F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0028/CFA pubblicata il 31 Agosto 2023 (motivazioni) – Procuratore federale interregionale/sig.ri Giuseppe Sabino Tedeschi-Nicola Pellegrino-Giovanni Patruno-A.S.D. Canosa Calcio 1948

Decisione/0028/CFA-2023-2024

Registro procedimenti n. 0014/CFA/2023-2024

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

SEZIONI UNITE

 

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Salvatore Casula – Componente

Antonella Trentini – Componente

Vincenzo Barbieri – Componente

Domenico Luca Scordino - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo n. 0014/CFA/2023-2024 proposto dal Procuratore federale interregionale,

per la riforma della decisione del Tribunale federale Territoriale presso il Comitato Regionale Puglia, di cui al Com. Uff. n. 8 dell’11.07.2023 con la quale veniva disposto il proscioglimento dei sigg.ri Tedeschi Giuseppe Sabino, Pellegrino Nicola, Patruno Giovanni e Cardone Giuseppe e della associazione A.S.D. Canosa 1948 in relazione al deferimento n. 29172/366pfi 22-23 PM/fb;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza del 23 agosto 2023, tenutasi in videoconferenza, il Cons. Domenico Luca Scordino; uditi gli avv.ti Francesco Keller e Alessandro D’Oria per la Procura federale interregionale reclamante; uditi gli avv.ti Tommaso Cimadomo, Manuela Magistro, Alessandro Sorrenti e Giuseppe Dello Russo per i deferiti reclamati sig.ri Giuseppe Sabino Tedeschi, Nicola Pellegrino, Giovanni Patruno; udita inoltre l’avv. Manuela Magistro per conto della A.S.D. Canosa Calcio 1948 (PI/CF 08830620723, matricola FIGC 922744) quale associazione avente causa della deferita A.S.D. Canosa (matricola FIGC 59794) e a seguito di fusione della predetta A.S.D. Canosa con la A.S.D. Minerva (matricola FIGC 941380). Non costituitosi, invece, sulla piattaforma del Processo sportivo telematico, il deferito reclamato sig. Giuseppe Cardone.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con atto Prot. 29172/366pfi22-23/PM/fb del 1.6.2023, il Procuratore federale interregionale deferiva al Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Puglia i seguenti soggetti: (i) il sig. Giuseppe Sabino Tedeschi, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza e membro di diritto dell’organo amministrativo della A.S.D. Canosa; (ii) il sig. Nicola Pellegrino, all’epoca dei fatti vice presidente e membro di diritto dell’organo amministrativo della A.S.D. Canosa; (iii) il sig. Giovanni Patruno, all’epoca dei fatti dirigente e (ritenuto) membro de facto dell’organo amministrativo della A.S.D. Canosa; (iv) il sig. Giuseppe Cardone, all’epoca dei fatti dirigente e (ritenuto) membro de facto dell’organo amministrativo della A.S.D. Canosa; (v) il sig. Marino Pagano, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la A.S.D. Canosa; e (vi) l’associazione (o società) sportiva A.S.D. Canosa.

Più in particolare, secondo la ricostruzione contenuta nell’atto di deferimento:

- il sig. Giuseppe Sabino Tedeschi veniva deferito per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1 e 31, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 84 delle NOIF, per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2021 – 2022, in concorso con i sigg.ri Nicola Pellegrino, Giovanni Patruno, Antonio Favore e Giuseppe Cardone, all’epoca dei fatti tutti membri de iure e/o de facto dell’organo amministrativo della società A.S.D. Canosa, ognuno con un proprio autonomo apporto causale ed in agione dell’incarico funzionale da ci scuno all’epoca ric pert all’interno della società, ovvero dell’essere persone che rivestivano al tempo funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione, promosso ed organizzato un sodalizio destinato all’esecuzione di condotte finalizzate a consentire a terzi il mancato pagamento delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, mediante emissione di fatture per somme superiori rispetto a quelle oggetto dell’effettivo accordo delle parti, con restituzione in contanti delle somme eccedenti tale ultima misura. Nello specifico, sempre secondo la ricostruzione del Procuratore federale interregionale, previa stipulazione di un contratto di sponsorizzazione riportante somme superiori rispetto a quelle oggetto dell’effettivo accordo delle parti, con soggetti terzi interessati ad eludere il dovere di pagamento delle imposte mediante l’annotazione di fatture per importi superiori a quelli in realtà pattuiti ed effettivamente corrisposti, la società A.S.D. Canosa provvedeva ad emettere fatture per l’importo riportato nei singoli contratti, le quali venivano regolarmente e per intero saldate dai destinatari mediante l’utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili e con accredito sull’unico conto corrente societario; mediante ripetuti prelievi di denaro contante effettuati dal predetto rapporto di conto corrente il sodalizio provvedeva poi a restituire a ciascun singolo sponsor parte degli importi versati, tanto da determinare per la A.S.D. Canosa, a fronte di ricavi per sponsorizzazioni pari ad 296.779,46, la restituzione a terzi di un importo complessivo pari ad 118.346,78, corrispondente all’ammanco rilevato in sede di raffronto tra la situazione risultante dalla contabilità della società e la situazione di fatto della cassa sociale; con le aggravanti di cui all’articolo 14, comma 1, lett. a), del Codice di giustizia sportiva, per aver commesso il fatto con violazione dei doveri derivanti e conseguenti all’esercizio del proprio incarico funzionale di Presidente e legale rappresentante della società A.S.D. Canosa; nonché con le aggravanti di cui all’articolo 14, comma 1, lett. e), del Codice di giustizia sportiva, per aver tentato di determinare una situazione di alterazione del quadro probatorio, nonché di cui all’articolo 14, comma 1, lett. o), del Codice di giustizia sportiva, per aver commesso il fatto in associazione con tre o più persone;

- il sig. Nicola Pellegrino veniva deferito per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1, e 31, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 84 delle NOIF per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2021 – 2022, in concorso con i sigg.ri Giuseppe Sabino Tedeschi, Giovanni Patruno, Antonio Favore e Giuseppe Cardone, all’epoca dei fatti tutti membri de iure e/o de facto dell’organo amministrativo della società A.S.D. Canosa, ognuno con un proprio autonomo apporto causale ed in ragione dell’incarico funzionale da ciascuno all’epoca ricoperto all’interno della società, ovvero dell’essere persone che rivestivano al tempo funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione, promosso e organizzato un sodalizio destinato all’esecuzione di condotte finalizzate a consentire a terzi il mancato pagamento delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, mediante emissione di fatture per somme superiori rispetto a quelle oggetto dell’effettivo accordo delle parti, con restituzione in contanti delle somme eccedenti tale ultima misura. Nello specifico, sempre secondo la ricostruzione del Procuratore federale interregionale, previa stipulazione di un contratto di sponsorizzazione riportante somme superiori rispetto a quelle oggetto dell’effettivo accordo delle parti con soggetti terzi interessati ad eludere il dovere di pagamento delle imposte, mediante l’annotazione di fatture per importi superiori a quelli in realtà pattuiti ed effettivamente corrisposti, la società A.S.D. Canosa provvedeva ad emettere fatture per l’importo riportato nei singoli contratti, le quali venivano regolarmente e per intero saldate dai destinatari mediante l’utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili, con accredito sull’unico conto corrente societario; mediante ripetuti prelievi di denaro contante effettuati dal predetto rapporto di conto corrente il sodalizio provvedeva poi a restituire a ciascun singolo sponsor parte degli importi versati tanto da determinare per la A.S.D. Canosa, a fronte di ricavi per sponsorizzazioni pari ad 296.779,46, la restituzione a terzi di un importo complessivo pari ad 118.346,78 corrispondente all’ammanco rilevato in sede di raffronto tra la situazione risultante dalla contabilità della società e la situazione di fatto della cassa sociale; con le aggravanti di cui all’articolo 14, comma 1, lett. a), del Codice di giustizia sportiva, per aver commesso il fatto con violazione dei doveri derivanti e conseguenti all’esercizio del proprio incarico funzionale di Vice presidente della società A.S.D. Canosa; nonché con le aggravanti di cui all’articolo 14, comma 1, lett. e), del Codice di giustizia sportiva, per aver tentato di determinare una situazione di alterazione del quadro probatorio, nonché di cui all’articolo 14, comma 1, lett. o), del Codice di giustizia sportiva, per aver commesso il fatto in associazione con tre o più persone;

- il sig. Giovanni Patruno veniva deferito per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1 e 31, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 84 delle NOIF per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2021 – 2022, in concorso con i sigg.ri Giuseppe Sabino Tedeschi, Nicola Pellegrino, Antonio Favore e Giuseppe Cardone, all’epoca dei fatti tutti membri de iure e/o de facto dell’organo amministrativo della società A.S.D. Canosa, ognuno con un proprio autonomo apporto causale ed in ragione dell’incarico funzionale da ciascuno all’epoca ricoperto all’interno della società, ovvero dell’essere persone che rivestivano al tempo funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione, promosso ed organizzato un sodalizio destinato all’esecuzione di condotte finalizzate a consentire a terzi il mancato pagamento delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, mediante emissione di fatture per somme superiori rispetto a quelle oggetto dell’effettivo accordo delle parti, con restituzione in contanti delle somme eccedenti tale ultima misura. Nello specifico, sempre secondo la ricostruzione del Procuratore federale interregionale, previa stipulazione di un contratto di sponsorizzazione riportante somme superiori rispetto a quelle oggetto dell’effettivo accordo delle parti con soggetti terzi interessati ad eludere il dovere di pagamento delle imposte, mediante l’annotazione di fatture per importi superiori a quelli in realtà pattuiti ed effettivamente corrisposti, la società A.S.D. Canosa provvedeva ad emettere fatture per l’importo riportato nei singoli contratti, le quali venivano regolarmente e per intero saldate dai destinatari mediante l’utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili e con accredito sull’unico conto corrente societario; mediante ipetuti prelievi di denaro contante effettuati dal predetto rapp rto di conto corrente il sodalizio provvedeva poi a restituire a ciascun singolo sponsor parte degli importi versati tanto da determinare per la A.S.D. Canosa, a fronte di ricavi per sponsorizzazioni pari ad 296.779,46, la restituzione a terzi di un importo complessivo pari ad 118.346,78 corrispondente all’ammanco rilevato in sede di raffronto tra la situazione risultante dalla contabilità della società e la situazione di fatto della cassa sociale; con le aggravanti di cui all’articolo 14, comma 1, lett. e), del Codice di giustizia sportiva, per aver tentato di determinare una situazione di alterazione del quadro probatorio, nonché di cui all’articolo 14, comma 1, lett. o), del Codice di giustizia sportiva, per aver commesso il fatto in associazione con tre o più persone;

- il sig. Giuseppe Cardone veniva deferito per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1, e 31, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 84 delle NOIF per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2021 – 2022, in concorso con i sigg.ri Giuseppe Sabino Tedeschi, Nicola Pellegrino, Giovanni Patruno ed Antonio Favore, all’epoca dei fatti tutti membri de iure e/o de facto dell’organo amministrativo della società A.S.D. Canosa, ognuno con un proprio autonomo apporto causale ed in ragione dell’incarico funzionale da ciascuno all’epoca ricoperto all’interno della società, ovvero dell’essere persone che rivestivano al tempo funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione, promosso e organizzato un sodalizio destinato all’esecuzione di condotte finalizzate a consentire a terzi il mancato pagamento delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto mediante emissione di fatture per somme superiori rispetto a quelle oggetto dell’effettivo accordo delle parti, con restituzione in contanti delle somme eccedenti tale ultima misura. Nello specifico, sempre secondo la ricostruzione del Procuratore federale interregionale, previa stipulazione di un contratto di sponsorizzazione riportante somme superiori rispetto a quelle oggetto dell’effettivo accordo delle parti con soggetti terzi interessati ad eludere il dovere di pagamento delle imposte, mediante l’annotazione di fatture per importi superiori a quelli in realtà pattuiti ed effettivamente corrisposti, la società A.S.D. Canosa provvedeva ad emettere fatture per l’importo riportato nei singoli contratti, le quali venivano regolarmente e per intero saldate dai destinatari mediante l’utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili e con accredito sull’unico conto corrente societario; mediante ripetuti prelievi di denaro contante effettuati dal predetto rapporto di conto corrente il sodalizio provvedeva poi a restituire a ciascun singolo sponsor parte degli importi versati tanto da determinare per la A.S.D. Canosa, a fronte di ricavi per sponsorizzazioni pari ad 296.779,46, la restituzione a terzi di un importo complessivo pari ad 118.346,78, corrispondente all’ammanco rilevato in sede di raffronto tra la situazione risultante dalla contabilità della società e la situazione di fatto della cassa sociale; con l’aggravante di cui all’articolo 14, comma 1, lett. o), del Codice di giustizia sportiva, per aver commesso il fatto in associazione con tre o più persone;

- il sig. Marino Pagano veniva deferito per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1, e 19, comma 3, del Codice di giustizia sportiva, essendo lo stesso tesserato entrato in campo nelle fasi immediatamente antecedenti all’inizio della gara U.S.D. Corato Calcio 1946 A.S.D. - A.S.D. Canosa disputata il 9.10.2022, valevole per il girone A del Campionato di Eccellenza del Comitato Regionale Puglia, così infrangendo l’inibizione allo stesso sig. Marino Pagano imposta in forza di quanto disposto dal Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Puglia con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 24 del 29.8.2022;

- la società A.S.D. Canosa veniva deferita per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di giustizia sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Giuseppe Sabino Tedeschi, Nicola Pellegrino, Giovanni Patruno, Antonio Favore, Giuseppe Cardone e Marino Pagano, così come sopra descritti e ricostruiti dal Procuratore federale interregionale.

Benché inizialmente coinvolto dalle indagini, non veniva invece deferito il sig. Antonio Favore (consulente contabile e fiscale della società A.S.D. Canosa). E ciò, in ragione dell’avvenuta applicazione a carico dello stesso, ai sensi dell’art. 126 del Codice di giustizia sportiva e su richiesta del medesimo sig. Antonio Favore, di una sanzione di mesi 6 (sei) di inibizione.

Il deferimento traeva origine da una segnalazione anonima cui poi erano seguite indagini pre-procedimentali del Procuratore federale interregionale e poi ancora l’avvio di un complesso procedimento disciplinare.

Più in particolare, come ricostruito nello stesso atto di deferimento, le indagini avevano riguardato tre distinti filoni tutti concernenti l’associazione sportiva dilettantistica A.S.D. Canosa.

Il primo, riguardante la violazione, nel corso della stagione sportiva 2021–2022, della normativa federale in materia gestionale ed economica (oggetto del presente grado di giudizio). Il secondo, relativo alla mancata esecuzione di una sanzione già in precedenza irrogata ad un dirigente (il Sig. Marino Pagano) tesserato per la stessa associazione A.S.D. Canosa. Il terzo, relativo ad un possibile illecito sportivo (combine del risultato) relativo alla gara A.S.D. Città di Mola – A.S.D. Canosa disputata il 3.4.2022 e valevole per il girone A del Campionato di Eccellenza del Comitato regionale Puglia.

Il terzo filone di indagine – va detto subito – veniva sostanzialmente abbandonato dal Procuratore federale interregionale all’esito delle indagini.

I primi due ambiti, invece, venivano trasformati in defe imento giacché sostenuti – sempre secondo lo stesso Prucuratore federale interregionale – da una importante mole di concordanti elementi di prova.

Con riguardo alle ritenute violazioni gestionali (primo ambito di indagine richiamato dal deferimento di cui è oggi giudizio), il Procuratore federale interregionale riteneva dimostrato un ripetuto comportamento illecito ad opera dell’associazione sportiva A.S.D. Canosa, costituito dalla emissione di fatturazioni per sponsorizzazioni con importi maggiorati rispetto al vero (trattandosi dunque di fatturazioni false) e dalla contestuale o successiva restituzione allo sponsor in contanti di parte delle somme ricevute.

Per tale via, l’associazione A.S.D. Canosa – soggetta ad un sistema fiscale agevolato di forfettizzazione IVA e IRES ai sensi della legge n. 398/1991 e per tale via favorita nella fatturazione anche maggiorata di sponsorizzazioni (in parte da restituire) – aveva consentito a terzi (gli sponsor) di violare la normativa fiscale e aveva comunque formato una contabilità falsa, persino con un ammanco di cassa di almeno 118.346,78.

Invero, non risultavano registrate nella contabilità della A.S.D. Canosa le uscite corrispondenti ai continui prelievi di contanti effettuati dai rappresentanti o delegati dell’associazione. Per tale ragione, la A.S.D. Canosa mostrava un avanzo di gestione solo apparente e che in realtà doveva dirsi in larga parte insussistente proprio per la mancata evidenziazione della predetta movimentazione di contanti, destinata in larga parte a fini restitutori agli sponsor sovrafatturati.

Tale condotta veniva espressamente riconosciuta dal sig. Antonio Favore (come detto commercialista della A.S.D. Canosa e poi oggetto di sanzione su richiesta ex art. 126 CGS). E risultava poi confermata da una serie di messaggi scritti e vocali scambiati tra i deferiti e da chat telefoniche di gruppo acquisite dal Procuratore federale interregionale. La condotta risultava altresì confermata dagli ulteriori riscontri ottenuti dal Procuratore federale interregionale per via della documentazione riferibile all’unica banca (la BCC filiale di Canosa) presso cui l’A.S.D. Canosa aveva aperto un unico conto corrente (in guisa che ogni entrata finanziaria della associazione doveva “per forza” risultare, se non motivatamente spesa, dal saldo del detto conto corrente bancario).

La medesima condotta, infine, risultava confermata dallo stesso tentativo operato dal presidente sig. Giuseppe Sabino Tedeschi (e da alcuni degli altri deferiti) di produrre – nel corso dell’indagine – documentazione non veritiera e volta a giustificare apparentemente l’enorme mole di prelievi di contante.

Era invero accaduto che il presidente della A.S.D. Canosa, nel corso delle proprie audizioni e all’espresso fine di giustificare i continui prelievi di contante poi non rinvenuti nella cassa della A.S.D. Canosa, dopo essersi dichiaratamente riservato di reperire la documentazione richiesta dalla Procura federale, aveva prodotto una serie di asserite scritture o ricevute di erogazione (a vario titolo) di somme in contanti a soggetti terzi. Ricevute, però, poi rivelatesi tutte false sulla base delle dichiarazioni di disconoscimento rilasciate proprio dai soggetti indicati come apparenti prenditori del denaro e firmatari delle scritture o ricevute stesse.

In un tale quadro, dunque, la Procura federale interregionale riteneva applicabili gli artt. 4 e 31 CGS anche in relazione all’art. 84 NOIF, sia nei confronti delle singole persone fisiche deferite, sia ancora nei confronti della A.S.D. Canosa per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi degli artt. 6, commi 1 e 2, CGS.

Quanto, infine, alla violazione concernente il sig. Marino Pagano (secondo e diverso ambito di indagine richiamato dal deferimento), il Procuratore federale interregionale riteneva provata l’accusa, sia in ragione della documentazione fotografica disponibile, che ritraeva il sig. Marino Pagano in campo (ancorché inibito), sia in ragione delle stesse dichiarazioni del presidente della A.S.D. Canosa 1948 sig. Giuseppe Sabino Tedeschi che, nel corso della propria audizione, aveva ammesso la violazione.

Con decisione (qui gravata) di cui al Comunicato Ufficiale N° 8 dell’11 luglio 2023, il Tribunale federale territoriale, in riferimento al deferimento sopra descritto e ai due ambiti per i quali erano chieste specifiche sanzioni, così disponeva: “1) delibera di prosciogliere dagli addebiti la società A.S.D. Canosa 1948, nonché i sigg.ri Giuseppe Sabino Tedeschi, Nicola Pellegrino, Giovanni Patruno e Giuseppe Cardone; 2) di comminare al tesserato Pagano Marino l’inibizione per mesi 3”.

Il Tribunale, va detto, affermava anzitutto l’autonomia della giurisdizione sportiva e la propria competenza a decidere. Affermava anche l’assenza di un qualunque eccesso di potere della Procura federale nello svolgimento delle indagini e delle incolpazioni. Rigettava, inoltre, le eccezioni sollevate dai deferiti con riguardo al rispetto dei termini di fissazione dell’udienza di discussione del deferimento, così come in riferimento ad una qualunque violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio. Aspetti, tutti quelli appena citati, sui quali non risultano riproposte obiezioni dalle parti e che devono quindi dirsi cosa giudicata.

Nel merito, poi, il Tribunale riteneva che – con specifico riguardo alle contestazioni in materia economica e gestionale – la Procura federale non avesse fornito “prova sufficiente in ordine agli addebiti contestati e che l’atto di deferimento non [apparisse] sorretto da quelle presunzioni contestualmente gravi, precise e concordanti, richieste anche ai fini di un giudizio basato sul principio del più probabile che non”.

Il Tribunale, a sostegno della propria conclusione, sosteneva in particolare che il “dato fattuale oggettivamente riscontrato del prelievo di denaro dal conto corrente dell’Associazione Sportiva ASD Canosa non è […] elemento univocamente indicativo della retrocessione del denaro agli sponsor, potendo trovare giustificazioni alternative nella destinazione ad altre spese correnti della società”.  Inoltre, sempre secondo il Tribunale, “tutto l’impianto accusatorio della Procura si basa, fondamentalmente, sul contributo offerto dal sig. Antonio Favore, la cui attendibilità complessiva è gravemente inficiata da diverse incongruenze e contraddizioni nell’ambito della prospettazione di un quadro che appare teso, tendenzialmente, all’esclusione di ogni addebito a proprio carico”.

Scarso rilievo doveva poi darsi “alle quietanze di pagamento che lo stesso Favore avrebbe artatamente predisposto con firme apocrife, per giustificare i prelievi di contante, su richiesta ‘a voce o tramite chiamate telefoniche’ del Presidente della A.S.D. Canosa: non solo perché non risulta effettuata alcuna verificazione delle firme apposte su tali documenti, ma anche perché il disconoscimento di dette quietanze, opposto nelle testimonianze rese dai tesserati interpellati, ha valenza relativa in quanto, ove questi ultimi ne avessero ammesso l’autenticità, si sarebbero autodenunciati e resi destinatari di procedimento disciplinare. Peraltro, nel materiale probatorio sottoposto al Tribunale, non vengono indicate analiticamente le fatture in contestazione, i destinatari delle medesime, né risulta svolto alcun accertamento di natura amministrativa e/o contabile presso le società che hanno sponsorizzato la A.S.D. Canosa nel corso delle su indicate stagioni sportive”.

In definitiva – concludeva allora il Tribunale – “gli elementi raccolti della Procura federale non consentono a questo Collegio giudicante di valutare positivamente l’inferenza probabilistica, proposta nel caso di specie: non si ritiene, infatti, raggiunta la prova, neppure con presunzione semplice, della retrocessione del denaro agli sponsor”.

Quanto invece all’incolpazione relativa al sig. Marino Pagano, il Tribunale riteneva fondato il deferimento che veniva pertanto accolto in parte qua.

Avverso la suddetta decisione del Tribunale federale territoriale, e proprio per la parte relativa al mancato riconoscimento della violazione delle norme federali in materia gestionale ed economica, propone ora reclamo la Procura federale interregionale.

Resistono con memorie i deferiti reclamati sig.ri Giuseppe Sabino Tedeschi, Nicola Pellegrino e Giovanni Patruno. Resiste altresì, costituitasi in giudizio, la A.S.D. Canosa Calcio 1948 (PI/CF 08830620723, matricola FIGC 922744) quale nuova associazione risultante dall’atto di fusione di tale ultima associazione sportiva (matricola FIGC 59794) con la A.S.D. Minerva (matricola FIGC 941380) e dunque quale associazione avente causa della deferita A.S.D. Canosa. Dette parti resistenti, va detto, deducono l’infondatezza del reclamo, senza peraltro reiterare – tanto meno in forma di appello incidentale – le diverse eccezioni svolte in primo grado, tutte risolte dal Tribunale nel senso della piena giurisdizione del giudice sportivo e della regolarità del processo.

Non risulta costituito sulla piattaforma del Processo sportivo telematico, invece, il deferito reclamato sig. Giuseppe Cardone.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Procura federale interregionale si affida ad un unico motivo di reclamo.

Secondo la Procura, il Tribunale avrebbe in parte omesso ed in parte errato, nella valutazione del materiale probatorio acquisito agli atti del procedimento, ritenendo di trovarsi di fronte ad un processo esclusivamente indiziario anziché di fronte ad un procedimento nel quale le incolpazioni trovano il proprio fondamento su elementi di carattere squisitamente confessorio riscontrati da una serie di ulteriori elementi fattuali e documentali. Il tutto – prosegue ancora la Procura federale reclamante – in un contesto ampiamente sufficiente a fare assumere alla tesi accusatoria della Procura il livello probatorio necessario per pervenire ad una certa declaratoria di colpevolezza.

Il reclamo va accolto, sia pure parzialmente.

Deve in particolare essere riformata la decisione impugnata con riguardo ai deferiti sig.ri Giuseppe Sabino Tedeschi, Nicola Pellegrino, Giovanni Patruno e alla associazione A.S.D. Canosa (matricola FIGC 59794), oggi divenuta A.S.D. Canosa Calcio 1948 (matricola FIGC 922744). Deve invece essere confermato – per le ragioni che si diranno – il proscioglimento del sig. Giuseppe Cardone.

Prima, peraltro, dell’esame del reclamo proposto dalla Procura federale interregionale appare necessario affrontare – in via, se si vuole, anche nomofilattica – una preliminare questione a carattere processuale.

Benché, nel caso specifico, non possa dirsi integrato un profilo di inammissibilità del reclamo (qui infatti accolto) – tanto più tenuto conto dell’assenza di una qualunque eccezione in tal senso sollevata dalle difese dei deferiti (né in primo grado, né soprattutto in secondo grado in forma di appello incidentale) – questa Corte non può non disapprovare spressamente il dep sito massivo ad opera della Procura federale interregionale di atti e documenti che, per un verso, risultano privi di diretto collegamento con l’oggetto effettivo del deferimento (ed invece appartenenti ad un filone di indagine, quello di ipotesi di combine di risultato, poi abbandonato), e, per altro verso, risultano (ancorché invece rilevanti per l’esame della fattispecie) non fascicolati, talvolta scansionati capovolti rispetto al normale senso di lettura, non numerati e non ordinatamente richiamati (punto per punto) negli atti difensivi.

Il deposito, sostanzialmente confuso e oggettivamente disordinato, di 1.700 pagine di atti di indagine – senza alcuna indicazione di cosa trovare e dove e senza nemmeno consentire un efficace scorrimento di lettura (dovendo il giudice di volta in volta ruotare la vista del documento) – invece di operare quale dimostrazione di forza dell’indagine, rischia piuttosto di tramutarsi in vulnus della stessa logica del processo sportivo.

È ben nota a questa Corte la lettura offerta dal Collegio di garanzia dello sport e da questa stessa Corte agli artt. 2 del CGS del CONI e 44 del CGS FIGC. È dunque ben noto che sinteticità e informalità degli atti sono destinati a prevalere, tanto più in combinazione con il potere del giudice di riqualificare i fatti dedotti in giudizio (su tali principi si vedano ex plurimis: Collegio di garanzia dello sport, SS.UU., n. 89/2019, Collegio di garanzia dello sport, Sez. I, n. 56/2018, Collegio di garanzia dello sport n. 15/2017, Corte federale d’appello, SS.UU., n. 12/2021-2022; Corte federale d’appello, Sez. IV. n. 20/2021-2022; Corte federale d’appello, Sez. IV, n. 21/2021-2022).

Ed è parimenti noto che “nessuna norma del CGS pone per il giudizio sportivo il principio formale di c.d. autosufficienza del ricorso” di modo che l’inammissibilità di un gravame sportivo “può predicarsi unicamente in quei casi in cui risulti concretamente impossibile, anche all’esito di una ragionevole relatio ad altri atti del procedimento richiamati nell’atto processuale introduttivo, pervenire a un’adeguata comprensione dei fatti di causa che ne consenta lo scrutinio” (così il Collegio di garanzia dello sport, Sez. II, n. 87/2017).

È però anche vero che simili principi non possono trasformarsi in una clausola in bianco che tutto consente, imponendo al Giudice di andare egli stesso a ricercare, in un ginepraio di carte confusamente depositate, quale elemento dimostri effettivamente, e nello specifico, la contestazione mossa in primo grado o il vizio della decisione impugnata in fase di reclamo.

Affinché possano dirsi interamente rispettati i principi di informalità, sinteticità e rapidità del processo sportivo, pur nella pienezza del contraddittorio, e anzi a maggior ragione ai fini della pienezza del contraddittorio, deve anche tenersi in massima considerazione il riferimento operato dall’art. 44 CGS alla necessaria chiarezza degli atti delle parti. Là ove per “chiarezza” deve intendersi anche il collegamento di ciascuna singola affermazione operata con atto di indagine che tale affermazione corrobora e con esatta indicazione del documento nel quale reperire la detta affermazione e relativa dimostrazione.

Del resto, se è vero che il processo sportivo tiene conto delle “norme generali del processo civile” (art. 2 CGS CONI), è anche vero che a valle del nuovo art. 121 del codice di procedura civile e del conseguente DM 7 agosto 2023 gli atti processuali devono contenere una esposizione distinta e specifica dei fatti e dei motivi in diritto e soprattutto “nella parte in fatto, [deve essere contenuto un] puntuale  riferimento  ai  documenti offerti in comunicazione, indicati in ordine numerico  progressivo  e denominati in modo corrispondente al loro contenuto” (in particolare art. 2, comma 1).

Il tutto, dovendosi sottolineare, nella prospettiva nomofilattica cui sopra si è fatto cenno, che in mancanza del rispetto delle suddette regole redazionali minime, il giudice, a fronte di una compiuta eccezione difensiva eventualmente dedotta sub art. 44 CGS quale violazione dei principi del giusto processo in termini di effettiva sinteticità e chiarezza dell’atto e dei documenti (o atti di indagine) ai quali rispondere, potrà valutare la sussistenza di una ragione di diretta inammissibilità del reclamo.

Tanto chiarito, e tornando al merito del reclamo, la decisione del Tribunale di primo grado merita di essere riformata nei sensi di quanto di seguito esposto.

È in effetti presente agli atti una serie rilevante di elementi probatori gravi, precisi e concordanti che depongono – in particolare nei confronti dei deferiti sigg.ri Giuseppe Sabino Tedeschi, Nicola Pellegrino, Giovanni Patruno e della associazione A.S.D. Canosa – nel senso della violazione dell’art. 4, comma 1, e 31, comma 1, del CGS (in combinazione anche con l’art. 6 CGS per ciò che concerne l’associazione).

Taluni di tali elementi, peraltro, hanno fors’anche valenza non solo indiziaria, bensì direttamente rappresentativa (come dedotto dalla Procura federale) giacché proveniente dagli stessi incolpati in forma di sostanziale ammissione (vuoi per effetto dei messaggi scambiati con gli altri deferiti, vuoi attraverso le stesse audizioni compiute in fase di indagine) e appaiono sostanzialmente equiparabili ad una prova documentale del fatto (sul punto si veda l’orientamento via via crescente della Corte di Cassazione a proposito della natura dei c.d. whatsapp: cfr. sentenza 1 luglio 2022, n. 39529; in senso conforme anche  Cassazione 12 novembre 2019, n. 1822 e Cassazione 19 giug o 2017, n. 49016).

La violazione contestata, dunque, appare provata e difficilmente discutibile proprio in punto fatto.

Non può anzitutto condividersi l’incipit argomentativo del Tribunale di prime cure, richiamato anche nelle memorie dei deferiti, a mente del quale tutto l’impianto accusatorio della Procura si baserebbe “fondamentalmente, sul contributo offerto dal sig. Antonio Favore” (già commercialista della A.S.D. Canosa) che però risulterebbe inficiato da una “[in]attendibilità complessiva” in ragione di “diverse incongruenze e contraddizioni nell’ambito della prospettazione di un quadro che appare teso, tendenzialmente, all’esclusione di ogni addebito a proprio carico”.

Ora, premesso che le dichiarazioni del sig. Antonio Favore (e vi si tornerà oltre) risultano tutte sostenute da precisa documentazione (contabile e bancaria) di accompagnamento e risultano comunque riscontrate dagli ulteriori elementi di prova ottenuti dalla Procura federale interregionale (tra i quali, in particolare, i messaggi whatsapp scritti e vocali scambiati tra i deferiti), premesso tutto questo, resta vero che l’autonomia e libertà di valutazione affidata al giudice sportivo risulta assorbente anche rispetto all’istituto della c.d. chiamata in reità e ai requisiti di valutazione dell’attendibilità o credibilità del chiamante (nella fattispecie il sig. Antonio Favore) applicabili in ambito penalistico.

Come già chiarito dalla giurisprudenza del Collegio di garanzia dello sport e da questa stessa Corte, il giudice sportivo non è deputato a valutare eventuali responsabilità ordinarie (civilistiche, tributarie o penalistiche). Ciò che qui rileva è il rispetto della lex specialis costituente l’ordinamento sportivo. E il giudice sportivo è chiamato a traguardare con tale disciplina speciale se le modalità con le quali “la persona [deferita] si è comportata, o per il contesto nel quale ha agito, [hanno determinato o meno] una compromissione” dei valori cui si ispira l’ordinamento sportivo (così il Collegio di Garanzia n. 5/2017; nello stesso senso si veda ex plurimis Corte federale d’appello, SS.UU., n. 12/2021-2022; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 53/2021-2022; Corte federale d’appello, Sez. I, n. 8/2022-2023).

Per queste stesse ragioni, –  anche in relazione a quando disposto dall’art. 3, comma 3, CGS - non si può sostenere alcuna necessaria sovrapposizione al processo sportivo dei principi (anche di valutazione delle prove) astrattamente applicabili in ambito penalistico. La diversità degli obiettivi da perseguire in ambito sportivo porta ad affermare che una determinata condotta o dichiarazione possa essere “diversamente valutata a fini sportivo-disciplinari, rispetto alla sede ordinaria e, pertanto, non è detto che l’eventuale decisione resa dall’Autorità giudiziaria [ordinaria] possa utilmente riflettersi sul piano del procedimento disciplinare […]. È, infatti, conseguenza naturale dell’autonomia dell’ordinamento sportivo la capacità dello stesso di munirsi, in via indipendente, di un circuito normativo che reagisca alla negazione dei valori del mondo dello sport. Questa premessa, che riassume decenni di conforme indirizzo giurisprudenziale sportivo, porta ad affermare, in linea generale, la niente affatto obbligata permeabilità dell’ordinamento sportivo ad ogni e ciascuna disposizione dell’ordinamento generale astrattamente applicabile alla singola fattispecie. Ed infatti, l’ordinamento sportivo, da un lato, è estraneo alle previsioni normative generali che nascono con riguardo ad ambiti tipicamente ed esclusivamente statali (come il procedimento penale e le regole che per esso sono dettate per governare i rapporti con altri procedimenti, siano essi civili, amministrativi, disciplinari ecc.); esso, d’altra parte, è libero di perseguire la propria pretesa punitiva – nei confronti dei propri appartenenti che si sottraggano al rispetto dei precetti dell’ordinamento settoriale – con autonomi mezzi di ricerca e valutazione della prova che non necessariamente debbono identificarsi con quelli propri dell’ordinamento statale, fatta ovviamente salva la garanzia del diritto di difesa, costituzionalmente protetto” (ex plurimis Corte di giustizia federale, SS.UU., n. 13/2012-2013).

Il giudice, in altri termini, è perfettamente libero di valutare le prove allegate dalle parti secondo l’ampia previsione dettata dall’art. 57 CGS (in argomento si veda da ultimo Corte federale d’appello, SS.UU., n. 14/2023-2024).

Ed anche la “verifica dell’attendibilità delle fonti di prova ricade nella attività di valutazione e selezione delle risultanze istruttorie affidata al giudice di merito, il quale, nel porre a fondamento della decisione una fonte di prova non incontra alcun limite se non quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere [neppure] tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare ogni deduzione difensiva” (così Corte federale d’appello, Sez. I, n. 5/2020-2021).

Ora, dati per presupposti simili principi, è vero l’esatto contrario di quanto indicato dal Tribunale a proposito delle dichiarazioni del sig. Antonio Favore.

Va anzitutto precisato che secondo una ricostruzione univoca, risultante agli atti (incluse le audizioni degli odierni deferiti reclamati), nel corso della stagione 2021-2022, il sig. Antonio Favore (dottore commercialista) era tesserato quale dirigente della A.S.D. Canosa e svolgeva funzioni di tenuta della contabilità della medesima associazione dilettantistica. Si trattava, quindi, di persona professionalmente qualificata e chiaramente edotta, in via diretta, dei fatti sui quali si svolgeva l’indagine (l’esistenza di eventuali violazioni a carattere gestionale ed economica).

Ed allora, per quanto (in tesi) eventualmente indotte anche dall’avvenuta interruzione del rapporto professionale con la A.S.D. Canosa (circostanza, per vero, trasparentemente riportata dal medesimo Favore nel corso delle proprie audizioni), le dichiarazioni del sig. Antonio Favore non appaiono affette da reali incongruenze o contraddizioni.

Tanto meno è ravvisabile, nel corso dell’indagine (e nella memoria allegata all’audizione del 6 maggio 2023, in atti sub. file 22, successiva all’avviso di conclusioni delle indagini di cui all’art. 123 CGS), una qualche ritrattazione in grado di mettere nel dubbio la veridicità di quanto inizialmente dichiarato o comunque la veridicità della intera documentazione fornita o fatta acquisire.

È semmai ragionevole considerare che una volta compreso il proprio diretto coinvolgimento nelle contestazioni della Procura federale interregionale – evento che evidentemente il sig. Favore riteneva (erroneamente) di non meritare perché non più tesserato – lo stesso sig. Favore abbia tentato di alleggerire la propria posizione, in particolare chiarendo di non avere mai preso parte al processo decisionale della A.S.D. Canosa.

Ma simili precisazioni (contenute nella memoria del 6 maggio 2023, citata dal Tribunale per motivare un possibile atteggiamento contraddittorio e quindi inattendibile) non alterano la sostanza delle dichiarazioni rese nel corso delle diverse audizioni, né sovvertono in alcun modo gli accertamenti svolti dalla Procura federale.

Del resto, il sig. Antonio Favore, pur sottolineando (sempre in relazione al proprio ruolo asseritamente solo tecnico-contabile) di non avere avuto certezza dell’esistenza di frodi tributarie (pag. 4 della propria memoria) e ancora di non avere avuto certezza della restituzione di denaro contante verso l’uno o verso l’altro sponsor (pag. 6 della medesima memoria), finisce però per confermare ulteriormente, e a più riprese, la sussistenza dei comportamenti oggetto di deferimento, sottolineando anzi di aver dovuto prendere le distanze dall’A.S.D. Canosa proprio per la ritenuta non correttezza o comunque contrarietà alla “propria moralità oltre che […] professionalità” di tali comportamenti.

Anche in un simile contesto, dunque, il sig. Antonio Favore sostiene che, una volta divenuta “esplicita la volontà [del Presidente] di effettuare azioni di rientro del denaro, come nella chat di gruppo il cui estratto è stato messo a disposizione (13 maggio 2022) lo scrivente [sig. Antonio Favore] comprende[va] come la linea che l’associazione intendeva prendere per finanziare le proprie attività non fosse confacente con la propria morale ed etica manifestando il proprio disappunto e lasciando definitivamente il sodalizio agli inizi di giugno” (pag. 7 della memoria).

Insomma, le dette dichiarazioni appaiono eminentemente difensive – essendo ormai manifesta la contestazione disciplinare mossa dalla Procura federale anche nei suoi confronti – e “solo” volte ad alleggerire la propria posizione, ma pur sempre restando processualmente in linea con le audizioni precedenti.

Circostanza, quella appena riferita, che trova inevitabile conferma nel fatto stesso che, poi, il sig. Antonio Favore abbia ritenuto opportuno addivenire alla applicazione a proprio carico di una sanzione su richiesta ex art. 126 CGS.

Risulta dunque errata la ratio decidendi del Tribunale, secondo cui il sig. Antonio Favore aveva accusato gli altri per evitare sanzioni a proprio carico. L’argomento del Tribunale, anzi, finisce per provare troppo, posto che, a ben vedere, il relativo punto di partenza è che i comportamenti scorretti si fossero in ogni caso verificati (essendo in discussione solo chi ne dovesse rispondere ma non l’esistenza in sé della violazione). Con la conseguenza, dunque, di doversi riconoscere in ogni caso, e sempre secondo lo stesso ragionamento logico del Tribunale, quanto meno una responsabilità solidale del presidente dell’A.S.D. Canosa con il sig. Antonio Favore, quand’anche si fosse voluto affermare che il vero responsabile attivo delle irregolarità era soprattutto quest’ultimo.

