F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 7/TFNT del 4 Agosto 2023 (motivazioni) – US Grosseto 1912 SSARL / Tommaso Arzilli – Reg. Prot. 1/TFN-ST

Decisione/0007/TFNST-2023-2024

Registro procedimenti n. 0001/TFNST/2023-2024

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE TESSERAMENTI

 

composto dai Sigg.ri:

Gioacchino Tornatore – Presidente

Antonio Rinaudo – Vice Presidente

Roberto Benedetti – Componente

Fernando Casini – Componente (Relatore)

Angelo Pasquale Perta – Componente

ha pronunciato, all’udienza del giorno 26 luglio 2023, sul ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a), CGS proposto dalla società US Grosseto 1912 SSARL (matr. 936109) nei confronti dei sig.ri Michele Arzilli e Stefania Baldanzi, genitori del calciatore Tommaso Arzilli (14.12.2005 – matr. 2571185) al fine di ottenere il riconoscimento della declaratoria di nullità dello svincolo per accordo ex art. 108 NOIF,

la seguente

DECISIONE

Il ricorso

La Società U.S. Grosseto 1912 S.s.r.l., rappresentata e difesa da Legale di fiducia, ha proposto per mezzo PEC all’indirizzo: tfn.tesseramenti@pec.figc.it e per mezzo raccomandata, con ricevuta di accettazione, al Sig. Tommaso Arzilli (matricola 2571185) - calciatore presso la medesima Società ed ai suoi genitori, un ricorso “ai sensi dell’art. 108 N.O.I.F.”, “avverso la validità dello svincolo per accordo con il calciatore e con domanda cautelare”, datato 04.07.2023.

La ricorrente premetteva in fatto che:

- il Sig. Tommaso Arzilli, nato a Siena (Si), il 14/12/2005, nella stagione sportiva 2022/2023 era stato tesserato per la ricorrente che aveva partecipato al campionato di Serie D;

- in data 15 giugno 2023, la Società aveva ricevuto, via mail da parte del Dipartimento Interregionale L.N.D., copia dell’accordo di svincolo ex art. 108 N.O.I.F., asseritamente perfezionatosi tra il Grosseto e il calciatore;

- l’accordo di svincolo ex art. 108 N.O.I.F. portava, come data di sottoscrizione il 29/05/2023 ed era stato depositato il 31/05/2023;

- la ricorrente sostiene che, contrariamente a quanto riportato nel negozio impugnato, il medesimo si sia perfezionato il 18/11/2022, di talché lo stesso sarebbe risultato depositato ben oltre il termine perentorio di venti giorni previsto dall’art. 108 N.O.I.F.

La Società, quindi, attesa la sussistenza di gravi profili di invalidità, idonei ad inficiare siffatto negozio, ha inteso impugnare lo stesso innanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti per i motivi di seguito illustrati:

1. INVALIDITÀ DELL’ACCORDO DI SVINCOLO EX ART. 108 N.O.I.F. PER TARDIVO DEPOSITO DELLO STESSO

La ricorrente, nel ricorso, rammenta che, secondo il disposto del primo comma dell’art. 108 delle N.O.I.F., le società possono convenire con calciatori/calciatrici “non professionisti” e “giovani dilettanti” accordi per il loro svincolo da depositare, a pena di nullità, presso i Comitati e le Divisioni, entro venti giorni dalla stipulazione degli stessi.

A dire del tesserato, le parti avrebbero perfezionato in data 29/05/2023 l’accordo per lo svincolo (al termine della stagione sportiva 2022-2023) in ossequio all’art. 108 delle N.O.I.F. ed il deposito del medesimo sarebbe stato effettuato il 31/05/2023.

La Società contesta (e disconosce), ai sensi degli artt. 2712 e 2719 c.c., che l’accordo per lo svincolo sia stato effettivamente sottoscritto nella data indicata nell’impugnato documento, atteso che il negozio sarebbe risultato perfezionato, in realtà, il 18/11/2022.

La Società, ai fini della corretta ricostruzione dei fatti, ha ritenuto opportuno precisare come, in data 24/11/2022, la Società fosse stata interessata dal trasferimento della titolarità delle proprie partecipazioni.

La ricorrente afferma, ancora, che il documento de quo è stato firmato, per il Club calcistico, dal segretario sportivo, Sig. Giampaolo Gorelli.

Sul punto la ricorrente si esprime testualmente in tal modo:

“Poiché in data 15/06/2023, alla ricezione dell’accordo, l’attuale management non rammentava di aver mai autorizzato lo svincolo ex art. 108 N.O.I.F. del Calciatore, veniva convocato il segretario generale, firmatario del documento, il quale riferiva che il 18/11/2022 l’allora Presidente della Società, …, gli chiese di generare dal sistema informatico e sottoscrivere il modello di svincolo per accordo ex art. 108 N.O.I.F., che venne firmato e consegnato, in quella stessa data, al Calciatore. La predetta circostanza risulta dalla dichiarazione pro veritate del Sig. Gorelli, soggetto, peraltro, del tutto indifferente al presente giudizio, avendo lo stesso risolto il proprio contratto di collaborazione con la Società, a far data dal 27/06/2023 e, dunque, non facente più parte dell’organico della stessa (Docc. 6 e 7). A supporto del disconoscimento della data di perfezionamento dell’accordo che ci occupa, soccorre la data di ‘download’ risultante dal portale tesseramenti F.I.G.C., che conferma la generazione del documento il 18/11/2022 (Doc. 8).

Ciò posto, anche alla luce del disconoscimento della data di perfezionamento dell’accordo nonché della dichiarazione confessoria ex art. 2735 c.c. resa dal Sig. Giampaolo Gorelli, non vi è chi non veda come si sia raggiunta piena prova del fatto che l’accordo di svincolo in questione si è perfezionato il 18/11/2022

Se così è, va da sé come il deposito del negozio, intervenuto il 31/05/2023, sia irrimediabilmente tardivo perché effettuato ben oltre i 20 giorni previsti dal primo comma dell’art. 108 N.O.I.F.

Conseguentemente, andrà dichiarata l’invalidità dell’accordo di svincolo che ci occupa”.

La Società sottolinea anche come il termine di venti giorni per il deposito dell’accordo previsto dall’art. 108 delle N.O.I.F., sia da ritenersi manifestamente perentorio in virtù dell’art. 44, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva F.I.G.C.

La Società calcistica, in conformità alla su estesa tesi, ha richiamato l’arresto della giurisprudenza di settore in un precedente aderente al caso di specie, secondo cui “questa tipologia di termine abbia natura sostanziale e non processuale. Esso non svolge una funzione di mera comunicazione a fini procedimentali, ma scandisce il perfezionamento sostanziale della fattispecie di svincolo, rendendo l’atto giuridicamente opponibile erga omnes soltanto con l’effettiva e materiale collocazione presso gli uffici del competente organo federale. Il deposito, ossia la disponibilità materiale dell’atto presso gli uffici, appare elemento essenziale della fattispecie” (Decisione della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 8/D del 27/09/2012).

Nel ricorso, la Società riassume quanto sostenuto secondo la seguente consecutio logica:

“Riassumendo, si è dedotto e dimostrato che:

- l’accordo che ci occupa è stato perfezionato il 18/11/2022 e non il 29/05/2023;

- il negozio de quo è stato depositato il 31/05/2023;

- il termine di venti giorni per il deposito dell’accordo sottoscritto dagli interessati è perentorio.

Ai fini della corretta ricostruzione dei fatti, ove l’On.le Tribunale Federale Nazionale lo ritenesse opportuno, potrà:

- ammettere la testimonianza del Sig. Giampaolo Gorelli ai sensi dell’art. 60 C.G.S.

- incaricare la Procura Federale di svolgere ogni opportuno accertamento ai sensi dell’art. 62 N.O.I.F

2. DOMANDA CAUTELARE: RICHIESTA DI SOSPENSIONE DELLA VALIDITÀ DELL’EVENTUALE SVINCOLO FINO ALLA DECISIONE DI MERITO

La ricorrente, nella domanda cautelare, ha invocato gli art. 96 e 97 del Codice di Giustizia Sportiva che attribuiscono al Tribunale il potere di adottare misure cautelari nel caso in cui sussista un pregiudizio grave ed irreparabile durante il tempo necessario a giungere alla decisione.

Ricordava che la misura cautelare può essere disposta ai sensi dell’art. 96 CGS, collegialmente in camera di consiglio, ovvero, ai sensi dell’art. 97 CGS, “in caso di estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio”, dal Presidente dell’organo di giustizia in via provvisoria.

La Società sottolinea, inoltre, l’eventualità che il calciatore svincolato ex art. 108 N.O.I.F. si possa tesserare immediatamente per altro Club, essendo tale operazione consentita dal 1° luglio ai sensi del C.U. n. 233/A del 28 giugno 2023.

La ricorrente, di seguito, ha precisato che: “Poiché il bene della vita oggetto della tutela auspicata dalla Società è costituito dal ripristino del vincolo tra Calciatore e Società, appare evidente che il decorso del tempo necessario al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Tesseramenti, per assumere la decisione, potrebbe compromettere l’efficacia della decisione stessa, che sarebbe inevitabilmente frustrata qualora un terzo club instaurasse un vincolo di tesseramento con l’odierno resistente a seguito dell’illegittimo svincolo ex art. 108 N.O.I.F. dichiarato dal Dipartimento Interregionale.

Posto che il tesseramento del Calciatore è già possibile in favore di eventuali terzi club e che detta procedura è esperibile in un lasso di tempo brevissimo, appare evidente come, ai fini della salvaguardia del diritto rivendicato dalla Società, sia necessaria l’adozione di un provvedimento cautelare urgente del Presidente del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Tesseramenti, non sussistendo le condizioni per attendere la prima Camera di Consiglio utile.

A tal proposito, giova menzionare la circostanza che il Calciatore, alla diffida della Società che ha rappresentato i profili di invalidità dello svincolo per accordo ex art. 108 NOIF, non ha fornito alcun riscontro (Doc. 9)”.

Per questi motivi, la Società, in conclusione, ha chiesto che, in accoglimento del ricorso:

“- il Presidente del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti, voglia, in via cautelare, ai sensi degli art. 97 C.G.S., sospendere l’efficacia e la validità dello svincolo del calciatore, fino alla trattazione della domanda cautelare in occasione della prima Camera di consiglio utile, sussistendo estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della Camera di consiglio;”

“- che, sempre in via cautelare, il Tribunale Federale Nazionale, Sezione tesseramenti, voglia, ai sensi dell’art. 96 C.G.S., sospendere l’efficacia e la validità dello svincolo del calciatore fino alla decisione di merito, sussistendo pregiudizio grave e irreparabile durante il tempo necessario a giungere ad una decisione sul ricorso;”

“- nel merito, dichiari la nullità dello svincolo per accordo, ex art. 108 N.O.I.F., perfezionato con il calciatore in data 29/05/2023.”

In via istruttoria:

A) la ricorrente depositava, oltre alla prova di notifica del ricorso alla controparte, i seguenti documenti:

1) mail del Dipartimento L.N.D. c/o F.I.G.C. del 15/06/2023;

2) svincolo per accordo ex art. 108 N.O.I.F. impugnato;

3) prova del deposito dell’accordo di svincolo;

4) atto di cessione di quote della Società;

5) verbale attribuzione poteri;

6) dichiarazione pro veritate del Sig. Giampaolo Gorelli;

7) risoluzione consensuale contratto di collaborazione Sig. Giampaolo Gorelli;

8) estratto pagina portale F.I.G.C. del Grosseto;

9) diffida U.S. Grosseto 1912 SSDRL.

B) La ricorrente ha chiesto, inoltre, che, ai sensi dell’art. 60 CGS, venga sentito come testimone il Sig. Giampaolo Gorelli, sui seguenti capitoli di prova:

“1) Vero che Lei ha sottoscritto la dichiarazione prodotta sub documento 6 che Le si rammostra;

2) Vero che le circostanze riferite nella dichiarazione prodotta sub documento 6 che Le si rammostra sono vere;

3) Vero che in data 18 novembre 2022 il Sig. Salvatore Guida chiede al teste di generarle un modello di svincolo ex art. 108 N.O.I.F. relativo al calciatore Tommaso Arzilli, di sottoscriverlo e di consegnarlo al predetto calciatore;

4) Vero che, nello stesso giorno, il documento venne sottoscritto sia dal testimone sia dal calciatore Tommaso Arzilli.”

C) La ricorrente ha chiesto, ancora, che l’On. le Tribunale Federale Nazionale, Sezione Tesseramenti, “voglia incaricare la Procura Federale di svolgere ogni opportuno accertamento in ordine alla data di sottoscrizione del modello di svincolo ex art. 108 prodotto sub. doc. 2.”

La Società, inoltre, domandava espressamente l’addebito della tassa di reclamo e dei diritti di copia sul conto campionato acceso dalla U.S. Grosseto S.s.a.r.l.

LA COSTITUZIONE DEL CALCIATORE

Si è costituito il calciatore per mezzo di “Memoria di controdeduzioni ex art. 89 del C.G.S.” e, premessa la ricezione (a mezzo raccomandata) in data 17.07.2023 da parte dei genitori del calciatore del ricorso della Società, deduce in fatto che:

1) il calciatore era stato tesserato per la ricorrente nella stagione sportiva 2022/2023;

2) in data 29.05.2023, non rientrando nei piani sportivi della Società, il calciatore aveva aderito all’accordo di svincolo, proposto dalla stessa Società, e con raccomandata A.R. del 31.05.2023, ricevuta in data 06.06.2023, aveva trasmesso l’atto al competente Ufficio della Lega Nazionale Dilettanti;

3) quest’ultima, verificata la regolarità dell’atto, inseriva il calciatore nella lista degli svincolati, disponendo la decadenza dal tesseramento con effetto dal 01.07.2023;

4) il 12.07.2023 il calciatore si era tesserato con altra Società;

5) il 17.07.2023 i genitori del calciatore avevano ricevuto il ricorso;

6) rilevava la strumentalità delle difese della ricorrente e l’opinabilità della ricostruzione della vicenda come effettuata dalla Società.

La difesa del calciatore, pertanto, in via preliminare eccepisce la “inammissibilità del ricorso per omessa impugnazione della comunicazione e/o provvedimento federale di svincolo – omessa integrazione del contraddittorio nei confronti della L. N. D.”

Più in particolare sostiene la tardività e l’inammissibilità delle contestazioni della ricorrente poiché lo svincolo aveva prodotto già i suoi effetti sin dal 01.07.2023, come comunicato alla Società dalla L.N.D., senza che la ricorrente avesse provveduto ad impugnare lo stesso, bensì impugnando, piuttosto, l’atto presupposto (l’accordo).

Evidenzia, al riguardo, che la L.N.D. (segnatamente l’Ufficio Tesseramenti della Lega Nazionale Dilettanti) sia da ritenersi parte indefettibile, a maggior ragione allorquando, come nel caso in esame, la stessa Lega avesse già adottato il provvedimento, divenendo, pertanto, litisconsorte necessaria.

Da ciò fa derivare la prospettazione dell’inammissibilità del ricorso avversario.

La difesa del calciatore, nel merito, deduceva segnatamente, quanto segue:

1) l’accordo sarebbe stato sottoscritto solo il 29.05.2023;

2) la società non avrebbe contestato la firma apposta dal suo rappresentante e non avrebbe mai revocato la volontà come manifestata nel modulo federale;

3) in data 29.05.2023, lo stesso modulo sarebbe stato sottoscritto in via adesiva dal calciatore con il perfezionamento, in quel momento, dell’accordo;

4) il resistente, conseguentemente, avrebbe inviato l’accordo ex art. 108 delle N.O.I.F., in data 31.05.2023, al Comitato, che lo avrebbe ricevuto in data 06.06.2023;

5) il 15.06.2023 la L.N.D. ha comunicato alla Società l’avvenuto deposito dell’accordo, avente efficacia di svincolo dal 01.07.2023;

6) dal 01.07.2023 il calciatore era, pertanto, svincolato e sottoscriveva un nuovo tesseramento.

La difesa del calciatore ritiene, pertanto, che non risulti affatto provata la sottoscrizione in data 18.11.2022 da parte di entrambe le parti.

Neppure tale prova potrebbe dirsi raggiunta grazie alla dichiarazione “ pro veritate” resa dal Sig. Gorelli, dalla quale si evincerebbe unicamente che costui generò e sottoscrisse il modulo di accordo.

La dichiarazione del Sig. Gorelli, sarebbe, pertanto, priva di valore confessorio, non contenendo alcuna ammissione di fatti sfavorevoli alla Società in nome e per conto della quale operò.

La difesa del calciatore si oppone, così, alla testimonianza del Sig. Gorelli (richiesta dalla ricorrente) trattandosi di un mezzo di prova da ritenersi eccezionale nell’ambito del processo sportivo, ove avrebbe prevalente valenza la prova documentale.

Sottolinea, inoltre, l’inattendibilità dello stesso Sig. Gorelli quale teste, attesa la documentata permanenza di rapporti economici tra costui e la Società.

In ordine alle istanze cautelari la difesa del calciatore ritiene che le stesse non siano accoglibili vista l’insussistenza della prova del pregiudizio, grave ed irreparabile, considerata, del resto, l’irricevibilità della domanda, volta non alla contestazione dello svincolo, bensì alla contestazione dell’atto presupposto (l’accordo).

A dire della Società l’istanza cautelare sarebbe, conseguentemente, da considerare inammissibile, a causa della carenza dell’interesse sottostante, in virtù della piena operatività dello svincolo già dal 01.07.2023.

La difesa del calciatore chiede, dunque, al Tribunale, rigettate tutte le domande ed eccezioni avversarie, di:

- in via pregiudiziale, rigettare le domande cautelari avversarie;

- sempre in via pregiudiziale, dichiarare inammissibile e/o improcedibile il ricorso avversario e le domande ivi contenute;

- nel merito, rigettare le domande avversarie e, per l’effetto, accertare e dichiarare la validità e l’efficacia dell’accordo per svincolo ex art. 108 delle N.O.I.F., perfezionatosi in data 29.05.2023 tra il calciatore e la Società ricorrente.

Con vittoria di spese ed onorari.

In via istruttoria si oppone alla prova testimoniale, perché irrilevante ed inammissibile.

Depositava:

1) accordo di svincolo;

2) ricorso passivo;

3) modulo di tesseramento per la nuova società.

Domandava l’audizione personale.

L’UDIENZA

All’udienza comparivano il Difensore della Società ricorrente ed il Difensore del calciatore.

Il Difensore della ricorrente replicava all’eccezione di inammissibilità per omessa impugnazione del provvedimento ex art. 108, comma 2, N.O.I.F, nonché per il mancato rispetto del principio del contraddittorio, sollevata dalla controparte nei propri scritti difensivi. Nel merito, insisteva per la dichiarazione di invalidità dell’accordo a causa del tardivo deposito dello stesso.

Chiedeva, in conclusione, l’accoglimento del ricorso, congiuntamente fase cautelare e fase di merito, ed il conseguente riconoscimento della declaratoria di nullità dello svincolo.

Su domanda del Presidente, il Difensore della Società dichiarava che il Sig. Gorelli, all’epoca D.S. della società, godeva dei poteri di firma, pur non avendoli più formalmente esercitati dal momento dell’avvicendamento societario avvenuto a fine novembre 2022.

Il Difensore del calciatore insisteva nell’eccezione preliminare sollevata e, al riguardo, citava la decisione n. 95/CFA/Sez. Unite/2022-2023 e la relativa giurisprudenza consolidatasi sul punto. Nel merito, sosteneva e argomentava l’infondatezza della domanda di parte ricorrente, ripercorrendo le tesi contrarie già sviluppate in memoria, e ne contestava tutte le correlate istanze cautelari.

