F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0003/CSA pubblicata del 13 Luglio 2023 – G.S.D. Lascaris 1954
Decisione/0003/CSA-2023-2024
Registro procedimenti n. 0010/CSA/2022-2023
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Fabio Di Cagno – Vice Presidente
Agostino Chiappiniello – Componente (relatore)
Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero reclamo numero 302/CSA/2022-2023 - PST_0010/CSA/2022-2023, proposto dalla Società G.S.D. Lascaris 1954 in data 23.06.2023,
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico, di cui al Com. Uff. n. 223 del 19 giugno 2023;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 4 luglio 2023, il dott. Agostino Chiappiniello;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La Società G.S.D. Lascaris 1954 ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica a quattro giornate effettive di gara, inflitta al Calciatore De Luca Vincenzo dal Giudice Sportivo presso Settore Giovanile e Scolastico, di cui al Com. Uff. n. 223 del 19 giugno 2023, in relazione alla gara GSD Lascaris/ASD Tau Calcio Altopascio, del 18 giugno 2023— Finale Nazionale Under 17.
Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: "Per condotta irriguardosa e frasi ingiuriose nei confronti della terna".
La società reclamante ha prospettato una diversa qualificazione dei fatti, sostenendo che il calciatore non avrebbe profferito frasi ingiuriose nei confronti della terna arbitrale e non avrebbe tenuto una condotta irriguardosa.
Si precisa nel reclamo che il Del Luca, durante la sua carriera, ha sempre avuto un comportamento corretto e improntato a buona fede.
La reclamante chiede l’ammissione dei video allegati al reclamo e la riduzione della sanzione inflitta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d'Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere rigettato.
La società opera una ricostruzione dei fatti oggetto della squalifica tesa a negare l’esistenza della condotta ingiuriosa e irriguardosa.
Il Collegio rileva tuttavia che il referto arbitrale, che ai sensi dell'art. 61, comma 1, C.G.S., ha valore di piena prova in ordine ai fatti accaduti ed ai comportamenti tenuti dai tesserati sul campo di gioco, così testualmente recita: <<al 35° del secondo tempo espulso n. 7 De Luca Vincenzo del Lascaris per linguaggio offensivo ed irriguardoso nei confronti degli ufficiali di gara. Seduto in panchina dopo essere stato sostituito, il calciatore in questione lanciava la pettorina per terra e con tono ironico diceva: “Complimenti siete dei fenomeni, gli avete regalato due gol in fuorigioco, coglioni”>>.
Da detta attestazione appare fondata la qualificazione effettuata dal giudice sportivo dei fatti esaminati in termini di condotta ingiuriosa o irriguardosa ex art. 36, comma 1, lett. a), del C.G.S. e smentita la diversa ricostruzione proposta dalla società, in insanabile contrasto con il referto arbitrale.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte con PEC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Agostino Chiappiniello Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce