F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0043/CFA pubblicata il 9 Ottobre 2023 (motivazioni) – Montescaglioso Calcio/CR Basilicata

Decisione/0043/CFA-2023-2024

Registro procedimenti n. 0034/CFA/2023-2024

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

SEZIONI UNITE

 

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Salvatore Lombardo – Componente

Sergio Della Rocca – Componente

Vincenzo Barbieri - Componente

Carlo Saltelli - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo numero 0034/CFA/2023-2024 proposto dalla società Montescaglioso Calcio in data 15.09.2023

contro

Comitato Regionale Basilicata per la riforma della decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il C.R. Basilicata n. 18 del 07.09.2023;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

Relatore all'udienza del 27 settembre 2023, tenutasi in videoconferenza, il Pres. Carlo Saltelli e uditi gli Avv.ti Giulio Destratis per il reclamante, Luis Vizzino e Mariano Colucci per il Comitato Regionale Basilicata;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

1.Con il C.U. n. 3 del 6 luglio 2023 Il Comitato regionale (d’ora in avanti anche solo C.R.) Basilicata ha tra l’altro, al punto 3, emanato le “Norme di carattere generale e disposizioni relative ai campionati indetti dal C.R. Basilicata”, disponendo, per quanto qui di interesse, che l’iscrizione al campionato di eccellenza doveva avvenire, a pena di esclusione, entro il termine del 21 luglio 2023, con il pagamento della prima rata degli oneri di iscrizione e con il saldo di eventuali situazioni debitorie, e aggiungendo che il C.R. avrebbe quindi provveduto alla verifica della documentazione e dei versamenti effettuati, informando le società interessate di eventuali inadempienze riscontrate e della possibilità di regolarizzazione entro un nuovo termine, sempre a pena di esclusione.

2. Con nota pec del 24 luglio 2023 il C.R. Basilicata ha informato la società Montescaglioso Calcio, in relazione alla sua richiesta di iscrizione per la stagione sportiva 2023/24 al campionato di Eccellenza, di aver rilevato “…il mancato versamento dell’importo dovuto alla prima rata di iscrizione…come da riepilogo costi in Vostra area Società”, invitandola a “regolarizzare con urgenza e ad inviare copia della ricevuta di versamento effettuato all’indirizzo email contabilità@figcbasilicata.it, entro e non oltre il termine ultimo del 28/07/2023 a pena di esclusione dal campionato”, e chiedendo inoltre “di trasmettere l’avvenuto pagamento relativo alle decisioni del Tribunale federale nazionale delibera n. 25 del 05/09/2022 di , 600,00 e n. 77 del 15/11/2022 di . 600,00”, con l’avvertenza che “in mancanza la Società non potrà essere ammessa al Campionato di competenza stagione sportiva 2023/2024”.

3. Come risulta dagli atti di causa (cfr. scadenziario documenti iscrizione A.S.D. Montescaglioso Calcio), la società Montescaglioso risultava debitrice della complessiva somma di . 5.096,16 (di cui . 3.816,96, quale prima rata della quota di iscrizione a campionato, e . 1.200,00 per le indicate decisioni del Tribunale Federale Nazionale).

4. Il C.R. Basilicata, giusta C.U. n. 10 del 4 agosto 2023, ha deliberato (punto 3.5. – Iscrizioni campionato di Eccellenza 2023/24) di non ammettere al Campionato di Eccellenza 2023/24 la società Montescaglioso Calcio (matr. 933671), “constatata la non conformità dell’iscrizione al Campionato…per carenza della documentazione amministrativa e rilevato che la stessa non ha provveduto a regolarizzare la propria posizione secondo le prescrizioni ricevute con pec del 24 luglio 2023”; ha deliberato anche (punto 3.6 - Completamento organico campionato di Eccellenza 2023/24), “constatata la vacanza di n. 1 posto nel Campionato di Eccellenza; tenuto conto dei criteri, dei termini e delle modalità per l’inoltro delle richieste di ammissione al Campionato in oggetto; esaminata e verificata la conformità dell’unica istanza pervenuta, presentata dalla società Moliterno”, di ammettere al Campionato di Eccellenza la società Moliterno (matr. 59742)”.

5. La società Montescaglioso Calcio ha proposto in data 19 agosto 2023 ricorso ex art. 138, comma 2, C.G.S. al Tribunale federale territoriale C.R. Basilicata avverso la predetta delibera di non ammissione al Campionato di Eccellenza 2023/24, denunciando “Violazione e/o erronea interpretazione e/o applicazione da parte del C.R. LND Basilicata delle disposizioni normative – Eccesso di discrezionalità – Contraddittorietà del provvedimento in ordine all’applicazione della norma rispetto alle precedenti stagioni sportive – Insufficiente motivazione – Irragionevolezza del provvedimento di esclusione contenuto nel C.U. n. 10 della LND Basilicata”.

5.1. In sintesi, dopo aver preliminarmente eccepito la nullità di detta delibera per la mancata indicazione della composizione dell’organo che aveva emanato il provvedimento; per l’insufficiente motivazione che non precisava quale fosse la documentazione amministrativa asseritamente mancante e per la totale assenza della descrizione dell’iter logico, che ne avrebbe giustificato l’adozione, ha esposto di aver correttamente adempiuto, secondo quanto indicato dal C.R. Basilicata, al pagamento di quanto dovuto (. 5016,96) mediante richiesta - da parte del suo Presidente - di bonifico europeo unico (bonifico munito di regolare codice identificativo) presso l’istituto bancario Intesa San Paolo.

Ha evidenziato che solo in data 2 agosto 2023 aveva appreso che il predetto bonifico non era andato a buon fine e che, pur nell’assenza del presidente, grazie alla disponibilità personale di alcuni dirigenti, l’importo dovuto era stato nuovamente versato con un bonifico (. 3.106,96) in data 2 agosto 2023 e a mezzo di altri due bonifici (ciascuno di . 1.000,00) in data 4 agosto 2023.

Ha sostenuto che al momento della riunione - in data 4 agosto 2023 - del C.R. Basilicata per deliberare definitivamente sull’ammissione delle società al campionato di Eccellenza per la stagione sportiva 2023/24 essa era da considerarsi assolutamente in regola con i pagamenti, essendo i relativi termini pacificamente ordinatori (con funzione acceleratoria) e non perentori, come del resto si ricavava dallo stesso tenore letterale di quanto stabilito dal C.U. n. 3 del 6 luglio 2023, ovvero dalla sua interpretazione secondo buona fede (giacché era stato previsto un primo termine - 21 luglio 2023 - per l’iscrizione, ma anche un termine successivo per la regolarizzazione accordato direttamente dallo stesso C.R. Basilicata), nonché dalla stessa prassi seguita negli anni precedenti; il che escludeva in radice qualsiasi dubbio su possibili violazioni del principio della par condicio rispetto alle altre società richiedenti l’ammissione allo stesso campionato.

Ha sottolineato in definitiva la assoluta ingiustizia ed illogicità della sua non ammissione al Campionato di eccellenza che, non tenendo conto della sua buona fede quanto al tempestivo ed esatto adempimento di quanto dovuto ai fini dell’iscrizione al campionato di Eccellenza, non essendole addebitabile il fatto che il bonifico bancario disposto il 28 luglio 2023 non fosse andato a buon fine, aveva fatto irragionevolmente prevalere intollerabili logiche formali e burocratiche al criterio del merito sportivo, avendo essa acquisito sul campo il diritto a partecipare al campionato di Eccellenza per aver vinto la semifinale Play out del Campionato di eccellenza Basilicata 2022/23 disputata contro il Moliterno.

5.2. Ha quindi chiesto:

a) in via preliminare: a1) di emettere in forma inaudita altera parte un provvedimento d’urgenza per la temporanea inibitoria della pubblicazione del calendario del campionato di Eccellenza regionale 2023/24 e dello svolgimento dei sorteggi per la Coppa Italia regionale, al fine di scongiurare la partecipazione alle competizioni di società non aventi diritto; a2) in ogni caso di fissare con urgenza l’udienza di trattazione del (presente) ricorso;

b) in via istruttoria: b1) di acquisire la documentazione inerente la domanda di iscrizione del Moliterno alla stagione sportiva 2023/24; b2) di acquisire la documentazione inerente la domanda di iscrizione del Montescaglioso nelle stagioni sportive 2021/22 e 2022/23; b3) di acquisire testimonianza ex art. 60 C.G.S. con richiesta di audizione del segretario del C.R. Basilicata, sig. Rocco Leone, domiciliato presso il C.R. Basilicata, in ordine alla prassi in uso presso il C.R. Basilicata e più specificamente sul seguente capitolo di prova “Vero è che nelle stagioni sportive precedenti il termine fissato dal C.R. Basilicata per i versamenti da parte delle società della prima rata di iscrizione ai campionati è stato inteso quale termine ordinatorio”;

