F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 010/TFN – SD del 18 Luglio 2023 (motivazioni) – Deferimento n. 30248/163pf22-23/GC/GR/ff del 13 giugno 2023, depositato il 14 giugno 2023 nei confronti della società San Marino Academy – Reg. Prot 196/TFN-SD

Decisione/0010/TFNSD-2023-2024

Registro procedimenti n. 0196/TFNSD/2022-2023

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Valeria Ciervo – Componente

Monica Coscia – Componente

Leopoldo Di Bonito – Componente

Angelo Venturini – Componente (Relatore)

Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA

ha pronunciato, all’udienza del giorno 13 luglio 2023, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 30248/163pf22-23/GC/GR/ff del 13 giugno 2023, depositato il 14 giugno 2023 nei confronti della società San Marino Academy,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con deferimento n. 30248/163pf22-23/GC/GR/ff del 13 giugno 2023, depositato il 14 giugno 2023, la San Marino Academy è stata chiamata a rispondere a titolo di responsabilità oggettiva per la violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli artt. 37, comma 1 e 40, comma 3 del Regolamento del Settore Tecnico per “l’attività di proselitismo posta in essere dal tecnico Carlo Chiarabini - UEFA A cod. 132.145 – finalizzata al trasferimento di alcuni giocatori minorenni in favore della Federazione Sammarinese”.

La fase istruttoria

La Procura Federale avviava il procedimento n. 30248/163pf22-23/GC/GR/ff disponendo numerosi atti di indagine, fra i quali assumevano particolare rilievo, in relazione alla posizione del deferito Cherubini e della società San Marino Academy, i seguenti documenti:

1. segnalazione pervenuta dal Comitato Regionale Emilia-Romagna della LND mediante la quale si trasmetteva alla Procura Federale un esposto del presidente della società ASD ASAR Accademia Calcio Riccione in merito ad una presunta attività di proselitismo posta in essere dal sig. Carlo Chiarabini, tecnico iscritto nell’albo del Settore Tecnico di Coverciano, qualifica UEFA A, e tesserato per la società sportiva San Marino Academy, nei confronti di alcuni genitori di ragazzi già tesserati con la società ASD ASAR Accademia del Calcio di Riccione;

2. verbale di audizione dell'11 ottobre 2022 del sig. Antonio Culicetto, presidente della società ASD ASAR Accademia Calcio Riccione;

3. verbale di audizione dell'8 novembre 2022 del sig. Antonio Giordano, dirigente delle società ASD ASAR Accademia Calcio Riccione;

4. verbale di audizione dell'8 novembre 2022 del sig. Claudio Angelini, persona non tesserata e padre del minore Riccardo Angelini;

5. verbale di audizione del 9 novembre 2022 del sig. Valerio Tesei, persona non tesserata e padre del minore Vittorio Tesei;

6. verbale di audizione del 14 novembre 2022 del sig. Carlo Chiarabini, tecnico iscritto nell’albo del settore tecnico di Coverciano, qualifica UEFA A, e tesserato per la società San Marino Academy;

7. posizione di tesseramento e copia storico AS 400 del sig. Carlo Chiarabini, tecnico iscritto nell’albo del settore tecnico di Coverciano, qualifica UEFA A, e tesserato per la società San Marino Academy;

8. foglio di censimento ed organigramma societario per la stagione sportiva 2021-2022 della società San Marino Academy. All’esito dell’indagine la Procura deferiva:

il sig. Carlo Chiarabini, all’epoca inquadrato nell’albo del Settore Tecnico con la qualifica di Allenatore UEFA A - cod. 132.145 tesserato con la Società San Marino Academy, per la violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli artt. 37, comma 1 e 40, comma 3 del Regolamento del Settore Tecnico essendo venuto meno ai principi di lealtà, correttezza e probità, per aver svolto, nell’agosto 2022, attività collegate al trasferimento ed al collocamento di giovani calciatori minorenni, tesserati nella stagione sportiva 2021-2022 per la società ASD ASAR. Accademia Calcio Riccione, al fine di persuadere gli stessi a tesserarsi per la società San Marino Academy nella stagione sportiva seguente;

- la società San Marino Academy per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del CGS, per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Carlo Chiarabini così come riportati nel precedente capo di incolpazione.

A seguito della comunicazione di conclusione delle indagini, il sig. Carlo Chiarabini e la società San Marino Academy presentavano una richiesta di applicazione della sanzione ai sensi dell’art. 126 Codice di Giustizia Sportiva.

La Procura Generale dello Sport nulla rilevava sul contenuto dell’appena citata proposta e, in data 24 febbraio 2023, la FIGC, con proprio Comunicato Ufficiale n. 257/AA, pubblicava gli accordi ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva.

In data 16 maggio 2023 la FIGC, con altro proprio C.U. n. 366/AA, dava atto della mancata ottemperanza all’accordo intervenuto con la società San Marino Academy, con conseguente risoluzione dello stesso.

Veniva, pertanto, deferita innanzi a questo Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare la Società San Marino Academy, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del CGS, per il comportamento posto in essere dal Sig. Carlo Chiarabini, come sopra descritto.

All’udienza del 13 luglio 2023 sono comparsi, per la Procura Federale l’avv. Massimo Adamo, che ha chiesto l’irrogazione della sanzione di euro 500,00 (cinquecento/00), e per la deferita la sig. Elisa Felici, che ha insistito per il proscioglimento.

I motivi della decisione

Il Tribunale ritiene sussistente la violazione contestata a titolo di responsabilità oggettiva alla società deferita.

Emerge, infatti, dalle risultanze istruttorie, e segnatamente dalle deposizioni dei testi Claudio Angelini e Valerio Tesei, genitori, rispettivamente di Riccardo Angelini e Vittorio Angelini, successivamente tesserati, il primo, per la Rimini Academy ed il secondo per la San Marino Academy, che nell’agosto del 2022 i predetti genitori si sono recati nella sede della San Marino Academy, ove il sig. Cherubini partecipava all’esposizione del programma di formazione calcistica della società San Marino Academy, invitando i ragazzi alla partecipazione alle attività sportive della stessa (in particolare dichiarazione dell’Angelini: “Nell’occasione il Chiarabini spiegò come funzionava la propria società sportiva ed illustrò il progetto di miglioramento tecnico invitandomi a fare una prova di qualche giorno e poi a decidere in merito al trasferimento di mio figlio”; dichiarazione Tesei: “Nell’occasione era presente anche il sig. Cherubini che presa la parola esponeva parte del discorso generale di cui sopra. Lasciammo la riunione riservandoci di valutare le proposte e prendere le decisioni in merito”).

Risulta, pertanto, integrata la violazione dell’art. 40, comma 3, del regolamento del Settore Tecnico posto che il Chiarabini, nel partecipare all’esposizione del programma sportivo della società sanremese, invitando, per il tramite dei genitori, i ragazzi a partecipare alle attività sportive della società stessa, ha posto in essere un’attività di proselitismo contraria al divieto previsto dal citato art. 40 “Ai Tecnici inquadrati nell'Albo del Settore Tecnico è fatto divieto di trattare direttamente o indirettamente e comunque di svolgere attività collegate al trasferimento ed al collocamento dei calciatori. Essi sono soltanto legittimati a fornire alle società di appartenenza la loro consulenza di natura esclusivamente tecnica”.

Né vale ad escludere la sussistenza della violazione il fatto che i due ragazzi fossero all’epoca dell’incontro svincolati dalla San Marino Academy, tenuto conto che la norma vieta ai tecnici l’attività di proselitismo anche nel caso di collocamento, e dunque anche in assenza del vincolo derivante dal tesseramento con altra società.

Dalla violazione posta in essere dal Chiarabini, che ha definito la propria posizione mediante accordo, deriva la responsabilità della società deferita a titolo di responsabilità oggettiva.

Quanto alla sanzione, sussistono i presupposti per accordare le attenuanti generiche in considerazione del leale comportamento processuale osservato dalla società, con conseguente riduzione della sanzione da euro 500,00 (cinquecento/00) ad euro 400,00 (quattrocento/00).

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga nei confronti della società San Marino Academy la sanzione di euro 400,00 (quattrocento/00) di ammenda.

Così deciso nella Camera di consiglio del 13 luglio 2023.

 

IL RELATORE                                                                IL PRESIDENTE

Angelo Venturini                                                                    Carlo Sica

 

Depositato in data 18 luglio 2023.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

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