F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0014/CSA pubblicata del 4 Ottobre 2023 – A.S.D. Pol. Afragolese 1944 – calciatore Pezzi Enrico

Decisione/0014/CSA-2023-2024

Registro procedimenti n. 0016/CSA/2023-2024

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno - Vice Presidente

Antonino Tumbiolo - Componente (relatore)

Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo 0016/CSA/2023-2024 proposto dalla società A.S.D. Pol. Afragolese 1944 in data 21.09.2023,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti di cui al Com. Uff. n. 20 del 19.09.2023;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 27.09.2023, il dr. Antonino Tumbiolo e uditi gli Avv.ti Salvatore Laguardia e Michele Sibillano; sentito l'arbitro della gara.

RITENUTO IN FATTO

La società A.S.D. Pol. Afragolese 1944 ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al calciatore Pezzi Enrico in relazione alla gara di Campionato di Serie D, girone I, Licata Calcio - Pol. Afragolese 1944 (cfr. Com. Uff. n.20 del 19.09.2023).

Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha squalificato il calciatore per 3 giornate effettive di gara, motivando così il provvedimento: “Per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con una gomitata all'altezza dello stomaco”.

La società reclamante ha chiesto la riduzione della squalifica a due giornate, affermando non essere intervenuto alcun atto o atteggiamento violento, prospettando una ricostruzione dei fatti, che diverge da quella contenuta nel referto arbitrale.

Sostiene la società A.S.D. Pol. Afragolese 1944 che, nel tentativo di liberarsi dalla marcatura di un difensore avversario, il calciatore Pezzi Enrico lo colpiva in maniera del tutto involontaria e che tale condotta non possa assolutamente essere qualificata come violenta ex art. 38 C.G.S. ma, piuttosto, come gravemente antisportiva ex art. 39 C.G.S.

La società reclamante chiede, conseguentemente, anche richiamando un precedente giurisprudenziale di questa Corte, di rideterminare la sanzione inflitta, e, in ottemperanza ai principi di equità e proporzionalità e/o in applicazione delle circostanze attenuanti (art. 13, comma 1 e 2, C.G.S.), di ridurre la squalifica.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 27 settembre 2023, hanno partecipato gli avvocati Salvatore Laguardia e Michele Sibillano, che hanno illustrato sinteticamente le ragioni della società reclamante.

E' stato, altresi, sentito l'arbitro della gara.

Il ricorso è stato quindi ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere respinto.

In applicazione del principio espresso dall’art. 61, comma 1, C.G.S., avuto riguardo al valore di “piena prova” attribuita dall’ordinamento sportivo alle dichiarazioni rese dagli ufficiali di gara all’interno dei referti, queste, in assenza di elementi probatori certi forniti dal soggetto reclamante, debbono costituire il perimetro fattuale nel quale la Corte deve mantenere i limiti del proprio sindacato.

Le dichiarazioni contenute nel referto di gara in ordine all'episodio che ha dato luogo all'espulsione ("Per aver, a gioco fermo, tirato con violenza una gomitata nello stomaco di un avversario") sono state confermate dall'arbitro della gara, il quale ha ribadito in questa sede l'intenzionalità e la dinamica violenta del gesto del calciatore, facendo esplicito riferimento al “caricamento” del braccio in occasione della gomitata costituente causa dell'espulsione.

Né, peraltro, la società reclamante ha portato elementi di chiarezza nella dinamica dei fatti tali da indurre ad una diversa ricostruzione di essi.

La Corte Sportiva di Appello, conseguentemente, ritiene adeguata e proporzionata la sanzione della squalifica di tre gare effettive comminata al calciatore Enrico Pezzi dal Giudice Sportivo.

P.Q.M

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con pec.

 

L'ESTENSORE                                                                IL PRESIDENTE

Antonino Tumbiolo                                                         Patrizio Leozappa

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

 

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