F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 1/TFNT del 18 Luglio 2023 (motivazioni) – Davide Amato / ASD Accademia Calcio Vittuone – Reg. Prot. 48/TFN-ST

Decisione/0001/TFNST-2023-2024

Registro procedimenti n. 0048/TFNST/2022-2023

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE TESSERAMENTI

 

composto dai Sigg.ri:

Gioacchino Tornatore – Presidente

Antonio Rinaudo – Vice Presidente

Roberto Maria Bucchi – Vice Presidente

Francesco Di Leginio – Componente

Alessandro Giuseppe Maruccio – Componente (Relatore)

ha pronunciato, all’udienza del giorno 13 luglio 2023, sul ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a), CGS proposto dal calciatore Davide Amato (27.2.2003 – matr. 7017564) nei confronti della società ASD Accademia Calcio Vittuone (matr. 952774) al fine di ottenere lo svincolo per cambio di residenza ex art. 111 NOIF,

la seguente

DECISIONE

Premesso in fatto

Con ricorso depositato in data 16 giugno 2023, il Sig. Davide Amato chiedeva all'intestato Tribunale Federale lo svincolo ai sensi dell'art. 111 NOIF per aver trasferito da oltre un anno, esattamente dal giorno 11 giugno 2022, la propria residenza dal comune di Corbetta in provincia di Milano al comune di Ravenna. A fondamento della propria domanda, l'istante allegava le certificazioni anagrafiche dimostrative del cambio di residenza.

Il ricorrente non allegava la ricevuta di pagamento del contributo per l'accesso alla Giustizia Sportiva.

La ASD Accademia Calcio Vittuone depositava nota con cui manifestava opposizione alla richiesta di svincolo, senza circostanziare le proprie deduzioni mediante allegazioni probatorie.

All'udienza del 13 luglio 2023 comparivano personalmente il calciatore Davide Amato e il presidente della ASD Accademia Calcio Vittuone, Fabrizio Razzini.

La decisione

Il ricorso è irricevibile stante la mancata allegazione della ricevuta del pagamento del contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva di cui all’art. 48, comma 2, CGS - FIGC, che prevede espressamente che “i ricorsi ed i reclami, anche se soltanto preannunciati, a pena di irricevibilità sono gravati dal prescritto contributo. Il versamento del contributo deve essere effettuato entro il momento della trasmissione del ricorso o del reclamo all’organo di giustizia sportiva, anche mediante addebito sul conto campionato in cui il ricorrente o il reclamante sia una società, fatti salvi gli eventuali diversi termini di pagamento indicati dal Codice”.

All'udienza, all'uopo interrogato sul punto, il ricorrente ha confermato di non aver versato il contributo neppure successivamente al deposito del ricorso o comunque entro la data di celebrazione della relativa udienza di trattazione del presente ricorso, circostanze queste ultime che avrebbero potuto soddisfare l'adempimento previsto dalla norma.

Già, infatti, con riferimento ad un precedente giudicato di questa Sezione del 01.08.2022 (in particolare n.1/TFN-ST – Andrea Bonenti (matr. 5.471.198) - ASD Rotaliana (matr. 43.510) - Ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a), CGS al fine di richiedere lo svincolo per cambio di residenza ex art. 111 NOIF), il Collegio, "in un’ottica ispirata al principio di favorire – entro determinati limiti di funzionalità del procedimento e di corretta instaurazione del contraddittorio – l’accesso agli organi di giustizia sportiva da parte di chi invochi il riconoscimento di un determinato diritto o interesse rilevante per l’ordinamento sportivo, ha ritenuto poter considerare ragionevolmente soddisfatto l’adempimento previsto dall’art. 48 CGS, atteso che la norma si presta ad essere letta ed interpretata nel senso di non precludere, rigorosamente ed in assoluto, la possibilità di effettuare il versamento del contributo di accesso agli organi di giustizia sportiva anche successivamente all’inoltro del ricorso o del reclamo, purché tale adempimento avvenga entro limiti temporali ragionevoli e tali da non determinare nessuna disfunzione procedimentale e nessun aggravio per il corretto svolgimento del giudizio e, prima ancora, per la regolare instaurazione del contraddittorio e, comunque, non oltre la data di celebrazione della relativa udienza di trattazione del ricorso” (nel caso richiamato, il contributo previsto dall’art. 48 del CGS era stato versato contestualmente alla ricezione del ricorso da parte dell’intestato Tribunale (4 luglio 2022), ancorché successivamente alla data di inoltro del Ricorso in questione (29 giugno 2022).

Tuttavia, come rilevato, nel caso che ci occupa, il contributo per l’accesso alla giustizia sportiva, per ammissione della stessa parte, non è stato affatto versato.

D'altronde, questo Tribunale ha avuto modo di chiarire in altro precedente giudicato (Decisione 29/TFN-ST - Nando Cocola e Mariavittoria Colosimo, genitori del calciatore Christian Cocola (28.8.2006 – matr. 2658071), nei confronti della società ASD Garibaldina (matr. 915567), avverso il provvedimento di diniego allo svincolo per inattività ex art. 109 NOIF emesso dal Comitato Regionale Calabria – LND) che "A voler diversamente opinare, si verrebbe del tutto a vanificare, ponendolo nel nulla, il requisito fissato dal legislatore per l’accesso agli organi della giustizia sportiva, rappresentato dal pagamento del contributo quale condizione di ricevibilità del ricorso introduttivo del giudizio. Se è vero, infatti, come osservato da questo Tribunale nel precedente sopra richiamato, che appare possibile derogare ad una lettura rigidamente formale della disposizione in questione, consentendo alla parte che si rivolge ad un organo di giustizia sportiva di provvedere a “sanare” il mancato pagamento originario del contributo di accesso (che sarebbe dovuto avvenire, al più tardi, contestualmente al deposito del ricorso), consentendo che avvenga anche successivamente a tale presentazione, non può però rinunciarsi alla condizione che lo stesso avvenga sempre e comunque entro limiti temporali ragionevoli e a condizione che tale ritardo non abbia determinato una disfunzione procedimentale o abbia nuociuto alla regolare instaurazione del contradditorio.

Diversamente, equivarrebbe a privare di ogni rilevanza la previsione normativa, divenendo di fatto sempre consentito alla parte sanare tale vizio originario, formulando apposita richiesta di rinvio al giudice, dopo l’instaurazione del contraddittorio e l’apertura del dibattimento e dopo che il giudice stesso ha rilevato in udienza la mancanza del presupposto di ricevibilità del ricorso: non potendosi, certamente, in tale ipotesi sostenere che non si determini un pregiudizio per il regolare e naturale svolgimento del processo (anche sotto il profilo della tempistica) e per la posizione della controparte chiamata e presente in giudizio".

Poiché, dunque, il contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva, nel caso in esame, non è stato versato, il ricorso va dichiarato irricevibile, restando, pertanto, preclusa ogni valutazione nel merito.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, definitivamente pronunciando, rilevato che, alla data odierna non risulta effettuato il versamento del contributo di cui all’art. 48, comma 2, CGS, dichiara irricevibile il ricorso presentato dal sig. Davide Amato.

Così deciso nella Camera di consiglio del 13 luglio 2023.

 

IL RELATORE                                                        IL PRESIDENTE

Alessandro Giuseppe Maruccio                                 Gioacchino Tornatore

 

Depositato in data 18 luglio 2023.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

 

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it