Anche a volersi per un momento discutere di “attendibilità” in sé del sig. Antonio Favore, e fermo comunque quanto già detto a proposito delle differenze esistenti tra processo penale e processo sportivo, resta vero che un giudizio soggettivo eventualmente non completamente positivo sul chiamante in reità (quello cui sembra alludere il Tribunale), deve poi cedere il passo di fronte ai riscontri esterni ottenuti sul contenuto delle dichiarazioni.

In altre parole, ove pure si volesse seguire il Tribunale in ordine ad una potenziale inattendibilità del sig. Antonio Favore, tale conclusione dovrebbe comunque trasformarsi in piena attendibilità (o giudizio soggettivo positivo) di fronte ai riscontri acquisiti dalla Procura federale nel corso del processo. Riscontri fattuali plurimi, precisi e concordanti ottenuti anche aliunde rispetto al medesimo sig. Antonio Favore e anzi in taluni casi provenienti direttamente dagli incolpati e senza alcun coinvolgimento diretto o indiretto del sig. Antonio Favore (come nel caso delle ricevute prodotte in fase di indagine dal sig. Giuseppe Sabino Tedeschi e poi rivelatesi false).

Ed è proprio il quadro probatorio complessivo, formatosi a valle dell’indagine e delle audizioni, a doversi ritenere insuperabile nel presente giudizio.

Diversamente da quanto sostenuto dal Tribunale federale territoriale, le dichiarazioni del sig. Antonio Favore sono un elemento cert mente ri ev nte per il deferime to, ma non costituiscono c munque l’unico elemento fondante l’accusa.

Il quadro probatorio contenuto nel fascicolo formato dalla Procura federale (al di là della già richiamata difficoltà di orientamento all’interno delle 1.700 pagine prodotte), non si limita a mere dichiarazioni di “chiamata in reità”, ma è composto da documentazione difficilmente contestabile e merita uno scrutinio radicalmente diverso e opposto rispetto a quanto avvenuto in primo grado.

Non meno di cinque elementi (o gruppi di elementi) di riscontro oggettivo depongono inequivocabilmente per una unica possibile lettura degli avvenimenti.

Cruciali appaiono anzitutto (primo elemento di riscontro oggettivo) i plurimi messaggi whatsapp, scritti o vocali, contenuti nella chat di gruppo (cfr. in particolare il file 11/a allegato dalla Procura federale; e cfr. le diverse stampe di messaggi mostrate ai deferiti nel corso delle varie audizioni e allegate ai verbali; cfr. ad es. il file 11, pag. 1009 ss. per il sig. Tedeschi; cfr. il file 11, pag. 996 ss. per il sig. Patruno; il file 11, pag. 987 ss. per il sig. Pellegrino). Altrettanto cruciali sono i vocali o scambi di messaggi anche singoli tra alcuni degli incolpati (cfr. sempre il file 11/a).

Ciò tanto più dovendosi considerare come tutti i deferiti avessero ruoli da consigliere di amministrazione della associazione o comunque dirigenziali (a parte ovviamente il sig. Tedeschi investito della presidenza e legale rappresentanza). Dunque, avendo tutti un ruolo formale gestionale, sia pure a carattere collegiale, e non un ruolo solo esterno rispetto alla A.S.D. Canosa.

Vero è allora che in più messaggi riferibili al sig. Giuseppe Sabino Tedeschi, indirizzati vuoi al solo Antonio Favore, vuoi alla chat di gruppo (si vedano ad es. gli scambi in chat del 6 maggio 2022 contenuta nel file 11/a), è chiarissima l’allusione a pratiche di sovrafatturazione e ad accordi conclusi con gli sponsor per la restituzione in contante di parte dell’importo per l’appunto fatturato come sponsorizzazione.

In taluni casi, peraltro, l’allusione diviene esplicita anche in riferimento all’indicazione della denominazione dello sponsor (ancorché riportata in via esemplificativa: ad es. “ascensori”, poi meglio individuabile come la società “AGF”), e parimenti esplicita rispetto all’indicazione degli importi oggetto di sponsorizzazione (per relationem con riferimento a quanto avvenuto nel passato) e soprattutto agli importi oggetto di restituzione (espressamente chiesti dal sig. Patruno al sig. Tedeschi con immediata risposta di due messaggi in rapida successione “4,5” “per due”).

Scambi, questi, all’interno dei quali si apre persino una discussione concernente la pericolosità della reiterazione dell’operazione e – allo stesso tempo (quale “auto-giustificazione”) – l’asserita diffusione tra molte associazioni dilettantistiche di una tale pratica (fr. ancora la chat del 6 maggio 2022).

Altrettanto esplicita è quindi la reazione degli ulteriori deferiti sigg.ri Nicola Pellegrino e Giovanni Patruno, che a più riprese interagiscono con il presidente sig. Tedeschi, sostenendo la scelta di proseguire negli accordi in argomento e anzi stimolano la disponibilità ad essere “efficienti” nella restituzione, discutendo appunto solo dei tempi e non certo dell’opportunità dell’operazione (“subito”, sostiene il sig. Pellegrino, o “riferisci 10 gg max dall'invio” replica il sig. Patruno).

Il tutto, peraltro, dovendosi notare proprio dalle chat una evidente consapevolezza della rischiosità e illiceità di simile pratica e l’intendimento di modificare le modalità di attuazione delle restituzioni.

Si notino in proposito – nel corso della medesima discussione whatsapp – le sottolineature del sig. Antonio Favore al gruppo: “inutile dirvi che è una pratica che ci sta nuocendo e consumando dall'interno ed è ormai diventato un rapporto simile a quello che si instaura tra spacciatore ed il drogato...a voi capire chi fa chi...”; e “per carità procedete pure ma urge trovare un ‘bravo’ commercialista perché così diventa pericoloso anche per me che figuro come consulente oltre che per il Presidente...”.

E si notino le risposte dei sigg.ri Nicola Pellegrino e sig. Giuseppe Sabino Tedeschi: il primo (Pellegrino) intento a sostenere che “è un percorso che il 99,99% delle asd effettua”; il secondo (Tedeschi) intento a precisare che “ora come ora non possiamo rifiutare” e poi ancora pronto ad aggiungere (riferendosi in particolare ad Antonio Favore) che per evitare rischi di riciclaggio era opportuno cambiare strategia: “da oggi niente più contanti, farai i bonifici ai tesserati, così è tutto ok”.

Inutile dire – ad ulteriore dimostrazione della rilevanza dell’elemento documentale in discussione – che simili messaggi, pur dopo un primo tentativo di non ricordare l’esistenza stessa della chat (cfr. l’audizione del sig. Giuseppe Sabino Tedeschi riportata nel file 11), risultano semplicemente non spiegati dai deferiti che non ne hanno mai offerto alcuna giustificazione, fatta eccezione per il davvero poco credibile tentativo del sig. Giovanni Patruno (cfr. la relativa audizione riportata nel file 11) di sostenere che l’espressione “importi di ritorno” dovesse essere interpretata come “restituzione di contratti sottoscritti” (così in particolare a pag. 998 del file 11).

Né rileva l’assenza nel deferimento (o nel reclamo) di una esatta individuazione delle fatture ritenute false o del singolo sponsor di volt in vo ta p rtecipe all’accordo scellerato, con altrett nt esatta individuazione anche dell’importo contanti esattamente restituito. Ciò che deve essere considerato decisivo ai fini del processo sportivo, infatti, non è l’esistenza conclamata di un eventuale reato tributario o di una compiuta ipotesi di riciclaggio o autoriciclaggio (che, peraltro, dovrebbe dirsi altamente probabile stando ai principi accolti ancora di recente dalla Corte di Cassazione penale 11 marzo 2020, n. 9755).

Ciò che qui rileva, e lo si è già accennato, è la violazione dei principi cardine di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva, così come richiamati dall’art. 4 CGS. E sotto tale profilo, i messaggi di cui si discute sono prova più che sufficiente per ritenere accertata una pratica sicuramente scorretta proprio sotto la visuale dell’art. 4 CGS anche ove si riuscisse a dimostrare (e per vero non si vede come) che non vi fossero false fatturazioni, falsità della contabilità e violazioni in materia di uso del contante.

D’altro lato, indipendentemente dalla relativa qualificazione quali vere e proprie confessioni stragiudiziali, è vero che il contenuto dei predetti messaggi o chat costituisce un riscontro documentale oggettivo rispetto alle tesi dedotte dalla Procura federale, così come oggettivo rispetto alle dichiarazioni del sig. Antonio Favore, nelle quali quest’ultimo aveva circostanziato la pratica scorretta rappresentata dalla restituzione agli sponsor del contante prelevato dall’unico conto corrente dell’A.S.D. Canosa (cfr. l’audizione del sig. Favore riportata nel file 8, pag. 882).

Parimenti cruciali (secondo elemento di riscontro oggettivo del quadro probatorio complessivo, in grado di dimostrare l’accusa in senso opposto alle valutazioni del Tribunale di primo grado), risultano essere gli esiti della documentazione contabile della A.S.D. Canosa.

Sotto tale profilo, è provato in atti che la A.S.D. Canosa avesse un unico conto corrente presso la banca BCC di Canosa e Loconia, agenzia di Canosa. Ed è parimenti provato in atti che all’esito della stagione 2021-2022 il rendiconto finanziario dell’A.S.D. Canosa (cfr. in particolare il file 8, pag. 345) riportasse un teorico avanzo di gestione (cioè entrate meno uscite) di oltre 130 mila euro.

Dunque, un tale importo (proprio perché risultante dalla differenza tra entrate e uscite) doveva trovarsi depositato in banca, quale saldo dell’unico conto corrente IBAN IT58R086064140000000105015, oppure, in alternativa, doveva risultare depositato in contanti, come vera e propria cassa (“danaro e valori in cassa”), presso il presidente sig. Giuseppe Sabino Tedeschi.

All’opposto, risulta però che il saldo del conto corrente fosse pari a soli euro 3.498,24 (somma chiaramente diversa da quella esposta come avanzo di gestione), mentre il sig. Giuseppe Sabino Tedeschi dava sostanzialmente atto di non detenere la differenza.

Ed anche a voler ricostruire i calcoli partendo direttamente dai numerosissimi prelievi di contanti non giustificati in contabilità (sul punto si veda la precisa ricostruzione della Procura federale nell’atto di deferimento, pagg. 18 ss.), emergeva un conteggio di almeno 118.346,78 euro che avrebbero dovuto risultare in cassa e che invece – appunto senza alcuna giustificazione plausibile – non erano più nella disponibilità della A.S.D. Canosa.

