F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione IV – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0012/CFA pubblicata il 26 Luglio 2023 (motivazioni) – sig. Raffaele Pipola-Pomigliano Calcio Femminile S.r.l./Procura Federale
Decisione/0012/CFA-2023-2024
Registro procedimenti n. 0160/CFA/2022-2023
Registro procedimenti n. 0161/CFA/2022-2023
Registro procedimenti n. 0161/CFA/2022-2023
LA CORTE FEDERALE D’APPELLO
IV SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Marco Lipari – Presidente
Tommaso Marchese - Componente
Ivo Correale - Componente (Relatore)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sui reclami numero 0160/CFA/2022-2023 e 0161/CFA/2022-2023, proposti dal sig. Raffaele Pipola e dalla società Pomigliano Calcio Femminile S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dagli avv.ti Eduardo Chiacchio e Filippo Pandolfi, con studio e domicilio eletto presso il loro studio in Napoli, Centro Direzionale – Isola A/7;
contro
la Procura Federale;
per la riforma della decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare n. 0199/TFN-SD/2022-2023, depositata il 14 giugno 2023;
Visti i reclami e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti delle due cause;
Relatore all’udienza del 17 luglio 2023, tenutasi in videoconferenza, il Cons. Ivo Correale e uditi l’Avv. Filippo Pandolfi per i reclamanti e l’Avv. Alessandro Avagliano per la Procura Federale;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe, la Sezione Disciplinare del Tribunale Federale Nazionale irrogava ai due soggetti, pure in epigrafe indicati, le relative sanzioni ivi descritte.
1.1 In particolare, la vicenda riguardava l’inosservanza, entro il termine del 30 settembre 2022, dell’impegno a tesserare almeno un allenatore abilitato dal Settore Tecnico per ciascuna delle categorie giovanili - di cui al par. 4) Requisiti sportivi e organizzativi, punto 2), lettera f) del Comunicato Ufficiale n. 223/A del 27 aprile 2022 - assunto con apposita dichiarazione in sede di ammissione al Campionato di Serie A femminile 2022/2023.
Nello specifico, era risultato che i tesseramenti dell’allenatore della squadra “Under 17”, sig. Luca Improta, e dell’allenatore della squadra “Under 12”, sig. Vincenzo Esposito, erano avvenuti, rispettivamente, il 26 ottobre 2022 (quale “variazione incarico”) e il 4 gennaio 2023 (quale “primo tesseramento”), come risultante dal relativo “portale” della Divisione Calcio Femminile. Da qui, la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, aveva deliberato di trasmettere gli atti alla Procura Federale per gli adempimenti di competenza.
1.2 All’esito dell’istruttoria, in cui era stato audito anche il sig. Pipola, la Procura Federale provvedeva a deferire: il sig. Raffaele Pipola, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della Società Pomigliano Calcio Femminile S.r.l., e la stessa società per rispondere:
a) il Sig. Raffaele Pipola, della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 23 delle N.O.I.F., per aver omesso di tesserare entro il 30 settembre 2022 almeno un allenatore abilitato dal Settore Tecnico per ciascuna delle categorie giovanili di cui al par. 4, Requisiti Sportivi e Organizzativi, punto 2, lett. f) del Comunicato Ufficiale n. 223/A del 27.04.2022, contravvenendo anche all’impegno assunto con apposita dichiarazione in sede di ammissione al Campionato di Serie A femminile;
b) la società Pomigliano Calcio Femminile S.r.l., a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del C.G.S., per i fatti commessi dal proprio Presidente e Legale rappresentante.
2. La motivazione della decisione, all’esito del dibattimento ove i deferiti non risultavano costituiti, può riassumersi come segue.
2.1 Riguardo al sig. Pipola, dai fogli di censimento della Società Pomigliano Calcio Femminile S.r.l. s.s. 2022/2023, dall’elenco tesserati della Società Pomigliano Calcio Femminile S.r.l. s.s. 2022/2023 e dai referti di gara delle squadre “Under 17” e “Under 15” Regionale della società in questione emergeva con chiarezza che, nella stagione sportiva in esame, la società e il suo Presidente e legale rappresentante avevano omesso di tesserare entro la suddetta data almeno un allenatore abilitato dal Settore Tecnico per le categorie sopra riportate, risultando peraltro il sig. Luca Improta abilitato solo il 26 ottobre 2022 e il sig. Vincenzo Esposito, abilitato solo il 4 gennaio 2023.
Tali omissioni erano state riconosciute dalla stessa società, con la memoria difensiva del 18 aprile 2023 trasmessa alla Procura Federale, e configuravano violazione dell’art. 23 delle N.O.I.F., per il mancato tesseramento entro il 30 settembre 2022 di almeno un allenatore abilitato dal Settore Tecnico per ciascuna delle categorie giovanili di cui al par. 4, Requisiti Sportivi e Organizzativi, punto 2, lett. f) del Comunicato Ufficiale n. 223/A del 27.04.2022, contravvenendo anche all’impegno assunto con apposita dichiarazione in sede di ammissione al Campionato di Serie A femminile.
Questa doppia omissione, unitamente al comportamento tenuto dal Sig. Raffaele Pipola che non aveva collaborato in alcun modo all’accertamento dei fatti contestati e si era anche rifiutato di sottoscrivere il verbale di audizione del 27 marzo 2023, in linea con la richiesta della Procura Federale, giustificavano le sanzioni inflitte e sopra riportate, in ragione del duplice inadempimento e con applicazione dei minimi edittali previsti espressamente dalla disposizione violata.
3. Con rituali e distinti reclami a questa Corte, i suddetti soggetti contestavano le sanzioni inflitte, lamentando, in sintesi, quanto segue.
3.1 Con il reclamo n. 160-CFA/2022-2023, il sig. Pipola lamentava:
“ECCESSIVA SEVERITA’ E GRAVOSITA’ DELLA SANZIONE INFLITTA, DALL’ORGANO DI PRIME CURE, AL SIG. RAFFAELE PIPOLA – RAVVISABILITA’ NELLA FATTISPECIE IN ARGOMENTO DI MERO ERRORE MATERIALE ED ASSOLUTA BUONA FEDE. PER L’EFFETTO, MANCATA APPLICAZIONE DI CIRCOSTANZE ASSOLUTAMENTE ATTENUANTI E FORTEMENTE ATTENUATIVE, VALUTABILI IN FORMA PARTICOLARMENTE EMBLEMATICA ED INCISIVA, AI SENSI DEGLI ARTT. 13, COMMA 2, E 16, COMMA 1, DEL C.G.S., OLTRE CHE ALLA LUCE DEL CHIARO DISPOSTO DELL’ART. 12, COMMA 1, STESSO CODICE, CON CONGRUA E SENSIBILE RIDUZIONE DELLA DURISSIMA PUNIZIONE COMMINATA AL RECLAMANTE IN PRIMA ISTANZA”.
Sull’omesso tesseramento in questione - fermo restando che, in realtà, il sig. Luca Improta risultava abilitato dal gennaio 2022 e non dal 26 ottobre 2022, come riportato nella decisione impugnata – il reclamante poneva in evidenza che il mancato tesseramento entro i termini federali di tale allenatore era dipeso solo ed esclusivamente da un mero errore, commesso in assoluta buona fede da parte del Segretario Generale della Società, il quale il 22 settembre 2022, in termini, aveva inoltrato la richiesta di tesseramento del sig. Improta, indicando il Campionato Nazionale riferito alle Leghe A e B maschile - e non femminile – in luogo del Campionato Regionale “Under 17”, dando luogo, così, a una fattispecie di errore “scusabile”, tenendo conto che la società suddetta era di solo calcio femminile.
Era del tutto assente, quindi, l’elemento soggettivo richiesto del dolo generico, che prevede la mera consapevolezza della condotta (in questo caso omissiva).
Sull’omesso tesseramento dell’altro allenatore, questo era legato solo ed esclusivamente alla difficoltà di rintracciare e, quindi, tesserare un allenatore per la prima per la categoria Esordienti (Under 12), fermo restando che il tesseramento del tecnico Vincenzo Esposito, benché avvenuto ben oltre il termine del 30 settembre 2022, era stato effettuato il 4 gennaio 2023, comunque un mese circa prima dell’inizio del campionato di categoria.
3.2 Il reclamante, pertanto, chiedeva il riconoscimento di “trancianti ed incisive” attenuanti e/o esimenti, con tangibili e consistenti benefici sul piano sanzionatorio ed esteso e notevole ridimensionamento del trattamento punitivo individuato in prima lettura, anche in applicazione delle diminuenti di cui all’art. 13, comma 2, e all’art. 16, comma 1, del C.G.S., nonché in ossequio al precetto di cui all’art. 12, comma 1, C.G.S.
Riguardo alla mancata collaborazione del reclamante, unitamente al suo rifiuto di sottoscrivere il verbale di audizione del 27 marzo 2023, era posto in evidenza che, a parziale giustificazione del comportamento tenuto, quella del 27 marzo 2023 era la prima audizione avanti alla Procura Federale che l’interessato era stato chiamato a sostenere ed egli era totalmente ignaro delle dinamiche delle indagini, tanto è vero che non era stata richiesta neanche l’assistenza di un legale di fiducia.
3.3 Con il reclamo n. 161-CFA/2022-2023, la società riproponeva, sostanzialmente, le medesime argomentazioni del sig. Pipola, insistendo anch’essa per il riconoscimento di attenuanti e/o esimenti, con esteso e notevole ridimensionamento del trattamento punitivo individuato in prima lettura e diminuzione della sanzione pecuniaria inflitta.
4. Entrambi i reclami erano chiamati in trattazione all’udienza del 17 luglio 2023, ove questa Corte, sentite le parti come rappresentate in epigrafe, li tratteneva in decisione.
In pari data era pubblicato il relativo dispositivo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I. Il Collegio, preliminarmente, dispone la riunione dei due reclami ai sensi dell’art. 103, comma 3, C.G.S., attesa la evidente connessione oggettiva e soggettiva che li caratterizza.
II. Entrambi i reclami si palesano infondati e possono essere trattati congiuntamente, fondandosi sulle medesime affermazioni.
II.1 Per quanto riguarda il richiamo alla sussistenza di un mero errore (materiale e scusabile) che aveva indotto il Segretario Generale della Società - il 22 settembre 2022, in termini – a inoltrare la richiesta di tesseramento del sig. Improta, indicando il Campionato Nazionale riferito alle Leghe A e B maschile invece che femminile e il collegato richiamo all’insussistenza di un “dolo generico” sotteso a tale fattispecie, il Collegio osserva che, come è stato più volte chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, il nuovo C.G.S. ha evidenziato, attraverso gli articoli 6 e 7, il passaggio dal precedente sistema della responsabilità oggettiva (che già aveva incontrato alcuni temperamenti, cfr. CFA, SS.UU., n. 13/2019-2020; CFA, Sez. III, n. 124/2015-2016; CFA, Sez. I, n. 21/2014-2015), a quello della responsabilità aggravata o presunta (CFA, SS.UU,, 80/CFA/2022-2023; cfr. CFA, SS.UU., n. 58/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 77/2021-2022; CFA, Sez. III, n. 82/2021-2022).
L’art. 4, comma 2, del previgente C.G.S. prevedeva la responsabilità oggettiva della società, perché prescindeva dall’accertamento dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa e si fondava, da un lato, sul principio “ubi commoda, ibi et incommoda” (CFA, SS.UU., n. 101/2017-2018), che comporta la responsabilità della società per la semplice ricorrenza del nesso formale che lega il tesserato responsabile di un’infrazione dei precetti disciplinari e la società cui è contrattualmente legato, all’accertata condizione che l’infrazione stessa sia commessa durante, o trovi causa o possibilità di esplicazione nella prestazione sportiva cui il tesserato è tenuto (Corte di giustizia federale, SS.UU., n. 43/2011-2012); e dall’altro, sull’esigenza di rendere effettivo l’impegno delle società nel garantire il corretto svolgimento delle competizioni e prevenire il compimento di illeciti che alterino lo svolgimento della competizione sportiva (Corte Sportiva d’Appello Nazionale, Sez. III, n. 102/2019-2020). Sotto il vigente C.G.S., la responsabilità della società ex art. 6, comma 2, configura, invece, una fattispecie di responsabilità aggravata, che si affianca alla responsabilità dell’autore materiale dell’atto, quando la condotta disciplinarmente rilevante del tesserato è stata tenuta nell’ambito della sfera di azione della società, dunque in un ambito riconducibile all’espletamento di attività sportiva. La responsabilità ex art. 6, comma 2, si fonda su un criterio di imputazione che, a differenza di quanto avveniva nel sistema previgente, non prescinde dall’elemento soggettivo ma determina soltanto una presunzione di responsabilità “per colpa”. In questo mutato contesto la società può provare la scriminante o l’attenuante di cui all’art. 7 C.G.S. (cfr. CFA, SS.UU., n. 58/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 77/2021-2022).
