F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 12/TFN-SVE del 21 Settembre 2023 (motivazioni) – Torino FC Spa / UC Sampdoria Spa – Reg. Prot. 34/TFN-SVE
Decisione/0012/TFNSVE-2023-2024
Registro procedimenti n. 0034/TFNSVE/2022-2023
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE
composto dai Sigg.ri:
Stanislao Chimenti – Presidente
Giuseppe Lepore – Vice Presidente
Cristina Fanetti – Componente
Angelo Fanizza – Componente
Antonino Piro – Componente (Relatore)
ha pronunciato, all’udienza del giorno 18 settembre 2023, sul ricorso ex art. 90, comma 1, lett. a), CGS proposto dalla società Torino FC Spa (matr. 916019) nei confronti della società UC Sampdoria Spa (matr. 45950), nonché di FIGC e LNP Serie A al fine di richiedere il riconoscimento del diritto ad ottenere il rimborso della somma corrisposta al club polacco KKS Lech Poznan SA, a titolo di Contributo di Solidarietà, ai sensi dell’art. 21 del Regolamento FIFA sullo Status e Trasferimento dei Calciatori (“RSTP”), in relazione al trasferimento del calciatore Karol Linetty,
la seguente
DECISIONE
Il Ricorso
Con ricorso del 29 giugno 2023, la Società Torino FC Spa ha evocato in giudizio la Società UC Sampdoria Spa, al fine di conseguire il riconoscimento del diritto ad ottenere la restituzione della somma di € 347.769,98, o di quella diversa ritenuta di giustizia, da essa ricorrente corrisposta al club polacco KKS Lech Poznan SA a titolo di Contributo di Solidarietà, ai sensi dell’art. 21 del Regolamento FIFA sullo Status e TrasferimentI dei Calciatori, in relazione al trasferimento del calciatore Karol Linetty dalla compagine ligure a quella piemontese.
A sostegno della pretesa la Società ricorrente ha dedotto che:
- in data 26 agosto 2020 veniva perfezionato il trasferimento del calciatore Karol Linetty dalla UC Sampdoria Spa alla consorella Torino FC Spa.
- L’accordo prevedeva un corrispettivo globale, al netto di IVA, di euro 7.500.000,00 suddiviso in tre tranches: euro 3.100.000,00 più IVA per la prima stagione sportiva (2020/2021); euro 2.000.000,00 più IVA per la seconda stagione (2021/2022) ed euro 2.400.000,00 più IVA per la terza stagione (2022/2023);
- l’accordo prevedeva, altresì, vari premi suppletivi che il club granata avrebbe riconosciuto al verificarsi di determinate condizioni e/od al raggiungimento di particolari obiettivi, premi di fatto maturati nella stagione sportiva 2021/2022 ed in forza dei quali è stato corrisposto l’ulteriore importo di euro 1.150.000,00;
- di avere corrisposto, alla data di presentazione del ricorso, l’intero importo di cessione;
- il calciatore Karol Linetty, nato il 2 febbraio 1995, ha svolto la propria formazione giovanile presso il club polacco KKS Lech Poznan SA dal 1° luglio 2006 al 2 agosto 2016, di talché, a seguito del trasferimento intercorso tra Sampdoria e Torino, il club polacco ha rivendicato il riconoscimento del Contributo di Solidarietà disciplinato dal Regolamento FIFA sullo Status e Trasferimenti dei Calciatori, con precipuo riguardo all’art. 21;
- il 30 marzo 2021 la società Torino FC Spa effettuava un primo versamento di euro 100.287,12 in favore della KKS Lech Poznan SA, che quindi adiva successivamente la Camera di Risoluzione delle Controversie della FIFA per conseguire il riconoscimento degli ulteriori importi maturati a titolo di Contributo di Solidarietà;
- con provvedimento del 12 novembre 2021 la Camera di Risoluzione delle Controversie, ritenuta inammissibile l’estensione del contraddittorio nei confronti della società UC Sampdoria Spa come avanzata dalla società Torino FC Spa, accoglieva la pretesa del club polacco ritenendo la società Torino FC Spa tenuta a corrispondere l’importo di euro 105.948,49 a titolo di contributo di solidarietà maturato sulle prime due tranches del corrispettivo di trasferimento (pari ad euro 5.100.000,00), più interessi annui del 5% sull’importo di euro 25.071,78 a partire dal 15 marzo 2021 fino alla data di effettivo pagamento e sull’importo di euro 80.876,71 a partire dal 1° agosto 2021 fino alla data di effettivo pagamento;
- avverso la succitata decisione della Camera di Risoluzione delle Controversie della FIFA, il club granata proponeva impugnazione dinanzi al Tribunale di Arbitrato per lo Sport (T.A.S./C.A.S.), insistendo nella richiesta di coinvolgimento della UC Sampdoria Spa sul presupposto che l’onere finanziario del Contributo di Solidarietà per il trasferimento del giocatore Linetty dovesse gravare sulla società ligure;
- il T.A.S. con lodo arbitrale del 29 marzo 2023, ribadito il difetto di competenza della Camera di Risoluzione delle controversie a giudicare sulle istanze del Torino contro la Sampdoria, respingeva l’appello, confermando il deliberato della suddetta Camera di Risoluzione delle Controversie, non mancando di sottolineare la possibilità per la Società granata di far valere le proprie ragioni avanti agli Organi di Giustizia Sportiva della Federazione di appartenenza;
- a seguito della pronunzia del T.A.S. la società Torino corrispondeva alla consorella polacca le ulteriori somme sino alla concorrenza dell’importo di euro 328.359,44.
A fronte di tutto ciò la Società ricorrente, muovendo dal presupposto che la normativa che disciplina il Contributo di Solidarietà prevede che lo stesso debba essere “detratto” dal corrispettivo di cessione del calciatore (gravando, così, di fatto sul sodalizio cedente) agisce nei confronti della società Sampdoria (stante l’arricchimento senza giusta causa di quest’ultima) per ottenere la restituzione di quanto corrisposto a titolo di Contributo di Solidarietà, atteso che l’equivalente importo non è stato detratto dal corrispettivo di cessione del calciatore integralmente incassato dalla società cedente.
Il dibattimento
Ritualmente notiziata del reclamo, la società UC Sampdoria Spa si è costituita con memoria del 6 luglio 2023, contestando la pretesa azionata dalla Società ricorrente sul presupposto che il contratto di cessione del calciatore Karol Linetty intercorso tra le parti nulla prevede espressamente in ordine al contributo di solidarietà, ragione per la quale l’importo di cessione indicato nell’accordo di trasferimento deve intendersi al netto del contributo di solidarietà.
La Federazione Italiana Giuoco Calcio - FIGC e la Lega Nazionale Professionisti Serie A non si sono costituite in giudizio. La discussione del reclamo veniva, quindi, fissata per l’udienza del 24 luglio 2023 all’esito della quale il Collegio, in accoglimento dell’istanza di rinvio avanzata dal difensore della società Torino FC Spa in ordine all’esatta quantificazione della domanda proposta, ha rinviato la trattazione all’udienza del 18 settembre 2023, con termine sino al 25 agosto 2023 per il deposito di note illustrative in ordine ai profili relativi all’esatta quantificazione delle somme richieste, sia a titolo di sorte capitale, sia a titolo di interessi.
Solo la difesa del Torino FC Spa ha depositato nei termini le note illustrative e pertanto, all’udienza tenutasi il 18 settembre 2023 in modalità videoconferenza, sono stati sentiti i difensori delle parti i quali, dopo breve discussione, si sono riportati alle conclusioni rassegnate nei rispettivi scritti. La vertenza è stata quindi trattenuta in decisione.
La decisione
La domanda avanzata dalla società Torino FC Spa è fondata ancorché nei limiti di quantificazione della pretesa più avanti specificati.
La problematica oggetto del contendere investe l’impatto che ha sortito l’estensione del meccanismo di solidarietà, definito dalla FIFA con la circolare 1709 del 13 febbraio 2020, ai trasferimenti nazionali onerosi aventi una dimensione internazionale.