Su domanda del Presidente, il Difensore del calciatore dichiarava che, dalla documentazione in suo possesso, la sottoscrizione in oggetto risultava essere avvenuta nel maggio 2023.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dalla disamina della documentazione versata in atti non risulta che la Società abbia notificato il ricorso all’organo federale competente, il Dipartimento Interregionale – LND.

Tale circostanza è stata confermata in udienza dal Difensore della ricorrente nel corso dell’udienza.

Questa omissione assume autonoma rilevanza ai fini del decidere e porta questo Tribunale a dichiarare l’inammissibilità del ricorso proposto dalla Società. La rilevazione preliminare di tale vizio e la possibilità di valutare lo stesso all’odierna udienza solleva questo Tribunale dall’onere di delibare in ordine all’istanza cautelare proposta dalla ricorrente, per la quale, peraltro, non sembrano potersi ravvisare i rischi di un danno grave e irreparabile, posto che il tesseramento successivo per una nuova società del calciatore interessato risulta essere già avvenuto e lo stesso, comunque, verrebbe in ipotesi travolto dall’eventuale invalidità dello svincolo dalla società Grosseto che dovesse essere rilevata anche successivamente all’odierna decisione.  Al tempo stesso, la declaratoria di inammissibilità del ricorso rende non attuali le richieste di compimento di attività istruttoria e, in particolare, di audizione del sig. Gorelli in merito ai fatti di causa.

L’omessa notifica del ricorso all’organo federale competente è, infatti, rilevabile d’ufficio, con la conseguente pronuncia dell’inammissibilità del ricorso stesso, da ritenersi assorbente rispetto allo scrutinio di ogni altra questione. Ciò secondo quanto viene di seguito illustrato.

È da sottolineare come la disciplina normativa di riferimento (art. 108 delle N.O.I.F.) ponga un procedimento ben delineato, pur nella sua snellezza.

Esso secondo il testo attuale e quello previgente prevede, e prevedeva, come soggetti titolati a “partecipare” all’iter, gli “organi federali”, “Leghe, Comitati e Divisioni”.

La partecipazione di tali soggetti è presente in tutti e tre i momenti nei quali è scandito il procedimento e precisamente:

- (comma 1) l’accordo è da depositare, a pena di nullità, presso le competenti Leghe, Comitati e Divisioni entro venti giorni dalla stipulazione;

- (comma 2) lo svincolo – decadenza operano conseguentemente da parte degli organi federali competenti, nei termini stabiliti annualmente dal Consiglio Federale;

- (comma 3) le parti interessate, in caso di contestazione sulla validità degli accordi depositati, possono proporre reclamo al Tribunale Federale a livello Nazionale – Sez. Tesseramenti entro trenta giorni dalla data in cui il competente Comitato o Divisione ha provveduto a restituire all’interessato copia dell’accordo.

Ciò detto, bisogna osservare ulteriormente quanto segue.

La necessità del “coinvolgimento” degli Organi Federali nel procedimento per reclamo ex art. 108 delle N.O.I.F. di cui si tratta, emerge dagli stessi dati a disposizione del Tribunale.

Vi è in atti la copia del modulo compilato relativo all’ “Svincolo per accordo” relativo alla S.S. 2022-2023, accompagnato dalla fotocopia della busta di spedizione (a mezzo raccomanda) che reca come mittente il padre del calciatore ed è indirizzato al Dipartimento Interregionale – Ufficio Tesseramenti Piazzale Flaminio n. 9 – 00196 – Roma (RM).

Le dette copie dell’accordo e della busta, che in questa sede assurgono al rango di “documento”, dimostrano l’effettuazione dell’adempimento di cui al comma primo dell’art. 108 delle N.O.I.F. (“l’accordo è da depositare, a pena di nullità, presso le competenti Leghe, Comitati e Divisioni entro venti giorni dalla stipulazione”).

La stessa ricorrente ha interpellato (a mezzo pec del 12/06/2023) la “Lega Nazionale Dilettanti Dipartimento Interregionale” con una missiva (recante in oggetto: “Richiesta chiarimenti svincolo per accordo tesserati U.S. Grosseto”), al fine di conoscere la posizione di alcuni calciatori “…per i quali risultano generate, ma non firmate elettronicamente, pratiche di svincolo per accordo ex art. 108 delle N.O.I.F. per la stagione sportiva 2022-2023”. Nella missiva si prosegue dicendo “Vorremmo gentilmente sapere se gli svincoli per accordo in questione risultino depositati presso la sede competente e, in caso affermativo, di inviarcene per conoscenza una copia, dato che la precedente proprietà U.S. Grosseto sostiene di non aver mai prodotto la sopraindicata documentazione”, (missiva inserita nel doc. 1 della ricorrente).

Significativa è la e-mail (inserita nel doc. 1 della ricorrente) del 13.06.2023, ore 14:34 del seguente tenore:<<…I nominativi di vostro interesse saranno svincolati dal sistema Operativo gestionale a far data 1° Luglio p.v. (documentazione pervenuta Via inoltro

cartaceo) Copie delle istanze inoltrate, saranno prodotte entro la giornata di giovedì p.v. Cordiali saluti.

FIGC LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Serie D – Tesseramento Calciatori

Piazzale Flaminio, 9 – 00196 Roma>>.

Missiva questa che risponde a quella della Società (del 13.06.2023, alle ore 12:50) del seguente tenore:<<Gentile …, Dopo colloquio intercorso con …, erroneamente interpellato per le pratiche di competenza U.S. Grosseto, con la presente, la società U.S. Grosseto 1912 S.S.AR.L., ai fini di una corretta ricostruzione delle posizioni dei tesserati della stagione sportiva 2022-2023, complice anche i tre cambi di proprietà intercorsi, richiede gentilmente nella lettera in allegato informazioni sulle pratiche di svincolo per accordo ex art. 108 N.O.I.F. di numero 6 calciatori che risultano generate nel sistema del portale L.N.D. …U.S. Grosseto 1912 S.S.ARL.>>.

L’intero carteggio (inserito nel doc. 1 della ricorrente) intercorso tra la società calcistica e l’Organo Federale attesta presso la ricorrente:

- la conoscenza del procedimento di cui all’art. 108 delle N.O.I.F.;

- il ruolo significativo dell’Organo Federale nell’ambito del procedimento stesso.

Da ciò consegue che risulta illegittimamente omessa la notifica all’Organo Federale competente, nonostante sia stato reiteratamente interpellato. Notifica da ritenersi necessaria ai sensi dell’art. 49, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva - FIGC.

Le Sezioni Unite della Corte Federale d’Appello (decisione/0095/CFA-2022-2023 Registro procedimenti n. 0122/CFA/2022-2023, del 03.05.2023) hanno sottolineato, infatti, come il ricorso di primo grado vada notificato tempestivamente anche, ed in primo luogo, agli organi competenti (ai sensi dell’art. 49, comma 4, CGS) nella loro qualità di soggetti che hanno adottato il provvedimento. Soggetti che, pertanto, costituiscono parte necessaria, legittimata a sostenere le ragioni del provvedimento dinanzi agli organi della Giustizia sportiva.

Da tale omissione la Corte ha fatto derivare l’inammissibilità del ricorso.

Si badi al riguardo che la decisione n. 95 delle Sezioni Unite della Corte è del 03.05.2023, ben anteriore alla stesura del ricorso (datato 04.07.2023).

L’orientamento giurisprudenziale ora richiamato ha trovato conferma, nel segno del consolidamento, nella Decisione/0125/CFA2022-2023 Registro procedimenti n. 0148/CFA/2022-2023, del 28.06.2023, della Prima Sezione della Corte Federale d’Appello laddove si motiva la decisione in tal modo: <<CONSIDERATO IN DIRITTO

7. Il Collegio ritiene che il reclamo vada respinto. Non sussistono infatti i vizi della decisione reclamata prospettati mentre, nei termini di seguito esposti, ricorrono le condizioni per fare applicazione dei principi stabiliti dalle Sezioni Unite di questa Corte federale di appello n. 0095/CFA/2022-2023, cui la decisione impugnata ha fatto ampio rinvio.

8. Sotto un profilo sistematico, è in discussione la legittimità della omessa notificazione del ricorso di primo grado al Comitato regionale del Lazio - LND, quale organo competente alla emissione del provvedimento di svincolo impugnato. Non vi è dubbio sul fatto che il ricorso di primo grado debba essere tempestivamente notificato (entro trenta giorni dalla conoscenza del provvedimento) anche agli organi competenti (ai sensi dell’art. 49, comma 4, CGS) nella loro qualità di soggetti che hanno adottato il provvedimento e che, perciò, costituiscono parte necessaria, legittimata a sostenerne le ragioni dinanzi agli organi della giustizia sportiva.>>.

Si osservi, ancora, che anche tale decisione n. 125 della Sezione Prima della Corte è del 28.06.2023, dunque, anteriore alla stesura del ricorso (datato 04.07.2023).

La detta decisione n. 125 ribadisce l’orientamento delle Sezioni Unite puntualizzando, inoltre, che:

<< 9.1. In primo luogo, va considerato che l’art. 49, comma 4, CGS prevede, per ogni tipologia di ricorso o reclamo, che esso debba essere trasmesso agli organi competenti con le modalità di cui all'art. 53 (via pec) e che copia della dichiarazione con la quale viene preannunciato il ricorso o il reclamo e copia del ricorso o del reclamo stesso debba essere inviata contestualmente all’eventuale controparte con le medesime modalità. E’ quindi inequivoco il CGS nell’individuare come parti necessarie per la legittima costituzione del giudizio tanto l’organo competente che ha emesso il provvedimento impugnato quanto la controparte.>>.

La Corte Federale, a significativo corollario di quanto disposto, ha rimarcato inoltre che:<<La natura perentoria del termine sarebbe inefficace qualora non fosse assistita dalla sanzione della inammissibilità del ricorso che non sia stato tempestivamente comunicato a tutti i soggetti necessari del giudizio entro i termini previsti dal Codice.>>.

La diversità degli ambiti nei quali le due decisioni sopra richiamate sono state adottate non pare consentire un discostamento dall’indirizzo giurisprudenziale detto.

Nel caso in esame, infatti, dalla lettura del testo dell’art. 108 delle N.O.I.F. (nel testo attuale ed in quello previgente) emerge come nella fattispecie in esame l’Organo federale eserciti un potere nell’esercizio di una propria funzione.

Esso, infatti, opera lo svincolo (nel testo previgente) – la decadenza (nel testo attuale).

La norma, stabilendo che l’esercizio di tale potere avviene “ nei termini stabiliti annualmente dal Consiglio Federale”, sottolinea, di riflesso, come la funzione dell’Organo Federale sia compiutamente inserita in un sistema di più ampia portata ed articolazione.

Sistema finalizzato, come evidente, allo svolgimento dell’attività sportiva che si presenti organizzata in modo ordinato quanto alla militanza degli atleti nelle varie compagini sociali.

Ecco, dunque, che il testo dell’art. 108 delle N.O.I.F. pare caratterizzarsi per un tenore evidentemente asciutto e stringato, ma non certo per la eventuale flessibilità del contenuto, bensì in virtù della linearità ed inderogabilità delle esigenze alla cui tutela è finalizzato.

A tale linearità del procedimento sembrerebbe dover corrispondere altrettanta linearità e speditezza sul piano processuale, allorquando l’attività dell’Organo Federale sia messa in discussione, seppur in via mediata.

La partecipazione di esso al processo sportivo si presenterebbe, dunque, necessaria proprio per “esigenze di sistema”.

Tale corrente lettura delle norme del procedimento sportivo, d’altronde, si ispira e si conforma in modo evidente ai principi generali del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e agli altri principi del giusto processo che indiscutibilmente governano e informano anche i procedimenti dinnanzi agli organi della giustizia sportiva.

Ciò, al momento presente, se da un lato sembra apparentemente abbreviare gli spazi dei consociati federali, dall’altro lato, invece, produce l’effetto voluto di una maggiore compattezza dell’ordinamento sportivo, rendendo imprescindibile la necessità dell’adattamento della vita materiale degli stessi consociati ai principi generali, grazie alla valorizzazione della capacità statica di questi ultimi, impiegata come strumento di certezza del diritto sportivo, in ragione della sua autonomia.

Ma c’è di più.

L’art. 108 contempla la possibilità per le Società di addivenire con alcuni calciatori a pattuizioni per il loro svincolo (ora decadenza).

L’ordinamento federale riconosce, pertanto, in tale ipotesi, autonomia negoziale finalizzata alla “liberazione” della Società e del calciatore dagli impegni reciprocamente assunti.

Gli impegni assunti sono solo quelli consentiti dall’ordinamento federale, perché riconosciuti meritevoli di tutela.

Quanto contemplato dalle N.O.I.F. vede, pertanto, la sua ragion d’essere in un “momento civilistico” ben preciso del rapporto tra Società e calciatore, rinvenuto nella maturazione delle volontà dei due soggetti, presi in considerazione quali “centri di interesse”.

La possibilità che costoro maturino dei conati volitivi orientati in direzioni contrapposte (infrangendo il legame che dava una direzione unica alle loro attività) non è, pertanto, collocata in un ambito di libertà discrezionale delle scelte, come avremmo potuto ritenere laddove vi fosse stato il completo silenzio del normatore federale.

Quest’ultimo, invece, consente, espressamente la maturazione e l’incontro di tali volontà proiettate verso lo scioglimento del vincolo, perché ritenute meritevoli di protezione nell’ambito dell’ordinamento sportivo.

All’ordinata appartenenza del calciatore ad una certa compagine sociale, viene posta in controbilanciamento la libertà di costui di liberarsi dagli impegni assunti, allorquando vi sia la concorde volontà della società.

Il presupposto indicato dall’art. 108, pertanto, (anche in virtù della sua collocazione sistematica all’interno delle N.O.I.F.) non è una mera presa d’atto della divergenza dei progetti della Società e del calciatore, ma rappresenta il riconoscimento di tale evenienza come meritevolmente produttiva di effetti in presenza di determinati requisiti ed adempimenti, secondo una ben individuata scansione temporale.

È evidente, infatti, che l’inserimento (e, specularmente, la dipartita) del calciatore da una determinata compagine sociale, produce, già solo in via potenziale, delle conseguenze anche nei confronti di altri consociati federali, su più piani.

L’appartenenza o meno di un atleta ad una Società determina riflessi sul piano amministrativo, sportivo, progettuale, della stessa Società, dei compagni, degli altri soggetti che fanno parte della compagine, nonché delle altre squadre che partecipano al campionato.

L’inserimento o meno di un atleta in una squadra incide, conseguentemente, su un “sistema” di ragioni convergenti, divergenti, o contrapposte, che devono necessariamente essere mantenute in condizioni di stabilità, compresse, e regolate, in ragione dello svolgimento dei campionati (e più in generale dell’attività sportiva) in maniera composta.

La valorizzazione posta dall’art. 108 delle N.O.I.F. alla possibilità di “ convenire…accordi” non è, quindi, la mera “enunciazione” di un possibile fatto dinamico che sia da ritenersi scontato nel suo eventuale verificarsi, siccome naturalmente appartenente alla fisiologia della vita dell’ordinamento.

La considerazione degli “accordi” è, in realtà, l’attribuzione alle manifestazioni di volontà di Società e calciatore del riconoscimento della possibilità di produrre effetti nelle sfere giuridiche degli interessati, in ragione della consapevolezza dell’inserimento di queste in un “sistema” che deve restare in equilibrio.

La ragione ultima della necessità della protezione di tale caratteristica trova la sua ragion d’essere nella natura del contesto di riferimento, che è per sua indole fortemente caratterizzato da una logica di leale “contrapposizione”.

Lo svolgimento dei campionati, il compimento dell’attività agonistica, le prestazioni sportive, ma anche le scelte di gestione amministrativa e tecnica, hanno tra gli scopi dichiarati quello di vedere riconosciuti i propri meriti e le proprie capacità agonistiche all’esito delle varie competizioni, tramite il raggiungimento della vittoria sul campo.

Riconoscimento, certamente non fine a sé stesso, variamente conseguibile, ma quale prospettiva finale di un percorso durante il quale il cimento deve essere caratterizzato dalla lealtà di tutti i consociati federali negli ambiti di rispettiva appartenenza.

È, dunque, naturale parte essenziale della costruzione di tale prospettiva, da parte della Società, l’inserimento di un certo determinato atleta all’interno della propria compagine sportiva, al fine dell’esito positivo dell’attività agonistica della squadra.

Le norme federali, conseguentemente, tendono a disciplinare le tensioni, generate dalle legittime ambizioni contrapposte dei partecipanti ai campionati, attraverso regole volte al mantenimento del sistema in una situazione di stabilità, che non venga alterata da scelte di singoli che siano potenzialmente lesive delle posizioni degli altri consociati posti in competizione.

Pare evidente che, sul piano operativo, la tutela di tale equilibrio venga presidiata dagli Organi Federali.

La possibilità che le Società possano convenire con i calciatori accordi per la loro liberazione dagli impegni assunti viene, pertanto, “procedimentalizzata” al fine di puntualizzarne i requisiti, i tempi, le modalità, e le possibilità di contestazione.

E, così, è previsto che:

- gli accordi tutelati abbiano un contenuto normativamente delimitato, cioè lo svincolo (“…PER…” lo svincolo - “ora decadenza”);

- gli accordi debbano (“DA depositare”) essere depositati presso i competenti Organi Federali; gli accordi vengano consacrati in moduli appositamente predisposti dalla Federazione;

- l’effettuazione del deposito consacri l’iniziativa procedimentale degli interessati, che vengono così proporre istanza alla Federazione;

- il termine del deposito sia stabilito dalla norma che lo fissa in venti giorni; il termine decorra da un momento espressamente determinato (“la stipulazione”); sia stabilita una sanzione, la nullità dell’accordo nel caso del mancato rispetto del termine;

- lo svincolo (“ora decadenza”) avvenga in virtù (“CONSEGUENTEMENTE”) della sussistenza dei detti presupposti;

- sia, pertanto, rilevante la data dell’accordo, poiché la produzione di effetti dipende dal rispetto del termine; vi sia la verifica degli elementi dell’“accordo” (i soggetti, la volontà, il contenuto, il rispetto dei termini);

- la produzione dello svincolo (“ora decadenza”) si ponga come risultato di una condotta attiva da parte degli Organi Federali (“avviene conseguentemente da parte degli organi federali competenti” - nel vecchio testo, “2. La decadenza dal tesseramento viene disposta conseguentemente da parte degli organi federali competenti, nei termini stabiliti annualmente dal Consiglio Federale”, - nel testo attuale);

- sia effettuata la restituzione di copia dell’accordo all’interessato;

- dalla restituzione di copia dell’accordo all’interessato decorra il termine per la proposizione del reclamo;

- vi sia conclusivamente l’inserimento (con pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale) o meno del calciatore nel novero degli svincolati del periodo di riferimento.

La presenza degli Organi Federali nei momenti salienti del procedimento sopra detto evidenzia che costoro operano con equidistanza in ragione del “buon andamento” delle attività volte alla liberazione del calciatore dagli impegni assunti, in funzione del rispetto delle sfere giuridiche di tutti i consociati potenzialmente attinti dagli effetti dell’accordo.

Ecco, dunque, che la presenza degli Organi Istituzionali nell’iter delineato dall’art 108 si ha in ragione del fatto che in quel contesto gli viene demandata la cura di interessi federali , da ultimo rivolti al regolare svolgimento dell’attività dei campionati e, più in generale, dell’attività sportiva.

Il fatto che il prodotto finale del corretto svolgimento dell’iter abbia un contenuto normativamente determinato (lo svincolo – decadenza), non suscettibile di limitazioni od ampliamenti ad opera degli Organi Federali, non è sintomo della irrilevanza della loro attività.

Esso, piuttosto, è confacente all’ambito al quale si riferisce ed agli effetti che è volto a produrre, cioè l’appartenenza o meno di quel calciatore a quella Società, in vista del campionato.

Si tratta di una alternativa che potendo produrre solo due risultati tecnicamente vincolati dell’attività “amministrativa” degli organi federali (svincolo, oppure permanenza del vincolo), informa di sé il relativo iter, che, pertanto, vede motivazione (giustificazione) e forma semplificate.

Motivazione e forma, del resto, desumibili dalla verifica (di segno positivo o negativo) della sussistenza dei presupposti e dalla produzione dell’esito di essa (svincolo oppure permanenza del vincolo), risultante dall’inserimento o meno nel novero degli svincolati del periodo di riferimento.

In tale contesto, per sua natura agile, gli Organi Federali, con riguardo a tale fisiologica alternativa, operano, però, con assoluta indiscutibile pienezza.

Il risultato della loro attività ha, conseguentemente, attitudine a produrre con certezza effetti giuridici nella sfera operativa della Società e del calciatore, ed effetti mediati in quella degli altri consociati federali, in ragione, della tipicità conferitagli dalla consacrazione normativa da parte dell’art. 108 poiché rispondente ad interessi della Federazione.

In ordine al provvedimento osserviamo che il risultato dell’attività degli Organi Federali viene a trovare una consacrazione finale, mediante un comportamento tipizzato, l’inserimento del calciatore nel novero degli svincolati e la comunicazione che viene rivolta alle parti interessate con cui viene loro restituita copia dell’accordo, momento, quest’ultimo dal quale il legislatore federale ha inteso far decorrere il termine di trenta giorni per proporre reclamo a questo Tribunale federale – Sezione tesseramenti – per l’ipotesi di contestazione sulla validità degli accordi depositati. Tale esito procedimentale a ben vedere rappresenta anche un quid pluris rispetto a quanto da tempo posto dall’ordinamento statuale allorquando nella L. 7 agosto 1990 n. 241, all’art. 20, già si stabiliva (Silenzio assenso) <<1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 19, nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato, nel termine di cui all'articolo 2, commi 2 o 3, il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2.  Tali termini decorrono dalla data di ricevimento della domanda del privato.>>.

Tale tipo di approccio interpretativo viene ora indicato dalla stessa Sezione Prima della Corte nella detta decisione n. 125 con riguardo al processo sportivo.

Difatti, la Corte ha espressamente richiamato sotto altro profilo la decisione della Terza Sezione della Corte di Giustizia federale, con Comunicato Ufficiale n. 292/CGF (2008/2009) allorquando: <<omissis […] Né va dimenticato, soprattutto, che il giudizio

sportivo non presenta carattere civile, né penale, ma tipicamente amministrativo, per cui in ipotesi semmai è soltanto a quest’ultima branca dell’ordinamento statale che dovrebbe aversi riguardo. …>>.

In conclusione, il giudizio sportivo, pur nella sua autonomia e nella sua peculiare identità, si approssima per alcuni tratti salienti al giudizio amministrativo.

Quanto sin qui espresso trova conferma nell’analisi del procedimento di cui all’art 108 delle N.O.I.F. (sindacato nel processo), effettuata dai punti di vista del calciatore e della Società.

Dopo il “momento civilistico” del procedimento, vale a dire la conclusione dell’accordo con la “stipulazione” (perfetta in ogni suo requisito: soggetti, forma, contenuto-causa tipizzata, data – collocazione temporale rilevante nell’ordinamento), vi è il deposito del modulo nelle forme di rito.

Con il deposito il soggetto manifesta l’interesse pretensivo nei confronti dell’Organo Federale poiché attende da questo un facere, siccome il “bene della vita” che intende conseguire non è nella sua disponibilità, ma è oggetto del potere della Federazione, la quale sola può operare o meno lo svincolo-decadenza, previe le opportune verifiche.

C’è, pertanto, una relazione dinamica tra l’interesse dei soggetti (calciatore – Società) e l’attività dell’Organo Federale.

Alla relazione di tipo “orizzontale” intercorsa tra calciatore e Società, segue, pertanto, una relazione di tipo “verticale” con l’Organo Federale che (in ragione dei compiti di verifica) si pone su un piano di costruttiva supremazia, poiché, all’esito dell’attività istituzionale demandatagli dall’ordinamento, incide (anzi è tenuto ad incidere) unilateralmente sulle sfere giuridiche degli istanti, producendo la soddisfazione o l’insoddisfazione delle ragioni di cui costoro sono portatori.

Emblematico al riguardo è il precedente giurisprudenziale offerto dalla Decisione/0002/TFNST-2023-2024 - Registro procedimenti n. 0046/TFNST/2022-2023 (Relatore Avv. Filippo Crocè), maturato in ambito dilettantistico, relativo al ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a), CGS dell’8 maggio 2023 proposto dal calciatore avverso il provvedimento di annullamento dello svincolo ex art. 108 NOIF emesso dal Comitato Regionale Campania – LND.

Difatti, in tale fattispecie concreta, dapprima, il Comitato Regionale Campania, con provvedimento del 24 marzo 2023, confermava il regolare deposito dell’accordo di svincolo ai sensi dell’art. 108, comma 3 delle NOIF, (formulando contestualmente gli avvisi di rito), successivamente con provvedimento del 22 aprile 2023, il medesimo Comitato, tuttavia, dichiarava “nullo” l’accordo di svincolo in quanto: “visionata la documentazione…risulta essere stata apportata una modifica in ordine alla data di stipula (?? .10.2022)……”

In tale fattispecie concreta, l’immediato sviluppo critico della vicenda, poneva in evidenza la preminenza del ruolo istituzionale dell’Organo Federale, tanto che il Comitato Regionale era stato destinatario della notifica.

Laddove, invece, nel caso che qui ci occupa, la contestazione che ha dato origine al processo ha riguardato il rapporto “orizzontale” tra l’incontro delle volontà degli interessati, ponendo solo apparentemente in secondo piano l’esercizio della funzione istituzionale da parte dell’Organo.

Contribuisce ad ingenerare l’erronea percezione della superfluità della partecipazione degli Organi Federali la circostanza che il Tribunale abbia i riscontri documentali delle loro attività.

Per cui la consacrazione per iscritto dell’operato di costoro induce a ritenere sufficiente la disponibilità (o la possibilità di acquisizione) dei documenti (rectius atti) degli organi amministrativi, in luogo della loro partecipazione effettiva al giudizio.

Ma così non è.

La natura parzialmente (o prevalentemente) documentale del processo sportivo non è tale da giustificare la pretermissione di costoro dal processo stesso.

Ciò darebbe inopinatamente luogo a dei distinguo (non previsti dalle norme di rito della Sezione designata come competente per materia) da formularsi addirittura ab origine al momento dell’introduzione del giudizio, basati di volta in volta sul tipo di provvedimento dedotto in contestazione, sul tipo di motivazione, sulla sua forma espressa o meno (tacita, silenzio significativo ecc.), snaturando il processo stesso a causa dell’infrazione evidente dei principi del diritto di difesa, dell parità delle parti, del contraddittorio e degli altri principi del giusto processo (art. 44, comma 1, CGS).

La stessa individuazione operata dal terzo comma dell’art. 108 delle N.O.I.F. circa la competenza del Tribunale Federale a livello Nazionale – Sez. Tesseramenti, pone in evidenza l’omogeneità dello stesso procedimento amministrativo.

In buona sostanza, l’uniformità del procedimento di cui all’art. 108 delle N.O.I.F. vive parallelamente all’uniformità del rito del processo di cui all’art. 89 del CGS manifestamente richiamato (e dei più ampi principi e meccanismi di riferimento).

Se, dunque, i soggetti del procedimento di cui all’art. 108 sono il calciatore, la Società, gli Organi Federali, gli stessi soggetti sono quelli necessariamente coinvolti dal processo finalizzato alla soluzione delle criticità tra loro insorte.

L’analisi di tipo comparativo della superiore giurisprudenza maturata sul punto acclara tale lettura attuale dell’art. 108 delle N.O.I.F. nella sua portata generale, che si presenta di sempre più progressiva diffusa applicazione.

Si osservi, infatti, che le “decisioni guida” in materia si sono formate con riferimento ad ambiti diversi, pervenendo, in ogni caso alla stessa puntualizzazione in ordine alla necessità della partecipazione degli Organi Federali al processo sportivo.

Difatti, la decisione 0095/CFA-2022-2023 - Registro procedimenti n. 0122/CFA/2022-2023 ha riguardato la Lega Pro nell’esercizio della sua attività funzionale.

In tale fattispecie l’attività agonistica considerata è stata quella del calcio “Professionistico” e l’operato dedotto in contestazione è stato il trasferimento (con “tesseramento in deroga”) del calciatore il quale, una volta risolto consensualmente il rapporto con la compagine di appartenenza, aveva provveduto ad un nuovo tesseramento con altra Società.

Il contesto nel quale è maturata la fattispecie concreta posta al vaglio della Corte è stato, pertanto, privo di posizioni conflittuali tra calciatore e Società sportive.

E, però, la Lega Pro proponeva reclamo avverso la decisione di primo grado ritenendosi illegittimamente pretermessa dal procedimento dinanzi al Tribunale, siccome non destinataria della notifica del ricorso proposto dal calciatore.

Ecco, dunque, che l’iniziativa processuale della Lega ha preso le mosse dalla necessità, istituzionalmente avvertita, di tutelare gli interessi sottesi alle norme del procedimento del “tesseramento in deroga”.

Di contro, la decisione 0125/CFA-2022-2023 Registro procedimenti n. 0148/CFA/2022-2023 ha riguardato il Comitato Regionale del Lazio - LND nell’esercizio della sua attività funzionale.

In tale fattispecie l’attività agonistica considerata è stata quella del calcio dilettantistico e l’operato dedotto in contestazione è stato lo svincolo del calciatore ex art. 109 delle N.O.I.F., contestato dalla società A.S.D. Atletico Vescovio RN presso la quale era tesserato.

La pronuncia del Tribunale statuente l’inammissibilità del ricorso proposto dalla Società per la mancata notifica di questo al Comitato Regionale del Lazio, veniva impugnata dinanzi alla Corte che, respingendo il reclamo, confermava la rilevata inammissibilità.

La giurisprudenza sopra richiamata offre all’interprete un ulteriore dato significativo.

Dalla disamina, infatti, del testo delle decisioni emerge evidente la contiguità delle linee difensive dei reclamanti, assimilabili perfettamente a quella della ricorrente del caso in esame.

Tutti coloro che hanno adito la Corte hanno in prima istanza affidato a tale Organo la censura sintetizzabile in quella per la quale gli Organi Federali non sarebbero normativamente considerati, in modo espresso, quali destinatari della notifica del ricorso.

La Corte in tutti i casi ha respinto tale manifesta doglianza (affidata all’interpretazione letterale delle norme) indicando una lettura del dato testuale delle regole del procedimento diversa da quella simultaneamente proposta dai vari difensori, in diversi ambiti.

Da questo è doveroso ricavare l’inidoneità dell’approccio “storico” per la disamina delle norme del procedimento, quale probabile strumento di conferma dell’interpretazione letterale del testo disciplinante il rito, così come proposta dalle difese dei reclamanti.

Il canone “storico”, ancorato alla volontà originaria del Legislatore Federale (ed al vissuto delle dette norme presso gli operatori del diritto sportivo) è risultato, infatti, dichiaratamente smentito dalla Corte laddove, nel motivare le pronunce, ha richiamato espressamente il rispetto e la necessità di tutela dei “principi generali” posti quale criterio di riferimento.

In conclusione, all’attualità, i detti precedenti giurisprudenziali, nella loro univocità, nonostante siano stati adottati con riferimento ad ambiti diversi tra loro, confermano la necessità della partecipazione degli Organi Federali ai “processi sportivi” relativi ai procedimenti da questi stessi curati.

Tale necessità emerge, dunque, come propria del diritto sportivo odierno e dotata di una propria identità in ragione delle peculiari esigenze che esso è volto a disciplinare in funzione del corretto svolgimento dei campionati e, più in generale dell’attività sportiva.

Ciò posto, si deve conseguentemente ritenere che la Giurisprudenza superiore della Corte Federale d’Appello abbia già esplorato, sotto ogni profilo, le ragioni profonde della necessità della partecipazione degli Organi Federali ai procedimenti sportivi, ed abbia già risolto le relative questioni, ponendola come inderogabile; indicando, conseguentemente, ai consociati contemporanei il “dover essere” ritenuto giusto dalla Federazione nell’ambito del diritto processuale sportivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso proposto dalla società US Grosseto 1912 SSARL per la mancata notifica del ricorso al Dipartimento Interregionale – LND, ai sensi dell’art.

49, comma 4, CGS. Spese compensate.

Così deciso nella Camera di consiglio del 26 luglio 2023.

 

IL RELATORE                                             IL PRESIDENTE

Fernando Casini                                            Gioacchino Tornatore

 

 

Depositato in data 4 agosto 2023.

 

 IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

 

 

 

 

 

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