F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 037/TFN – SD del 4 Agosto 2023 (motivazioni) – Deferimento n. 1359/914pf22-23/GC/blp del 13 luglio 2023, depositato il 14 luglio 2023, nei confronti del sig. Davide Luppi e della società Piacenza Calcio 1919 Srl – Reg. Prot. 15/TFN-SD

 

Decisione/0037/TFNSD-2023-2024

Registro procedimenti n. 0015/TFNSD/2023-2024

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Pierpaolo Grasso – Vice Presidente (Relatore)

Leopoldo Di Bonito – Componente

Roberto Pellegrini – Componente

Francesca Paola Rinaldi – Componente

Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA

ha pronunciato, all’udienza del giorno 1° agosto 2023, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 1359/914pf2223/GC/blp del 13 luglio 2023, depositato il 14 luglio 2023, nei confronti del sig. Davide Luppi e della società Piacenza Calcio 1919 Srl,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con l’atto indicato in epigrafe, il Procuratore Federale ha deferito innanzi a questo Tribunale:

1. il sig. Luppi Davide, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Piacenza Calcio 1919 Srl, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, perché in data 18.04.2023, nell’imminenza della gara Pergolettese - Triestina del 22.04.2023, valevole per il Campionato Professionistico di Lega Pro girone A 2022/2023 e dal cui esito sarebbe potuta dipendere la qualificazione ai play out ovvero la retrocessione della propria società di appartenenza Piacenza Calcio 1919 Srl, inviava un messaggio vocale al Sig. Andrea Mazzarani, calciatore tesserato per la società US Pergolettese 1932 Srl, chiedendogli se i calciatori della Pergolettese avessero intenzione di giocare i play off, messaggio al quale il sig. Mazzarani non rispondeva;

2. la società Piacenza Calcio 1919 Srl, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per la condotta posta in essere dal sig. Luppi Davide, così come descritta nel precedente capo di incolpazione.

La fase istruttoria

Il presente procedimento ha avuto abbrivio dalla segnalazione effettuata dal Presidente della US Pergolettese 1923, che lamentava la circostanza che alcuni giocatori appartenenti al suo sodalizio societario fossero stati avvicinati, nell’imminenza della decisiva gara con la Triestina, da un tesserato di quest’ultima società. Alla segnalazione, tuttavia, veniva allegata anche una dichiarazione del sig. Andrea Mazzarani che affermava di aver ricevuto un messaggio vocale, al quale non forniva risposta, da parte di un giocatore tesserato per la società Piacenza Calcio che, scherzosamente, gli chiedeva se, sempre nell’imminenza della gara con la Triestina, avessero intenzione di giocare i play off.

Esperite le indagini, il giocatore del Piacenza Calcio veniva individuato nell’odierno deferito e veniva appurato che, dalla gara fra Pegolettese e Triestina, disputatasi il 22 aprile 2023, sarebbe dipesa la qualificazione ai play out ovvero la retrocessione della società Piacenza Calcio 1919 Srl.

Ritenuta, quindi, sussistente un’ipotesi di responsabilità disciplinare, la Procura ha inviato comunicazione di conclusione indagini e, successivamente, ritenendo non esaustive le controdeduzioni fornite dal Luppi, l’odierno deferimento.

Va precisato che il deferimento riguarda esclusivamente l’odierno deferito in quanto il soggetto tesserato per la società US Triestina Calcio 1918 Srl e la società hanno formalizzato e concluso accordi ex art.126 CGS per la definizione anticipata del procedimento.

La fase predibattimentale

Sia il Luppi che la società piacentina hanno presentato memorie difensive nell’imminenza dell’udienza.

Il Luppi, dopo aver evidenziato di essere stato in prestito, nella scorsa stagione sportiva, per il Piacenza Calcio, ha fermamente sostenuto di aver inviato il messaggio senza alcun intento volto a sondare o stimolare l’impegno del destinatario del messaggio nel disputando incontro con la Triestina, ma per mero spirito goliardico, essendo legato da un rapporto di amicizia con il Mazzarani in quanto compagni di squadra in un precedente sodalizio societario.

Il messaggio, poi, aveva ad oggetto la partita che avrebbe dovuto disputare con una società terza e, pertanto, dal mero messaggio, al quale poi non ha fatto seguito alcuna ulteriore attività, non emergerebbe alcun illecito. Il tono scherzoso, poi, sarebbe stato colto anche dal destinatario del messaggio, come emerso anche dall’audizione tenutasi in Procura.

Ha, pertanto, insistito per il proscioglimento.

La società Piacenza Calcio si è soffermata, invece, sulla sostenuta assenza di responsabilità oggettiva sia su un piano formale in quanto il comportamento censurato dalla Procura Federale si sarebbe concretizzato in un momento di vita privata del calciatore, non avendo il Piacenza Calcio avallato l’invio del messaggio, sia su un piano sostanziale, avendo la società adottato un regolamento interno volto a disciplinare i comportamenti dei propri tesserati, richiamando, all’uopo, l’art.7 del CGS che prevede l’esclusione ovvero la mitigazione della responsabilità oggettiva della società nei casi in cui la società abbia adottato modelli organizzativi di gestione e controllo di cui all’art.7 comma 5 dello Statuto FIGC, allegando, all’uopo, il relativo regolamento adottato dalla società.

Il dibattimento

All’udienza del 1 agosto 2023, svoltasi in modalità video conferenza, è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale riportandosi all’atto di deferimento, ne ha chiesto l’integrale accoglimento, concludendo per l’irrogazione delle seguenti sanzioni:

- nei confronti del sig. Davide Luppi, mesi 2 (due) di squalifica;

- nei confronti della società Piacenza Calcio 1919 Srl, euro 2.000,00 (duemila/00) di ammenda. I legali dei deferiti hanno invece insistito per il proscioglimento.

La decisione

Alla luce della documentazione presente in atti e della descrizione dei fatti come emersi nel corso del procedimento, il Tribunale ritiene che i deferiti debbano essere prosciolti.

Va preliminarmente evidenziato che gli eventi denunciati dal Presidente della società Pergolettese, non sono fra di loro collegati e, pertanto, vanno considerati atomisticamente.

L’oggetto del presente deferimento, quindi, riguarda un mero messaggio vocale inviato dal deferito Luppi al tesserato Mazzarani con il quale, in sintesi, si chiedeva se il sodalizio pergolettese avesse intenzione di disputare i play off. Tale messaggio, per la sua natura, il tenore scherzoso, l’episodicità e la sua sostanziale impossibilità di arrecare alcun nocumento ai valori sportivi ed ai principi cui deve essere orientata l’attività sportiva, non può essere meritevole di sanzione.

Orbene, partendo dal presupposto che la stessa Procura ha escluso la sussistenza di qualsivoglia tentativo di illecito sportivo, il Tribunale ritiene eccessiva anche la ricostruzione volta a ritenere violata la generale disposizione di cui all’art. 4 CGS FIGC in quanto, se è vero che trattasi di una fattispecie a condotta non tipizzata, appare altrettanto vero che, al fine di ritenere sussistenti gli estremi per la responsabilità disciplinare in questione, deve necessariamente individuarsi, alla luce del generale principio di offensività, un bene, meritevole di tutela, che si intenda leso mediante la condotta violata.

Ritiene il Tribunale che l’individuazione, nel caso concreto, di tale principio, qualora estremizzato ed applicato anche alla fattispecie in questione, potrebbe portare addirittura ad un divieto generalizzato di contatti fra calciatori, a prescindere dalle società per le quali sono tesserati, prima delle gare.

Nel caso di specie, infatti, trattavasi di un mero contatto fra un giocatore di una squadra, il Piacenza, che non avrebbe dovuto incontrare la US Pergolettese la domenica successiva. Non si vede, quindi, come avrebbe potuto, un messaggio del genere, non contenente alcuna richiesta di incontro, alcuna promessa – neanche velata -, violare anche i presupposti minimi di correttezza e lealtà posti a base della disposizione asseritamente infranta.

E valga il vero. A prescindere dalla dichiarazione fornita dal Mazzarani, lo stesso ha chiaramente confermato quanto asserito dal Luppi, circa la percezione scherzosa del messaggio, legata anche al rapporto di amicizia – non negato – esistente fra i due, anche volto ad un mero incoraggiamento.

E, pur a voler ammettere – come ha fatto la difesa del Luppi -  che il messaggio fosse volto ad assicurarsi che la società Pergolettese riversasse in campo il massimo impegno nella disputanda gara con la Triestina, il Tribunale ritiene non sussistente alcuna condotta illecita in tale azione; infatti anche qualora considerata inopportuna, non valica i limiti dell’illiceità in quanto, appunto, non eccedente i limiti della continenza e della sfera privata dei soggetti interessati dal messaggio.

Né appare chiaro quale conseguenza possa aver avuto tale messaggio – ed ovviamente e fondamentalmente il suo contenuto - nella sfera del destinatario che possa aver compromesso ovvero condizionato – anche solo potenzialmente- il suo ordinario modus

operandi nel corso dell’attività sportiva posta in essere.

Del tutto marginale appare la circostanza che dalla gara Pergolettese - Triestina sarebbe potuta dipendere la retrocessione della compagine piacentina atteso che, in assenza di qualsivoglia ipotesi di illecito e non essendo vietato ex sé ai calciatori interloquire fra di loro, appare arduo ritenere violati in principi di lealtà, correttezza e probità per la mera sussistenza di un interesse mediato alla gara sopra citata, correlata all’invio del messaggio che non contiene alcuna affermazione o asserzione compromettente. Tuttavia il Tribunale intende ulteriormente ribadire che vietare qualsiasi contatto fra calciatori prima delle gare appare in aperto contrasto con i fondamentali principi di libertà di comunicazione e sarebbe anche di difficile perseguibilità atteso che appare impossibile valutare se ogni contatto – ovviamente rientrante nella normale dinamica dei rapporti sociali – fra calciatori valichi o meno la soglia di perseguibilità di cui all’art. 4 CGS FIGC.

In conclusione, quindi, il comportamento del deferito si ritiene non sia, nel caso concreto, ed in assenza di ulteriori elementi fattuali, degno di censura.

Il proscioglimento del Luppi esclude in radice anche la responsabilità oggettiva del sodalizio societario deferito, ritenendo, quindi, assorbite le eccezioni difensive volte ad escludere in toto la propria responsabilità.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, proscioglie i deferiti.

Così deciso nella Camera di consiglio del 1° agosto 2023.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Pierpaolo Grasso                                                         Carlo Sica

 

Depositato in data 4 agosto 2023.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

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