Decisione C.F.A. – Sezione I : Decisione pubblicata sul CU n. 0017/CFA del 2 Agosto 2023 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Calabria pubblicata sul Comunicato ufficiale n. 175 del 27 giugno 2023

Impugnazione – istanza: Sigg.ri A.C.-V.C.-A.S.D. Marca Football Club/Procura Federale Interregionale

Massima: E’ nulla la motivazione per relationem del primo giudice con l’effetto che la Corte giudica nel merito….Il Tribunale territoriale ha inflitto le sanzioni sopra riferite sul presupposto che “che gli elementi documentali raccolti integrino gli estremi dell'illecito contestato per come riferito nella parte motiva del deferimento, sopra trascritta”. I reclamanti ritengono che quella ora riportata non potrebbe intendersi nemmeno come motivazione per relationem (che già costituirebbe una forzatura) in quanto: a) il rinvio è fatto alla posizione dell’Organo requirente e non a un provvedimento adottato da un Organo sportivo giudicante; b) dal deferimento non potrebbe ricavarsi alcuna considerazione giuridica che autorizzi l’affermazione secondo la quale vi fosse “l’obbligo/la necessità/l’opportunità di coinvolgere nella fusione sportiva gli eredi (da anni estranei alle vicende del Marca) di un socio di minoranza”.  Orbene, secondo la costante giurisprudenza endo-federale, la valutazione della sufficienza della motivazione va fatta caso per caso e non in astratto (CFA, SS.UU., n. 95/2019-2020) e l’anomalia motivazionale si configura non solo quando essa manchi del tutto dal punto di vista grafico ovvero (il che è più verosimile, dato che la precedente è in definitiva un’ipotesi di scuola, destinata ad avverarsi solo in presenza di sviste materiali del redattore o di malfunzionamento dei sistemi informatici) quando, pur essendo formalmente presente, si collochi al di sotto del minimo costituzionalmente imposto dal rispetto dell’art. 111, sesto comma, Cost., e abbia carattere di motivazione apparente per essere connotata dal contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o dall’avere carattere meramente assertivo, tautologico, apodittico (CFA, SS.UU., n. 74/2020-2021). Il punto, dunque, non è quantitativo, ma qualitativo. Una motivazione può essere sintetica, ma idonea (come, ad esempio, nelle controversie decise da Cass. civ., SS.UU., 7 aprile 2023, n. 9543; Cons. Stato, Sez. V, 24 gennaio 2020, n. 602; CFA, SS. UU., n. 74/2020-2021); e, all’inverso, meramente apparente allorché, al di là della veste formale, non consenta di comprendere le ragioni della decisione e l’iter logico seguito per pervenire al risultato enunciato, non assolvendo così alla finalità sua propria che è quella di consentire alle parti, al giudice dell’eventuale grado successivo e a tutti i consociati (dell’ordinamento generale o dello specifico ordinamento settoriale) la comprensione dell’esercizio del potere giurisdizionale. Conviene anche rilevare che questo indirizzo giurisprudenziale è del tutto coerente con quelli - altrettanto costanti e, come suol dirsi, granitici - del giudice ordinario (per tutte: Cass. civ., Sez. I, 5 aprile 2023, n. 9422: Id., Sez. III, 31 gennaio 2023, n. 2889; Id., SS.UU., 21 dicembre 2022, n. 37406; Id., Sez. lav., 15 novembre 2022, n. 33649) come pure del giudice amministrativo (per tutte: Cons. Stato, Sez. III, 28 giugno 2023, n. 6309; Id., Sez. VII, 2 dicembre 2022, n. 9553; Id., Sez. VII, 27 aprile 2022, n. 3302; Id., Sez. III, 10 luglio 2022, n. 4455; Id., Ad. plen., 30 luglio 2028, n. 10 e n. 11). In questa prospettiva - e al di là dei dubbi espressi dai reclamanti al riguardo - la motivazione per relationem è del tutto ammissibile, alla condizione (ovvia, per quanto si è appena ricordato) che essa consenta una adeguata ricostruzione del ragionamento del decidente cosicché, ad esempio, l’onere motivazionale non sarebbe soddisfatto da una semplice e acritica applicazione della tecnica del c.d. “copia e incolla” (Cass. pen., Sez. III, 8 febbraio 2022, n. 19633) ovvero dal rinvio a precedenti non ricollegati esplicitamente alla fattispecie (Cass. civ., Sez. I, 30 gennaio 2023, n. 2685) o al provvedimento giudiziario reso in un altro processo (Cass. civ., Sez. III, 26 luglio 2022, n. 23343). Quello che occorre, in altri termini, è che l’atto oggetto di relatio sia oggetto di una autonoma valutazione critica (Cass. civ., Sez. VI, 10 gennaio 2022, n. 459). Il che nella specie non è avvenuto, perché il primo giudice si è limitato a richiamare l’atto di deferimento, non lo ha vagliato e, comunque, non si è per nulla confrontato con le ragioni esposte dai deferiti nelle proprie difese. Da ciò appunto segue la sussistenza del vizio denunziato. Peraltro, nell’ambito del processo sportivo, la mancanza della motivazione non rappresenta una causa di nullità della pronuncia e il relativo accertamento non comporta la regressione del processo al grado precedente. Difatti, a norma dell’art. 106, comma 2, terzo periodo, CGS, il vizio in questione si traduce soltanto in un vizio della decisione impugnata che - in forza del principio devolutivo del gravame - questa Corte federale d’appello è legittimata a eliminare, integrando la motivazione carente o insufficiente e, comunque, decidendo sul merito della causa (CFA, SS.UU., n. 74/2020-2021).

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