F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0009/CFA pubblicata il 17 Luglio2023 (motivazioni) – Procura Federale/sig. Lorenzo Zorzi

Decisione/0009/CFA-2023-2024

Registro procedimenti n. 0156/CFA/2022-2023

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

SEZIONI UNITE

 

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Salvatore Lombardo – Componente

Mauro Mazzoni – Componente

Vincenzo Barbieri – Componente

Ida Raiola - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo n. 0156/CFA/2022-2023 proposto dal Procuratore federale e dal Procuratore federale aggiunto in data 07.06.2023;

per la riforma della decisione del Tribunale federale nazionale – Sezione disciplinare n.190/TFNSD – 2022-2023 dell’1.06.2023;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

Relatore all’udienza del 05.07.2023, tenutasi in videoconferenza, il Pres. Ida Raiola e udito l’Avv. Giorgio Ricciardi per la Procura Federale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

1. Con atto prot. 257 66/603pf22-23/CAMS/CG/ep del 26 aprile 2023, la Procura federale della F.I.G.C. deferiva, dinanzi al Tribunale federale nazionale - Sezione disciplinare (d’ora in poi T.F.N.-S.D.), il sig. Lorenzo Zorzi, all’epoca dei fatti arbitro effettivo della Sezione di Legnago e, perciò, soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 2, comma 1, del vigente Codice della giustizia sportiva (d’ora in poi C.G.S.), per rispondere: della violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., anche in relazione all’art. 42, comma 1 e 3, lett. b - g) del Regolamento Associazione Italiana Arbitri, per non aver osservato i principi di lealtà, correttezza e probità durante lo svolgimento della gara di juniores regionali Oppeano - Cadore del 14 gennaio 2023, in particolare per avere, al termine della prima frazione di giuoco a seguito delle proteste da parte del pubblico, assunto nei confronti di questi un atteggiamento di sfida mostrando loro con la mano alzata il dito medio, invitando chi protestava con gesti plateali a raggiungerlo in campo, nonché per non aver mantenuto rapporti epistolari secondo i principi di rispetto dei ruoli istituzionali ricoperti e per non aver osservato il principio dell’assoluta insindacabilità delle decisioni di natura tecnica, in particolare per avere, a seguito del provvedimento sanzionatorio riguardante il fermo tecnico di sospensione per mesi uno comminatogli per le inadempienze comportamentali verificatesi nel corso della predetta gara, inviato in data 18-01-2023 un messaggio al suo Organo Tecnico a mezzo WhatsApp, recante le seguenti frasi: “Nonostante sia Procura federale dall’abolizione del tribunale dell’inquisizione (quindi più di 400 anni fa) che è l’accusa che deve portare prove sensate se vuole incriminare qualcuno e non il 'mi è sembrato che..' a parole….…Ancora una volta ti comporti nei peggiori dei modi nei miei confronti, ti riempi la bocca di belle parole come onore della divisa, rispetto e fiducia ma quando tocca a te la tagli corto con un semplice 'io mi fido dei miei osservatori', di conseguenza non degli associati? O solo non di me? Mi aspetto come minimo scuse da parte tua e da parte di Zucchelli e la cancellazione della sospensione……”.

1.1. All’udienza svolta dinanzi al T.F.N. – S.D. del 25 maggio 2023, il rappresentante della Procura federale chiedeva che, in danno del deferito sig. Lorenzo Zorzi, fosse irrogata la sanzione di tre mesi di sospensione.

1.2. Con decisione n.190/TFNSD-2022-2023 del 25 maggio 2023, il Tribunale federale nazionale – Sezione disciplinare, declinava la propria competenza in favore del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale del Veneto – LND, cui rimetteva gli atti.

1.3. Con atto prot. 29622/603pf22-23/GC/blp del 7 giugno 2023, il Procuratore federale e il Procuratore federale aggiunto proponevano reclamo avverso la detta pronuncia del TFN-SD, chiedendo che, in riforma della decisione gravata, la Corte federale d’Appello, dichiarasse la competenza a giudicare del Tribunale federale nazionale, con rinvio a quest’ultimo per l’esame del merito, ai sensi dell’art.106, comma 2, C.G.S.

1.4. All’udienza del giorno 5 luglio 2023, tenutasi con la modalità della videoconferenza, l’avv. Lorenzo Guicciardi, per la Procura federale, insisteva per la riforma della decisione di primo grado, concludendo come in atti.

1.5. All’esito della discussione, il reclamo veniva trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il reclamo è fondato e va accolto nei termini che vanno ad illustrarsi.

2.1. Il T.F.N. – S.D. ha ritenuto di dichiarare la propria incompetenza in favore del Tribunale territorialmente competente (nel caso, il Tribunale federale territoriale presso il Comitato Regionale del Veneto), sulla base dei seguenti rilievi: 1) sebbene l’atto di deferimento faccia riferimento all’art. 62 del nuovo Regolamento dell’AIA, il quale afferma che “il Tribunale federale a livello nazionale -Sezione disciplinare – è giudice di primo grado anche in ordine ai procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale nei confronti degli appartenenti all’AIA per le violazioni delle norme del presente regolamento e delle norme secondarie dell’AIA”, detta disposizione va letta in rapporto a quanto disposto dal Codice di giustizia sportiva, nei confronti del quale risulta comunque cedevole nel rispetto del rango superiore ad esso spettante; 2) al riguardo, l’art. 84 C.G.S. affida (tra altro) al Tribunale federale nazionale i procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale "per le questioni che riguardano ….. gli appartenenti all’AIA che svolgono attività in ambito nazionale”; laddove l’art. 92 affida al Tribunale federale a livello territoriale i “procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale …. riguardanti gli appartenenti all’AIA che svolgono attività in ambito territoriale”; 3) nella vicenda in esame, risulta evidente che il deferito, da un lato, ha violato l’art. 4 CGS mentre dirigeva una gara di juniores regionali; d’altro lato, ha rivolto le frasi contestate con il deferimento al Presidente della Sezione di appartenenza e, quindi, in ambito evidentemente territoriale; 4) tale ultima circostanza vale a radicare la competenza del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Veneto – LND, dinanzi al quale il T.F.N. – S.D. vanno rimessi gli atti “facendo salvi per le parti i diritti di prima udienza”.

2.2. La Corte rileva che, a seguito della novella del regolamento AIA, emanato dalla Federazione nella nuova versione con il comunicato n. 97/A del 23 dicembre 2022, l’art. 62 di detto regolamento, ora vigente e applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, rubricato “Competenza degli Organi di giustizia sportiva federale”, dispone: “1. Il Tribunale federale a livello nazionale- sezione disciplinare è giudice di primo grado anche in ordine ai procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale nei confronti degli appartenenti all’AIA per le violazioni delle norme del presente regolamento e delle norme secondarie dell’AIA. 2. Avverso la decisione del Tribunale federale può essere presentato reclamo alla Corte federale d’appello. 3. Ai procedimenti di cui ai commi precedenti si applicano le disposizioni del Codice di giustizia sportiva, fatto salvo quanto previsto nel successivo art. 63 e 64”, e che, inoltre, la norma sostanziale di cui al previgente art. 40 risulta trasposta nell’attuale art. 42, rubricato “Doveri degli Arbitri”, nel quale sono elencate le regole cui gli associati AIA devono improntare la loro condotta.

2.3. La Corte rileva, altresì, che il T.F.N. - S.D., nel riconoscere la sopravvenuta antinomia, a seguito della appena riferita novella del regolamento AIA, tra l’art. 62 di detto regolamento e le disposizioni di cui agli artt. 84 e 92 del C.G.S., le quali dettano il criterio di riparto delle competenze tra il Tribunale federale nazionale Sezione disciplinare e i Tribunali Federali Territoriali, ha adottato, per la risoluzione della ravvisata antinomia tra le due fonti normative, il criterio gerarchico, individuando nella disposizione regolamentare, temporalmente successiva alle disposizioni codicistiche, la disposizione “cedevole nel rispetto del rango superiore” spettante alla fonte codicistica.

2.4. Nel proporre reclamo avverso la decisione del T.F.N. – S.D., il cui contenuto argomentativo è stato appena riportato nei suoi tratti essenziali, la Procura federale ha evidenziato come le modifiche apportate al regolamento AIA siano da ascriversi all’inequivoca volontà della Federazione di sottrarre gli associati AIA al previgente sistema di giurisdizione domestica e di accentrare la cognizione delle relative impugnative in materia disciplinare dinanzi agli organi di giustizia sportiva federale di livello nazionale di primo e di secondo grado, secondo quanto emerge dal C.U. n.74/A del 15 novembre 2022.

2.5. Ritiene ancora la Procura federale che, in ragione della riforma del Regolamento AIA, si siano verificate, sul pianto del riparto delle competenze tra gli organi di giustizia sportiva di livello nazionale e di livello territoriale, l’attrazione e la concentrazione, in maniera esclusiva in capo al T.F.N. – S.D. della competenza a giudicare tutti gli associati AIA per le violazioni previste dal Regolamento arbitrale, trattandosi di “una competenza funzionale del Tribunale federale nazionale prevista per le violazioni di cui all’art. 42 del Nuovo Regolamento AIA poste in essere da (tutti) gli associati AIA, che dunque elimina qualunque collegamento – in punto di competenza – col territorio di appartenenza del soggetto deferito e con il criterio del locus commissi delicti (ovvero il luogo in cui si sia realizzata la condotta)” e che, alla luce della richiamata riforma della giustizia sportiva, vada interpretato “il C.G.S., il quale prevede (e mantiene), agli artt. 84 e 92, una competenza residuale dei Tribunali Nazionali e Territoriali FIGC, per le violazioni poste in essere dagli appartenenti AIA che svolgono attività, rispettivamente, in ambito nazionale e territoriale che non rientrano nel Nuovo Regolamento AIA, ma che siano sussumibili esclusivamente negli illeciti previsti dal medesimo CGS (ad esempio nel caso in cui un arbitro abbia posto in essere un illecito sportivo di cui all’art. 30 del CGS, o abbia concorso in una violazione gestionale ed economica posta in essere da tesserati FIGC di cui all’art. 31 del CGS)”.

2.6. Ciò posto, la Corte osserva che, accedendo all’opzione ermeneutica prescelta dal T.F.N. – S.D. per risolvere l’antinomia tra le fonti normative determinatasi in seguito all’adozione del nuovo regolamento AIA, in punto di riparto delle competenze degli organi di giustizia sportiva di livello nazionale e di livello territoriale in ambito disciplinare e, dunque, argomentando solo in termini di relazione gerarchica tra le fonti, si perviene al sostanziale svuotamento della portata precettiva dell’art.62 del nuovo regolamento AIA, laddove avrebbero dovuto essere apprezzati e focalizzati, anche alla luce delle premesse e della finalità sottese alla riforma in parola, sia il dato temporale della sopravvenienza del nuovo precetto sia la sua generale portata applicativa, quale essa emerge dalla formulazione letterale della disposizione, che oblitera del tutto il riferimento alla rilevanza territoriale della condotta della quale sia ravvisato un profilo disciplinare e, conseguentemente, sul piano processuale sportivo, il radicamento della competenza del giudice sportivo in ambito territoriale.

2.7. Ad ogni buon conto, se anche se si volesse accedere al criterio ermeneutico che fa riferimento, anche in materia di diritto sportivo, alla gerarchia delle fonti (Collegio di garanzia dello sport, Sez. I, n. 35/2017), gli esiti non cambierebbero.

2.8. Difatti, per individuare tale gerarchia delle fonti nell’ordinamento sportivo federale occorrerebbe fare riferimento all’art. 2 dello Statuto F.I.G.C., rubricato «Principi fondamentali», il quale, al comma 6, prevede che «Le fonti dell’ordinamento federale sono nell’ordine: 1) lo Statuto federale; 2) le Norme organizzative interne federali, il Codice di giustizia sportiva e le altre disposizioni emanate dal Consiglio federale; 3) gli Statuti e i regolamenti delle Leghe, delle Componenti Tecniche, dell’AIA, del Settore Tecnico e del Settore Giovanile» (Corte sportiva d’appello nazionale, SS.UU.,  n. 90/2017/2018), là dove la disposizione statutaria evidenzia – con una scelta forse opinabile ma chiara – la equiordinazione tra Codice di giustizia sportiva e le altre disposizioni emanate dal Consiglio federale.

2.9. Orbene, il comunicato ufficiale del Consiglio federale n. 74/A, nelle premesse, dispone: “ravvisata l’esigenza di prevedere che gli associati dell’AIA siano assoggettati esclusivamente alla potestà disciplinare degli Organi della FIGC con attribuzione delle funzioni disciplinari rispettivamente alla Procura federale FIGC e agli Organi Giudicanti della FIGC di livello nazionale di primo e secondo grado”.

Appare evidente, pertanto, la scelta inequivoca del Legislatore federale, nell’assegnare “all’AIA il termine del 15 dicembre 2022, per adeguare il proprio Regolamento ai “Principi informatori dei Regolamenti della Associazione Italiana Arbitri”, di attribuire la competenza, in primo grado a “livello nazionale” e, quindi, al Tribunale federale nazionale.

2.10. In definitiva questa Corte federale, nella odierna composizione a Sezioni Unite, è dell’avviso che il criterio risolutore della antinomia determinatasi tra le fonti normative in esame debba essere individuato in quello della successione temporale delle disposizioni, avuto riguardo alla sovrapponibilità (sia pure in contrasto) del loro contenuto precettivo, assegnando prevalenza alla fonte entrata in vigore in epoca successiva (lex posterior derogat priori), ciò non senza evidenziare, però, l’opportunità che il legislatore federale intervenga espressamente per ricondurre ad un’unità, con un insieme di disposizioni tra loro coerenti anche dal punto di vista formale, il sistema di riparto delle competenze tra i diversi livelli, nazionale e federale, della giustizia sportiva.

2.11. Va, perciò, affermata la prevalenza del criterio di radicamento, a livello nazionale, della competenza del giudice sportivo con riguardo all’ambito disciplinare delle condotte dei tesserati AIA, rilevando, al contempo, alla luce dell’ampiezza e della puntualità delle previsioni di cui all’art.42 del Regolamento AIA, in punto di comportamenti che possono assumere rilevanza disciplinare, e diversamente da quanto opinato dalla Procura federale in sede di reclamo, l’oggettiva difficoltà di rinvenire condotte riconducibili ad una residuale area di competenza, in ambito disciplinare, dei Tribunali Federali Territoriali.

2.12. Affermata, in riforma della decisione impugnata e in accoglimento del reclamo, la competenza del T.F.N. – S.D., non può però farsi luogo al chiesto rinvio al primo giudice, non ravvisandosi in nessuna delle (invero, poche), previsioni di rinvio di cui all’art.106, comma 2, la riconducibilità della fattispecie in esame ad una delle ipotesi di rinvio ivi contemplate.

2.13. Di recente, al riguardo, le Sezioni Unite di questa Corte, con la decisione/0002/CFA-2023-2024 hanno precisato che “sebbene il quarto periodo del secondo comma dell’art. 106 C.G.S. (“Pronuncia della Corte federale di appello) disponga che quest’ultima “Se ritiene insussistente la inammissibilità o la improcedibilità dichiarata dall’organo di primo grado o rileva la violazione delle norme sul contraddittorio, annulla la decisione impugnata e rinvia, per l’esame del merito, all’organo che ha emesso la decisione”, deve rilevarsi che una corretta interpretazione di tale disposizione, conforme peraltro al principio della ragionevole durata del processo sportivo - posto a presidio del fondamentale interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell’ordinato andamento dell’attività federale (art. 44, comma 2, C..G.S.) - impone che le fattispecie di inammissibilità e di improcedibilità dichiarate dall’organo di primo grado che legittima l’annullamento della decisione con rinvio siano solo quelle di mero rito, per effetto delle quali non via stato alcun ingresso alla valutazione del merito delle questioni e per le quali è pertanto mancata al riguardo una qualsiasi parvenza di contraddittorio…A tanto consegue l’obbligo di questa Corte, non essendovi stata neppure alcuna violazione del principio del contraddittorio o del diritto di difesa, di procedere all’esame del merito del deferimento. 9.1 E ciò al di là dei dubbi che questa Corte federale ha espresso, in via generale, su quanto attualmente statuito dall’art. 106, comma 2, quarto periodo, del Codice di giustizia sportiva. Al riguardo è stato considerato che sul tema dell’annullamento con rinvio da parte del giudice d’appello si confrontano due principi contrapposti: da un lato, l’esigenza di garantire il doppio grado di giurisdizione, che agisce nel senso di ampliare i casi di annullamento con rinvio; dall’altro, la necessità di definire speditamente il giudizio, che agisce ovviamente nel senso opposto. Orbene – com’è noto - la speditezza e la tempestività sono le caratteristiche fondamentali dell’ordinamento processuale sportivo che intanto ha una propria legittimazione in quanto è in grado di assicurare forme di tutela pressoché immediate: i procedimenti sportivi devono essere veloci in relazione alla necessità di dare certezza ai campionati, ai tempi di apertura e chiusura del mercato dei trasferimenti degli atleti, oltreché alla partecipazione dei singoli alle manifestazioni sportive. E non da ultimo, per l’esigenza degli appassionati di conoscere tempestivamente la situazione in classifica delle varie squadre. Pertanto le esigenze di celerità e speditezza devono essere considerate prevalenti sull’altro principio sopra detto. Conseguentemente i casi di rimessione al giudice sportivo di primo grado devono essere considerati eccezionali, in quanto derogatori di un principio generale, come del resto avviene nel Codice del processo amministrativo e nel Codice di procedura civile. Va quindi espressa riserva sulla previsione normativa secondo cui la rimessione al giudice di primo caso è prevista anche nel caso di erronea declaratoria di inammissibilità (e di improcedibilità). Del resto, l'esigenza di una più intensa tutela giurisdizionale, che è alla base del reclamo - quale mezzo idoneo a denunciare qualsiasi errore o ingiustizia della decisione di primo grado (cosiddetto rimedio a critica libera) - non comporta l'inderogabile necessità, nel caso di utilizzazione di tale gravame, di una duplice pronunzia sul merito della controversia. Infatti, la doppia cognizione garantita dal legislatore alle parti contendenti riguarda la lite, intesa nella sua totalità, cioè nel complesso dei profili di natura sostanziale e di natura processuale che essa presenta e non, invece, le singole questioni di rito o di merito, suscettibili di autonoma considerazione, nelle quali è logicamente scomponibile la lite medesima. Né, d'altronde, può dubitarsi che il giudice decide l'intera controversia sia allorché risolve tutti i punti in contestazione della causa, sia allorché - correttamente o meno - ne risolve solo alcuni, con una pronunzia il cui contenuto precluda l'esame di ogni questione di merito o di una parte di esso (Cons. St., Ad. plen. n. 18/1978). In tali casi, in effetti, il processo si instaura e si svolge regolarmente, concludendosi con una sentenza che, pronunciandosi sulla domanda proposta, ravvisa la carenza di una delle condizioni per l’esame del merito (Cons. St., Ad. plen. n. 10/2018). In definitiva, parrebbe più coerente con i principi generali del diritto sportivo che il rinvio debba essere limitato al solo caso dell'incompletezza del contraddittorio in primo grado. L’opportunità di tale modifica normativa va quindi segnalata nuovamente al Legislatore federale (Corte federale d’appello, SS.UU., n. 96/CFA/2021-2022; si veda anche Corte federale d’appello, SS.UU., n. 12/2022-2023)”.

2.14. Venendo, quindi al merito della vicenda in esame, e tenuto conto del pieno effetto devolutivo dell’appello nell’ordinamento processuale sportivo (per cui vi è perfetta coincidenza tra l’ambito della cognizione del giudice d’appello e l’ambito della cognizione del giudice di primo grado) non sussiste alcun dubbio, avuto riguardo alle risultanze dell’istruttoria condotta dagli organi federali ai fini del deferimento dell’A.E. sig. Lorenzo Zorzi (v., in atti, la copiosa documentazione allegata a sostegno del deferimento nel fascicolo di primo grado, dalla quale è possibile evincere la storicità e veridicità dei fatti contestati sia con riguardo ai gesti plateali e di sfida rivolti al pubblico in occasione della gara di juniores regionali Oppeano - Cadore del 14 gennaio 2023, sia con riguardo al tono e al contenuto del un messaggio rivolto, il successivo 18 gennaio 2023, all’Organo Tecnico a mezzo WhatsApp, innanzi riportato), che quest’ultimo abbia tenuto condotte rilevanti in sede disciplinare riconducibili alla fattispecie sanzionate, in particolare, dall’art.42, comma 1 e 3 lett. b-g) del Regolamento AIA e, in via generale, dall’art.4, comma 1, del C.G.S., norma, quest’ultima che lungi dall’essere una norma di tipo residuale, alla cui applicazione dovrebbe ricorrersi in mancanza di previsioni specifiche, costituisce, al contrario, clausola generale, nella quale sono enunciati i doveri di lealtà, correttezza e probità, cui i soggetti dell’ordinamento sportivo devono ineludibilmente conformare la propria condotta: “l’art. 4, comma 1, del CGS, lungi dal costituire una norma in bianco, non può essere ricostruito e applicato secondo i canoni propri del diritto penale e, in specie, di quelli di determinatezza e tassatività. Le connotazioni proprie del diritto sportivo e la libera adesione a esso dei soggetti che ne fanno parte consentono di aderire a una diversa prospettiva e di dare maggior rilievo a profili valoriali di cui la disposizione in questione si fa portatrice, introiettando nell’ordinamento sportivo positivo principi che debbono ispirare la stessa pratica sportiva e, inevitabilmente, i comportamenti posti in essere da tutti i soggetti che di quell’ordinamento fanno parte. Si spiega così la presenza di disposizioni, quale l’art. 4, comma 1, del CGS, caratterizzate dalla enunciazione di principi e da un certo grado di flessibilità, tale da consentire al giudice di spaziare ampiamente secondo le esigenze del caso concreto e da rendere possibili decisioni che, secondo l’evidenza del caso singolo, completino e integrino la fattispecie sanzionatoria anche attraverso valutazioni e concezioni di comune esperienza. L’art. 4, comma 1, redatto secondo la tecnica della normazione sintetica, sfugge a una descrizione puntuale delle singole tipologie di comportamento, che presenterebbe l’inconveniente dell’eccesso casistico, per ricorrere a elementi normativi che rinviano a una fonte esterna come parametro per la regola di giudizio da applicare al caso concreto (la lealtà, la probità, la correttezza) secondo il prudente apprezzamento del giudice. Si tratta (per utilizzare una classificazione propria del diritto penale, senz’altro riferibile anche all’illecito sportivo) di elementi normativi extragiuridici che rinviano a norme sociali o di costume e da autorevole dottrina paragonati a una sorta di “organi respiratori” che consentono di adeguare costantemente la disciplina trattata all’evoluzione della realtà sociale di riferimento (in questo caso, alla realtà propria dell’ordinamento sportivo” (Corte federale d’Appello, sez. I, decisione n. 70/CFA – 2021-2022; Id., sez. I, decisione n. 74/CFA2021-2022).

2.15. Sussistendo le contestate violazioni e valutata la congruità della sanzione richiesta in primo grado dalla Procura federale in relazione alla gravità del fatto, la Corte si determina, quindi, ad irrogare in danno dell’A.E. sig. Lorenzo Zorzi la sanzione di mesi 3 (tre) di sospensione.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, in riforma della decisione impugnata, irroga al Sig. Lorenzo Zorzi la sanzione di mesi 3 (tre) di sospensione.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                                IL PRESIDENTE

Ida Raiola                                                                         Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

 

 

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