F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 08/TFN-SVE del 2 Agosto 2023 (motivazioni) – AC Monza Spa / ASD Barano Calcio – Reg. Prot. 28/TFN-SVE

Decisione/0008/TFNSVE-2023-2024

Registro procedimenti n. 0028/TFNSVE/2022-2023

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

 

composto dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti – Presidente

Giuseppe Lepore – Vice Presidente

Cristina Fanetti – Componente

Carmine Fabio La Torre – Componente

Roberta Landi – Componente (Relatore)

ha pronunciato, all’udienza del giorno 24 luglio 2023, sul ricorso ex art. 90, comma 1, lett. a), CGS proposto dalla società AC Monza Spa (matr. 943309) nei confronti della società ASD Barano Calcio (matr. 72388) al fine di richiedere il saldo del corrispettivo previsto dal contratto di affiliazione sportiva.

la seguente

DECISIONE

Con rituale ricorso del 26 giugno 2023, proposto ai sensi dell’art. 90, comma 1, lett. a, CGS FIGC e depositato in data 27 giugno 2023, l’AC Monza Spa ha adito questo Tribunale per la condanna della ASD Barano Calcio al pagamento in suo favore dell’importo di 2.500,00 – oltre IVA e interessi di mora – in forza di un contratto di affiliazione sportiva sottoscritto dalle parti in data 17 settembre 2020 e con scadenza il 30 giugno 2022.

La società ricorrente lamenta la violazione dell’art. 8.1 del Contratto di affiliazione, in virtù del quale la ASD Barano Calcio si era obbligata a corrispondere al Monza l’importo di 2.500,00 (oltre IVA) per ciascuna delle stagioni sportive 2020/2021 e 2021/2022. Stando alle allegazioni della ricorrente, il Barano Calcio non avrebbe corrisposto l’importo dovuto in suo favore in relazione alla stagione sportiva 2021/2022 e per il quale l’art. 8.2 del Contratto aveva previsto il versamento in tre rate, con le seguenti scadenze: a) 900,00, oltre IVA, il 30 novembre 2021; b) 800,00, oltre IVA, il 31 gennaio 2022; c) 800,00, oltre IVA, il 31 marzo 2022.

La ricorrente ha prodotto il contratto in parola, recante l’intestazione “Scrittura privata per la costituzione del rapporto di collaborazione tecnica denominato Monza Elite”, e la fattura n. 254 del 24 novembre 2021 per l’importo di 2.500,00 (oltre IVA). Ai sensi dell’art. 90, comma 1, lett. a, CGS FGC la Sezione vertenze economiche del Tribunale Federale a livello Nazionale è competente, tra l’altro e quale giudice di primo grado, in ordine “alle controversie di natura economica tra società, comprese quelle relative al risarcimento dei danni per i fatti di cui all’art. 25”.

Assegnato al procedimento R.G. n. 0028/TFNSVE/2022-2023, la Segreteria del Tribunale, con Prot. n. 31610/28/TFN-SVE/VDF, ha richiesto la copia degli atti ad esso inerenti alla Lega Nazionale Professionisti di Serie A e al Comitato Regione Campania. I predetti Organi hanno riscontrato la richiesta comunicando che, esperite le necessarie verifiche, non risultava in loro possesso né documentazione né corrispondenza in merito al gravame.

La ASD Barano Calcio, sebbene ritualmente evocata in giudizio, non ha spiegato difese.

Verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, la vertenza è stata trattenuta in decisione nella Camera di consiglio del 24 luglio 2023.

Dall’esame della documentazione prodotta il ricorso appare fondato.

Per indirizzo consolidato, il creditore che agisce per la risoluzione, per il risarcimento del danno o per l’adempimento di un’obbligazione contrattuale deve dimostrare la fonte (legale o negoziale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi ad allegare la circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre incombe sul debitore la prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, a partire – se del caso – dall’avvenuto adempimento (ex multis, Cass. n. 3966/2020; per la giustizia sportiva si v., per un caso del tutto analogo a quello che occupa, Trib. Fed. Naz., Sez. Vert. Econ., dec., 28 luglio 2022, n. 6). Nel caso di specie, a fronte della validità ed efficacia del contratto allegato e della sua integrale esecuzione da parte della ricorrente, la resistente non ha dato prova di aver corrisposto per intero il prezzo pattuito alle scadenze concordate. Stando infatti alle allegazioni del Monza, il Barano avrebbe ottemperato soltanto a quando dovuto per la stagione 2020/2021, lasciando inadempiuto il prezzo da versare per la stagione sportiva 2021/2022.

Alla luce di ciò, considerato che il corrispettivo dovuto era determinato in 5.000,00 oltre IVA, di cui 2.500,00 per la stagione 2020/2021 ed 2.500,00 per la stagione 2021/2022, e che la ricorrente ha dedotto il mancato versamento dell’importo dovuto per la sola stagione 2021/2022, la ASD Barano Calcio deve ritenersi tuttora obbligata al versamento in favore dell’AC Monza Spa della residua somma di 2.500,00 oltre IVA, se dovuta, e interessi moratori dalle singole scadenze previste in contratto fino al soddisfo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso proposto dalla società AC Monza Spa e, per l’effetto, condanna la società ASD Barano Calcio al pagamento in favore della ricorrente della somma di euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre IVA se dovuta e interessi moratori dalle singole scadenze fino al soddisfo. Condanna la soccombente al pagamento delle spese di lite, che liquida nella misura di euro 500,00 (cinquecento/00), oltre oneri accessori se dovuti.

Così deciso nella Camera di consiglio del 24 luglio 2023.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Roberta Landi                                                         Stanislao Chimenti

 

 

Depositato in data 2 agosto 2023.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

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