F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0041/CFA pubblicata il 2 Ottobre 2023 (motivazioni) – Sig. Michele Lombardi/AIA
Decisione/0041/CFA-2023-2024
Registro procedimenti n. 0029/CFA/2023-2024
LA CORTE FEDERALE D’APPELLO
SEZIONI UNITE
composta dai Sigg.ri:
Mario Luigi Torsello – Presidente
Salvatore Lombardo – Componente
Mauro Mazzoni – Componente
Vincenzo Barbieri - Componente
Luigi Caso - Componente (Relatore)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sul reclamo numero 0029/CFA/2023- 2024 proposto dal Sig. Michele Lombardi in data 05.09.2023;
per la riforma della decisione assunta dal Tribunale federale nazionale – Sezione disciplinare – n. 0042/TFNSD-2023-2024 del 22 agosto 2023,
Visti il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore all’udienza del 25.09.2023, tenutasi in videoconferenza, il Cons. Luigi Caso e uditi gli Avv.ti Jacopo Tognon per il reclamante e Valerio Di Stasio per l’Associazione Italiana Arbitri; è altresì presente il sig. Michele Lombardi; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ricorso ex artt. 25 e 30, C.G.S. C.O.N.I. e 83 CGS FIGC, il ricorrente Michele Lombardi, della Sezione AIA di Brescia, nella stagione sportiva 2022/2023 inquadrato per il 6° anno nell’organico degli Assistenti arbitrali a disposizione della Commissione arbitri nazionale per i campionati di Serie A e di Serie B (CAN), chiedeva dichiararsi la nullità e/o invalidità e/o inefficacia e/o l’annullamento:
a) della delibera adottata dal Comitato nazionale dell’Associazione italiana arbitri, pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 1 Stagione Sportiva 2023/2024 - del 1° luglio 2023, con la quale, nell’ambito della “formazione dei ruoli arbitrali nazionali per la Stagione Sportiva 2023/2024”, ne era stata disposta la dismissione dall’organico degli assistenti arbitrali a disposizione della CAN “per motivate valutazioni tecniche” ex art. 25, terzo comma, Regolamento degli Organi Tecnici dell’AIA;
b) di “qualsiasi atto prodromico, pregresso, presupposto, preliminare e/o successivo (qualora esistente) alla delibera medesima, ivi compresi gli atti regolamentari per la formazione dei ruoli arbitrali per la stagione arbitrale 2023/2024, con particolare riferimento alle Norme di Funzionamento degli Organi Tecnici AIA”;
con conseguente reintegrazione del ricorrente nell’organico degli Assistenti arbitrali a disposizione della predetta Commissione arbitri nazionale per la stagione sportiva 2023/2024.
Il ricorso veniva proposto nei confronti dell’AIA - Associazione italiana arbitri e della FIGC – Federazione italiana giuoco calcio (ad entrambi il ricorso veniva altresì regolarmente notificato) nonché dei soggetti, ritenuti controinteressati, “attualmente presenti in graduatoria e selezionati per il ruolo di Assistenti arbitrali C.A.N. per la stagione sportiva 2023/2024, come identificati dal Comitato nazionale A.I.A. con Comunicato Ufficiale n. 1 del 01.07.2023, con riserva di identificare il soggetto o i soggetti «da escludere» in favore dell’odierno ricorrente”.
Il ricorrente evidenziava che:
a) nella stagione sportiva 2022/2023 l’organico degli Assistenti arbitrali a disposizione della CAN era composto da n. 87 elementi;
b) con il Comunicato Ufficiale n. 85 del 25 marzo 2023 (confermato dal successivo Comunicato Ufficiale n. 98 del 24 giugno 2023), il Comitato nazionale AIA, ex 14 del Regolamento degli organi tecnici dell’AIA - discostandosi dal numero di 10 dismissioni indicativamente menzionato ex art. 14, quarto comma, lettera b) del predetto Regolamento - deliberava “il numero delle promozioni e degli avvicendamenti per la (…) stagione sportiva 2022/2023 ”, determinando in n. 13 le dismissioni dall’organico CAN degli Assistenti arbitrali;
c) con il Comunicato Ufficiale n. 1 del 1° luglio 2023 il Comitato nazionale AIA deliberava la dismissione “per motivate valutazioni tecniche - Art. 25, c. 3 Regolamento degli Organi tecnici dell’AIA” di n. 13 Assistenti arbitrali, tra i quali l’odierno ricorrente;
d) alla data del 31 maggio 2023, in base all’ultima comunicazione resagli disponibile in data 1° giugno 2023 - ex 6, comma 19, Regolamento degli Organi tecnici dell’AIA, il quale dispone che “gli Organi Tecnici Nazionali devono far pervenire mensilmente agli associati dei rispettivi organici […] le medie degli A.E., degli A.A., dei V.M.O. ed O.A., con la relativa posizione nella graduatoria di merito” - risultava avere una media complessiva pari ad 8.500 ed occupare la posizione n. 70 nella graduatoria;
e) di non avere ricevuto ulteriori comunicazioni - fatta eccezione per la comunicazione di notifica di cambio OT del 4 luglio 2023, con la quale al ricorrente veniva semplicemente comunicato l’inserimento nell’Organo tecnico sezionale – e, in particolare, di non aver ricevuto la comunicazione di cui all’art. 6, comma 18, Regolamento degli Organi tecnici dell’AIA, il quale dispone che “il Comitato Nazionale, successivamente alla delibera di avvicendamento dagli Organi Tecnici Nazionali, invia ad ogni A.E., A.A. e O.A. oggetto di tale provvedimento una comunicazione, tramite il portale informatico AIA - Sinfonia4You, riportante la media globale definitiva conseguita, la posizione nella graduatoria finale di merito e la causale dell’avvicendamento”;
f) di non aver avuto riscontro all’istanza di accesso agli atti presentata in data 24.07.2023.
Tanto premesso in fatto, in via di diritto il ricorrente eccepiva la radicale ingiustizia e/o infondatezza e/o illegittimità, della delibera impugnata, oltre che degli altri provvedimenti prodromici, pregressi, presupposti, preliminari e/o successivi, perché assunta e/o adottata in violazione di norme regolamentari e/o statutarie e/o in violazione dei principi di trasparenza, imparzialità, uguaglianza ed equità propri del diritto sportivo e delle norme federali ed associative atte a garantire condizioni di parità nello svolgimento delle prestazioni sportive e nella formazione delle relative graduatorie di merito e chiedeva pronunciarsi la declaratoria della sua nullità e/o invalidità e/o inefficacia e/o annullamento.
In particolare, deduceva il difetto di motivazione, l’illegittimità ed irregolarità del provvedimento impugnato, asseritamente assunto in violazione dei principi di adeguata motivazione e, dunque, la violazione e la falsa applicazione dell’art. 6, comma 18, Regolamento organi tecnici AIA, perché non comunicatagli “la media globale definitiva conseguita, la posizione nella graduatoria finale di merito e la causale dell’avvicendamento” nonché l’illegittimità e, in ogni caso, la violazione e falsa applicazione dell’art. 25, terzo e quarto comma, Reg. organi tecnici, perché non esposte le ragioni dell’adozione delle eventuali deroghe accordate, la cui applicazione in via automatica presenterebbe profili di indeterminatezza dei criteri di selezione e di formazione della graduatoria finale, cui conseguirebbe, da ultimo l’assoluta illegittimità della stessa.
Tale difetto di motivazione, ad avviso del ricorrente, appariva ancor più evidente se si teneva conto della graduatoria al 1° giugno 2023, in cui figurava alla 70^ posizione.
Un ulteriore difetto di motivazione che avrebbe inficiato la legittimità della complessiva graduatoria finale di merito era ravvisabile, ad avviso del ricorrente, nell’applicazione del disposto dei commi terzo, ultimo capoverso, lettere a), b). e c), e quarto, lettere a) e b), dell’art. 25 del Reg. citato, in quanto l’esito delle valutazioni richieste da tali norme aveva avuto un indubbio effetto sulla posizione del ricorrente.
In particolare, il ricorrente non solo dubitava della legittimità delle due norme ma, nel merito, evidenziava la mancanza di motivazione in ordine alle ragioni dell’applicazione delle descritte previsioni derogatorie.
In ogni caso, il ricorrente dubitava sia della legittimità delle norme attinenti alle modalità ed ai criteri di formazione della graduatoria finale di merito (artt. 6, quarto e decimo comma, e 25, Regolamento degli organi tecnici A.I.A.) sia, nel merito, della loro applicazione nel caso di specie, per assenza di omogeneità ed oggettività nel procedimento di visionatura e valutazione degli arbitri.
Allo stesso modo, il ricorrente dubitava della legittimità dell’art. 14, Regolamento degli Organi tecnici dell’A.I.A. nella parte in cui fissa al 31 marzo di ogni stagione sportiva il numero definitivo delle promozioni e degli avvicendamenti degli arbitri e assistenti arbitrali, termine ritenuto non congruo per la vicinanza alla fine del campionato al cui inizio, ad avviso del ricorrente, sarebbe, invece, opportuno porre in essere tale decisione.
Il ricorrente dubitava, ancora, della legittimità del quarto capoverso dell’art. 6, settimo comma, Reg. citato, laddove prevede che “i singoli voti di tale scala numerica […] non sono indicativi di alcuna soglia massima o minima per promozioni ed avvicendamenti”.
Con ulteriore memoria del 18 marzo 2023, il ricorrente, premesso di aver ricevuto, dopo la presentazione del ricorso, copia integrale della Relazione di fine stagione sportiva 2022-23 della C.A.N. e la comunicazione del Comitato nazionale ex art. 6, comma 18., Regolamento degli Organi tecnici dell’A.I.A., precisava che il petitum principale del ricorso era la riammissione in sovrannumero e che, pertanto, non riteneva esserci controinteressati; in ogni caso, ove il Tribunale lo ritenesse necessario, si dichiarava disponibile ad integrare il contraddittorio nei confronti dei 5 Assistenti Arbitrali al primo anno di appartenenza all’Organico C.A.N., in favore dei quali era stata applicata la disposizione di cui all’art. 25, terzo comma, ultimo capoverso, lettera c., Reg. citato. (in forza della quale i medesimi non erano stati avvicendati).
Sia la FIGC che l’A.I.A. non facevano pervenire memorie.
2. Con l’impugnata decisione, il Tribunale federale nazionale – Sezione disciplinare, dichiarava inammissibile il ricorso, per omessa notificazione dello stesso ad almeno uno dei potenziali controinteressati, dallo stesso ricorrente individuati nei “soggetti attualmente presenti in graduatoria e selezionati per il ruolo di Assistenti Arbitrali C.A.N. per la stagione sportiva 2023/2024, come identificati dal Comitato Nazionale A.I.A. con Comunicato Ufficiale n. 1 del 1° luglio 2023.”
Ad avviso del Tribunale, il ricorso sarebbe stato da dichiarare inammissibile anche se fosse stato finalizzato esclusivamente alla reintegrazione in sovrannumero del ricorrente, atteso che una simile richiesta avrebbe comportato a carico dell’AIA la condanna ad un facere non contemplato da alcuna norma regolamentare.
3. Con reclamo del 31 luglio 2023, il ricorrente impugnava la sentenza di primo grado, ritenendola errata nella parte in cui aveva dichiarato l’inammissibilità del ricorso.
In tal senso, evidenziava in primo luogo che alla data di presentazione del ricorso non era in condizione di conoscere quali fossero gli eventuali controinteressati.
In secondo luogo, visto il disposto dell’art. 53, quinto comma, CGS, il ricorrente riteneva di aver assolto al proprio obbligo notificando il ricorso a FIGC ed AIA, cui incombeva l’onere di provvedere alla successiva trasmissione della comunicazione ai propri tesserati.
Infine, faceva rilevare che, avendo chiesto di essere riammesso in sovrannumero nel ruolo degli Assistenti arbitrali C.A.N. per la stagione sportiva 2023/2024, non era ipotizzabile la presenza di soggetti controinteressati.
Costituitasi con memoria del 21 settembre 2023, l’A.I.A. si opponeva al reclamo.
4. Nell’udienza, svoltasi in videoconferenza, del 25 settembre 2023, Avv.ti Jacopo Tognon per la parte reclamante e l'Avv. Valerio Di Stasio per la resistente A.I.A. illustravano le rispettive tesi e insistevano per l’accoglimento delle proprie conclusioni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Preliminare all’esame del reclamo e, dunque, della pronuncia di primo grado che ha dichiarato l’inammissibilità del relativo ricorso, è l’esatta individuazione del relativo petitum.
Con il citato ricorso, il ricorrente ha chiesto che fosse accertata e dichiarata “la nullità e/o l’invalidità e/o l’inefficacia e/o l’annullamento della delibera adottata dal Comitato Nazionale dell’Associazione Italiana Arbitri, pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 1 - Stagione Sportiva 2023/2024 - del 01.07.2023, con la quale, nell’ambito della “formazione dei ruoli arbitrali nazionali per la Stagione Sportiva 2023/2024”, è stata disposta la dismissione “per motivate valutazioni tecniche” del ricorrente dall’organico degli assistenti arbitrali a disposizione della Commissione Arbitri Nazionale per i campionati di Serie A e di Serie B, ex art. 25, terzo comma, Regolamento degli Organi Tecnici dell’A.I.A…..”; solo come conseguenza di tale pronuncia demolitoria del provvedimento (“e per l’effetto”) veniva chiesta la reintegrazione, eventualmente anche in sovrannumero, del ricorrente nell’organico degli Assistenti arbitrali.
Successivamente, nella memoria depositata in data 18 marzo 2023, il medesimo ricorrente ha sostanzialmente reiterato le medesime conclusioni anche se, nella parte motivazionale si è particolarmente diffuso sulla richiesta di reintegrazione.
Sul punto occorre chiarire quanto segue.
L’oggetto principale del ricorso è la richiesta di una pronuncia demolitoria dell’intera delibera con la quale era stato composto l’organico di tutti gli assistenti arbitrali a disposizione della Commissione arbitri nazionale per i campionati di Serie A e di Serie B per la Stagione Sportiva 2023/2024 e, conseguentemente, disposta la dismissione del ricorrente.
La richiesta di riammissione – a prescindere se in luogo di un altro dei soggetti presenti nell’organico ovvero se in posizione sovrannumeraria – era stata avanzata come mera conseguenza dell’accoglimento dell’annullamento del provvedimento di definizione dell’organico che, ad avviso del ricorrente, era da considerarsi illegittimo.
Del resto, tutte le argomentazioni svolte nel ricorso mirano a dimostrare l’illegittimità complessiva dell’intero provvedimento impugnato, anche là dove si concentrano nell’evidenziare i presunti elementi di criticità conseguenti all’applicazione dell’art. 25, terzo e quarto comma, Reg. organi tecnici.
Di diverso tenore appaiono le argomentazioni svolte nella memoria, che sembrerebbero finalizzate prevalentemente a sostenere l’illegittimità dell’inserimento nell’organico di alcuni arbitri al primo anno di appartenenza alla CAN e, dunque, a rafforzare la richiesta di riammissione del ricorrente in luogo dei suddetti arbitri ovvero, eventualmente in soprannumero.
A prescindere da qualsiasi valutazione in ordine all’ammissibilità di tale richiesta e, dunque, dalle conclusioni cui è giunto al riguardo il Tribunale federale, non può non evidenziarsi come in sede di memoria sia lecita l’emendatio libelli ma non anche la relativa mutatio.
In altri termini, se è indubitabile che una memoria possa meglio illustrare le ragioni contenute nel ricorso, è parimenti evidente come la stessa non le possa modificare in alcun modo.
Pertanto, dalla lettura delle conclusioni rassegnate dal ricorrente con il ricorso principale, sostenute dalle relative motivazioni, emerge come il medesimo non abbia proposto due distinte domande (annullamento del provvedimento e riammissione), collegate l’una con l’altra in rapporto di subordinazione, ma abbia avanzato un’unica domanda (di annullamento dell’impugnato provvedimento) cui ha ritenuto dovesse conseguire – in caso di accoglimento - un provvedimento di riammissione.
Ne consegue che, a prescindere dalla relativa posizione in graduatoria, tutti i soggetti presenti in organico avevano pieno interesse a contrastare la domanda proposta dal ricorrente, atteso che il suo accoglimento avrebbe portato all’annullamento della complessiva delibera con conseguente ed immediata lesione del bene della vita dalla stessa attribuitogli.
Per le ragioni sopra esposte, peraltro, i controinteressati (diversi dall’AIA e dalla FIGC) erano già noti al momento della presentazione del ricorso, essendo tutti i soggetti compresi nell’organico degli arbitri approvato con l’impugnato provvedimento.
Ne consegue, altresì, che al momento del ricorso tutti i soggetti presenti nell’elenco potessero assumere la posizione di controinteressati.
2. Come correttamente indicato dal Tribunale federale, questa Corte federale di appello, infatti, ha più volte evidenziato come tra i principi cui si ispira il Codice di giustizia sportiva della FIGC via siano i principi del contraddittorio tra le parti e del diritto di difesa chiamati a regolare il processo e a garantirne il regolare svolgimento. In particolare, l’art. 44, comma 1, CGS (rubricato “principi del processo sportivo”) stabilisce che «il processo sportivo attua i principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo» (dec. n. 88/CFA/2020-2021). Secondo quanto già affermato dalla CFA in una precedente decisione (dec. n. 66/CFA/2020-2021), “detta previsione normativa costituisce la trasposizione, nell’ambito della giustizia sportiva, di principi cardine di chiara natura garantistica, sanciti nella Carta Costituzionale all’art. 111, commi 1 e 2, quali appunto i principi del giusto processo, del contraddittorio e della parità delle parti; principi che, in ragione della indicata rilevanza costituzionale, non consentono deroga alcuna ed impongono il coinvolgimento processuale, ai fini della regolare costituzione del contraddittorio, di tutte le parti interessate all’esito del giudizio”.
Con precipuo riferimento ad una fattispecie analoga a quella in esame, questa Corte, con decisione SS.UU. n. 59/2018-2019, ha dichiarato la necessità che il contraddittorio venisse integrato con almeno uno degli arbitri effettivi collocati in una posizione poziore rispetto al ricorrente, qualificandoli tutti come controinteressati. E, ancor prima, analogamente, con la decisione SS.UU. n. 35/2018-2019.
3. Diversamente da quanto ritiene il reclamante, non può ritenersi che il medesimo abbia assolto all’onere di provvedere alla notifica del ricorso a tutti i controinteressati tramite la notifica dello stesso alla FIGC e all’AIA, sulle quali - ad avviso del ricorrente – gravava l’ulteriore onere di provvedere a trasmettere la comunicazione ai propri tesserati.
In primo luogo, se è evidente che la fattispecie cui fa riferimento l’art. 53, quinto comma, CGS, riguarda i rapporti tra atleta tesserato e società, pare lecito dubitare della sua applicabilità anche ai rapporti tra arbitri e AIA, trattandosi di situazioni giuridiche non comparabili.
Infatti, mentre il rapporto che lega l’atleta alla società è di tipo professionale, occorre ricordare che l’arbitro risulta iscritto, su base del tutto volontaria, all’A.I.A. organismo di natura associativa.
La libera adesione a detta associazione non è quindi comparabile a quella che lega l’atleta alla società per la quale è tesserato.
In ogni caso, anche se la presente fattispecie rientrasse nelle ipotesi disciplinate dal richiamato art. 53 CGS, non può non evidenziarsi l’assenza, nella notifica del ricorso fatto all’AIA e alla FIGC, di qualsivoglia richiesta - da parte del ricorrente ai due enti - di provvedere essi stessi alle successive comunicazioni verso gli eventuali controinteressati.
In altri termini, pur immaginando un onere dell’AIA (o la FIGC) di provvedere alla successiva comunicazione del ricorso ai controinteressati, un simile onere avrebbe richiesto, per essere attivato, l’espressione della volontà da parte del ricorrente di provvedere alla notifica del ricorso nei confronti di uno o più arbitri inseriti nel più volte ricordato organico.
In effetti, pur volendo immaginare la sussistenza di un simile onere in capo all’AIA, questo non può che essere limitato alla mera attività materiale di comunicazione (trasmissione dell’atto) ma non può riguardare anche la decisione processuale (di esclusiva spettanza del ricorrente) di procedere alla notifica del ricorso e di individuarne il destinatario.
4. Stabilita, dunque, sia la necessità, per una corretta celebrazione del giudizio, di integrare il contraddittorio nei confronti dei controinteressati, sia la mancata corretta vocatio in ius dei controinteressati, occorre verificare se la mancata notifica del ricorso da parte del ricorrente ne implichi ex se l’inammissibilità, come statuito dal Tribunale federale.
Sul punto, soccorre la decisione delle Sezioni unite di questa Corte federale, SS.UU., n. 27/2019-2020.
Con la citata decisione, le SS.UU. di questa Corte hanno statuito che “Il primo periodo del primo comma dell’art. 103 del Codice, che prevede che “entro dieci giorni dal deposito del reclamo, il Presidente della Corte federale di appello, accertata l'avvenuta notificazione del reclamo alle parti, fissa l'udienza di discussione, che deve tenersi entro trenta giorni dal deposito del reclamo stesso”, non chiarisce quali siano i poteri del Presidente della Corte federale d’appello, o del Presidente di sezione delegato, e quale sia il significato della proposizione “accertata l’avvenuta notificazione del reclamo alle parti”. Tale ultima previsione è contenuta, peraltro, in numerose disposizioni del codice (artt. 85, primo comma, 87, primo comma, 93, primo comma, 95, primo comma, 97, primo comma ….) …. … il collegio ritiene che la disposizione ponga, a carico del presidente, il dovere di svolgere un preliminare e sommario accertamento sull’attivazione del procedimento notificatorio nei confronti delle parti controinteressate al fine di verificare, prima facie, se le stesse siano state rese edotte della pendenza della lite … Si tratta, pertanto, di un accertamento limitato alla sola corretta introduzione del procedimento notificatorio alle parti (in conformità con il principio di scissione degli effetti della notificazione dell’atto, affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 477 del 26 novembre 2002), all’esito del quale il Presidente provvederà a trasmettere, insieme con l’avviso di fissazione dell’udienza, anche il reclamo alle parti necessarie alle quali il reclamo medesimo non sia stato notificato o sia stato irritualmente notificato, di modo che queste possano scegliere la strategia difensiva da adottare. La soluzione interpretativa scelta dal collegio sotto un profilo logico è pienamente compatibile con la tutela del diritto di difesa sia del reclamante che delle altre parti, le quali vengono in tal modo a completa conoscenza del contenuto del reclamo e della data dell’udienza in cui potranno formulare le proprie difese e deduzioni; risulta corrispondente alla ripartizione dei poteri tra presidente e collegio, in quanto attribuisce al collegio il potere di assumere qualsiasi decisione sugli effetti della condotta processuale del reclamante; non comporta alcuna sanatoria di eventuali vizi né l’assunzione in via monocratica di decisioni definitive sul reclamo proposto, limitandosi a stimolare il contraddittorio di tutte le parti interessate alla vicenda processuale; appare coerente con lo stesso principio del contraddittorio che impone il coinvolgimento processuale delle parti necessarie nel giudizio (cfr. Collegio di Garanzia dello Sport, Prima Sezione, decisione 13 luglio 2018, n. 39, con riferimento all’art. 27, primo comma, CPA). In una prospettiva sistematica, la soluzione scelta appare anche coerente con la disciplina contenuta nell’art. 37, comma 2, del codice della giustizia sportiva del CONI, ai sensi del quale “Il reclamo e il provvedimento di fissazione d’udienza sono comunicati, a cura della segreteria, ai rappresentanti della parte intimata e delle altre parti eventualmente presenti nel precedente grado di giudizio ovvero alle stesse parti personalmente”. La citata disposizione, contenuta nel Capo II, intitolato “Procedimenti” del Titolo III, intitolato “Giudici Federali” del codice prevede, a prescindere dagli oneri processuali a carico della parte, che il reclamo e il provvedimento di fissazione dell’udienza debbano essere comunicati alle parti interessate. Posta la polisemia delle espressioni contenute nell’art. 103 del codice della giustizia sportiva della FIGC, l’art. 37 del codice della giustizia sportiva del CONI costituisce quindi un elemento interpretativo, anche in considerazione della necessità di garantire l’adozione di una soluzione uniforme nell’ordinamento sportivo, che spinge l’interprete ad adottare la soluzione delineata. Pertanto, l’art. 103 del codice di giustizia sportiva della FIGC deve essere interpretato nel senso che il presidente, dopo aver svolto un preliminare e sommario accertamento sulla ritualità della notificazione del reclamo alle parti, trasmette il reclamo e comunica il provvedimento di fissazione dell’udienza anche alle parti necessarie interessate alle quali non sia stato trasmesso o ritualmente trasmesso il reclamo.”
Ne consegue che, in rigorosa applicazione del principio di diritto stabilito con la citata pronuncia, l’accertamento della mancata evocazione in giudizio dei controinteressati avrebbe dovuto condurre il Presidente o il Collegio, in attuazione di quanto disposto dall’art. 93 CGS (di contenuto simile in parte qua all’art. 103 CGS), a disporre la trasmissione dello stesso alle parti necessarie interessate ma pretermesse.
In tal modo viene attuato pienamente il diritto di difesa costituzionalmente garantito, assicurando che tutti i soggetti controinteressati rispetto all’iniziativa del ricorrente siano messi in condizione di partecipare al giudizio a tutela delle rispettive situazioni giuridiche.
5. Una volta statuita l’erroneità della decisione impugnata nella parte in cui ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso introduttivo, questo Collegio deve necessariamente, in ottemperanza non solo al disposto dell’art. 106, comma 2, ultimo periodo, CGS ma, prima ancora, del più volte richiamato principio del contraddittorio, rinviare gli atti al Tribunale federale.
Conseguentemente, deve accogliersi il reclamo nei sensi di cui sopra e rinviare gli atti al Tribunale federale per consentire l’integrazione del contradditorio in applicazione dell’art. 93 CGS, come interpretato con la ricordata pronuncia di queste SS UU.
Pertanto, il Tribunale federale provvederà a trasmettere il ricorso proposto in primo grado, unitamente all’avviso di fissazione dell’udienza, agli assistenti arbitrali controinteressati presenti nella graduatoria finale per il tramite della Segreteria dell’AIA - alla quale la presente decisione è trasmessa - che provvederà alla notifica attraverso il portale informatico sinfonia4you.
P.Q.M.
Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 106, comma 2, ultimo periodo, C.G.S., annulla la decisione impugnata e rinvia gli atti al giudice di primo grado ai fini dell'integrazione del contraddittorio.
Dispone la comunicazione alle parti con PEC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Luigi Caso Mario Luigi Torsello
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce