il procedimento dinanzi a sé: interruzione processuale o sospensione del procedimento amministrativo) non sarebbe stata corretta la decisione n. 60/2018 di conferma della penalizzazione di 15 punti e di collocazione dell’AC Cesena all’ultimo posto del campionato di serie B 2017/2018. Secondo il tribunale perciò “nessun effetto modificativo avrebbe dovuto determinarsi sulla classifica del campionato di serie B 2017/2018, con ciò cristallizzando la stessa posizione della Virtus Entella, che, perdendo i play out disputati con l’Ascoli Calcio, è stata retrocessa nella serie inferiore”; di qui l’insussistenza del danno ingiusto nella sfera giuridica della società ricorrente (punto 4.2);

- ha perciò ritenuto superfluo l’esame di tutte le altre doglianze contenute nel ricorso RG n. 11857/2018, “finalizzate, in particolare, all’annullamento delle note del Commissario straordinario della FIGC dell’1.10.2018 e del 28.9.2018 nonché di quella dell’Ufficio legale della Lega Nazionale Professionisti di Serie B del 5.1.2018 [n.d.r.: 5.10.2018], in modo da poter accedere alla tutela risarcitoria” (punto 4.3, prima parte);

- ha messo “in dubbio” la sussistenza del nesso eziologico di cui all’art. 1223 c.c., per i seguenti “elementi di fatto” che avrebbero portato ad escludere appunto il nesso di causalità:

i. la Virtus Entella non avrebbe comunque potuto essere ammessa direttamente al campionato, come richiesto, ma sarebbe dovuta “passare da una fase di spareggio – ad avviso del Collegio, necessaria – con il Novara Calcio”;

ii. il format del campionato di serie B era stato ridotto dalla FIGC da 22 a 19 squadre con i comunicati del 13 agosto 2018, in ragione del fallimento di tre squadre partecipanti al campionato precedente (AC Cesena, Bari e Avellino) ed ogni eventuale scorrimento, a fronte appunto del fallimento di AC Cesena, avrebbe dovuto comportare l’allargamento del format del campionato ad almeno 20 squadre. Riguardo a tale allargamento, il tribunale ha in primo luogo affermato che “l’allargamento a 20 squadre del format del campionato di serie B avrebbe comunque costituito un effetto mediato e indiretto […]” della decisione del Collegio di Garanzia n. 60/2018, quindi non immediatamente prodotto da tale decisione. In secondo luogo, ha osservato - dopo aver premesso di decidere “in disparte l’eccezione di tardività sollevata dalla FIGC e dalla LNB” in merito all’impugnazione dei comunicati del 13 agosto 2018 – che la decisione della Federazione era stata reputata legittima da altre sentenze del giudice amministrativo assunte a seguito di doglianze contro gli stessi comunicati ufficiali dell’agosto 2013 proposte da altre società, ma analoghe a quelle proposte nel presente giudizio dalla Virtus Entella (come da Cons. Stato, V, n. 1370/2020, di conferma delle sentenze di primo grado indicate in atti). Il tribunale si è perciò conformato alle richiamate decisioni di primo e di secondo grado (punto 4.4).

5. I motivi dell’appello della Virtus Entella ripropongono le censure del primo grado, in chiave critica rispetto a quanto deciso dal tribunale.

5.1. Col primo motivo di appello si sostiene, censurando quanto esposto al punto 4.2 della sentenza, che il giudice amministrativo avrebbe dovuto valutare la legittimità dell’operato del Collegio di Garanzia del CONI con riguardo ai principi e alle regole proprie di quell’ordinamento in materia sanzionatoria. Ad avviso dell’appellante, tali regole (in particolare l’art. 9, co. 1, CGS), contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, consentirebbero di applicare la sanzione anche dopo l’interruzione del rapporto di tesseramento/affiliazione, per le ragioni esposte ai punti 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 dell’atto di appello (cui è sufficiente fare rinvio).

5.2. Col secondo motivo di appello si criticano sia l’affermazione da parte del tribunale della superfluità dell’esame delle censure concernenti l’impugnazione delle note del Commissario Straordinario della FIGC del settembre-ottobre 2018 e della nota dell’ufficio legale della LNPB del 5 ottobre 2018 (di diniego di iscrizione della Virtus Entella al campionato di serie B 2018-2019), di cui al punto 4.3 della sentenza, sia la prima delle ragioni di dubbio espresse dal tribunale sulla sussistenza del nesso causale, di cui al punto 4.4 della sentenza.

5.2.1. Un primo ordine di censure è infatti volto a smentire l’argomentazione secondo cui la Virtus Entella non avrebbe potuto essere ammessa direttamente al campionato di serie B 2018-2019, dovendo prima affrontare uno spareggio con il Novara Calcio (punti 26, 27, 28, 29 dell’atto di appello, cui è sufficiente fare rinvio).

5.2.2. Per superare la decisione di “assorbimento” di cui al punto 4.3 della sentenza, vengono poi riproposti i motivi avanzati in primo grado contro le menzionate decisioni del Commissario Straordinario della FIGC del settembre-ottobre 2018 e dell’Ufficio legale della LNB dell’ottobre 2018 (punti 30, 31, 32 dell’atto di appello, cui è sufficiente fare rinvio), nonché i motivi avanzati in primo grado contro i comunicati ufficiali del Commissario Straordinario della FIGC nn. 47-48-49 del 13 agosto 2018 (punti 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 dell’atto di appello, cui è sufficiente fare rinvio).

5.3. Col terzo motivo di appello si censura la motivazione di cui al punto 4.4 della sentenza, relativamente alla conferma, da parte del tribunale, delle ragioni di legittimità dei comunicati del 13 agosto 2018 ritenute da altre decisioni del giudice amministrativo.

L’appellante obietta che la motivazione del tribunale si fonda sull’inesatto postulato che le doglianze della Virtus Entella sarebbero del tutto analoghe a quelle già esaminate dal Consiglio di Stato nella decisione n. 1370/2020 (richiamata nella sentenza appellata). Per contro, secondo l’appellante, il caso di specie sarebbe diverso dai precedenti, perché non si tratta dei requisiti per ambire al ripescaggio, come nei giudizi instaurati da altre squadre (in particolare dall’Avellino, cui è riferibile l’ordinanza del Consiglio di Stato n. 5029/2018, richiamata negli scritti di controparte), ma del “diritto” della Virtus Entella “ad ottenere la rimodulazione della classifica finale 17/18 solo a seguito della decisione n. 60 del Collegio di Garanzia c/o CONI e successivamente ad essa”.

In conclusione, si sostiene da parte appellante che l’interesse all’impugnazione dei comunicati ufficiali nn. 47, 48 e 49 sarebbe sorto in capo a Virtus Entella soltanto quando la Federazione e la Lega di serie B li hanno invocati – con le loro note rispettivamente del 28 settembre e del 5 ottobre 2018, oggetto principale del gravame n. 11857/2018 – per rifiutarsi di dare attuazione alla decisione n. 60.

La Virtus Entella si sarebbe allora avvalsa del sopravvenuto d.l. 5 ottobre 2018, n. 115 (art. 1, comma 4, ultima parte), che ha superato la pregiudiziale sportiva con riferimento alle controversie relative all’ammissione ai campionati professionistici e delle associazioni professionistiche.

5.4. Col quarto motivo di appello si censura la sentenza nella parte in cui ha respinto il ricorso RG n. 1782/2019, in primo luogo con riguardo al rigetto della domanda risarcitoria. L’appellante richiama integralmente le argomentazioni contenute nel ricorso in appello ai §§ da 13 a 24 e precisa che la domanda risarcitoria proposta da Virtus Entella con il secondo ricorso in primo grado “ha gli stessi connotati e giustificazioni di quella avanzata con il ricorso R.G. 11857/2018 […]”.

