F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 07/TFN-SVE del 2 Agosto 2023 (motivazioni) – AC Monza Spa / ASD GLS Dorica AN. UR. – Reg. Prot. 32/TFN-SVE

Decisione/0007/TFNSVE-2023-2024

Registro procedimenti n. 0032/TFNSVE/2022-2023

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

 

composto dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti – Presidente

Giuseppe Lepore – Vice Presidente

Cristina Fanetti – Componente (Relatore)

Carmine Fabio La Torre – Componente

Roberta Landi – Componente

ha pronunciato, all’udienza del giorno 24 luglio 2023, sul ricorso ex art. 90, comma 1, lett. a), CGS proposto dalla società AC Monza Spa (matr. 943309) nei confronti della società ASD GLS Dorica AN. UR. (matr. 949719) al fine di richiedere il saldo dei corrispettivi previsti dai contratti di collaborazione tecnica e di organizzazione di un AC Monza Camp,

la seguente

DECISIONE

Con ricorso del 29.06.2023, la società AC Monza Spa ha adito questo Tribunale chiedendo la condanna della ASD GLS Dorica AN. UR. al pagamento della somma totale di 6.600,00 in virtù di due contratti di collaborazione tecnica denominati Monza Academy, per le stagioni sportivi e 2021/2022 e 2022/2023 e del contratto di organizzazione dell’AC Monza Camp nell’estate 2022.

Assumeva la società ricorrente di aver sottoscritto con la ASD GLS Dorica AN. UR. i seguenti contratti:

1. Contratto di affiliazione sportiva denominato “Scrittura privata per la costituzione del rapporto di collaborazione tecnica denominato Monza Academy” relativo alle stagioni sportive 2020/2021 e 2021/2022;

2. Contratto di affiliazione sportiva denominato “Scrittura privata per la costituzione di un rapporto di collaborazione denominato Monza Elite” relativo alla stagione sportiva 2022/2023;

3. Contratto avente ad oggetto l’organizzazione di un AC Monza Camp nel corso dell’estate del 2022.

Per ciascuno dei primi due contratti l’ASD GLS Dorica AN. UR. si obbligava a corrispondere alla AC Monza S.p.a, l’importo di 2.500 oltre IVA con le seguenti modalità: 900,00 oltre iva il 30 novembre della stagione sportiva di riferimento; 800 oltre IVA, il 31 gennaio della stagione sportiva di riferimento; 800,00 oltre IVA il 31 marzo della stagione sportiva di riferimento. Per il terzo contratto, invece, il corrispettivo era fissato in 500,00 iva inclusa da corrispondersi entro il 5 settembre 2022. Il tutto per un totale di 6.600,00.

L’AC Monza Spa, alle singole scadenze, emetteva regolari fatture ma nessun pagamento veniva effettuato dalla società resistente.

La ASD GLS Dorica AN. UR., ritualmente notiziata del ricorso, non si costituiva in giudizio.

In data 19 luglio 2023, tuttavia, effettuava un pagamento di 3.050,00 a saldo del contratto di affiliazione sportiva per le stagioni 2020/2021 e 2021/2022.

La vertenza veniva discussa dalla AC Monza Spa all’udienza del 24.07.2023.

Il ricorso è fondato e va accolto in parte qua.

In via preliminare, si rileva la regolarità della notifica effettuata via pec dalla ricorrente nei confronti della ASD GLS Dorica AN.UR.

Nel merito, la richiesta di pagamento è fondata.

La AC Monza Spa deposita in atti i contratti di affiliazione sportiva e di organizzazione del camp estivo nonché le relative fatture; da tali documenti si evince pertanto la legittimità della richiesta.

Si deve dare atto del pagamento, medio tempore, da parte della resistente, della somma di 3.050,00 a copertura del contratto di affiliazione sportiva per le stagioni 2020/2021 e 2021/2022, come da bonifico versato in atti dalla AC Monza Spa.

Come visto il valore totale dei contratti di affiliazione sportiva e di organizzazione del camp estivo è pari ad 6.600,00, da cui va detratta la somma di 3.050,00 versata in data 19.07.2023.

Ad oggi, pertanto, la ASD GLS Dorica AN. UR. è ancora debitrice nei confronti della AC Monza S.p.a. della somma di 3.550,00. Trattandosi di transazioni commerciali, sulla somma sopra individuata dovranno essere calcolati gli interessi moratori dalle singole scadenze al saldo.

Le spese di lite seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente il ricorso proposto dalla società AC Monza Spa e, per l’effetto, condanna la società ASD GLS Dorico AN. UR. al pagamento in favore della ricorrente della somma di euro 3.550,00 (tremilacinquecentocinquanta/00), oltre IVA se dovuta e interessi moratori dalle singole scadenze fino al soddisfo. Condanna la soccombente al pagamento delle spese di lite, che liquida nella misura di euro 500,00 (cinquecento/00), oltre oneri accessori se dovuti.

Così deciso nella Camera di consiglio del 24 luglio 2023.

 

IL RELATORE                                                       IL PRESIDENTE

Cristina Fanetti                                                        Stanislao Chimenti

 

Depositato in data 2 agosto 2023.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

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