Va, infatti, premesso che secondo le norme della FIFA sullo status ed i trasferimenti dei calciatori e segnatamente secondo l’art. 21 del Regulations Status and Trasfer Player – RSTP, “se un calciatore professionista si trasferisce nel corso di un contratto, il 5% di qualsiasi compenso, ad eccezione dell’indennità di formazione, corrisposto alla società precedente deve essere detratto dal totale di tali compensi e distribuito dalla società di destinazione come contributo di solidarietà alla/alle società che hanno provveduto alla formazione e all’istruzione del calciatore nel corso degli anni. Tale contributo di solidarietà tiene conto del numero di anni (calcolato in proporzione se inferiore ad un anno) durante i quali il calciatore è stato tesserato per la /le società in questione nelle stagioni comprese tra il 12° e 23° anno di età”.
In linea generale, il meccanismo di solidarietà nasce dall’esigenza di “premiare”, su scala internazionale, le squadre capaci di investire sul settore giovanile e lavorare sulla formazione dei giovani talenti, tant’è che il relativo contributo viene riconosciuto in favore delle società che hanno contribuito all’educazione ed alla crescita di un calciatore se questo viene trasferito, prima della scadenza del contratto, ad altra società.
La disciplina di determinazione ed erogazione del contributo è definita dall’Allegato 5 del surrichiamato Regolamento RSTP, il quale dispone che il contributo di solidarietà, dovuto allorché il calciatore professionista si trasferisca durante l’esecuzione del contratto, deve essere pari al 5% del compenso correlato al trasferimento.
Inizialmente tale contributo veniva riconosciuto a favore delle società che hanno formato il calciatore solo ove il trasferimento a titolo definitivo o temporaneo fosse avvenuto tra club affiliati a federazioni di differenti nazioni. Con la circolare FIFA 1709 del 13 febbraio 2020 la platea degli aventi diritto è stata estesa anche al caso in cui il trasferimento a titolo definitivo o temporaneo sia avvenuto tra club affiliati alla stessa Federazione e la/le squadre che hanno formato il calciatore siano affiliate con una Federazione diversa da quella delle società oggetto del trasferimento.
L’Allegato 5 del Regolamento RSTP definisce, anche, la procedura di pagamento stabilendo che responsabile dello stesso è il club cessionario (tanto da essere passibile di eventuale meccanismo sanzionatorio in caso di mancato pagamento), fermo restando che di fatto l’ammontare del contributo di solidarietà va a gravare sul club cedente atteso che il 5% del corrispettivo pattuito dalle società per il trasferimento del calciatore (e da distribuire alle aventi diritto) deve essere stornato dal totale del trasferimento.
Orbene, nel caso di specie è pacifico tra le parti che, a seguito del trasferimento dalla UC Sampdoria Spa al Torino FC Spa del calciatore Karol Linetty con contratto del 26 agosto 2020, la società KKS Lech Poznan SA, appartenente alla Federazione polacca, ha maturato il diritto al contributo di solidarietà avendo tesserato il calciatore dal 12° al 22° anno di età e che, conseguentemente, il trasferimento è assoggettato alla norma FIFA sopra richiamata.
Incontestato, altresì, è il fatto che la società Torino FC Spa non solo ha corrisposto alla UC Sampdoria l’intero corrispettivo concordato del trasferimento, comprensivo anche dei premi maturati, ma altresì ha versato alla consorella polacca il contributo di solidarietà con più rimesse (di cui una a seguito della condanna pronunciata dagli Organi di Giustizia sportiva della FIFA in accoglimento della rivendicazione avanzata dalla società KKS Lech Poznan SA).
Motivo del contendere, pertanto, è se la società Torino FC Spa possa pretendere nei confronti della UC Sampdoria Spa la ripetizione di quanto corrisposto a titolo di contributo di solidarietà.
Muovendo dalla considerazione che è impensabile che le due società professionistiche non abbiano, in sede di trattativa per la cessione del calciatore proveniente da Federazione straniera, considerato l’obbligo di pagamento del contributo di solidarietà, sta di fatto che il contratto di cessione stipulato il 26 agosto 2020 nulla specifica sul punto contenendo esclusivamente l’indicazione dell’”Importo globale dell’operazione” pari ad euro 7.500.000,00 (spalmato in tre stagioni sportive), nonché una serie di premi al verificarsi di determinate condizioni.
In mancanza di diversa previsione contrattuale, il riferimento “all’Importo globale dell’operazione” deve intendersi come corrispettivo effettivo di trasferimento del calciatore (nella specie integralmente incassato dalla società cedente, in uno con i premi sempre concordati contrattualmente e via via maturati), di talché, in applicazione della normativa FIFA, su tale prezzo andava effettuata la detrazione del Contributo di Solidarietà, nel caso di specie vantato dal club polacco.
Tale detrazione, però, non è stata operata all’atto della corresponsione – non contestata- delle varie tranches di pagamento dell’importo globale dell’operazione, ragione per la quale, avendo nel contempo la società Torino FC Spa onorato l’obbligo di pagamento del Contributo di Solidarietà in favore della società KKS Lech Poznan SA, va da sé che la società cessionaria ha maturato il diritto a pretendere, da parte della società cedente, la restituzione di quanto corrisposto a tale titolo.
Del resto, se così non fosse, si verrebbe di fatto a consentire un evidente ingiustificato arricchimento da parte della società cedente attraverso l’elusione del dettato della normativa FIFA che, come detto, prevede che il Contributo di Solidarietà, introdotto per premiare le società che coltivano la formazione dei calciatori, vada di fatto a gravare sulle società che attraverso la cessione dei calciatori possano conseguire un utile economico frutto anche della formazione acquisita dal calciatore nei primi anni di carriera. Non riconoscendo, infatti, la richiesta restituzione, si verrebbe nella specie ad avallare un evidente vantaggio di natura patrimoniale che la UC Sampdoria Spa ha di fatto conseguito a danno della Torino FC Spa, senza che la prima abbia titolo ad ottenerlo a spese della seconda in virtù di un negozio giuridico o di altra fonte di obbligazione.
L’inesistenza della causa debendi (unitamente all’avvenuto pagamento ed al collegamento causale) è stata puntualmente comprovata dalla società ricorrente, di talché ricorrono i presupposti della ripetizione dell’indebito oggettivo disciplinata dall’art. 2033 c.c. trattandosi, all’evidenza, della restituzione di una prestazione non dovuta.
Né diversa interpretazione può scaturire dalla considerazione della circolare della FIGC del 30 giugno 2021 con la quale si è ritenuto di definire delle linee guida ai fini del recepimento nel contesto nazionale della disciplina FIFA in materia di Contributo di Solidarietà.
Da un lato, infatti, va rilevato che tale circolare non potrebbe giammai trovare applicazione nel caso di specie atteso che il trasferimento del calciatore è avvenuto in epoca antecedente all’emanazione della circolare. Dall’altro si evidenzia che la circolare in questione si limita a contenere le indicazioni operative per la quantificazione ed il pagamento del Contributo di Solidarietà senza nulla di diverso andare a stabilire in ordine ai principi fondamentali fissati dalla normativa FIFA di cui si è detto.
Riconosciuto, quindi, il diritto della società Torino FC Spa a vedersi restituito dalla UC Sampdoria Spa quanto corrisposto a titolo di Contributo di Solidarietà alla KKS Lech Poznan SA, resta infine da verificare se l’importo di euro 347.769,98 richiesto sia corretto o meno.
All’uopo si evidenzia che dalla documentazione prodotta dalla società ricorrente emerge che gli importi ad oggi corrisposti al club polacco ammontano al complessivo importo di euro 328.359,44, come peraltro evidenziato dalla stessa ricorrente nelle note autorizzate depositate il 24 agosto 2023.
Si ritiene, pertanto, di determinare l’ammontare della restituzione proprio nella misura di euro 328.359,44 effettivamente corrisposti, oltre interessi legali dalla data di ciascun versamento sino al saldo, stante la specifica richiesta in tal senso avanzata dalla ricorrente.
Con accoglimento della domanda di condanna al pagamento delle spese del procedimento come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso proposto dalla società Torino FC Spa e, per l’effetto, condanna la società UC Sampdoria Spa a corrispondere alla ricorrente l’importo di euro 328.359,44 (trecentoventottomilatrecentocinquantanove/44) oltre interessi legali dalla data di ciascun versamento fino al saldo.
Condanna la società UC Sampdoria Spa al pagamento delle spese del procedimento che liquida in euro 500,00 (cinquecento/00), oltre oneri accessori se dovuti, in favore della società ricorrente.
Così deciso nella Camera di consiglio del 18 settembre 2023.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Antonino Piro Stanislao Chimenti
Depositato in data 21 settembre 2023.
IL SEGRETARIO
Marco Lai