La domanda risarcitoria viene quindi riproposta rivendicando il diritto al risarcimento “pieno” e sostenendo che, in mancanza degli atti impugnati, la Virtus Entella avrebbe “pacificamente partecipato al campionato di serie B per la stagione sportiva 2018/2019”. Segue la quantificazione delle diverse voci di danno che sarebbero state prodotte dalla mancata partecipazione a tale campionato (punto 45 del ricorso in appello).

5.4.1. Nella parte conclusiva dello stesso quarto motivo si invoca l’accertamento “incidentale” dell’illegittimità delle impugnate decisioni del Tribunale Federale Nazionale e della Corte Federale d’appello (punti 47, 48 e 49 del ricorso in appello, cui è sufficiente fare rinvio).

6. I motivi di appello non meritano di essere accolti per le ragioni di cui appresso.

Le argomentazioni che seguono integrano la decisione di primo grado, modificandone in parte la motivazione, fermo restando il dispositivo.

Risulta infatti dirimente ai fini della decisione la mancata tempestiva impugnazione da parte della Virtus Entella dei comunicati ufficiali del Commissario Straordinario della FIGC del 13 agosto 2018 nn. 47, 48 e 49.

6.1. In proposito la sentenza appellata contiene una decisione di assorbimento, avendo evitato di esaminare la corrispondente eccezione di tardività sollevata dalla FIGC e dalla LNPB (cfr. punto 4.4., penultimo capoverso: “[…] è sufficiente osservare, in disparte l’eccezione di tardività sollevata dalla FIGC e dalla LNB […]”). Il tribunale non si è pronunciato sulla tempestività in parte qua del ricorso n. 11857/2018, notificato il 12 ottobre 2018, in quanto ha deciso e respinto nel merito le censure di illegittimità proposte dalla Virtus Entella con tale ricorso anche contro i comunicati ufficiali del 13 agosto 2018.

6.2. L’eccezione non esaminata in primo grado è stata riproposta in appello, ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a. dalla FIGC e dalla LNPB.

6.2.1. Per comprenderne la portata, va premesso in punto di fatto che:

- il 18 luglio 2018 (CU n. 18) la FIGC fissava al 27 luglio 2018 il termine perentorio entro il quale le società interessate all’eventuale integrazione dell’organico di Serie B 2018/2019 (ossia al c.d. ripescaggio) avrebbero dovuto presentare le domande ed effettuare i relativi adempimenti;

- al 27 luglio 2018, i posti resisi vacanti rispetto al previgente format a 22 squadre (e quindi eventualmente da riassegnare con procedura di ripescaggio) erano tre, in quanto, con CU nn. 22, 23 e 33 del 20 luglio 2018, il Commissario FIGC aveva preso atto che il Bari, il Cesena e l’Avellino (pur avendovi titolo dal punto di vista del risultato sportivo della stagione precedente) non avevano ricevuto (per ragioni di carattere amministrativo) la licenza nazionale 2018/2019 e conseguentemente non avrebbero potuto essere ammesse al campionato 2018/2019;

- nel termine del 27 luglio 2018 presentavano domanda di ripescaggio: il Novara, il Catania, la Ternana, la Pro Vercelli, la Robur Siena e l’Entella;

- la procedura di ripescaggio si arrestava quando, con CU nn. 47, 48 e 49 del 13 agosto 2018, la FIGC decideva di dar luogo ad una modifica del format del campionato di serie B, portando a 19 le squadre partecipanti;

- tutti i presentatori della domanda di ripescaggio, eccetto la Virtus Entella, si rivolgevano tempestivamente alla giustizia sportiva e, una volta intervenuto il d.l. 115/2018, trasferivano i rispettivi contenziosi davanti al giudice amministrativo.

6.2.2. Le appellate, FIGC e LNPB, osservano che, ai sensi dell’art. 43 bis, comma 2, CGS all’epoca vigente, per impugnare i comunicati ufficiali dinanzi alla giustizia sportiva era previsto il termine perentorio di trenta giorni: anche a voler applicare al procedimento dinanzi agli organi della giustizia sportiva la sospensione feriale dei termini (secondo FIGC comunque non applicabile), il termine per impugnare i comunicati ufficiali del 13 agosto 2018 è venuto a scadere il 30 settembre 2018.

Pertanto, eccepiscono la tardività del ricorso n. 11857/2018, notificato il 12 ottobre 2018, e la conseguente inoppugnabilità dei comunicati ufficiali nn. 47,48 e 49 del 13 agosto 2018, anche dopo la novella recata dal d.l. n. 115 del 2018, entrato in vigore il 7 ottobre 2018, quando era già spirato il detto termine perentorio del 30 settembre 2018.

6.2.3. Entrambe le appellate argomentano quindi in ordine alla conseguente preclusione nei confronti della Virtus Entella di essere ammessa al campionato di serie B 2018/2019, risultando già individuate (sulla base dei risultati sportivi) le 19 squadre aventi diritto a partecipare alla competizione sportiva.

6.3. L’eccezione è fondata.

Non è in contestazione la scadenza (quanto meno) al 30 settembre 2018 del termine di trenta giorni per impugnare i comunicati dinanzi agli organi della giustizia sportiva, ai sensi dell’art. 43 bis, comma 2, del CGS all’epoca vigente.

Parimenti chiaro è il disposto dell’art. 1 del d.l. 5 ottobre 2018, n. 115, che, una volta attribuita al giudice amministrativo la giurisdizione esclusiva sulle controversie aventi ad oggetto i provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche, ha previsto, al comma 4, che “Le controversie pendenti dinanzi agli organi di giustizia sportiva aventi ad oggetto i provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche, possono essere riproposte dinanzi al Tribunale amministrativo regionale nel termine di trenta giorni decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto e con gli effetti di cui all'articolo 11, comma 2, del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo n. 104 del 2010. Decorso tale termine la domanda non è più proponibile. Entro lo stesso termine possono essere impugnate in sede giurisdizionale le decisioni degli organi di giustizia sportiva pubblicate anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto per le quali siano pendenti i termini di impugnazione.”.

Dal momento che la Virtus Entella non aveva impugnato i comunicati ufficiali riguardanti il format del campionato di serie B 2018/2019 –provvedimenti rientranti nella richiamata disposizione- dinanzi agli organi della giustizia sportiva, avrebbe potuto impugnare gli stessi soltanto alla condizione prevista nell’ultimo periodo della disposizione appena riportata, vale a dire soltanto se fossero stati ancora pendenti i termini di impugnazione alla data di entrata in vigore del decreto legge.

Poiché questo è entrato in vigore il 7 ottobre 2018 e, per quanto sopra, il termine perentorio per l’impugnazione era venuto a scadere il 30 settembre 2018, l’impugnazione non era ammissibile (come affermato dall’ordinanza della Sezione, 12 ottobre 2018, n. 5029, pronunciata in un caso analogo).

6.4. L’appellante Virtus Entella si oppone alla ricostruzione che precede sulla scorta di quanto dedotto col terzo motivo di appello, riguardo all’interesse all’impugnazione dei comunicati ufficiali del 13 agosto 2018. Sostiene, infatti, che tale interesse sarebbe sopravvenuto nei suoi confronti soltanto quando - con le note del 28 settembre e del 5 ottobre 2018, oggetto principale del gravame n. 11857/2018 – la Federazione e la Lega di serie B invocarono i comunicati ufficiali per rifiutare l’iscrizione della Virtus Entella al campionato, in attuazione della decisione n. 60/2018.

6.4.1. Il motivo non merita di essere accolto.

Decisivo ai fini della verifica del momento di insorgenza dell’interesse della Virtus Entella ad impugnare i detti comunicati è l’esame del loro contenuto, sintetizzabile come segue:

- col primo (47/FIGC) è stato modificato l’art. 50 delle Norme Organizzative Interne della FIGC (NOIF), introducendo un terzo comma che consentiva, in caso di rischi per il regolare avvio del campionato, di “modificare il numero di squadre partecipanti ai campionati in corso con effetto immediato, anche prevedendo un numero inferiore o superiore rispetto a quello previsto dall’art. 49 delle N.O.I.F.”;

- col secondo (48/FIGC), visti tra gli altri gli artt. 49 e 50, comma 3, delle N.O.I.F., si è deliberato di “modificare con effetto immediato …l’art. 49 delle N.O.I.F. prevedendo per il Campionato di Serie B 2018/2019 un numero di 19 squadre anziché 22, mantenendo inalterato il numero delle promozioni (3 squadre) e delle retrocessioni (4 squadre)”;

- col terzo (49/FIGC), visto il precedente deliberato n. 48/FIGC, si è deliberato di “non procedere all’integrazione delle vacanze di organico del Campionato di Serie B 2018/2019”, già fissato in numero di 19 società, corrispondenti a quelle che avevano ottenuto la Licenza Nazionale 2018/2019 ai fini dell’ammissione al campionato.

6.4.2. La posizione della Virtus Entella, quale aspirante alla partecipazione al campionato, risulta immediatamente lesa dall’effetto dispositivo dei tre comunicati ufficiali, in quanto il campionato di serie B 2018/2019 si sarebbe potuto disputare soltanto con la presenza di 19 squadre, laddove la Virtus Entella avrebbe voluto essere la 20^ squadra.

Orbene, già all’epoca dell’adozione dei comunicati in oggetto (13 agosto 2018), l’odierna appellante aspirava a partecipare al campionato di serie B in luogo dell’AC Cesena (poiché era già intervenuta allo scopo nel procedimento disciplinare a carico di quest’ultima società e del Chievo Verona). Pertanto, una volta esclusa la possibilità dell’AC Cesena di prendere parte al campionato in conseguenza dei detti comunicati, l’interesse della Virtus Entella veniva ad essere leso immediatamente e concretamente dalle decisioni di Lega e FIGC, senza che potessero rilevare le ragioni del mancato inserimento dell’AC Cesena nel campionato di serie B 2018/2019 (cioè l’intervenuto fallimento della società prima dell’inizio del campionato ovvero la penalizzazione per illecito sportivo applicata al campionato 2017/2018, che ne avrebbe dovuto comportare la retrocessione). Ciò che rileva, infatti, ai fini della verifica dell’interesse della Virtus Entella ad impugnare i deliberati di riduzione del format è che, sia nella prima situazione (già verificatasi) sia nella seconda (che si sarebbe potuta verificare se l’AC Cesena fosse stato sanzionata, con applicazione di una penalizzazione da scontare nel campionato 2017/2018, come poi avvenuto), l’AC Cesena risultava (già) escluso dal novero delle 19 squadre del campionato di serie B 2018/2019, sicché il detto deliberato impediva alla Virtus Entella di parteciparvi.

6.5. Il tribunale - pur non essendosi pronunciato sull’eccezione di tardività in oggetto - ha tuttavia evidenziato la ragione della rilevanza, ai fini della decisione sulla domanda risarcitoria, dei comunicati ufficiali n. 47, n. 48 e n. 49, che ha ritenuto di confermare nel merito.

Tale rilevanza è costituita dall’effetto “conformativo” della decisione del Collegio di Garanzia dello Sport n. 60/2018, della quale la Virtus Entella ha invocato l’esecuzione da parte della FIGC e della LNPB.

In proposito, la sentenza di primo grado evidenzia come “la soddisfazione della pretesa della Virtus Entella avrebbe dovuto coinvolgere una serie di adempimenti rimessi comunque alla competenza della FIGC perché non direttamente derivanti … dalla decisione degli organi della giustizia sportiva”.

6.5.1. L’appellante censura la sentenza impugnata anche sotto questo profilo, soffermandosi sulla differenza tra la situazione di fatto che si sarebbe venuta a creare dopo la pronuncia n. 60/2018 e quella esistente all’epoca dell’adozione dei comunicati dell’agosto 2018, prospettata davanti al giudice amministrativo dalle società sportive che hanno impugnato il format a 19 squadre vantando diritti per il c.d. ripescaggio.

6.5.2. Neanche tale censura dello stesso terzo motivo è meritevole di accoglimento.

Per come desumibile dal tenore della motivazione del provvedimento n. 60/2018, il Collegio di Garanzia dello Sport si è limitato ad applicare all’AC Cesena la penalizzazione di 15 punti nel campionato 2017/2018 “rideterminando opportunamente la classifica finale del campionato di serie B e, così, dando atto dell’avvenuta retrocessione della A.C. Cesena SpA attraverso un semplice scorrimento di classifica stessa, lasciando alla F.I.G.C. ed alla Lega di Serie B l’adozione dei conseguenti provvedimenti” (come testualmente detto nella decisione n. 60/2018).

Pertanto, in disparte il riferimento all’art. 1223 c.c. contenuto nella sentenza impugnata (sul punto non pertinente), va confermato e ribadito che l’unico effetto immediato della decisione n. 60/2018 è la disposta retrocessione della AC Cesena, ma perché questa potesse ridondare a vantaggio della Virtus Entella sarebbe stata necessaria l’adozione dei “conseguenti provvedimenti” da parte degli organi sportivi competenti.

In particolare, si deve escludere che - come pure può accadere in occasione di deliberati definitivi della giustizia sportiva o di giudicati del giudice amministrativo - la decisione n. 60/2018 consentisse, di per sé, l’iscrizione della Virtus Entella al campionato di serie B 2018/2019 “in soprannumero” ovvero la imponesse quale contenuto dei “conseguenti provvedimenti” da parte di FIGC e LNPB.

Ferma quindi restando la necessaria adozione di appositi provvedimenti da parte di queste ultime, è un dato oggettivo che frattanto erano stati adottati i comunicati n. 47, 48 e 49 del 13 agosto 2018.

6.6. Questi ultimi sono divenuti inoppugnabili nei confronti della Virtus Entella; né la società si sarebbe potuta direttamente avvalere della decisione n. 60/2018, senza instare per la rimozione del limite a 19 squadre del campionato di serie B 2018/2019, poiché il Collegio di Garanzia aveva rimesso alla discrezionalità degli organi sportivi l’adozione dei provvedimenti conseguenti alla retrocessione dell’AC Cesena, senza porre alcun vincolo relativamente alla posizione della Virtus Entella.

6.7. Va quindi accolta l’eccezione di tardività dell’impugnazione proposta avverso i comunicati nn. 47, n. 48 e n. 49 del 13 agosto 2018 e va respinto il terzo motivo di appello.

Le conseguenze di siffatta decisione sulla domanda risarcitoria avanzata dalla Virtus Entella sono le seguenti:

- va definitivamente affermato che i detti comunicati hanno comportato l’evento dannoso dedotto dalla società, consistente nella sua mancata partecipazione al campionato di serie B 2018/2019, così interrompendo definitivamente il nesso causale tra gli atti impugnati e i danni lamentati per tale mancata partecipazione;

- la mancanza del nesso causale comporta il rigetto della domanda risarcitoria avanzata sia col ricorso n. 11857/18 che col ricorso n. 1782/2019, atteso che, come riconosciuto dalla stessa società, anche la domanda risarcitoria avanzata con tale secondo ricorso si fonda sui medesimi presupposti di fatto e di diritto di quella di cui al ricorso precedente.

7. Le conseguenze della decisione (di accoglimento dell’eccezione di tardività e) di rigetto del terzo motivo di appello e della domanda risarcitoria, relativamente ai restanti motivi di appello sono allora le seguenti:

- il primo motivo di appello è improcedibile per carenza di interesse, in quanto volto a censurare una ragione della decisione di primo grado – insussistenza del danno ingiusto – che è rimasta assorbita dalla ritenuta insussistenza del nesso causale, da sola sufficiente ad escludere la fattispecie di illecito aquiliano ex art. 2043 cod. civ.;

- il secondo motivo di appello è improcedibile per la stessa ragione nella parte in cui censura l’affermazione della sentenza di primo grado secondo cui la Virtus Entella non avrebbe potuto essere ammessa direttamente al campionato senza passare per lo spareggio con il Novara Calcio; il secondo motivo è invece infondato nella parte in cui censura la decisione del tribunale di ritenere “superfluo” l’esame dei restanti motivi proposti dalla Virtus Entella, in specie avverso le note della FIGC del settembre-ottobre 2018 e la nota dell’Ufficio legale della LNPB del 5 ottobre 2018 (che è una decisione corretta, perché sostanzialmente volta a constatare la carenza di interesse alla decisione dei motivi non esaminati per la non incidenza degli stessi sulla ritenuta insussistenza dei presupposti di accoglimento della domanda risarcitoria); lo stesso motivo non è, infine, meritevole di accoglimento nella parte in cui ripropone i motivi di ricorso avverso i comunicati n. 47, n. 48 e n. 49 del 13 agosto 2013, perché inammissibili per tardività;

- il quarto motivo di appello è infondato nella parte in cui censura il rigetto della domanda risarcitoria; è improcedibile per carenza di interesse nella parte in cui richiede l’accertamento “incidentale” dell’illegittimità delle decisioni del Tribunale Federale e della Corte Federale, peraltro non sindacabili dal giudice amministrativo, come ritenuto nella sentenza appellata.

7.1. L’appello principale va quindi complessivamente respinto.

8. Gli appelli incidentali della Federazione Italiana Gioco Calcio e della Lega Nazionale Professionisti Serie B vanno dichiarati improcedibili per carenza di interesse, per la parte in cui sono volti a censurare il rigetto delle eccezioni sollevate in primo grado e respinte dal tribunale al punto 4.3 della sentenza, oramai definitivamente assorbite dalla decisione di rigetto, pure in appello, della domanda risarcitoria della Virtus Entella.

Detti appelli sono improcedibili anche per la parte in cui censurano la decisione riguardante il difetto di giurisdizione, atteso che questa, per quanto sopra, è rimasta del tutto ininfluente sull’esito del giudizio risarcitorio.

9. Va invece respinto nel merito l’appello incidentale avanzato dal Fallimento A.C. Cesena s.p.a., in quanto l’impugnazione della decisione n. 60/2018 da parte di quest’ultimo è proposta rivendicando la lesione di un interesse proprio, che non dipende dalla decisione in merito alla domanda risarcitoria avanzata dalla Virtus Entella (cui il Fallimento è estraneo).

9.1. L’appellante incidentale sostiene che non possono rientrare tra le controversie riservate all’ordinamento sportivo dall’art. 2, comma 1, lett. b), del decreto legge n. 220 del 2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 280 del 2003, quelle che vedono coinvolto un soggetto che non fa parte di detto ordinamento, quale è il soggetto la cui affiliazione sia stata revocata, come è nel caso di specie.

Osserva inoltre che la tutela giurisdizionale è stata azionata dalla curatela fallimentare “non già per richiedere un sindacato sul merito della sanzione, quanto invece perché l’organo di giustizia sportiva ha violato le disposizioni normative che ne disciplinano l’esercizio dei poteri”.

9.2. Va premesso che tale ultimo rilievo - considerato unitamente ai motivi di ricorso riproposti in appello, attinenti alla legittimità del procedimento svoltosi dinanzi al Collegio di Garanzia - è rivelatore di un difetto di interesse al ricorso introduttivo ex art. 100 c.p.c., atteso che non è tale il generico interesse alla legittimità dell’operato di un organo che esercita poteri amministrativi o giurisdizionali.

L’interesse ad agire presuppone infatti la lesione concreta e attuale di una posizione di interesse legittimo rivendicata dal ricorrente e dedotta come pregiudicata, al fine di invocare la tutela giurisdizionale.

Nel caso di specie, una posizione siffatta non è stata nemmeno prospettata, considerato che lo stesso Fallimento appellante dichiara di voler prescindere dalla sanzione applicata con la decisione n. 60/2018, che, unitamente alla retrocessione, è l’unico effetto sostanziale prodotto da tale decisione rispetto alla società AC Cesena, e considerato che si tratta di un effetto al quale il Fallimento si dichiara estraneo, proprio per la ragione posta a fondamento del presente appello (vale a dire la sua terzietà rispetto all’ordinamento sportivo).

9.3. In disparte, comunque, l’appena esposto profilo di inammissibilità, il motivo di appello è infondato.

Come ritenuto dal primo giudice, il gravame è volto all’annullamento della deliberazione di un organo della giustizia sportiva che ha sanzionato la società Cesena per fatti rilevanti sul piano disciplinare, infliggendo la sanzione della penalizzazione di 15 punti da scontare nella stagione sportiva 2017/2018, che ne ha comportato la retrocessione.

La natura disciplinare della decisione non può essere messa in dubbio considerato che essa conclude un procedimento disciplinare avviato col deferimento della società e dei suoi dirigenti dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione disciplinare, per la contestazione di infrazioni a norme federali e per l’applicazione delle sanzioni consequenziali.

La circostanza che, nelle more del procedimento, la società AC Cesena sia stata colpita dalla revoca dell’affiliazione non sottrae lo stesso all’ambito della giustizia sportiva, come assume l’appellante, sottraendo quindi al giudice sportivo la relativa giurisdizione a favore di un altro giudice, come sarebbe se vi fosse il vizio lamentato dal Fallimento.

Piuttosto comporta delle conseguenze, interne allo stesso procedimento, del quale il giudice sportivo avrebbe dovuto tenere conto per addivenire ad una pronuncia conclusiva del procedimento medesimo, che era ed è rimasto un procedimento disciplinare. D’altra parte, il Collegio di Garanzia non ha ignorato il sopravvenuto fallimento della società deferita, ma ne ha tratto le conseguenze sopra dette. La correttezza del relativo deliberato, in rito e nel merito, costituisce il thema decidendum dell’appello incidentale del Fallimento dell’AC Cesena.

Si tratta di un thema decidendum che l’art. 2, lett. b), del d.l. n. 220 del 2003 riserva alla giustizia sportiva, anche alla stregua dell’interpretazione conforme a Costituzione data dalla Corte Costituzionale quando ha ribadito la compatibilità della riserva di giustizia sportiva sui “comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive”.

Soltanto queste ultime sono oggetto della presente impugnativa e su queste il tribunale ha giustamente declinato la giurisdizione.

L’appello incidentale del Fallimento AC Cesena va quindi respinto.

10. Le spese processuali del grado di appello si compensano per giusti motivi fra tutte le parti in causa, considerata la complessità della vicenda, in fatto e in diritto.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello principale, come in epigrafe proposto, lo respinge. Dichiara improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse gli appelli incidentali della FIGC e della LNPB; respinge l’appello incidentale del Fallimento AC Cesena.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Presidente

Angela Rotondano, Consigliere

Giovanni Grasso, Consigliere

Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere, Estensore

Massimo Santini, Consigliere

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