LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2023/2024 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 102 del 11.08.2023 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Vincenzo CARROTTA/S.S.D.AVEZZANO CALCIO SRL

RICORSO DEL CALCIATORE Vincenzo CARROTTA/S.S.D.AVEZZANO CALCIO SRL

La Commissione Accordi Economici (di seguito: C.A.E.) riunitasi in seduta pubblica, in data 20.07.2023, presso la sede nazionale della Lega Nazionale Dilettanti, sita in Roma Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore VINCENZO CARROTTA ricevuto a mezzo pec il 04.05.2023, regolarmente notificato in data 4.04.2023 alla società SSD AVEZZANO arl;

RILEVATA

l’ammissibilità del ricorso del calciatore (essendo state adempiute le formalità prescritte dall’art. 28   comma 4 del Regolamento L.N.D.), nonché della mancata costituzione della Società sopra citata;

PRESO ATTO

della costituzione in giudizio e della richiesta di discussione in pubblica udienza del legale di fiducia per il calciatore;

VALUTATI

il ricorso del calciatore, nonché tutta la documentazione agli atti del procedimento, di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione e udito il ricorrente, virtualmente avvisato e presente attraverso il suo legale di fiducia;

OSSERVA

il ricorrente calciatore ha adito questa Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ritenute dovute, in virtù di un Accordo Economico stipulato tra le parti ai sensi dell’art. 94 ter, punto 6, N.O.I.F. per la stagione sportiva 2022/2023, che prevedeva il compenso lordo di euro 5.000,00 oltre il rimborso spesa forfettario di vitto e alloggio previsto all’art,4 del prefetto accordo pari ad euro 1.000,00, con decorrenza dal 16.09.2022 al 30.11.2022. Il ricorrente lamentava di aver ricevuto dalla Società il minor importo pari ad euro 2.666,00, e pertanto, ritiene di essere creditore dalla SSD AVEZZANO arl della somma di euro3.334,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria. 

Nel merito va osservato che la società, pur ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio non contestando, pertanto, la debenza delle somme vantate dal ricorrente, le quali risultano documentalmente provate per mezzo dell’accordo economico ritualmente depositato alla L.N.D.

Le parti, inviano in pari data del 12.07.23 tramite pec, alla Commissione giudicante, una dichiarazione d’intervenuto accordo transattivo, e per l’effetto richiedevano l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.

P.Q.M

La Commissione Accordi Economici della L.N.D. dichiara la cessata materia del contendere. Dispone l’incameramento della tassa reclamo versata.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it