Inoltre, ancor più specificamente, è stato anche osservato (CFA, SSUU, n. 8/2022-2023) – con argomenti che il Collegio condivide – che ai fini dell’applicazione dell’istituto dell’errore scusabile non sono sufficienti la semplice buona fede e l'esistenza di fattori soggettivi, ma occorre che obiettivamente l'errore tragga origine da incertezze o difficoltà di interpretazione delle norme; ai sensi dell’art. 4, comma 3, C.G.S., infatti, “l’ignoranza dello Statuto e delle norme federali non può essere invocata ad alcun effetto”. Così, quindi, l’errore in questione può essere considerato “scusabile” soltanto se inevitabile ed incolpevole, e quindi derivante da un’impossibilità oggettiva o soggettiva, non rimproverabile, di conoscere o comprendere pienamente il precetto oppure di osservare lo stesso (ex multis: CFA, Sez. I, n. 44/2019-2020; Sez. IV, n. 104/2022-2023).
II.2 Non è quindi richiesta, nell’attuale ordinamento, l’individuazione di un “dolo generico”, ma è sufficiente l’elemento soggettivo della “colpa”.
Nel caso di specie non appaiono situazioni idonee a giustificare l’operato della Società e applicare la scriminante invocata sulla base della buona fede del dirigente, in quanto al Collegio si palesa evidente l’ingiustificata assenza di diligenza, che avrebbe imposto al suddetto dirigente – con conseguente riflesso sulla società e sul suo legale rappresentante – di controllare con attenzione un’incombenza di non difficile adozione, quale è il tesseramento di un allenatore e l’indicazione del campionato di appartenenza, soprattutto per quanto riguarda una società ben strutturata e che partecipa a campionato nazionale, con varie squadre di categoria, come quella reclamante.
L’invocata applicazione dell’art. 13, comma 2, e dell’art. 16, comma 1, C.G.S. non può conseguire a una mera richiesta di parte ma deve essere giustificata da elementi idonei sulla “scusabilità” della condotta qui non riscontrabili. Né il giudizio avanti alla CFA può essere considerato un nuovo giudizio finalizzato solo allo sconto di pena, se non c’è specifica critica della motivazione della decisione di primo grado sul punto.
II.3 Analoga considerazione di massima deve farsi per quanto riguarda il comportamento del sig. Pipola, di cui non è fornita una adeguata giustificazione sulla sua poca collaboratività in fase di indagini, rifiutandosi egli anche di sottoscrivere il verbale di audizione del 27 marzo 2023, ove, peraltro aveva risposto genericamente a una sola domanda.
Il fatto che l’interessato non fosse stato mai prima oggetto di indagini e confronto con la Procura Federale, infatti, lungi dal giustificare la sua condotta omissiva, avrebbe dovuto, al contrario, spingerlo a essere fiducioso e leale con tale organo federale, proprio per fugare ogni dubbio su un’eventuale volontà di nascondere elementi alle indagini.
II.4 Per quanto riguarda l’altro profilo addotto dai soggetti reclamanti, per il quale era difficile reperire un allenatore per la categoria “Esordienti”, esso non appare ugualmente idoneo a legittimare l’applicazione delle attenuanti richieste, dato che tale “difficoltà” era evidentemente presente per tutte le società obbligate, le, quali, però, muovendosi per tempo, hanno evitato la sanzione. Anche qui si riscontra mancanza di diligenza da parte di una società di primario rilievo nella gestione dei propri tesserati, che avrebbe dovuto considerare con congruo anticipo la necessità di tesseramento imposta dalle N.O.I.F. Né la circostanza per la quale il tesseramento è comunque avvenuto prima dell’inizio del campionato è decisiva, in presenza di un termine ben preciso previsto dalla normativa.
II.5 A tutto quanto sopra illustrato deve aggiungersi, poi, che le sanzioni contestate sono state applicate comunque nel minimo edittale, per cui non si riscontra alcuna valida ragione per applicare le invocate scriminanti di cui agli artt. 13, comma 2, e 16, comma 1, C.G.S.
Per quanto dedotto, pertanto i reclami non possono trovare accoglimento.
P.Q.M.
Riuniti preliminarmente i reclami in epigrafe, li respinge.
Dispone la comunicazione alle parti con PEC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Ivo Correale Marco Lipari
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce