F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 11/TFN-SVE del 4 Agosto 2023 (motivazioni) – FCD Calcio Termoli 1920 / ANR Vastese Calcio 1902 – Reg. Prot. 2/TFN-SVE

Decisione/0011/TFNSVE-2023-2024

Registro procedimenti n. 0002/TFNSVE/2023-2024

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

 

composto dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti – Presidente

Carlo Cremonini – Componente (Relatore)

Divinangelo D’Alesio – Componente

Angelo Fanizza – Componente

Marina Vajana – Componente

ha pronunciato, all’udienza del giorno 31 luglio 2023, sul ricorso ex art. 90, comma 1, lett. a), CGS proposto dalla società FCD Calcio Termoli 1920 (matr. 795096) nei confronti della società ANR Vastese Calcio 1902 (matr. 600250) avverso la violazione del CU n. 138 del 12 maggio 2023, a seguito della gara Vastese Calcio - Calcio Termoli del 14 maggio 2023, valevole per i play-out del campionato Serie D, Girone F,

la seguente

DECISIONE

Ricorreva alla Sezione Vertenze Economiche del Tribunale Federale Nazionale la società FCD Calcio Termoli 1920 sostenendo la violazione da parte della ANR Vastese Calcio 1902 del C.U. 138/2023 del Dipartimento Interregionale della L.N.D.

Asseriva, infatti, che parte avversa non avesse corrisposto l’intera somma dovuta per la quota ad essa spettante sull’incasso avvenuto per la gara Vastese-Termoli, play-out gir. F - Serie D, svoltasi in data 14 maggio 2023.

Nello specifico evidenziava:

1) che la Vastese aveva comunicato incasso di 7.698,07 al netto di oneri fiscali e spese organizzative con quota a favore della ricorrente di 3.849,03;

2) che la Vastese aveva corrisposto soltanto un acconto di 1.600,00;

3) che dal mod. C1 emesso dalla LND era invece risultato un incasso netto di 9.250,67 e che nessuna documentazione di spese era stata fornita da controparte.

Alla luce di quanto sopra, esposto nel testo del ricorso, precisava che era rimasto pertanto in sospeso il saldo dovuto di 3.025,33 ma concludeva, accertata la violazione del C.U. n. 138/2023, per la condanna della Vastese al pagamento della somma di 4.625,33.

Non si costituiva in giudizio, pur se ritualmente citata, la ANR Vastese Calcio 1902 né partecipava alla fissata udienza del 31 luglio 2023, tenutasi in modalità videoconferenza.

Alla predetta udienza presenziava quindi solo parte ricorrente a mezzo di difensore, a ciò formalmente delegato dall’Avv. Gerardo Russo, che si riportava agli atti del procedimento.

La vertenza veniva quindi decisa da questo Tribunale.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto anche se parzialmente rispetto alle precisate conclusioni.

Prima però di valutare il merito della vertenza devesi effettuare una necessaria breve disamina delle modalità di proposizione del ricorso.

Si veda nei fatti.

Il ricorso è stato, inizialmente, presentato a mezzo pec, con il conseguente mancato rispetto delle regole tecniche del Processo Sportivo Telematico dettate dalla delibera del 29 gennaio 2021 del Consiglio Federale di cui al C.U. n. 160/A (e successive modifiche e integrazioni).

Successivamente, con immediatezza, nei termini ed in autonomia di parte, è stato quindi depositato sulla piattaforma telematica, nel pieno rispetto delle suddette regole tecniche.

L’iniziale modalità di presentazione avrebbe certamente comportato la inevitabile dichiarazione di irricevibilità del ricorso, ma il seguente deposito nelle corrette modalità, stante il relativo rispetto dei termini, fa sì che la problematica emersa possa dirsi positivamente superata nella formale sostanza.

Quanto detto comporta di conseguenza che l’iniziale, potenziale, irricevibilità possa dirsi più che ampiamente sanata. Ciò precisato l’analisi del merito della vertenza non può che confermare la fondatezza del ricorso.

Al di là della mancata costituzione della Vastese, che parrebbe confermare implicitamente le circostanze di fatto poste a base della domanda della società Termoli, in punto di prova va tenuto conto della documentazione da questa prodotta, di provenienza indiscutibilmente ufficiale, che dimostra senza alcun tema di smentita come la quota sull’incasso spettante alla ricorrente ammonti ad 4.625,33. Ovverosia il 50% del totale al netto degli oneri fiscali da cui nulla deve essere ulteriormente detratto per spese organizzative non avendo la convenuta fornito alcuna documentazione relativa alle stesse né prima né ora.

Valutata positivamente la giustezza in diritto della domanda il ricorso deve però essere accolto parzialmente stante l’errore commesso dalla ricorrente nella precisazione delle conclusioni ove viene chiesta la condanna della Vastese al pagamento dell’intero 50% pari ad 4.625,33 senza tener conto dell’anticipo di 1.600,00 già ricevuto e riconosciuto.

Errore, evidente, di sola quantificazione conclusiva tenuto conto dell’esatta narrazione e corretta specifica del dovuto contenuta nel testo del ricorso.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente il ricorso proposto dalla società FCD Termoli Calcio 1920 e, per l’effetto, condanna la società ANR Vastese Calcio 1902 al pagamento della somma di euro 3.025,33 (tremilaventicinque/33).

Così deciso nella Camera di consiglio del 31 luglio 2023.

 

IL RELATORE                                             IL PRESIDENTE

Carlo Cremonini                                            Stanislao Chimenti

 

Depositato in data 4 agosto 2023.

 

 IL SEGRETARIO

  Marco Lai

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