F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 6/TFNT del 4 Agosto 2023 (motivazioni) – US Grosseto 1912 SSARL / Federico Borro – Reg. Prot. 2/TFN-ST

Decisione/0006/TFNST-2023-2024

Registro procedimenti n. 0002/TFNST/2023-2024

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE TESSERAMENTI

 

composto dai Sigg.ri:

Gioacchino Tornatore – Presidente

Antonio Rinaudo – Vice Presidente

Fernando Casini – Componente

Francesco Corsi – Componente

Angelo Pasquale Perta – Componente (Relatore)

ha pronunciato, all’udienza del giorno 26 luglio 2023, sul ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a), CGS proposto dalla società US Grosseto 1912 SSARL (matr. 936109) nei confronti dei sig.ri Maurizio Borro e Alessandra Andreoni, genitori del calciatore Federico Borro (6.2.2006 – matr. 2537087) al fine di ottenere il riconoscimento della declaratoria di nullità dello svincolo per accordo ex art. 108 NOIF,

la seguente

DECISIONE

Il ricorso

La Società U.S. Grosseto 1912 S.s.r.l., rappresentata e difesa da Legale di fiducia, ha proposto per mezzo PEC all’indirizzo: tfn.tesseramenti@pec.figc.it e per mezzo raccomandata con ricevuta di accettazione, al Sig. Federico Borro (matricola 2537087), calciatore presso la medesima Società, ed ai suoi genitori un ricorso “ai sensi dell’art. 108 N.O.I.F.” “avverso la validità dello svincolo per accordo con il calciatore e con domanda cautelare”, datato 04.07.2023.

La ricorrente premetteva in fatto che:

- il Sig. Federico Borro, nato a Velletri (RM), il 06/02/2006, nella stagione sportiva 2022/2023 era stato tesserato per la ricorrente, che aveva partecipato al campionato di Serie D;

- in data 15 giugno 2023, la Società aveva ricevuto, via mail, da parte del Dipartimento Interregionale L.N.D., copia dell’accordo di svincolo ex art. 108 N.O.I.F. asseritamente perfezionatosi tra il Grosseto e il calciatore;

- l’accordo di svincolo ex art. 108 N.O.I.F. portava, come data di sottoscrizione, il 30/05/2023 ed era stato depositato il 30/05/2023;

- tuttavia, la ricorrente sostiene che, contrariamente a quanto riportato nel negozio impugnato, il medesimo si sia perfezionato il 18/11/2022, di talché lo stesso sarebbe risultato depositato ben oltre il termine perentorio di venti giorni previsto dall’art. 108 N.O.I.F.

La Società, quindi, attesa la sussistenza di gravi profili di invalidità idonei ad inficiare siffatto negozio, ha inteso impugnare lo stesso innanzi all’On.le Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti per i motivi di seguito illustrati:

1. INVALIDITÀ DELL’ACCORDO DI SVINCOLO EX ART. 108 N.O.I.F. PER TARDIVO DEPOSITO DELLO STESSO

La ricorrente, nel ricorso, evidenzia che, secondo il disposto del primo comma dell’art. 108 N.O.I.F., le società possono convenire con calciatori/calciatrici “non professionisti” e “giovani dilettanti” accordi per il loro svincolo da depositare, a pena di nullità, presso i Comitati e Divisioni, entro venti giorni dalla stipulazione degli stessi.

A dire del tesserato, le parti avrebbero perfezionato, in data 30/05/2023, accordo per lo svincolo (al termine della stagione sportiva 2022-2023) in ossequio all’art. 108 delle N.O.I.F. ed il deposito del medesimo è stato effettuato il 30/05/2023.

La Società contesta (e disconosce), ai sensi degli artt. 2712 e 2719 c.c., che l’accordo per lo svincolo sia stato effettivamente sottoscritto nella data indicata nell’impugnato documento, atteso che il negozio, a detta della ricorrente, risulterebbe essersi perfezionato il 18/11/2022.

La Società, ai fini della corretta ricostruzione dei fatti, ha ritenuto opportuno precisare come, in data 24/11/2022, fosse stata interessata dal trasferimento della titolarità delle proprie partecipazioni.

La ricorrente afferma, ancora, che il documento de quo è stato firmato, per il Club calcistico, dal segretario sportivo, Sig. Giampaolo Gorelli.

Sul punto la ricorrente si esprime testualmente in tal modo:

“Poiché in data 15/06/2023, alla ricezione dell’accordo, l’attuale management non rammentava di aver mai autorizzato lo svincolo ex art. 108 N.O.I.F. del Calciatore, veniva convocato il segretario generale, firmatario del documento, il quale riferiva che il 18/11/2022 l’allora Presidente della Società, Salvatore Guida, gli chiese di generare dal sistema informatico e sottoscrivere il modello di svincolo per accordo ex art. 108 N.O.I.F., che venne firmato e consegnato, in quella stessa data, al Calciatore. La predetta circostanza risulta dalla dichiarazione pro veritate del Sig. Gorelli, soggetto, peraltro, del tutto indifferente al presente giudizio, avendo lo stesso risolto il proprio contratto di collaborazione con la Società, a far data dal 27/06/2023 e, dunque, non facente più parte dell’organico della stessa (Docc. 6 e 7). A supporto del disconoscimento della data di perfezionamento dell’accordo che ci occupa, soccorre la data di ‘download’ risultante dal portale tesseramenti F.I.G.C., che conferma la generazione del documento il 18/11/2022 (Doc. 8).

Ciò posto, anche alla luce del disconoscimento della data di perfezionamento dell’accordo nonché della dichiarazione confessoria ex art. 2735 c.c. resa dal Sig. Giampaolo Gorelli, non vi è chi non veda come si sia raggiunta piena prova del fatto che l’accordo di svincolo in questione si è perfezionato il 18/11/2022

Se così è, va da sé come il deposito del negozio, intervenuto il 31/05/2023, sia irrimediabilmente tardivo perché effettuato ben oltre i 20 giorni previsti dal primo comma dell’art. 108 N.O.I.F.

Conseguentemente, andrà dichiarata l’invalidità dell’accordo di svincolo che ci occupa”.

La Società sottolinea anche come il termine di venti giorni per il deposito dell’accordo previsto dall’art. 108 delle N.O.I.F. sia da ritenersi manifestamente perentorio in virtù dell’art. 44, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva F.I.G.C.

La Società calcistica, in conformità alla sue stesa tesi, ha richiamato l’arresto della giurisprudenza di settore in un precedente aderente al caso di specie, secondo cui “questa tipologia di termine abbia natura sostanziale e non processuale. Esso non svolge una funzione di mera comunicazione a fini procedimentali, ma scandisce il perfezionamento sostanziale della fattispecie di svincolo, rendendo l’atto giuridicamente opponibile erga omnes soltanto con l’effettiva e materiale collocazione presso gli uffici del competente organo federale. Il deposito, ossia la disponibilità materiale dell’atto presso gli uffici, appare elemento essenziale della fattispecie” (Decisione della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 8/D del 27/09/2012).

Nel ricorso, la Società riassume quanto sostenuto secondo la seguente consecutio logica:

“Riassumendo, si è dedotto e dimostrato che:

- l’accordo che ci occupa è stato perfezionato il 18/11/2022 e non il 29/05/2023;

- il negozio de quo è stato depositato il 31/05/2023;

- il termine di venti giorni per il deposito dell’accordo sottoscritto dagli interessati è perentorio.

Ai fini della corretta ricostruzione dei fatti, ove l’On.le Tribunale Federale Nazionale lo ritenesse opportuno, potrà:

- ammettere la testimonianza del Sig. Giampaolo Gorelli ai sensi dell’art. 60 C.G.S.

- incaricare la Procura Federale di svolgere ogni opportuno accertamento ai sensi dell’art. 62 N.O.I.F”

2. DOMANDA CAUTELARE: RICHIESTA DI SOSPENSIONE DELLA VALIDITÀ DELL’EVENTUALE SVINCOLO FINO ALLA DECISIONE DI MERITO

La ricorrente, nella domanda cautelare, invoca gli art. 96 e 97 del Codice di Giustizia Sportiva che attribuiscono al Tribunale il potere di adottare misure cautelari nel caso in cui sussista un pregiudizio grave ed irreparabile durante il tempo necessario a giungere alla decisione.

Ricorda che la misura cautelare può essere disposta ai sensi dell’art. 96 CGS, collegialmente in camera di consiglio, ovvero, ai sensi dell’art. 97 CGS, “in caso di estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio”, dal Presidente dell’organo di giustizia in via provvisoria.

La Società sottolinea anche l’eventualità che il calciatore svincolato ex art. 108 N.O.I.F. possa tesserarsi immediatamente per altro Club, essendo tale operazione consentita dal 1° luglio ai sensi del C.U. n. 233/A del 28 giugno 2023.

La ricorrente, di seguito, ha aggiunto che: “Poiché il bene della vita oggetto della tutela auspicata dalla Società è costituito dal ripristino del vincolo tra Calciatore e Società, appare evidente che il decorso del tempo necessario al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Tesseramenti, per assumere la decisione, potrebbe compromettere l’efficacia della decisione stessa, che sarebbe inevitabilmente frustrata qualora un terzo club instaurasse un vincolo di tesseramento con l’odierno resistente a seguito dell’illegittimo svincolo ex art. 108 N.O.I.F. dichiarato dal Dipartimento Interregionale.

Posto che il tesseramento del Calciatore è già possibile in favore di eventuali terzi club e che detta procedura è esperibile in un lasso di tempo brevissimo, appare evidente come, ai fini della salvaguardia del diritto rivendicato dalla Società, sia necessaria l’adozione di un provvedimento cautelare urgente del Presidente del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Tesseramenti, non sussistendo le condizioni per attendere la prima Camera di Consiglio utile.

A tal proposito, giova menzionare la circostanza che il Calciatore, alla diffida della Società che ha rappresentato i profili di invalidità dello svincolo per accordo ex art. 108 NOIF, non ha fornito alcun riscontro (Doc. 9)”.

Per questi motivi, la Società ha chiesto che, in accoglimento del ricorso:

“- il Presidente del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti, voglia, in via cautelare, ai sensi degli art. 97 C.G.S., sospendere l’efficacia e la validità dello svincolo del calciatore, fino alla trattazione della domanda cautelare in occasione della prima Camera di consiglio utile, sussistendo estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della Camera di consiglio;”

“- che, sempre in via cautelare, il Tribunale Federale Nazionale, Sezione tesseramenti, voglia, ai sensi dell’art. 96 C.G.S., sospendere l’efficacia e la validità dello svincolo del calciatore fino alla decisione di merito, sussistendo pregiudizio grave e irreparabile durante il tempo necessario a giungere ad una decisione sul ricorso;”

“- nel merito, dichiari la nullità dello svincolo per accordo ex art. 108 N.O.I.F. perfezionato con il calciatore in data 30/05/2023.”

In via istruttoria:

A) La ricorrente depositava, oltre alla prova di notifica del ricorso “alla controparte”, i seguenti documenti:

1) mail del Dipartimento L.N.D. c/o F.I.G.C. del 15/06/2023;

2) svincolo per accordo ex art. 108 N.O.I.F. impugnato;

3) prova del deposito dell’accordo di svincolo;

4) atto di cessione di quote della Società;

5) verbale attribuzione poteri;

6) dichiarazione pro veritate del Sig. Giampaolo Gorelli;

7) risoluzione consensuale contratto di collaborazione Sig. Giampaolo Gorelli;

8) estratto pagina portale F.I.G.C. del Grosseto;

9) diffida U.S. Grosseto 1912 SSDRL.

B) La ricorrente ha chiesto, inoltre, che, ai sensi dell’art. 60 CGS, come testimone il Sig. Giampaolo Gorelli, sui seguenti capitoli di prova:

“1) Vero che Lei ha sottoscritto la dichiarazione prodotta sub documento 6 che Le si rammostra;

2) Vero che le circostanze riferite nella dichiarazione prodotta sub documento 6 che Le si rammostra sono vere;

3) Vero che in data 18 novembre 2022 il Sig. Salvatore Guida chiede al teste di generarle un modello di svincolo ex art. 108 N.O.I.F. relativo al calciatore Federico Borro, di sottoscriverlo e di consegnarlo al predetto calciatore;

4) Vero che, nello stesso giorno, il documento venne sottoscritto sia dal testimone sia dal calciatore Federico Borro.”

C) La ricorrente ha chiesto, ancora, che l’On. le Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti, “voglia incaricare la Procura Federale di svolgere ogni opportuno accertamento in ordine alla data di sottoscrizione del modello di svincolo ex art. 108 prodotto sub. doc. 2.”

La Società, infine, domandava espressamente l’addebito della tassa di reclamo e dei diritti di copia sul conto campionato acceso dalla U.S. Grosseto S.s.a.r.l.

LA COSTITUZIONE DEL CALCIATORE

Si è costituito il calciatore per mezzo di “Controdeduzioni ex art. 89 del C.G.S.” premettendo in fatto che:

1. il calciatore era stato tesserato con la Società per la stagione calcistica 2022/2023;

2. alla fine della menzionata stagione calcistica la Società aveva informato il calciatore di non volere proseguire il rapporto sportivo e, pertanto, in data 30/5/2023 fu sottoscritto dalle parti l’accordo per svincolo ex art. 108 N.O.I.F.: all’esito, il documento venne spedito a mezzo raccomandata in pari data, nel rispetto dei perentori termini regolamentari, al competente Ufficio della Lega Nazionale Dilettanti, che ha ricevuto l’accordo in data 1/6/2023 (doc. 1 della difesa del calciatore);

3. in data 28/6/2023, il calciatore veniva diffidato dalla Società ricorrente (doc. 2 della difesa del calciatore);

4. in data 6/7/2023, gli odierni resistenti avevano contestato puntualmente ogni addebito, invitando la Società a desistere da qualsiasi infondato giudizio (doc. 3 della difesa del calciatore);

5. in data 11/7/2023 il minore Federico Borro è stato tesserato da altra Società (tesseramento n. DL12718561), la Aglianese Calcio 1923 SSDARL;

6. nonostante ciò, con ricorso notificato in data 13/7/2023 la Società ha impugnato lo svincolo per accordo ex art. 108 N.O.I.F. innanzi a codesto Tribunale, deducendo l’invalidità dello stesso per tardività del deposito e chiedendo in via cautelare la sospensione dell’efficacia dello svincolo in esame fino alla decisione di merito (doc. 4 della difesa del calciatore);

7. a dire della Difesa del calciatore, la Società (ricostruendo i fatti erroneamente e basandosi su un impianto probatorio ritenuto inammissibile) ha fondato il reclamo sull’unica circostanza che, asseritamente perfezionato lo svincolo ex art. 108 N.O.I.F. in data 18/11/2022, il deposito dello stesso presso il competente Comitato Regionale in data 30/5/2023 sarebbe invalido per decorso dei perentori termini regolamentari.