A fronte allora di simili evidenze, ed in disparte la pretesa di voler attribuire la responsabilità degli errori di contabilizzazione al solo sig. Antonio Favore, il presidente della A.S.D. Canosa sig. Giuseppe Sabino Tedeschi ammetteva che il rendiconto finanziario della medesima A.S.D. Canosa della stagione 2021-2022 dovesse essere considerato semplicemente erroneo (recte: falso) (cfr. ancora l’audizione del 3 marzo 2023 riportata nel file 11). Ciò, peraltro, pur senza offrire agli inquirenti ovvero oggi al giudice una nuova e diversa situazione economica dell’associazione (infatti mai prodotta in giudizio) che spiegasse l’accaduto o, se si preferisce, quello che la Procura federale definisce non a torto “l’ammanco” di cassa.

Altrettanto cruciali (terzo gruppo di elementi capaci di offrire riscontro oggettivo al quadro probatorio offerto dalla Procura federale) sono le ulteriori circostanze connesse alla contabilità della associazione.

Ed infatti risulta provato: (i) che il sig. Giuseppe Sabino Tedeschi operasse in via diretta sul conto corrente della BCC (e non avrebbe potuto essere altrimenti considerato il ruolo di presidente e legale rappresentante dell’associazione) effettuando in prima persona i prelevamenti in contanti contestati dalla Procura federale ovvero comunque dando indicazioni al sig. Antonio Favore di provvedervi (sul punto sono assorbenti i messaggi e vocali prodotti dalla Procura federale quale file 11/a); (ii) che i detti numerosissimi prelievi in contante operati dalla A.S.D. Canosa (prelievi tutti dettagliati e contestati dalla Procura federale nel corso delle audizioni) risultassero senza giustificativo e senza specifiche registrazioni in contabilità, tanto da risultare (come già si è detto) quale avanzo di gestione; (iii) che, diversamente da quanto sostenuto dalla relativa difesa, lo stesso sig. Giuseppe Sabino Tedeschi era divenuto depositario di tutta la contabilità dell’associazione sin dal giugno del 2022 (cfr. l’audizione del sig. Tedeschi del 22 febbraio 2023, riportata nel file 8, in particolare a pag. 567); e (iv) infine, che pur in tale condizione (di piena disponibilità della documentazione), il sig. Tedeschi non ha mai offerto una ricostruzione contabile diversa rispetto a quella della Procura federale e a quella del sig. Antonio Favore (fatto solo salvo il tentativo di alterazione della documentazione di cui si dirà tra poco).

In ltre paro e, l A.S.D. Canosa no risulta avere mai mostr t ad alcuno una contabilità diversa da quella redatta dal sig. Antonio Favore, come detto consegnata al presidente sig. Giuseppe Sabino Tedeschi nel giugno 2022.

L’A.S.D. Canosa, d’altro lato, non risulta avere mai approvato alcun rendiconto. Non quello redatto da Antonio Favore, né altro a contenuto diverso dal primo, lasciando quindi la propria contabilità in un puro cono d’ombra. E, anzi, stando alle conferme di tutti i deferiti, l’A.S.D. Canosa risulta non avere mai tenuto alcun formale consiglio di amministrazione (che operava solo di fatto) o assemblea dei soci.

Sostenere allora che la contabilità della A.S.D. Canosa e in particolare l’andamento della relativa cassa – della quale in realtà si discuteva nelle chat e nei messaggi tra le parti con tanto di chiara allusione alla restituzione in favore degli sponsor oggetto di sovrafatturazione – fosse semplicemente erronea o falsa (cfr. la già richiamata audizione del presidente sig. Giuseppe Sabino Tedeschi del 3 marzo 2023), senza però avere redatto, né offrire di redigere, alcun diverso rendiconto aggiornato in grado di spiegare la continua movimentazione di contanti (da ritenersi invece rilevantissima in rapporto al complessivo volume d’affari dell’associazione), non può costituire una difesa del proprio operato, né può essere elemento di valutazione da annegare in una generica insufficienza di prove, ma va necessariamente interpretata come sostanziale ammissione della violazione gestionale ed economica contestata. Tanto più in combinazione con le ulteriori evidenze in atti già tutte ricordate (i messaggi già richiamati, l’inspiegabile movimentazione di denaro, il falso avanzo di gestione rapportato all’effettivo saldo di conto corrente e così via).

Il fatto stesso che il presidente sig. Giuseppe Sabino Tedeschi e gli altri deferiti sigg.ri Nicola Pellegrino e Giovanni Patruno abbiamo mantenuto immutata (o anche solo tollerato) per circa un anno (dal giugno 2022 e sino a tutto il decorso del presente giudizio) la contabilità redatta dal sig. Antonio Favore, salvo poi non spiegare il contenuto dei loro colloqui whatsapp (sull’utilizzo del contante) e dichiarare semplicisticamente di ritenere errata o di non conoscere la detta contabilità (sulla base della quale evidentemente continuavano ad operare) è elemento chiaramente contrario a qualunque ragionevolezza e logica ed è prova contraria rispetto alle tesi dei deferiti. Con l’effetto di doversi anche sovvertire la valutazione operata in primo grado dal Tribunale.

Peraltro, nel contesto sopra detto, resta anche senza risposta (quarto elemento di riscontro oggettivo delle contestazioni della Procura federale) il fatto stesso che in realtà la movimentazione di contante della quale si discute dovesse considerarsi ben oltre i limiti delle previsioni di cui all’art. 25, comma 5, della legge 13/05/1999, n. 133.

Come già si è accennato, non è qui di interesse verificare – sostituendosi alle autorità ordinarie – se la A.S.D. Canosa operasse in violazione della disciplina sull’antiriciclaggio e se inoltre, per tale via, avesse perso i requisiti per le agevolazioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398. È però d’interesse il fatto che la movimentazione di contante, giacché non spiegata, è elemento che dimostra (unitamente alle altre evidenze) una condotta contraria ai principi di correttezza cui all’art. 4 CGS e allo stesso art. 31 CGS in termini di veridicità della propria documentazione contabile. E per tale via corrobora ulteriormente l’incolpazione promossa dalla Procura federale.

Tutto quanto sin qui detto trova poi una conferma finale e davvero assorbente (quinto elemento di riscontro oggettivo dell’incolpazione) rappresentata dal tentativo operato dal sig. Giuseppe Sabino Tedeschi (e dagli altri deferiti sigg.ri Nicola Pellegrino e Giovanni Patruno) di aggirare l’indagine della Procura federale producendo documentazione rivelatasi poi falsa.

Documentazione, si noti, che la A.S.D. Canosa aveva almeno in parte già utilizzato per rispondere alle richieste di chiarimenti sulla movimentazione del contante ad opera della stessa banca BCC.

Accadeva, in particolare, che di fronte alla già richiamata contestazione della Procura federale circa la numerosità dei prelievi di contante operati dalla A.S.D. Canosa e alla assenza agli atti di giustificazioni dell’utilizzo di tali risorse, il sig. Giuseppe Sabino Tedeschi dapprima si riservava di produrre documentazione a supporto della propria posizione (cfr. audizione del 22 febbraio 2023) e, poi, (con l’audizione del 3 marzo 2023) produceva talune ricevute o scritture private di utilizzo di contante apparentemente sottoscritte da soggetti terzi, appunto quali prenditori di pagamenti in contante.

Ora, va premesso che, diversamente da quanto dichiarato dal sig. Giuseppe Sabino Tedeschi a proposito della propria asserita inconsapevolezza degli accadimenti contabili, a suo dire tutti da imputare al sig. Antonio Favore, è dimostrato documentalmente che nel tempo la BCC avesse chiesto (ai sensi della normativa sull’uso del contante) giustificazioni sull’eccessivo uso di contante. Ed è parimenti dimostrato che proprio il sig. Giuseppe Sabino Tedeschi avesse chiesto al sig. Antonio Favore di predisporre dichiarazioni tipo (o moduli) da far firmare a terzi per la giustificazione dei prelievi di contante (cfr. in particolare gli scambi contenuti nel file 11/a). Dunque, il sig. Giuseppe Sabino Tedeschi era perfettamente edotto della gestione della cassa della A.S.D. Canosa e aveva lui stesso diretto la predisposizione dei “rimedi” che giustificassero l’uso eccessivo di contante.

Ma ciò detto, il punto qui decisivo è che l’assoluta maggioranza delle sottoscrizioni delle ricevute o scritture depositate dal sig. Giuseppe Sabino Tedeschi nel corso delle indagini (e per le quali, come detto, il presidente della A.S.D. Canosa si era riservato la produzione) sono risultat f lse giacché disconosciute dagli sseriti firmatari/prenditori del denaro (cfr. il file 8, alle pagg. 262, 272, 277, 282, 287, 308, 318 ove sono rispettivamente riportate le audizioni contenenti i diretti disconoscimenti della firma dei sigg.ri Konè Morifere, Armenio Antonio, Matarrese Alessandra, Casieri Luca, Paradiso Sabino, Ronzulli Salvatore, De Florio Gaetano).

In argomento, allora, il Tribunale commette l’errore di capovolgere la valutazione probatoria dell’elemento di cui si discute. Sostiene infatti il Tribunale che le dette quietanze di pagamento dovevano considerarsi prive di rilievo “non solo perché non risulta effettuata alcuna verificazione delle firme apposte su tali documenti, ma anche perché il disconoscimento di dette quietanze, opposto nelle testimonianze rese dai tesserati interpellati, ha valenza relativa in quanto, ove questi ultimi ne avessero ammesso l’autenticità, si sarebbero autodenunciati e resi destinatari di procedimento disciplinare”.

Il duplice argomento non può essere in alcun modo condiviso.

Ai sensi dell’art. 216 c.p.c. è la parte che intende avvalersi della scrittura privata disconosciuta a dover presentare una domanda di verificazione della firma (indicando i mezzi di prova ritenuti utili e le scritture utili come mezzo di comparazione).

Nel caso specifico, era il sig. Tedeschi a voler utilizzare le quietanze come prova della propria correttezza, e non certo la Procura federale che le aveva semplicemente ricevute e mostrate ai singoli firmatari (che le avevano a loro volta disconosciute).

La mancata verificazione, dunque, non è argomento a favore dell’irrilevanza del disconoscimento stesso, bensì è argomento che priva il documento disconosciuto di ogni inferenza probatoria (cfr. Cassazione civile SS.UU., 1 febbraio 2022, n. 3086) e dunque dimostra l’inutilizzabilità da parte del sig. Tedeschi delle dette ricevute per giustificare l’uso del contante.

E tanto meno dette ricevute, una volta disconosciute, potevano essere utilizzate per superare la presunzione data dal contenuto dei messaggi tra i deferiti che dimostrano un uso ben diverso del contante e che sopra si sono richiamati.

Inoltre, non erano i (finti) prenditori del contante a rischiare una violazione dei limiti all’uso del contante stesso (affermazione questa persino apodittica del Tribunale che giustifica per tale via il disconoscimento, pur senza altri riscontri ai sensi del già richiamato art. 216 c.p.c.). Invero, mentre il limite del contante è stato via via innalzato per le persone fisiche (prima a 2.000 euro e poi a 5.000 euro), per le associazioni sportive dilettantistiche è rimasto sempre fermo il limite di 1.000 euro imposto dal già richiamato art. 25, comma 5, della legge n. 133/1999 (tutt’ora vigente) a mente del quale “i pagamenti a favore di società, enti o associazioni sportive dilettantistiche […] e i versamenti da questi effettuati sono eseguiti, se di importo pari o superiore a 1.000 euro, tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli”.

Con l’ulteriore aggiunta (non insignificante) per cui la violazione del suddetto limite, oltre a comportare la possibile applicazione delle sanzioni previste in materia di antiriciclaggio, poteva comportare la fuoriuscita dell’associazione dilettantistica interessata dal regime agevolato (di cui alla legge n. 398/1991) di forfetizzazione dell’IRES e dell’IVA per le operazioni commerciali (tra le quali le sponsorizzazioni).

Insomma, non erano gli asseriti (ma finti) firmatari delle quietanze a doversi preoccupare di operazioni per essi sostanzialmente neutre o comunque non tali da determinare conseguenze di rilievo alla luce dell’innalzamento (per essi valido) dei limiti dell’uso del contante. Era invece la A.S.D. Canosa e soprattutto il presidente sig. Giuseppe Sabino Tedeschi a doversi preoccupare della violazione del limite dell’uso del contante e soprattutto della necessità di far verificare la veridicità di quanto prodotto al fine di poter difendere la correttezza del proprio operato.

I passaggi del Tribunale, dunque, giungono a capovolgere le norme processuali applicabili, stravolgendo anche qualunque ragionevolezza di valutazione.

Piuttosto, la condotta del sig. Giuseppe Sabino Tedeschi deve ritenersi di particolare gravità anche solo in ragione del tentativo operato di alterare le prove a disposizione della Procura federale. Condotta questa cui si associa l’atteggiamento degli stessi deferiti sigg.ri Nicola Pellegrino e Giovanni Patruno.

La produzione documentale di cui si discute risulta invero effettuata dal sig. Giuseppe Sabino Tedeschi anche a nome dei sigg.ri Nicola Pellegrino e Giovanni Patruno. Al momento di consegnare la documentazione poi rivelatasi falsa, sostiene infatti il sig. Tedeschi (file 8, audizione del 3 marzo 2023, pag. 594) che “a seguito di una attenta verifica effettuata da tutto il CdA, ossia il sig. Giovanni Patruno, Nicola Pellegrino, Paolo Del Vento [estraneo al procedimento disciplinare] e me, abbiamo potuto constatare che i prelievi di denaro contante della stagione 2021/2022 sono stati utilizzati per pagare calciatori, dirigenti e spese correnti. Possiamo fornire all’uopo la documentazione”.

Rileva allora la circostanza che né il sig. Nicola Pellegrino, né ancora il sig. Giovanni Patruno abbiano smentito un tale assunto, neppure una volta ottenuta la documentazione depositata dalla Procura federale interregionale e neppure in fase difensiva nel corso del giudizio.

In tal modo, però, detti deferiti hanno evidentemente scelto di far propria la dichiarazione del presidente sig. Giuseppe Sabino Tedeschi e soprattutto hanno condiviso la produzione documentale partecipando anch’essi (ancorché con minore intensità) all’illecito tentativo di alterare il giudizio.

Il quadro sopra descritto, dunque, impone l’accoglimento del reclamo nei confronti dei deferiti Giuseppe Sabino Tedeschi, Nicola Pellegrino e Giovanni Patruno, quanto meno sotto il profilo della violazione dell’art. 4 CGS e, in riferimento alla A.S.D. Canosa, per effetto dell’art. 6 CGS.

Come è noto, del resto, in tema di responsabilità disciplinare “lo standard probatorio richiesto non si spinge fino alla certezza assoluta della commissione dell'illecito – certezza, che peraltro, nella maggior parte dei casi sarebbe una mera astrazione – né al superamento del ragionevole dubbio, come nel diritto penale” (cfr. Collegio di garanzia dello sport, Sez. Un., n. 6/2016). È invece sufficiente un “confortevole convincimento” della violazione, a sua volta sostenuto da un “grado di prova […] che superi la semplice valutazione della probabilità [pur potendo restare] comunque inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio (Cfr. Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, Sezioni unite, Decisione n. 93/2017; Sez. I, Decisione n. 23/2021; Sezioni unite, Decisione n. 71/2021)” (da ultimo  si veda Corte federale d’appello, SS.UU., n. 14/2023-2024 e Corte federale d’appello, SS.UU.,

n. 15/2023-2024). Nel caso specifico, taluni degli elementi portati a sostegno dell’accusa (se letti in combinazione con tutte le altre evidenze) integrano per certo il criterio della gravità, precisione e concordanza degli indizi e giungono in realtà ad integrare una prova persino rappresentativa, superando quindi ogni ragionevole dubbio.

Che, poi, le condotte di cui trattasi (utilizzo di false fatturazioni, restituzione in contanti di parte degli importi ricevuti, assenza di veridicità della contabilità dell’A.S.D., violazione dei limiti di utilizzo del contante e presumibile potenziale applicabilità delle fattispecie di riciclaggio e autoriciclaggio, predisposizione o anche solo utilizzo nel corso delle indagini federali di dichiarazioni false) integrino – anche in relazione all’art. 31, comma 1, CGS per la pacifica inattendibilità della documentazione contabile dell’A.S.D. Canosa – gli estremi della violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza, appare questione persino ovvia. E ciò anche ove si ritenesse (per mera ipotesi) che le medesime condotte non abbiano del tutto consumato la violazione di altrettante norme statali.

Come già sottolineato, non conta qui verificare la violazione della norma ordinaria, ma solo se i canoni fondamentali dell’ordinamento sportivo possano dirsi rispettati.

A tale ultimo fine, è jus receptum che in “ambito sportivo, l’ampio e generalizzato consenso che ricevono le clausole generali di lealtà e correttezza si ricava agevolmente dalla lettura di un dato normativo che, ripetutamente, si richiama a principi etici di rilevanza giuridica e morale […]. La difficoltà di offrire una definizione esaustiva dei doveri di lealtà, correttezza, probità non impedisce di considerarne la rilevanza dal punto di vista giuridico”. Pertanto, “l’assimilabilità concettuale della lealtà ai principi generali di correttezza e buona fede (Galgano) induce a ritenere che essa debba considerarsi clausola di chiusura del sistema, poiché evita di dover considerare permesso ogni comportamento che nessuna norma vieta e facoltativo ogni comportamento che nessuna norma rende obbligatorio. [Del resto,] nel caso dell’ordinamento sportivo, gli obblighi di lealtà, correttezza, non violenza, non discriminazione, appaiono interpretare l’essenza stessa dell’ordinamento, al punto che la loro violazione si traduce nella negazione stessa dei fini cui è rivolta l’attività sportiva” (cfr. il parere n. 5/2017 del Collegio di garanzia dello Sport, in sede consultiva; nello stesso senso: Collegio di garanzia dello sport, parere n. 7/2016 ; Collegio di garanzia dello sport dello sport, Sez. II, n. 8/2015 ; Corte federale d’appello, Sez. I, n. 38/2019-2020; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 69/2021-2022; Corte federale d’appello, Sez. IV, n. 54/2019-2020; Corte federale d’appello, Sez. I, n. 29/2021-2022).

Nel caso che qui occupa una tale negazione dell’ordinamento sportivo appare integrata non solo dalla scorrettezza delle condotte dei deferiti, ma anche dallo specifico tentativo di ingannare l’indagine sportiva, con ciò dovendosi applicare l’aggravante richiesta dalla Procura federale interregionale ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lett. e), CGS.

Neppure meritevoli di accoglimento sono le ulteriori difese svolte dai deferiti reclamati. Oltre al sostegno dell’insufficienza probatoria (della quale però sopra si è ampiamente detto), negli scritti dei sigg.ri Giuseppe Sabino Tedeschi, Nicola Pellegrino, Giovanni Patruno e della A.S.D. Canosa 1984 (quale subentrante della A.S.D. Canosa) si legge (i) che delle chat non sarebbe stata dimostrata la genuinità, (ii) che le contestazioni mosse dalla Procura federale, a proposito del tentativo di inquinamento delle prove e comunque della stessa movimentazione del denaro contante, sarebbero state solo generiche, (iii) che la Procura federale avrebbe comunque errato nel non avviare indagini presso gli sponsor per verificare la contabilità di questi e l’effettivo vantaggio fiscale ottenuto, (iv) che in ogni caso la A.S.D. Canosa non si sarebbe comunque avvantaggiata delle condotte contestate e, infine, (v) che il richiamo all’art. 84 NOIF sarebbe comunque errato e nullo.

La genuinità delle chat d riv dalle stesse ammissioni dei deferiti in corso di audizione. A parte un cenno solo generico e dubitativo del presidente sig. Giuseppe Sabino Tedeschi, poi comunque abbandonato, tutti i deferiti hanno confermato la veridicità storica dei messaggi e delle registrazioni vocali, al più sostenendo di non trovarvi nulla di strano (si veda la tesi, sempre in audizione, del sig. Tedeschi) o tentando di offrire una diversa spiegazione delle parole scritte o proferite (si veda la tesi, in audizione, del sig. Patruno).

Detto poi che le contestazioni della Procura federale interregionale sono oggettivamente ampie, avendo la Procura di volta in volta (nel corso delle indagini) mostrato e contestato i singoli documenti a tutti gli interlocutori (affinché ne fosse acquisita la relativa posizione difensiva), si deve ritenere che quella della asserita “genericità” dell’incolpazione sostenuta da taluna difesa dei deferiti costituisca argomento solo formale (palesemente infondato).

Del pari destituita di pregio è la tesi per cui sempre la Procura federale dovesse operare accertamenti contabili presso i terzi (destinatari di pagamenti o restituzioni). È sin troppo ovvio, invero, che la Procura federale, quale organo sportivo, ha poteri che si limitano ad un ambito federale (territoriale o nazionale che sia) e non può certo tracimare nell’uso di prerogative che non le competono e che l’ordinamento non le assegna. In ciò è dunque quell’affermazione della Procura federale interregionale di aver fatto il massimo possibile (ripetuta anche in corso di discussione) che, lungi dal divenire dimostrazione di insufficienza probatoria, è solo sinonimo di avere svolto ogni verifica che doveva essere compiuta entro i confini dell’ordinamento sportivo.

È poi evidente che in assenza della pratica scorretta concernente la sovrafatturazione e restituzione di contante, l’A.S.D. Canosa non avrebbe presumibilmente avuto le disponibilità economiche che, invece, le sono state consentite proprio dai citati accordi. Il vantaggio economico ottenuto dalla A.S.D. è quindi pacifico e documentale. Si tratta di una evidenza ancora una volta corroborata con assoluta certezza dai messaggi chat già più volte richiamati, nei quali i rappresentanti della A.S.D. Canosa si dichiarano concordemente costretti alla pratica in commento (evidentemente per l’assenza di risorse altrimenti in grado di tenere in equilibrio l’associazione) e si auspicano, anzi, di poter passare (con vecchi e nuovi interlocutori) a numeri anche più “importanti”.

Insussistente, da ultimo, è la tesi dell’erroneità del riferimento all’art. 84 NOIF. Premesso, invero, che la violazione dell’art. 4 CGS assorbe ogni altra contestazione, e premesso anche (per chiarezza rispetto ad una eccezione pur sollevata in primo grado dai deferiti ma neppure riproposta in questa sede) che le associazioni o società dilettantistiche restano comunque soggette al rispetto della normativa federale, come ampiamente precisato dallo statuto e dal regolamento della Lega nazionale dilettanti, è evidente che il richiamo operato al parametro dell’art. 84 NOIF (giacché per nulla esclusivo) servisse alla Procura federale ad individuare la fattispecie tipo (di alterazione della contabilità) alla quale ci si intendeva riferire in parallelo rispetto alla violazione degli artt. 4 e 31 CGS (comunque contestati in via anche autonoma). Ciò, tanto è vero che sia il deferimento che il reclamo concludono sempre nel senso di ritenere violate le dette previsioni (artt. 4 e 31 CGS) “sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 84 delle NOIF”, la cui rilevanza o meno, dunque, non incide sull’esito del giudizio.

Quanto alla sanzione, tenuto conto di tutto quanto sopra descritto, essa deve essere afflittiva come ancora di recente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte.

Invero, “l’art. 12 del Codice di giustizia sportiva – il quale dispone che gli organi di giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti nonché la eventuale recidiva – impone di modulare l’afflittività delle sanzioni in base alla gravità dei fatti (Cfr. C.F.A, Sez. I, n. 7/CFA/2022-2023). In questa prospettiva, l’effettività, l’afflittività e la deterrenza delle sanzioni irrogate debbono essere dunque adeguate alla gravità degli illeciti commessi e documentalmente provati, in linea con quanto prescritto dall’art. 44, comma 5, C.G.S., secondo il quale ‘tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva devono avere carattere di effettività e di afflittività’. In effetti, solo se l’entità della sanzione è commisurata alla gravità dell'illecito – nel quadro delle circostanze di fatto – si realizza una effettiva efficacia deterrente ed un adeguato effetto dissuasivo, atteso che la sanzione – per poter svolgere la funzione propria di prevenzione speciale e generale in ordine alla reiterazione della condotta illecita – deve necessariamente essere proporzionale al disvalore sociale della condotta (cfr. CFA, Sez. I, n. 31/2022-2023; C.F.A., Sez. IV, n. 55/2020-2021)” (da ultimo Corte federale d’appello, SS.UU., n. 0022/CFA/2023-2024).

Per tale ragione, con riferimento al sig. Giuseppe Sabino Tedeschi si deve irrogare una sanzione che, pur restando inferiore al massimo edittale (chiesto dalla Procura federale interregionale), tenga conto (i) del ruolo di presidente della A.S.D. Canosa, (ii) della gravità dei fatti allo stesso ascrivibili, (iii) del ruolo di attore principale delle operazioni violative dell’art. 4 CGS (come ulteriormente dimostrato dai vocali nei quali il predetto sig. Giuseppe Sabino Tedeschi chiarisce di aver egli stesso incontrato gli sponsor e chiuso gli accordi scellerati di sponsorizzazione sovrafatturata con restituzione e come ulteriormente dimostrato dalle vicende inerenti la confusione, incompletezza e sostanziale falsità della contabilità della A.S.D. Canosa), e (iv) in ultimo del diretto tentativo di “avere inquinato o tentato di inquinare le prove in giudizio”. Tale sanzione è determinata come da dispositivo.

Con riferimento invece ai sigg.ri Nicola Pellegrino e Giovanni Patruno deve irrogarsi una sanzione che, per un verso, possa tenere conto della minore intensità partecipativa alle operazioni illecite descritte dalla Procura federale, e, per altro verso, consideri la gravità del relativo sostegno al tentativo di inquinare le prove di giudizio (non avendo contestato il comportamento del sig. Giuseppe Sabino Tedeschi, da quest’ultimo qualificato come condiviso appunto con i sigg.ri Nicola Pellegrino e Giovanni Patruno). Anche per tali deferiti la sanzione è determinata come da dispositivo.

Quanto, infine, alla società A.S.D. deve trovare applicazione proprio l’art. 4, comma 1, CGS (in combinazione con l’art. 6 CGS). A mente di tale disposizione, però, è consentita l’applicazione di una o più delle sole misure di cui all’art. 8, comma 1, lettere a), b), c), e g). Tra di esse vi è l’ammenda (lettera b)) e vi è la penalizzazione di uno o più punti in classifica (lettera g)). Non vi è invece la retrocessione – chiesta dalla Procura federale interregionale – che è applicabile solo al caso di cui all’art. 31, comma 2, CGS qui però non contestato.

Nel caso specifico, quindi, può ritenersi congruo irrogare una sanzione in forma di ammenda e al tempo stesso una significativa penalizzazione in punti in classifica che tenga conto della rilevanza dei fatti contestati e da scontarsi nel campionato 2023–2024.

Come già si è segnalato, del resto, la Procura federale interregionale ha posto in evidenza una pratica meritevole di particolare disvalore rispetto ai principi di cui all’art. 4 CGS ed in grado di configurarsi in forma di totale alterazione della trasparenza, di totale spregio delle norme di contabilità e fiscali (e fors’anche sul riciclaggio) e più in generale di rifiuto di qualunque regola di sana gestione e rispetto del fair play.

La sanzione, come previsto in dispositivo, dovrà operare anche nei confronti della associazione A.S.D. Canosa Calcio 1948 e nella misura in cui tale associazione risulti effettivamente l’associazione avente causa della deferita A.S.D. Canosa. La A.S.D. Canosa Calcio 1948 (matricola FIGC 922744), invero, risulta costituitasi in luogo della A.S.D. Canosa (matricola FIGC 59794) per effetto della fusione intervenuta con la A.S.D. Minerva (matricola FIGC 941380). E ciò benché – ma un tale aspetto non risulta contestato dalla Procura federale interregionale – non risulta depositato in atti un vero e proprio atto di fusione tra le predette associazioni (A.S.D. Canosa e A.S.D. Minerva), bensì risultano depositati: per un verso, il progetto di fusione (poi approvato dal Presidente federale); e per altro verso un atto di nuova costituzione di associazione sportiva dilettantistica (A.S.D. Canosa Calcio 1948) che potrebbe non corrispondere alla citata fusione e potrebbe quindi non integrare un vero fenomeno successorio e di continuità tra le predette associazioni.

Discorso diverso deve invece farsi per il sig. Giovanni Cardone, come già detto non costituitosi su PST. È pacifico che anche tale soggetto avesse qualifica di dirigente dell’A.S.D. Canosa e partecipasse (almeno inizialmente) alla chat di gruppo. È però anche vero che il sig. Giovanni Cardone risulta aver dedotto (in primo grado) di aver abbandonato la detta chat prima che le allusioni via via più esplicite a proposito delle restituzioni di denaro a favore degli sponsor divenissero inequivocabili. Un tale assunto non risulta adeguatamente contestato dalla Procura federale interregionale e risulta invece confermato dalla documentazione in atti.

Dunque, per il sig. Giovanni Cardone – che non risulta mai partecipe a decisioni concernenti il flusso di contanti o la contabilità della A.S.D. Canosa – ben può sostenersi l’assenza di riscontri oggettivi che consentano di accertare la propria piena consapevolezza e partecipazione alle pratiche scorrette poi emerse a carico dei sigg.ri Giuseppe Sabino Tedeschi, Nicola Pellegrino e Giovanni Patruno.

Del resto, è anche significativo il fatto che il nome del sig. Giovanni Cardone non risulti tra coloro che, a dire dello stesso presidente sig. Giuseppe Sabino Tedeschi, avevano condiviso la presentazione alla Procura federale delle ricevute dei pagamenti contanti poi disconosciute dai soggetti apparentemente prenditori dei pagamenti stessi. Per il sig. Cardone, dunque, non può affermarsi parte effettiva del sodalizio cui invece va attribuita la violazione degli artt. 4 e 31 CGS. E per la medesima ragione se ne deve confermare il proscioglimento.

P.Q.M.

Accoglie in parte il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della decisione impugnata, commina le seguenti sanzioni:

- al sig. Giuseppe Sabino Tedeschi: inibizione di anni 4 (quattro);

- al sig. Nicola Pellegrino: inibizione di anni 2 (due);

- al sig. Giovanni Patruno: inibizione di anni 2 (due);

- alla società A.S.D. Canosa ovvero comunque alla avente causa A.S.D. Canosa Calcio 1948: penalizzazione di punti 9 (nove) in classifica da scontarsi nel campionato 2023–2024 e l'ammenda di 10.000,00 (diecimila/00).

Proscioglie il Sig. Giuseppe Cardone.

Dispone la comunicazion lle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Domenico Luca Scordino                                        Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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