La Difesa del calciatore, in diritto, contesta quanto dedotto dalla Società per tali motivi:

1. Inammissibilità del ricorso per omessa impugnazione della comunicazione e/o del provvedimento ex art. 108, secondo comma, N.O.I.F. nonché per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti della Lega Nazionale Dilettanti e della Aglianese Calcio 1923 SSDARL.

Ritiene la Difesa del calciatore che il ricorso promosso dalla Società U.S. Grosseto 1912 debba essere dichiarato inammissibile per la omessa impugnazione del provvedimento federale, nonché per la omessa corretta integrazione del contraddittorio del giudizio nei confronti dei litisconsorti necessari LND e della nuova Società Aglianese Calcio 1923 SSDARL.

La detta inammissibilità, secondo la difesa del calciatore, deriverebbe da quanto stabilito dall’art. 108 N.O.I.F., in base al quale l’accordo per svincolo convenuto tra le parti sia valido purché depositato presso il competente Ufficio federale nel perentorio termine di venti giorni dalla sua sottoscrizione (primo comma); e considerato anche che la conseguente decadenza del tesseramento è disposta “da parte degli organi federali competenti” (secondo comma); a ciò si aggiunga che ogni parte interessata possa impugnare la validità dell’accordo depositato “entro trenta giorni dalla data in cui il competente Comitato o Divisione ha provveduto a restituire all’interessato copia dell’accordo” (terzo comma).

Dalla lettura della norma risulterebbe come l’Organizzazione – segnatamente l’Ufficio Tesseramenti della Lega Nazionale Dilettanti – sia parte indefettibile del procedimento di decadenza del tesseramento in conseguenza di accordo per svincolo e come la stessa debba essere necessariamente coinvolta come parte interessata durante l’iter procedimentale fino allo svincolo e come litisconsorte necessaria nell’eventuale impugnazione poi.

La Difesa del calciatore obietta, inoltre, alla ricorrente che, se è i discutibile che la Società abbia introdotto il ricorso/reclamo del termine di venti giorni dalla notizia del deposito (il ricorso risulta datato 4/7/2023 a fronte della comunicazione della LND del 15/6/2023, cfr. doc. 1, fascicolo avversario), è parimenti pacifico che la stessa non abbia impugnato con il proprio reclamo alcun provvedimento di svincolo - né che abbia evocato in giudizio la competente Lega Nazionale Dilettanti, conseguendone la più assoluta inammissibilità in rito del proprio atto introduttivo.

Rileva ancora, sotto diverso profilo, come la comunicazione della LND avesse sancito, a decorrere dal 1/7/2023, l’operatività dello svincolo del giovane calciatore dall’U.S. Grosseto 1912. Pertanto, fermo restando che nessuna eccezione venne sollevata al riguardo dalla odierna ricorrente, risulterebbe evidente come l’accordo per svincolo tra le parti abbia consumato i propri effetti alla data del 1/7/2023, senza che alcun provvedimento della Giustizia Sportiva abbia accolto le infondate pretese avversarie e senza che controparte avesse promosso alcun reclamo entro tale perentorio termine.

Deriverebbe da quanto sopra che ben avrebbe potuto agire la Società, anche solo in via cautelare, prima del 1/7/2023, per ottenere – quanto meno in rito – il vaglio delle proprie richieste, comunque infondate nel merito. Omettendo tale tempestiva impugnazione, lo svincolo ha prodotto i propri effetti e il calciatore si è trovato libero per essere così tesserato in data 11/7/2023 (anteriormente alla notifica del ricorso nei suoi confronti) dalla Aglianese Calcio 1912 SSDARL, legittima controinteressata e litisconsorte necessario completamente pretermesso alla stessa stregua della LND.

2. Nel merito: infondatezza della domanda avversaria per le seguenti ragioni:

- la Società non ha mai contestato la propria intenzione di svincolare il giovane calciatore, né mai gli ha proposto alcuna prosecuzione del rapporto sportivo:

- il solo elemento documentale sussistente tra le parti – l’accordo per svincolo del 30/5/2023 – reca una data, che non risulta contraddetta da nessuna evidenza documentale di senso contrario formata dalla comune volontà delle parti medesime;

- la documentazione versata in atti, consente di verificare come la data certa del documento veicolante la volontà di entrambe le parti sia quella specificata nel timbro postale di spedizione/ricezione dell’accordo per svincolo ex art. 108 N.O.I.F.: la data certa dell’accordo è quindi rinvenibile nel 30/5/2023 – 1/6/2023;

- la riconducibilità della sottoscrizione al Sig. Gorelli è ampiamente riconosciuta e confermata da controparte e lo stesso è stato sempre dotato, ininterrottamente dal novembre 2022 al giugno 2023, dei necessari poteri di firma;

- le asserzioni della Società sono del tutto inidonee a superare il perfezionamento dell’accordo per svincolo in data diversa dal 30/5/2023: è irrilevante anche l’ipotesi della presunta ed unilaterale predisposizione dello svincolo nella presunta data del 18/11/2022, valendo ai fini della conclusione dell’accordo esclusivamente la data in cui tale volontà è stata comunicata al Borro e da questi accettata, con la sottoscrizione del modello ex art. 108 N.O.I.F.

La Difesa del calciatore osserva ancora che:

- la ricorrente ha affidato la propria impugnazione a mezzi di prova inammissibili, irrilevanti, insufficienti. La prova testimoniale del Sig. Giampiero Gorelli non è da ritenersi ammissibile, trattandosi di un soggetto con crediti verso la Società;

- deve considerarsi assolutamente irrilevante il doc. n. 8 di controparte, consistente in uno screenshot di un telefono (di cui non si conosce intestazione e proprietario) riferibile al più alla data di “creazione” di non meglio precisati documenti (verosimilmente gli accordi di cui trattasi) con riferimento ad una serie di giocatori;

- palesemente infondata sarebbe, inoltre, da ritenersi in diritto l’asserzione avversaria circa la natura confessoria della dichiarazione resa dal Sig. Gorelli, poiché priva di un contenuto sfavorevole alla Società.

Da quanto sopra deduce che:

1. i) l’accordo per svincolo tra le parti si è validamente perfezionato in data 30/5/2023 con la adesione del calciatore (a nulla comunque valendo la eventuale ed unilaterale compilazione del modello ex 108 N.O.I.F. da parte dell’U.S. Grosseto 1912, asseritamente effettuata nel novembre 2022);

2. ii) nella medesima data certa del 30/5/2023 il resistente ha proceduto con l’invio dell’accordo ex 108 N.O.I.F. al competente Comitato Regionale della LND, che, come risulta per tabulas, l’ha ricevuto in data 1/6/2023, dunque entro i perentori termini regolamentari e con perfezionamento dello svincolo secondo le N.O.I.F.;

iii) infine, in data 15/6/2023 la LND ha comunicato alla Società Grosseto 1912 l’avvenuto deposito dell’accordo, con consegue te efficacia dello svincolo a decorrere dal 1/7/2023.

3. Sulle istanze cautelari della ricorrente la Difesa del calciatore ha osservato che:

- il calciatore è stato tesserato in data 11/7/2023 dalla Aglianese Calcio 1923 SSDARL (tesseramento n. DL12718561):

- tanto basterebbe per escludere qualsiasi presupposto per la concessione del provvedimento cautelare, visto che, per stessa ammissione di controparte, la domanda d’urgenza era finalizzata a paralizzare un eventuale tesseramento, comunque ben possibile dal 1/7/2023;

- la Società non ha dato alcuna prova di presunti pregiudizi gravi e irreparabili, né di circostanze tali da determinare, prima della trattazione della causa, casi di estrema gravità e urgenza ex 97 C.G.S.;

- non si presenterebbero motivati, né provati i pregiudizi gravi e irreparabili rispetto allo svincolo di un calciatore di fatto escluso dai programmi societari sin dal novembre 2022 per stessa ammissione della ricorrente (circostanza, quella della presunta intenzione di svincolo peraltro mai revocata nel periodo successivo al novembre 2022 ovvero nel ricorso introduttivo).

La Difesa del calciatore ha concluso, pertanto, chiedendo all’Ill.mo Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, rigettate tutte le domande e le eccezioni avversarie, di volere:

in via pregiudiziale, dichiarare inammissibile e/o improcedibile il ricorso avversario;

in ulteriore via pregiudiziale, nella denegata ipotesi di ammissibilità del ricorso avversario, rigettare le domande cautelari per tutti i motivi in fatto e in diritto di cui al presente atto;

nel merito, accertata la fondatezza delle eccezioni dell’odierna parte resistente e, in particolare, accertata la validità ed efficacia dell’accordo per svincolo ex art. 108 N.O.I.F. perfezionatosi in data 30/5/2023 tra il giovane calciatore Federico Borro e l’U.S. Grosseto 1912 e successivamente con gli adempimenti comunicativi del 1/6/2023, rigettare le domande avversarie perché infondate in fatto e in diritto.

Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 55 del C.G.S.

In via istruttoria depositava: 1) accordo per svincolo, corredato della cartolina di ricezione; 2) diffida U.S. Grosseto 1912; 3) 6/7/2023: nota pec Avv. Masocco; 4) ricorso avversario.

Ha chiesto, inoltre, al Tribunale di volere acquisire d’ufficio tutta la documentazione relativa al tesseramento del calciatore con la Aglianese Calcio 1923 SSDARL (tesseramento n. DL12718561), domandando, infine, l’audizione personale di quest’ultimo.

L’UDIENZA

All’udienza comparivano il Difensore della Società ricorrente ed il Difensore del calciatore.

Prendeva la parola il Difensore della Società, il quale replicava alle eccezioni preliminari sollevate dalla controparte nei propri scritti difensivi.

Nel merito, insisteva per la dichiarazione di invalidità dell’accordo a causa del tardivo deposito dello stesso. Chiedeva, in conclusione, l’accoglimento del ricorso e di tutte le domande ivi formulate.

Prendeva la parola il Difensore del calciatore, il quale, preliminarmente, rinunciava all’istanza di differimento dell’udienza, depositata in data 22.7.2023. In seguito, insisteva nelle eccezioni preliminari di inammissibilità e di infondatezza e, per il merito, si riportava integralmente alle tesi difensive argomentate nei propri scritti.

Concludeva chiedendo l’accoglimento di tutte le richieste formulate in memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dalla disamina della documentazione versata in atti non risulta che la Società abbia notificato il ricorso all’organo federale competente, il Dipartimento Interregionale – LND.

Tale circostanza è stata confermata in udienza dal Difensore della ricorrente nel corso dell’udienza.

Questa omissione assume autonoma rilevanza ai fini del decidere e porta questo Tribunale a dichiarare l’inammissibilità del ricorso proposto dalla Società. La rilevazione preliminare di tale vizio e la possibilità di valutare lo stesso all’odierna udienza solleva questo Tribunale dall’onere di deliba e in ordine all’istanza cautelare proposta dalla ricorrente, per la quale, peraltro, non sembra o potersi ravvisare i rischi di un danno grave e irreparabile, posto che il tesseramento successivo per una nuova società del calciatore interessato risulta essere già avvenuto e lo stesso, comunque, verrebbe in ipotesi travolto dall’eventuale invalidità dello svincolo dalla società Grosseto che dovesse essere rilevata anche successivamente all’odierna decisione. Al tempo stesso, la declaratoria di inammissibilità del ricorso rende non attuali le richieste di compimento di attività istruttoria e, in particolare, di audizione del sig. Gorelli in merito ai fatti di causa.

L’omessa notifica del ricorso all’organo federale competente è, infatti, rilevabile d’ufficio, con la conseguente pronuncia dell’inammissibilità del ricorso stesso, da ritenersi assorbente rispetto allo scrutinio di ogni altra questione. Ciò secondo quanto viene di seguito illustrato.

È da sottolineare come la disciplina normativa di riferimento (art. 108 delle N.O.I.F.) ponga un procedimento ben delineato, pur nella sua snellezza.

Esso secondo il testo attuale e quello previgente prevedeva, e prevede, come soggetti titolati a “partecipare” all’iter, gli “organi federali”, “Leghe, Comitati e Divisioni”.

La partecipazione di tali soggetti è presente in tutti e tre i momenti nei quali è scandito il procedimento e precisamente:

- (comma 1) l’accordo è da depositare, a pena di nullità, presso le competenti Leghe, Comitati e Divisioni entro venti giorni dalla stipulazione;

- (comma 2) lo svincolo – decadenza operano conseguentemente da parte degli organi federali competenti, nei termini stabiliti annualmente dal Consiglio Federale

- (comma 3) le parti interessate, in caso di contestazione sulla validità degli accordi depositati, possono proporre reclamo al Tribunale Federale a livello Nazionale – Sez. Tesseramenti entro trenta giorni dalla data in cui il competente Comitato o Divisione ha provveduto a restituire all’interessato copia dell’accordo.

Ciò detto, bisogna osservare ulteriormente quanto segue.

La necessità del “coinvolgimento” degli Organi Federali nel procedimento per reclamo ex art. 108 delle N.O.I.F. di cui si tratta emerge dagli stessi dati a disposizione del Tribunale.

Vi è in atti la copia del modulo compilato relativo all’ “Svincolo per accordo” relativo alla S.S. 2022-2023, accompagnato dalla fotocopia della busta di spedizione (a mezzo raccomanda) che reca come mittente il padre del calciatore ed è indirizzato al Dipartimento Interregionale – Ufficio Tesseramenti Piazzale Flaminio n. 9 – 00196 – Roma (RM).

Le dette copie dell’accordo e della busta, che in questa sede assurgono al rango di “documento”, dimostrano l’effettuazione dell’adempimento di cui al comma primo dell’art. 108 delle N.O.I.F. (“l’accordo è da depositare, a pena di nullità, presso le competenti Leghe, Comitati e Divisioni entro venti giorni dalla stipulazione”).

La stessa ricorrente ha interpellato (a mezzo pec del 12/06/2023) la “Lega Nazionale Dilettanti Dipartimento Interregionale” con una missiva (recante in oggetto: “Richiesta chiarimenti svincolo per accordo tesserati U.S. Grosseto”) al fine di conoscere la posizione di alcuni calciatori “…per i quali risultano generate, ma non firmate elettronicamente, pratiche di svincolo per accordo ex art. 108 delle N.O.I.F. per la stagione sportiva 2022-2023”. Nella missiva si prosegue dicendo “Vorremmo gentilmente sapere se gli svincoli per accordo in questione risultino depositati presso la sede competente e, in caso affermativo, di inviarcene per conoscenza una copia, dato che la precedente proprietà U.S. Grosseto sostiene di non aver mai prodotto la sopraindicata documentazione”, (missiva inserita nel doc. 1 della ricorrente).

Significativa è la e-mail (inserita nel doc. 1 della ricorrente) del 13.06.2023, ore 14:34 del seguente tenore:<<…I nominativi di vostro interesse saranno svincolati dal sistema Operativo gestionale a far data 1° Luglio p.v. (documentazione pervenuta Via inoltro

cartaceo) Copie delle istanze inoltrate, saranno prodotte entro la giornata di giovedì p.v. Cordiali saluti.

FIGC LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Serie D – Tesseramento Calciatori

Piazzale Flaminio, 9 – 00196 Roma>>

Missiva questa che risponde a quella della Società (del 13.06.2023, alle ore 12:50) del seguente tenore:<<Gentile …, Dopo colloquio intercorso con …, erroneamente interpellato per le pratiche di competenza U.S. Grosseto, con la presente, la società U.S. Grosseto 1912 S.S.AR.L., ai fini di una corretta ricostruzione delle posizioni dei tesserati della stagione sportiva 2022-2023, complice anche i tre cambi di proprietà intercorsi, richiede gentilmente nella lettera in allegato informazioni sulle pratiche di svincolo per accordo ex art. 108 N.O.I.F. di numero 6 calciatori che risultano generate nel sistema del portale L.N.D. …U.S. Grosseto 1912 S.S.ARL.>>.

L’intero carteggio (inserito nel doc. 1 della ricorrente) intercorso tra la società calcistica e l’Organo Federale attesta presso la ricorrente:

- la conoscenza del procedimento di cui all’art. 108 delle N.O.I.F.;

- il ruolo significativo dell’Organo Federale nell’ambito del procedimento stesso.

Da ciò segue che risulta illegittimamente omessa la notifica all’Organo Federale competente, nonostante sia stato reiteratamente interpellato. Notifica da ritenersi necessaria ai sensi dell’art. 49, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva - FIGC.

Le Sezioni Unite della Corte Federale d’Appello (decisione/0095/CFA-2022-2023 Registro procedimenti n. 0122/CFA/2022-2023, del 03.05.2023) hanno sottolineato, infatti, come il ricorso di primo grado vada notificato tempestivamente anche, ed in primo luogo, agli organi competenti (ai sensi dell’art. 49, comma 4, CGS) nella loro qualità di soggetti che hanno adottato il provvedimento. Soggetti che, pertanto, costituiscono parte necessaria, legittimata a sostenere le ragioni del provvedimento dinanzi agli organi della Giustizia sportiva.

Da tale omissione la Corte ha fatto derivare l’inammissibilità del ricorso.

Si badi al riguardo che la decisione n. 95 delle Sezioni Unite della Corte è del 03.05.2023, ben anteriore alla stesura del ricorso (datato 04.07.2023).

L’orientamento giurisprudenziale ora richiamato ha trovato conferma, nel segno del consolidamento, nella Decisione/0125/CFA2022-2023 Registro procedimenti n. 0148/CFA/2022-2023, del 28.06.2023, della Prima Sezione della Corte Federale d’Appello laddove si motiva la decisione in tal modo:<<CONSIDERATO IN DIRITTO

7. Il Collegio ritiene che il reclamo vada respinto. Non sussistono infatti i vizi della decisione reclamata prospettati mentre, nei termini di seguito esposti, ricorrono le condizioni per fare applicazione dei principi stabiliti dalle Sezioni Unite di questa Corte federale di appello n. 0095/CFA/2022-2023, cui la decisione impugnata ha fatto ampio rinvio.

8. Sotto un profilo sistematico, è in discussione la legittimità della omessa notificazione del ricorso di primo grado al Comitato regionale del Lazio - LND, quale organo competente alla emissione del provvedimento di svincolo impugnato. Non vi è dubbio sul fatto che il ricorso di primo grado debba essere tempestivamente notificato (entro trenta giorni dalla conoscenza del provvedimento) anche agli organi competenti (ai sensi dell’art. 49, comma 4, CGS) nella loro qualità di soggetti che hanno adottato il provvedimento e che, perciò, costituiscono parte necessaria, legittimata a sostenerne le ragioni dinanzi agli organi della giustizia sportiva.>>.

Si osservi ancora che anche tale decisione n. 125 della Sezione Prima della Corte è del 28.06.2023, dunque, anteriore alla stesura del ricorso (datato 04.07.2023).

La detta decisione n. 125 ribadisce l’orientamento delle Sezioni Unite puntualizzando, inoltre, che:

<< 9.1. In primo luogo, va considerato che l’art. 49, comma 4, CGS prevede, per ogni tipologia di ricorso o reclamo, che esso debba essere trasmesso agli organi competenti con le modalità di cui all'art. 53 (via pec) e che copia della dichiarazione con la quale viene preannunciato il ricorso o il reclamo e copia del ricorso o del reclamo stesso debba essere inviata contestualmente all’eventuale controparte con le medesime modalità. E’ quindi inequivoco il CGS nell’individuare come parti necessarie per la legittima costituzione del giudizio tanto l’organo competente che ha emesso il provvedimento impugnato quanto la controparte.>>.

La Corte Federale a significativo corollario di quanto disposto rimarca ancora che:<< La natura perentoria del termine sarebbe inefficace qualora non fosse assistita dalla sanzione della inammissibilità del ricorso che non sia stato tempestivamente comunicato a tutti i soggetti necessari del giudizio entro i termini previsti dal Codice.>>.

La diversità degli ambiti nei quali le due decisioni sopra richiamate sono state adottate non pare consentire un discostamento dall’indirizzo giurisprudenziale detto.

Nel caso in es me, infatti, dalla lettu a del test dell’art. 108 delle N.O.I.F. (nel testo attuale d in quello previgente), emerge come nella fattispecie in esame l’Organo federale eserciti un potere nell’esercizio di una propria funzione.

Esso, infatti, opera lo svincolo (nel testo previgente) – la decadenza (nel testo attuale).

La norma, stabilendo che l’esercizio di tale potere avviene “ nei termini stabiliti annualmente dal Consiglio Federale”, sottolinea, di riflesso, come la funzione dell’Organo Federale sia compiutamente inserita in un sistema di più ampia portata ed articolazione.

Sistema finalizzato, come evidente, allo svolgimento dell’attività sportiva che si presenti organizzata in modo ordinato quanto alla militanza degli atleti nelle varie compagini sociali.

Ecco, dunque, che il testo dell’art. 108 delle N.O.I.F. pare caratterizzarsi da un tenore evidentemente asciutto e stringato, ma non certo per la eventuale flessibilità del contenuto, bensì in virtù della linearità ed inderogabilità delle esigenze alla cui tutela è finalizzato.

A tale linearità del procedimento sembrerebbe dover corrispondere altrettanta linearità, e speditezza, sul piano processuale, allorquando l’attività dell’Organo Federale sia messa in discussione, seppur in via mediata.

La partecipazione di esso al processo sportivo si presenterebbe, dunque, necessaria proprio per “esigenze di sistema”.

Tale corrente lettura delle norme del procedimento sportivo, d’altronde, si ispira e si conforma in modo evidente ai principi generali del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e agli altri principi del giusto processo che indiscutibilmente governano e informano anche i procedimenti dinnanzi agli organi della giustizia sportiva.

Ciò, al momento presente, se da un lato sembra apparentemente abbreviare gli spazi dei consociati federali, dall’altro lato, invece, produce l’effetto voluto di una maggiore compattezza dell’ordinamento sportivo, rendendo imprescindibile la necessità dell’adattamento della vita materiale degli stessi consociati ai principi generali, grazie alla valorizzazione della capacità statica di questi ultimi, impiegata come strumento di certezza del diritto sportivo, in ragione della sua autonomia.

Ma c’è di più.

L’art. 108 contempla la possibilità per le Società di addivenire con alcuni calciatori a pattuizioni per il loro svincolo (ora decadenza).

L’ordinamento federale riconosce, pertanto, in tale ipotesi, autonomia negoziale finalizzata alla “liberazione” della Società e del calciatore dagli impegni reciprocamente assunti.

Gli impegni assunti sono solo quelli consentiti dall’ordinamento federale perchè riconosciuti meritevoli di tutela.

Quanto contemplato dalle N.O.I.F. vede, pertanto, la sua ragion d’essere in un “momento civilistico” ben preciso del rapporto tra Società e calciatore, rinvenuto nella maturazione delle volontà dei due soggetti, presi in considerazione quali “centri di interesse”.

La possibilità che costoro maturino dei conati volitivi orientati in direzioni contrapposte (infrangendo il legame che dava una direzione unica alle loro attività) non è, pertanto, collocata in un ambito di libertà discrezionale delle scelte, come avremmo potuto ritenere laddove vi fosse stato il completo silenzio del normatore federale.

Egli, invece, consente, espressamente la maturazione e l’incontro di tali volontà proiettate verso lo scioglimento del vincolo, perché ritenute meritevoli di protezione nell’ambito dell’ordinamento sportivo.

All’ordinata appartenenza del calciatore ad una certa compagine sociale, viene posta in controbilanciamento la libertà di costui di liberarsi dagli impegni assunti, allorquando vi sia la concorde volontà della società.

Il presupposto indicato dall’art. 108, pertanto, (anche in virtù della sua collocazione sistematica all’interno delle N.O.I.F.) non è una mera presa d’atto della divergenza dei progetti della Società e del calciatore, ma rappresenta il riconoscimento di tale evenienza come meritevolmente produttiva di effetti in presenza di determinati requisiti ed adempimenti, secondo una ben individuata scansione temporale.

È evidente, infatti, che l’inserimento (e, specularmente, la dipartita) del calciatore da una determinata compagine sociale, produce, già solo in via potenziale, delle conseguenze anche nei confronti di altri consociati federali, su più piani.

L’appartenenza o meno di un atleta ad una Società determina riflessi sul piano amministrativo, sportivo, progettuale, della stessa

Società, dei compagni, degli altri soggetti che fanno parte della compagine, nonché delle altre squadre che partecipano al campionato.

L’inserimento o meno di un atleta in una squadra incide, conseguentemente, su un “sistema” di ragioni convergenti, divergenti, o contrapposte, che devono necessariamente essere mantenute in condizioni di stabilità, compresse, e regolate, in ragione dello svolgimento dei campionati (e più in generale dell’attività sportiva) in maniera composta.

La valorizzazione posta dall’art. 108 delle N.O.I.F. alla possibilità di “ convenire…accordi” non è, quindi, la mera “enunciazione” di un possibile fatto dinamico che sia da ritenersi scontato nel suo eventuale verificarsi, siccome naturalmente appartenente alla fisiologia della vita dell’ordinamento.

La considerazione degli “accordi” è, in realtà, l’attribuzione alle manifestazioni di volontà di Società e calciatore del riconoscimento della possibilità di produrre effetti nelle sfere giuridiche degli interessati, in ragione della consapevolezza dell’inserimento di queste in un “sistema” che deve restare in equilibrio.

La ragione ultima della necessità della protezione di tale caratteristica trova la sua ragion d’essere nella natura del contesto di riferimento, che è per sua indole fortemente caratterizzato da una logica di leale “contrapposizione”.

Lo svolgimento dei campionati, il compimento dell’attività agonistica, le prestazioni sportive, ma anche le scelte di gestione amministrativa e tecnica, hanno tra gli scopi dichiarati quello di vedere riconosciuti i propri meriti e le proprie capacità agonistiche all’esito delle varie competizioni, tramite il raggiungimento della vittoria sul campo.

Riconoscimento, certamente non fine a sé stesso, variamente conseguibile, ma quale prospettiva finale di un percorso durante il quale il cimento deve essere caratterizzato dalla lealtà di tutti i consociati federali negli ambiti di rispettiva appartenenza.

È, dunque, naturale parte essenziale della costruzione di tale prospettiva, da parte della Società, l’inserimento di un certo determinato atleta all’interno della propria compagine sportiva, al fine dell’esito positivo dell’attività agonistica della squadra.

Le norme federali, conseguentemente, tendono a disciplinare le tensioni, generate dalle legittime ambizioni contrapposte dei partecipanti ai campionati, attraverso regole volte al mantenimento del sistema in una situazione di stabilità, che non venga alterata da scelte di singoli che siano potenzialmente lesive delle posizioni degli altri consociati posti in competizione.

Pare evidente che, sul piano operativo, la tutela di tale equilibrio venga presidiata dagli Organi Federali.

La possibilità che le Società possano convenire con i calciatori accordi per la loro liberazione dagli impegni assunti viene, pertanto, “procedimentalizzata” al fine di puntualizzarne i requisiti, i tempi, le modalità, e le possibilità di contestazione.

E, così, è previsto che:

- gli accordi tutelati abbiano un contenuto normativamente delimitato, cioè lo svincolo (“…PER…” lo svincolo - “ora decadenza”);

- gli accordi debbano (“DA depositare”) essere depositati presso i competenti Organi Federali; gli accordi vengano consacrati in moduli appositamente predisposti dalla Federazione;

l’effettuazione del deposito consacri l’iniziativa procedimentale degli interessati, che vengono così a proporre istanza alla Federazione;

il termine del deposito sia stabilito dalla norma che lo fissa in venti giorni; il termine decorra da un momento espressamente determinato (“la stipulazione”); sia stabilita una sanzione, la nullità dell’accordo nel caso del mancato rispetto del termine;

lo svincolo (“ora decadenza”) avvenga in virtù (“CONSEGUENTEMENTE”) della sussistenza dei detti presupposti;

sia, pertanto, rilevante la data dell’accordo, poiché la produzione di effetti dipende dal rispetto del termine; vi sia la verifica degli elementi dell’“accordo” (i soggetti, la volontà, il contenuto, il rispetto dei termini);

la produzione dello svincolo (“ora decadenza”) si ponga come risultato di una condotta attiva da parte degli Organi Federali (“avviene conseguentemente da parte degli organi federali competenti” - nel vecchio testo, “2. La decadenza dal tesseramento viene disposta conseguentemente da parte degli organi federali competenti, nei termini stabiliti annualmente dal Consiglio Federale”, - nel testo attuale);

- sia effettuata la restituzione di copia dell’accordo all’interessato;

- dalla restituzione di copia dell’accordo all’interessato decorra il termine per la proposizione del reclamo;

- vi sia conclusivamente l’inserimento (con pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale) o meno del calciatore nel novero d gli svincolati del periodo di riferimento.

La presenza degli Organi Federali nei momenti salienti del procedimento sopra detto evidenzia che costoro operano con equidistanza in ragione del “buon andamento” delle attività volte alla liberazione del calciatore dagli impegni assunti, in funzione del rispetto delle sfere giuridiche di tutti i consociati potenzialmente attinti dagli effetti dell’accordo.

Ecco, dunque, che la presenza degli Organi Istituzionali nell’iter delineato dall’art 108 si ha in ragione del fatto che in quel contesto gli viene demandata la cura di interessi federali , da ultimo rivolti al regolare svolgimento dell’attività dei campionati e, più in generale, dell’attività sportiva.

Il fatto che il prodotto finale del corretto svolgimento dell’iter abbia un contenuto normativamente determinato (lo svincolo – decadenza), non suscettibile di limitazioni od ampliamenti ad opera degli Organi Federali, non è sintomo della irrilevanza della loro attività.

Esso, piuttosto, è confacente all’ambito al quale si riferisce ed agli effetti che è volto a produrre, cioè l’appartenenza o meno di quel calciatore a quella Società, in vista del campionato.

Si tratta di una alternativa che potendo produrre solo due risultati tecnicamente vincolati dell’attività “amministrativa” degli organi federali (svincolo oppure permanenza del vincolo), informa di sé il relativo iter, che, pertanto, vede motivazione (giustificazione) e forma semplificate.

Motivazione e forma, del resto, desumibili dalla verifica (di segno positivo o negativo) della sussistenza dei presupposti e dalla produzione dell’esito di essa (svincolo oppure permanenza del vincolo), risultante dall’inserimento o meno nel novero degli svincolati del periodo di riferimento.

In tale contesto, per sua natura agile, gli Organi Federali, con riguardo a tale fisiologica alternativa, operano, però, con assoluta indiscutibile pienezza.

Il risultato della loro attività ha, conseguentemente, attitudine a produrre con certezza effetti giuridici nella sfera operativa della Società e del calciatore, ed effetti mediati in quella degli altri consociati federali, in ragione, della tipicità conferitagli dalla consacrazione normativa da parte dell’art. 108 poiché rispondente ad interessi della Federazione.

In ordine al provvedimento deve osservarsi che il risultato dell’attività degli Organi Federali viene a trovare una consacrazione finale mediante un comportamento tipizzato, l’inserimento del calciatore nel novero degli svincolati e la comunicazione che viene rivolta alle parti interessate con cui viene loro restituita copia dell’accordo, momento, quest’ultimo dal quale il legislatore federale ha inteso far decorrere il termine di trenta giorni per proporre reclamo a questo Tribunale federale – Sezione tesseramenti – per l’ipotesi di contestazione sulla validità degli accordi depositati. Tale esito procedimentale, a ben vedere, rappresenta anche un quid

pluris rispetto a quanto da tempo posto dall’ordinamento statuale allorquando nella L. 7 agosto 1990 n. 241, all’art. 20, già si stabiliva (Silenzio assenso) <<1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 19, nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di

provvedimenti amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessita' di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato, nel termine di

cui all'articolo 2, commi 2 o 3, il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2.  Tali termini decorrono dalla data di ricevimento della domanda del privato.>>.

Tale tipo di approccio interpretativo viene ora indicato dalla stessa Sezione Prima della Corte nella detta decisione n. 125 con riguardo al processo sportivo.

Difatti, la Corte ha espressamente richiamato sotto altro profilo la decisione della Terza Sezione della Corte di Giustizia federale, con Comunicato Ufficiale n. 292/CGF (2008/2009) allorquando: <<omissis […] Né va dimenticato, soprattutto, che il giudizio

sportivo non presenta carattere civile, né penale, ma tipicamente amministrativo, per cui in ipotesi semmai è soltanto a quest’ultima branca dell’ordinamento statale che dovrebbe aversi riguardo. …>>.

In conclusione il giudizio sportivo, pur nella sua autonomia e nella sua peculiare identità, si approssima per alcuni tratti salienti al giudizio amministrativo.

Quanto sin qui espresso trova conferma tramite l’analisi del procedimento di cui all’art 108 delle N.O.I.F. (sindacato nel processo) effettuata dai punti di vista del calciatore e della Società.

Dopo il “momento civilistico” del procedimento, vale a dire la conclusione dell’accordo con la “stipulazione” (perfetta in ogni suo requisito: soggetti, forma, contenuto-causa tipizzata, data – collocazione temporale rilevante nell’ordinamento) vi è il deposito del modulo n lle forme di r to.

Con il deposito il soggetto manifesta l’interesse pretensivo nei confronti dell’Organo Federale poiché attende da questo un facere, siccome il “bene della vita” che intende conseguire non è nella sua disponibilità, ma è oggetto del potere della Federazione, la quale sola può operare o meno lo svincolo-decadenza, previe le opportune verifiche.

C’è, pertanto, una relazione dinamica tra l’interesse dei soggetti (calciatore – Società) e l’attività dell’Organo Federale.

Alla relazione di tipo “orizzontale” intercorsa tra calciatore e Società, segue, pertanto, una relazione di tipo “verticale” con l’Organo Federale che (in ragione dei compiti di verifica) si pone su un piano di costruttiva supremazia, poiché, all’esito dell’attività istituzionale demandatagli dall’ordinamento, incide (anzi è tenuto ad incidere) unilateralmente sulle sfere giuridiche degli istanti, producendo la soddisfazione o l’insoddisfazione delle ragioni di cui costoro sono portatori.

Emblematico al riguardo è il precedente giurisprudenziale offerto dalla Decisione/0002/TFNST-2023-2024 - Registro procedimenti n. 0046/TFNST/2022-2023 (Relatore Avv. Filippo Crocè), maturato in ambito dilettantistico, relativo al ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a), CGS dell’8 maggio 2023 proposto dal calciatore avverso il provvedimento di annullamento dello svincolo ex art. 108 NOIF emesso dal Comitato Regionale Campania – LND.

Difatti, in tale fattispecie concreta, dapprima, il Comitato Regionale Campania, con provvedimento del 24 marzo 2023, confermava il regolare deposito dell’accordo di svincolo ai sensi dell’art. 108, comma 3 delle NOIF, (formulando contestualmente gli avvisi di rito), successivamente con provvedimento del 22 aprile 2023, il medesimo Comitato, tuttavia, dichiarava “nullo” l’accordo di svincolo in quanto: “visionata la documentazione…risulta essere stata apportata una modifica in ordine alla data di

stipula (?? .10.2022)……”

In tale fattispecie concreta, l’immediato sviluppo critico della vicenda, poneva in evidenza la preminenza del ruolo istituzionale dell’Organo Federale, tanto che il Comitato Regionale era stato destinatario della notifica.

Laddove, invece, nel caso che qui ci occupa, la contestazione che ha dato origine al processo ha riguardato il rapporto “orizzontale” tra l’incontro delle volontà degli interessati, ponendo solo apparentemente in secondo piano l’esercizio della funzione istituzionale da parte dell’Organo.

Contribuisce ad ingenerare l’erronea percezione della superfluità della partecipazione degli Organi Federali la circostanza che il Tribunale abbia i riscontri documentali delle loro attività.

Per cui la consacrazione per iscritto dell’operato di costoro induce a ritenere sufficiente la disponibilità (o la possibilità di acquisizione) dei documenti (rectius atti) degli organi amministrativi, in luogo della loro partecipazione effettiva al giudizio.

Ma così non è.

La natura parzialmente (o prevalentemente) documentale del processo sportivo non è tale da giustificare la pretermissione di costoro dal processo stesso.

Ciò darebbe inopinatamente luogo a dei distinguo (non previsti dalle norme di rito della Sezione designata come competente per materia) da formularsi addirittura ab origine al momento dell’introduzione del giudizio, basati di volta in volta sul tipo di provvedimento dedotto in contestazione, sul tipo di motivazione, sulla sua forma espressa o meno (tacita, silenzio significativo ecc.) snaturando il processo stesso a causa dell’infrazione evidente dei principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e degli altri principi del giusto processo (art. 44, comma 1, CGS).

La stessa individuazione operata dal terzo comma dell’art. 108 delle N.O.I.F. circa la competenza del Tribunale Federale a livello Nazionale – Sez. Tesseramenti, pone in evidenza l’omogeneità dello stesso procedimento amministrativo.

In buona sostanza l’uniformità del procedimento di cui all’art. 108 delle N.O.I.F. vive parallelamente all’uniformità del rito del processo di cui all’art. 89 del CGS manifestamente richiamato (e dei più ampi principi e meccanismi di riferimento).

Se, dunque, i soggetti del procedimento di cui all’art. 108 sono il calciatore, la Società, gli Organi Federali, gli stessi soggetti sono quelli necessariamente coinvolti dal processo finalizzato alla soluzione delle criticità tra loro insorte.

L’analisi di tipo comparativo della superiore giurisprudenza maturata sul punto acclara tale lettura attuale dell’art. 108 delle N.O.I.F. nella sua portata generale, che si presenta di sempre più progressiva diffusa applicazione.

Si osservi, infatti, che le “decisioni guida” in materia si sono formate con riferimento ad ambiti diversi, pervenendo, in ogni caso alla stessa puntualizzazione in ordine alla necessità della partecipazione degli Organi Federali al processo sportivo.


Difatti, la decisione 0095/CFA-2022-2023 - Registro procedimenti n. 0122/CFA/2022-2023 ha riguardato la Lega Pro nell’esercizio della sua attività funzionale.

In tale fattispecie l’attività agonistica considerata è stata quella del calcio “Professionistico” e l’operato dedotto in contestazione è stato il trasferimento (con “tesseramento in deroga”) del calciatore il quale, una volta risolto consensualmente il rapporto con la compagine di appartenenza, aveva provveduto ad un nuovo tesseramento con altra Società.

Il contesto nel quale è maturata la fattispecie concreta posta al vaglio della Corte è stato, pertanto, privo di posizioni conflittuali tra calciatore e Società sportive.

E, però, la Lega Pro proponeva reclamo avverso la decisione di primo grado ritenendosi illegittimamente pretermessa dal procedimento dinanzi al Tribunale, siccome non destinataria della notifica del ricorso proposto dal calciatore.

Ecco, dunque, che l’iniziativa processuale della Lega ha preso le mosse dalla necessità, istituzionalmente avvertita, di tutelare gli interessi sottesi alle norme del procedimento del “tesseramento in deroga”.

Di contro, la decisione 0125/CFA-2022-2023 Registro procedimenti n. 0148/CFA/2022-2023 ha riguardato il Comitato Regionale del Lazio - LND nell’esercizio della sua attività funzionale.

In tale fattispecie l’attività agonistica considerata è stata quella del calcio dilettantistico e l’operato dedotto in contestazione è stato lo svincolo del calciatore ex art. 109 delle N.O.I.F., contestato dalla società A.S.D. Atletico Vescovio RN presso la quale era tesserato.

La pronuncia del Tribunale statuente l’inammissibilità del ricorso proposto dalla Società per la mancata notifica di questo al Comitato regionale del Lazio, veniva impugnata dinanzi alla Corte che, respingendo il reclamo, confermava la rilevata inammissibilità.

La giurisprudenza sopra richiamata offre all’interprete un ulteriore dato significativo.

Dalla disamina, infatti, del testo delle decisioni emerge evidente la contiguità delle linee difensive dei reclamanti, assimilabili perfettamente a quella della ricorrente del caso in esame.

Tutti coloro che hanno adito la Corte hanno in prima istanza affidato a tale Organo la censura sintetizzabile in quella per la quale gli Organi Federali non sarebbero normativamente considerati, in modo espresso, quali destinatari della notifica del ricorso.

La Corte in tutti i casi ha respinto tale manifesta doglianza (affidata all’interpretazione letterale delle norme) indicando una lettura del dato testuale delle regole del procedimento diversa da quella simultaneamente proposta dai vari difensori, in diversi ambiti.

Da questo è doveroso ricavare l’inidoneità dell’approccio “storico” per la disamina delle norme del procedimento, quale probabile strumento di conferma dell’interpretazione letterale del testo disciplinante il rito, così come proposta dalle difese dei reclamanti.

Il canone “storico”, ancorato alla volontà originaria del Legislatore Federale (ed al vissuto delle dette norme presso gli operatori del diritto sportivo) è risultato, infatti, dichiaratamente smentito dalla Corte laddove, nel motivare le pronunce, ha richiamato espressamente il rispetto e la necessità di tutela dei “principi generali” posti quale criterio di riferimento.

In conclusione, all’attualità, i detti precedenti giurisprudenziali, nella loro univocità, nonostante siano stati adottati con riferimento ad ambiti diversi tra loro, confermano la necessità della partecipazione degli Organi Federali ai “processi sportivi” relativi ai procedimenti da questi stessi curati.

Tale necessità emerge, dunque, come propria del diritto sportivo odierno e dotata di una propria identità in ragione delle peculiari esigenze che esso è volto a disciplinare in funzione del corretto svolgimento dei campionati e, più in generale dell’attività sportiva.

Ciò posto, si deve conseguentemente ritenere che la Giurisprudenza superiore della Corte Federale d’Appello abbia già esplorato, sotto ogni profilo, le ragioni profonde della necessità della partecipazione degli Organi Federali ai procedimenti sportivi, ed abbia già risolto le relative questioni, ponendola come inderogabile; indicando, conseguentemente, ai consociati contemporanei il “dover essere” ritenuto giusto dalla Federazione nell’ambito del diritto processuale sportivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Naz onale – Sezione Tesseramenti, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso proposto dalla società US Grosseto 1912 SSARL per la mancata notifica del ricorso al Dipartimento Interregionale – LND, ai sensi dell’art.

49, comma 4, CGS. Spese compensate.

 

Così deciso nella Camera di consiglio del 26 luglio 2023.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Angelo Pasquale Perta                                             Gioacchino Tornatore

 

 Depositato in data 4 agosto 2023.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

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