c) nel merito: c1) di dichiarare nulla la delibera del C.R. Basilicata di cui al C.U. n. 10 del 4 agosto 2023 e conseguentemente di ammettere la società Montescaglioso al campionato di Eccellenza 2023/24 al posto della ripescata Moliterno; c2) di annullare la delibera pubblicata sul C.U. n. 10 del 4 agosto 2023 là dove “Si delibera di non ammettere al campionato di Eccellenza la società Montescaglioso Calcio (matr. 933671)”, nonché di tutti gli atti presupposti annessi, connessi, collegati e conseguenti alla predetta delibera e conseguentemente ammettere la società Montescaglioso al campionato 2023/24 in sostituzione della ripescata Moliterno; c3) in via gradata, di ammettere in soprannumero la società Montescaglioso al campionato di Eccellenza Basilicata n. 2023/24.

6. Il Tribunale federale territoriale C.R. Basilicata con la decisione indicata in epigrafe, nella resistenza del Comitato regionale Basilicata – LND FIGC, ha respinto il ricorso:

- considerando innanzitutto tardivo, per non essere avvenuto nel termine di tre giorni prima dell’udienza (ma direttamente in quest’ultima), il deposito - da parte della società ricorrente - del documento in data 4 settembre 2023, proveniente dall’Istituto bancario Intesa San Paolo, contenente la dichiarazione di non aver dato seguito alla richiesta di bonifico del 28 luglio 3023 per problemi tecnici di funzionamento del proprio home banking, e disponendone l’espunzione dal fascicolo processuale;

- ritenendo del tutto infondate le sollevate censure di nullità dell’impugnata delibera di non ammissione della società ricorrente al campionato di Eccellenza 2023/24;

- evidenziando che il versamento mediante bonifico non è un pagamento pro soluto, bensì pro solvendo, con la conseguenza che il bonifico viene accettato salvo buon fine e l’estinzione dell’obbligazione avviene solo nel momento in cui la somma in esso riportata è effettivamente accreditata/incassata;

- escludendo la invocabilità da parte della società ricorrente [quanto alla riscontrata posizione debitoria] della propria assoluta buona fede, non essendo sufficienti, ai fini dell’applicazione dell’errore scusabile, la semplice buona fede e l’esistenza di fattori soggettivi, ma occorrendo anche che obiettivamente l’errore tragga origine da incertezze o difficoltà di interpretazione delle norme, circostanze non rinvenibili nel caso di specie in cui emergeva una ingiustificata assenza di diligenza;

- sottolineando la perentorietà dei termini per l’ammissione al campionato, ed in particolare di quello del 28 luglio 2023 accordato per la regolarizzazione dell’iscrizione, ciò risultando inconfutabilmente dal tenore letterale del C.U. n. 3 del 6 luglio 2023, senza neppure potersi ragionevolmente invocare ipotesi di forza maggiore/imprevedibilità in ordine al mancato rispetto di quei termini, tanto più che anche il pagamento effettuato il 2 agosto 2023 era stato inammissibilmente parziale, inferiore alla somma effettivamente dovuta;

- rilevando la indiscutibile coerenza con la normativa della delibera impugnata, pienamente giustificata dal principio della par condicio delle società aspiranti alla partecipazione al relativo campionato e dell’affidabilità economica – finanziaria delle stesse;

- aggiungendo infine di aver verificato la sussistenza e la correttezza dell’iscrizione della società Polisportiva Moliterno al campionato di competenza e di non potersi in ogni caso disporre l’ammissione in sovrannumero della società ricorrente, trattandosi di un provvedimento straordinario di esclusiva competenza del Presidente federale.

7. Avverso tale decisione la società Montescaglioso Calcio ha proposto reclamo alla Corte federale di appello chiedendone la riforma alla stregua di due serie di motivi, l’una indicata come eccezioni preliminari, l’altra concernenti il merito.

Con la prima serie ha spiegato quattro motivi, rubricati rispettivamente “Violazione dell’art. 82 c. 4 CGS FIGC”; “Vizio di omessa pronuncia sulle misure cautelari”; “Vizio di omessa pronuncia sulla richiesta di testimonianza” e “Nullità della delibera di esclusione”.

Con la seconda serie ha lamentato “Violazione e/o erronea applicazione da parte del TFT delle disposizioni normative – motivazione insufficiente e contraddittoria”.

8. Ha resistito al reclamo il Comitato regionale Basilicata LND – FIGC che con apposita memoria in data 22 settembre 2023 ne ha dedotto l’assoluta infondatezza e ne ha chiesto il rigetto, stante la assoluta correttezza della decisione del tribunale territoriale sotto tutti i profili contestati.

9. In pari data la società reclamante ha depositato una memoria di replica ex art. 103, comma 1, C.G.S. con cui, oltre ad illustrare brevemente i motivi di reclamo e ad insistere per il relativo accoglimento, ha anche lamentato l’illegittimo ed ingiustificato rifiuto da parte del C.R. Basilicata di rilasciare copia del verbale della riunione del Consiglio direttivo del 4 agosto 2023, la cui acquisizione sarebbe stata necessaria per conoscere i nominativi e il numero dei presenti, la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, le votazioni sui singoli provvedimenti adottati, tanto non potendosi evincere dal conciso provvedimento (impugnato) contenuto nel C.U. n. 10 del 4 agosto 2023, firmato solo dal Presidente e dal Segretario,

10. All’udienza del 27 settembre 2023 i difensori delle parti, come indicati in epigrafe, hanno succintamente illustrato le proprie tesi difensive insistendo nelle rispettive conclusioni.

CONSIDERATO IN DIRITTO

11. Prima di procedere all’esame del reclamo la Corte ritiene necessario preliminarmente osservare che:

- il ricorso proposto in primo grado dalla società Montescaglioso Calcio, come si ricava dalla sua lettura, riguarda la delibera del C.R. Basilicata di cui al C.U. n. 10 del 4 agosto 2023 esclusivamente nella parte in cui è stata disposta la sua non ammissione al campionato di Eccellenza (epigrafe del ricorso) e non anche la delibera di ammissione della società Moliterno (nei cui confronti peraltro non risulta sollevata alcuna censura);

- il thema decidendum è consacrato nell’atto del giudizio, che deve essere redatto in modo chiaro e sintetico (art. 44, comma 4, C.G.S.) anche per consentire il corretto esercizio del diritto di difesa e garantire il rispetto del principio del contraddittorio, non essendone ammessa una estensione, come si ricava dalla specifica previsione di inammissibilità della proposizione di domande nuove (art. 101, comma 3, C.G.S.).

12. Ciò premesso, passando all’esame dei motivi di reclamo, espressamente qualificati come eccezioni preliminari, si osserva quanto segue.

12.1. Con un primo motivo la società Montescaglioso ha innanzitutto lamentato la “Violazione dell’art. 82 co.4 CGS FIGC”, sostenendo che il procedimento di primo grado (rectius la decisione reclamata) sarebbe nullo per la palese violazione della norma rubricata.

A suo avviso, infatti, mentre detta norma impone al Tribunale federale territoriale di pubblicare il dispositivo al termine dell'udienza che definisce il giudizio e che si svolge in camera di consiglio, nel caso di specie, come emergerebbe dalla lettura del relativo verbale, sebbene l’udienza era stata celebrata il 6 settembre 2023, alle ore 16.30, la camera di consiglio si era tenuta il giorno successivo - 7 settembre 2023 – tant’è che il dispositivo era stato pubblicato proprio il 7 settembre 2023 e le era stato comunicato l’8 settembre 2023: in palese violazione della norma e dei principi del giusto processo, il tribunale non solo aveva interrotto illegittimamente e prematuramente la camera di consiglio, ma avrebbe addirittura acquisito mezzi istruttori dopo la chiusura dell’udienza, avendo espressamente ammesso – pag. 5 della decisione – di aver verificato la sussistenza e la correttezza della domanda di ammissione al campionato di competenza della società Moliterno, documentazione non presente nel fascicolo d’ufficio al momento della discussione e neppure mai messa a disposizione di essa ricorrente.

La censura è da respingere, in quanto in parte infondata ed in parte inammissibile.

12.1.1. Invero l’art. 82, comma 4, C.G.S. pone in realtà due regole - entrambe funzionali al principio di celerità cui è ispirato il processo sportivo anche per assicurare il regolare svolgimento delle manifestazioni sportive - l’una relativa alla pubblicazione del dispositivo all’esito della deliberazione della decisione e l’altra concernente la pubblicazione della decisione entro dieci giorni dall’adozione del dispositivo.

Il predetto articolo non contiene alcun riferimento alla camera di consiglio, ma non può dubitarsi né che la deliberazione della decisione debba avvenire in camera di consiglio, né che quest’ultima debba tenersi a conclusione della discussione: nessuna specifica disposizione però fissa il principio di necessaria continuità della camera di consiglio e cioè che essa debba iniziare immediatamente dopo la conclusione dell’udienza e terminare senza possibilità di interruzione fino alla deliberazione della sentenza.

Le concrete modalità di svolgimento della camera di consiglio non possono che rientrare nell’ambito della potestas iudicandi del giudice, essendo funzionali e serventi rispetto alla corretta, adeguata e completa formazione del suo convincimento, che non può in alcun modo essere coartata, condizionata o disciplinata ab externo: quindi nessuna nullità della sentenza può derivare dal fatto che, nella specie, la camera di consiglio, iniziata dopo la conclusione dell’udienza, sia stata interrotta e proseguita nel giorno seguente (allorquando la decisione è stata deliberata e si è proceduto poi alla pubblicazione del dispositivo).

Sotto tale profilo il motivo in esame è infondato.

12.1.2. Sempre con il motivo in esame, e senza alcun diverso accenno operato nella ricordata rubrica, la reclamante ha rappresentato che l’interruzione della camera di consiglio avrebbe consentito al Tribunale territoriale di verificare l’esistenza e la correttezza dell’iscrizione al campionato di competenza della Polisportiva Moliterno, che sarebbe stata ammessa al campionato di Eccellenza in luogo della non ammessa s cietà Mont scaglioso Calcio: ciò emergerebbe dagli atti prodotti ed inoltre la decisione così adottata si sarebbe basata su documenti non presenti nel fascicolo del giudizio al momento della discussione e comunque non conosciuti e non portati a conoscenza della ricorrente.

Orbene deve osservarsi che non è ben chiaro se quanto prospettato dalla reclamante costituisca solo un argomento ad ulteriore supporto dell’asserita inammissibile interruzione della continuità della camera di consiglio ovvero se introduca surrettiziamente ed implicitamente un vizio di nullità della sentenza per difetto di contraddittorio, come tale idoneo a determinare l’annullamento della decisione impugnata con rimessione della causa al primo giudice (richiesta di cui peraltro non vi è traccia nell’atto di reclamo).

Deve al riguardo rilevarsi, poiché i motivi di reclamo, chiari e concisi, hanno la duplice funzione di determinare l’oggetto della controversia, ma al contempo di garantire anche il corretto esercizio di difesa da parte dei controinteressati, che nel caso di specie l’equivoca e lacunosa indicazione della rubrica del vizio in esame e dell’argomentazione di cui si discute, non consente di poter ritenere formulato anche il vizio di nullità della decisione per difetto del contraddittorio; l’attività interpretativa del giudice, pur ispirata al principio di leale collaborazione, non può pregiudicare la posizione della parte controinteressata che abbia non irragionevolmente confidato, ai fini dell’esercizio del suo diritto di difesa (tra cui anche quello di non costituirsi in giudizio), sul tenore letterale del vizio rubricato; del resto anche il costituito C.R. Basilicata  non ha svolto alcuna attività difensiva su tale eventuale profilo di censura.

D’altra parte deve sottolinearsi che, stante l’effettivo thema decidendum, cristallizzato (giusta quanto indicato al par. 11) sulla esclusiva questione dell’ingiustizia e dell’illegittimità della non ammissione al campionato della società Montescaglioso Calcio, l’eventuale accertamento da parte del Tribunale territoriale della regolarità della domanda di iscrizione al campionato di competenza della Polisportiva Moliterno è stato del tutto inutile ed irrilevante, inidoneo ad inficiare la decisione impugnata.

Sotto tale profilo il motivo è da considerarsi inammissibile.

Resta poi da evidenziare che, seppure è vero che il verbale della camera di consiglio del 7 settembre 2023 non risulta firmato, esso deve considerarsi formare un unico documento con il dispositivo di decisione, quest’ultimo debitamente firmato e pubblicato.

12.2. Con il secondo motivo la società Montescaglioso Calcio ha dedotto il “Vizio di omessa pronuncia sulle misure cautelari”, sostenendo la nullità del procedimento di primo grado, (rectius della decisione impugnata) per aver omesso il giudice territoriale di pronunciarsi sulla richiesta di misure cautelari puntualmente formulata con l’atto introduttivo del giudizio.

Ha rilevato sul punto che l’udienza di trattazione del ricorso era stata fissata allorquando era già stato disputato il primo turno di andata della Coppa Italia regionale di Eccellenza e che il calendario del Campionato di Eccellenza era stato pubblicato in data 6.9.2023 alle “ore 05:58 pm”, allorquando il Tribunale non aveva ancora emesso la propria decisione sul ricorso stesso.

La censura deve essere respinta.

La funzione della tutela cautelare, sussistendo i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora, è notoriamente quella di evitare che il tempo occorrente alla decisione del giudizio di merito vada a danno dell’avente diritto, così che essa ha natura strumentale ed interinale rispetto alla decisione di merito; una volta che tale decisione, come nel caso di specie, sia intervenuta, ogni interesse sul punto deve considerarsi venuto meno, così che anche l’accertamento della fondatezza del dedotto vizio è privo di qualsiasi effetto utile.

L’omessa pronuncia da parte del giudice sulla domanda cautelare non inficia del resto di per sé la decisione di merito.

Peraltro deve rilevarsi che la domanda cautelare formulata dalla società ricorrente, anche a voler prescindere da ogni considerazione sulla sussistenza del requisito del fumus boni iuris, era rivolta ad ottenere l’inibizione alla pubblicazione del calendario di Eccellenza regionale e allo svolgimento dei sorteggi di Coppa Italia regionale rispetto ai quali la prospettazione del periculum in mora era stata apodittica e generica (scongiurare la partecipazione di società non aventi diritto), frutto evidente di considerazioni meramente soggettive.

Inoltre la tutela cautelare era stata affidata in via alternativa (“in ogni caso”) anche alla richiesta di urgente trattazione del ricorso, il che, pertanto, deve considerarsi soddisfatto con la sollecita fissazione dell’udienza di trattazione per il 6 settembre 2023.

12.3. Con il terzo motivo di censura la società Montescaglioso Calcio ha eccepito il “vizio di omessa pronuncia sulla richiesta di testimonianza”, avanzata sostanzialmente per provare la prassi asseritamente seguita dal C.R. Basilicata anche negli anni precedenti circa le modalità di iscrizione ai campionati, l’ampia possibilità accordata alle società aventi titolo di sanare/regolarizzare le relative domande, con conseguente natura ordinatoria dei termini di iscrizione (e ciò anche nella prospettiva dell’affidamento incolpevole che una simile prassi aveva creato sulla n n perentori tà dei termini di iscrizione).

La censura deve essere respinta.

Al riguardo, deve osservarsi che spetta al giudice valutare l’ammissibilità e la rilevanza ai fini della decisione delle richieste di testimonianza; si è in presenza di un potere discrezionale il cui esercizio, o mancato esercizio, non è sindacabile se correttamente motivato.

Inoltre il procedimento sportivo, anche attese le esigenze di celerità dello stesso e il criterio di informalità cui è improntato, si svolge – ordinariamente – sulla base delle deduzioni difensive delle parti e delle evidenze documentali e delle prove precostituite, rispetto alle quali la prova testimoniale rimane, comunque, eccezione. Il che, del resto, si evince dall’espressione “necessità di provvedere”, cui fa riferimento l’art. 60 CGS, espressione che, altrimenti, costituirebbe un mero pleonasmo. (Corte federale d’appello, SS.UU., n. 64/2021-2022; Corte federale d’appello, Sez. I, n. 76/2021-2022). In definitiva la prova testimoniale si può porre in contrasto con le esigenze di celerità del processo sportivo - che si svolge, ordinariamente, sulla base delle deduzioni difensive delle parti e delle evidenze documentali e delle prove precostituite, rispetto alle quali l’audizione rimane, comunque, eccezione - e del criterio di informalità cui esso è improntato (Corte federale d’appello, sez. I, n. 1/CFA/2022-2023; Corte federale d’appello, Sez. IV, n. 34/CFA/2023-2024).

Nel caso di specie il vizio dedotto non sussiste in quanto la non ammissione della prova testimoniale richiesta è stata ritenuta correttamente non rilevante e non necessaria.

12.4. E’ ugualmente da respingere il quarto motivo di censura, rubricato “nullità della delibera di esclusione”, con cui la società Montescaglioso Calcio ha in realtà ribadito la sussistenza dei vizi dell’impugnata delibera di non ammissione al campionato, a suo avviso erroneamente respinti dal Tribunale territoriale, concernenti la mancata indicazione della composizione dell’organo che aveva emanato il provvedimento; l’insufficiente motivazione che non precisava quale fosse la documentazione amministrativa asseritamente mancante e la totale assenza della descrizione dell’iter logico, che ne avrebbe giustificato l’adozione.

Difatti, è jus receptum che la legittimità di un provvedimento - nel caso che ci occupa la delibera del C.R. Basilicata - impone l’indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che ne hanno determinato l’adozione in relazione alle risultanze dell’istruttoria, così che sussiste il difetto di motivazione allorquando non sia possibile ricostruire l’iter logico – giuridico seguito dall’autorità emanante e siano indecifrabili le ragioni sottese alla determinazione assunta.

L’obbligo motivazionale deve essere peraltro apprezzato non in senso formale, ma funzionale, in relazione al contenuto dispositivo dell’atto e può dirsi assolto con l’indicazione del fatto costitutivo della decisione che ne ha giustificato l’adozione.

Nel caso di specie, come si è rilevato, la impugnata delibera di non ammissione della ricorrente al campionato di Eccellenza, stagione sportiva 2023/24, è stata così motivata “constatata la non conformità dell’iscrizione al Campionato…per carenza della documentazione amministrativa e rilevato che la stessa non ha provveduto a regolarizzare la propria posizione secondo le prescrizioni ricevute con pec del 24 luglio 2023”.

Come correttamente rilevato anche dal Tribunale territoriale, risulta in tal modo adeguatamente adempiuto l’obbligo motivazionale, emergendo inequivocabilmente l’iter logico giuridico della decisione, cioè il fatto e la disciplina violata, ed essendo per contro irrilevante l’argomentazione della reclamante circa l’asserita carenza della documentazione amministrativa posta a fondamento dell’esclusione, giustificata in realtà, al di là di ogni ragionevole dubbio, dal mancato tempestivo pagamento nei termini indicati della somma di cui era  debitrice.

Priva di rilevanza è la doglianza della mancata indicazione dei componenti dell’organo che ha adottato la delibera impugnata, non essendo stata in alcun modo messa in discussione la validità della seduta e dell’iter di formazione della relativa volontà.

12.5. La serie dei motivi di merito è affidata ad una sola articolata censura, rubricata “Violazione e/o erronea interpretazione e/o applicazione da parte del TFT delle disposizioni normative – Motivazione insufficiente e contraddittoria”.

In sintesi la società Montescaglioso Calcio ha lamentato che erroneamente il Tribunale federale aveva escluso la sussistenza dell’errore scusabile in relazione alle vicende relative al pagamento di quanto dovuto ai fini dell’iscrizione al campionato di Eccellenza, senza tener conto della non imputabilità a sua responsabilità dei fatti che avevano determinato il mancato buon fine del bonifico effettuato in data 28.7.2023, come risultava dalla dichiarazione in data 4 settembre 2023 proveniente proprio dall’istituto bancario Intesa San Paolo, documento il cui deposito in giudizio era stato immotivatamente non ammesso all’udienza del 6 settembre 2023 per la pretesa violazione di una regola processuale (deposito di documento consentito fino a tre giorni prima dell’udienza) del tutto inapplicabile al caso di specie stante la data (4 settembre 2023) del documento.

Ha poi sottolineato che il Tribunale territ riale non av va tenuto conto della sua buona fede giacché, avendo essa avuto notizia solo il 2 agosto 2023 del fatto che il precedente bonifico del 28 luglio 2023 non era andato a buon fine, si era prodigata per eseguire nuovamente il pagamento, cosa che era avvenuta con tre bonifici, uno in data 2 agosto e due il 4 agosto 2023, prima della riunione del C.R. Basilicata sulla decisione di ammissione definitiva delle società aventi titolo al campionato di Eccellenza. A tale data, l’unica rilevante ai fini della iscrizione, la sua posizione era dunque regolare, non potendo dubitarsi della non perentorietà dei termini di iscrizione al campionato, confermata peraltro dalla prassi seguita dal C.R. Basilicata anche negli anni passati e tanto più che in data 3 agosto 2023 essa reclamante aveva ricevuto una nota dal CR Basilicata che segnalava il disguido in ordine a tempi e quantum del versamento del 2 agosto 2023, senza prospettare alcunché in ordine alla esclusione dal campionato.

Ha insistito pertanto per l’accoglimento del reclamo, sottolineando ancora una volta la natura ordinatoria e non perentoria dei termini di iscrizione al campionato, l’inesistenza del potere del C.R. Basilicata di dichiarare di propria iniziativa la perentorietà di certi termini (con riferimento a quello del 28 luglio 2023 concesso per la sanatoria delle irregolarità, non conoscendo se a tutte le società in posizioni di irregolarità fosse stato concesso l’identico termine per la sanatoria) e lamentando l’erroneità della qualificazione pro solvendo e non pro soluto del pagamento effettuato mediante bonifico bancario (il che peraltro avrebbe dovuto determinare l’esclusione anche della Polisportiva Moliterno).

Le argomentazioni poste a sostegno del motivo in trattazione sono tutte destituite di fondamento.

12.5.1. Non può innanzitutto trovare accoglimento la tesi della pretesa ordinarietà dei termini di iscrizione al campionato.

A tanto si oppone, invero, il tenore letterale della disciplina delle iscrizioni contenute nel C.U. n. 3 del 6 luglio 2023 che ha fissato il termine di iscrizione alla data del 21 luglio 2023, a pena di esclusione, prevedendo anche la possibilità di sanatoria in un successivo termine concesso dal C.R. Basilicata, sempre a pena di esclusione: non vi è dubbio alcuna sulla natura di atto normativo, generale e astratto, della disciplina delle iscrizioni e della possibilità che siano stabiliti termini perentori.

Peraltro, anche a voler prescindere dal criterio interpretativo letterale, la perentorietà dei termini di cui ci si occupa si ricava agevolmente dalla loro indiscutibile funzione di assicurare la par condicio di tutte le società aspiranti all’iscrizione e di consentire il regolare avvio dei campionati e delle altre manifestazioni della stagione sportiva con la predisposizione dei necessari atti propedeutici (quali, tra gli altri, la compilazione del calendario oltre che il sorteggio della Coppa Italia regionale).

La stessa possibilità prevista di sanare le eventuali irregolarità delle iscrizioni (il cui termine scadeva il 21 luglio 2023), con la concessione a tal fine di un apposito ulteriore termine, costituisce a ben vedere ulteriore prova della perentorietà dei termini, atteso che la possibilità di sanatoria inerisce ad una domanda già valida e tempestiva, ma solamente incompleta.

12.5.2. Deve tuttavia rilevarsi che la non ammissione della società reclamante al campionato di Eccellenza non può considerarsi dipesa in modo diretto, immediato ed esclusivo dalla mera applicazione della violazione dei termini di iscrizione (21 o 28 luglio 2023) o dalla mancata considerazione della non imputabilità alla società del fatto che il bonifico disposto in data 28 luglio 2023 non era andato a buon fine.

Invero è pacifico che, avendo avuto notizia - per sua espressa ammissione il 2 agosto 2023 - dei problemi di funzionamento dell’home banking dell’istituto bancario Intesa San Paolo (che avevano impedito al bonifico disposto il 28 luglio 2023 di andare a buon fine), la società reclamante invece di provvedere ad estinguere completamente il debito ancora pendente, ha provveduto ad un primo inammissibile parziale versamento in data 2 agosto 2023 di . 3.096, 16, a fronte del debito complessivo di . 5.096,16, integrandolo solo in data 4 agosto 2023 con altri due bonifici di . 2.000.

Può affermarsi che sia stato l’inammissibile ed ingiustificato frazionamento del pagamento, disposto nelle ricordate date del 2 e 4 agosto 2023, a determinare la sua definitiva posizione di irregolarità e non il solo superamento del termine del 28 luglio 2023, il che rende priva di qualsiasi rilevanza la questione dell’asserita mancata valutazione dell’attestazione del 4 settembre 2023 dell’istituto bancario Intesa San Paolo (ciò a tacer del fatto che tale attestazione non indica la data in cui essa sarebbe stata richiesta dalla società reclamante); d’altra parte nessuna prova, neppure a livello indiziario, è stata fornita dell’assoluta obiettiva impossibilità di onorare per intero e tempestivamente il debito avente ad oggetto le somme dovute per l’iscrizione al campionato.

Tanto esclude peraltro ogni rilevanza delle doglianze svolte dalla società reclamante sia quanto alle dedotte erronee considerazioni del Tribunale territoriale circa la natura pro soluto o pro solvendo del pagamento effettuato, sia quanto all’asserito atteggiamento ingiustificatamente punitivo tenuto nei suoi confronti dal C.R. Basilicata che, adagiandosi ad una logica formalistica e burocratica, non avrebbe valorizzato il merito sportivo.

13. Resta da aggiungere per completezza e richiamando quanto osservato sub par. 11 che eventuali ulteriori motivi di censura in qualsiasi modo avanzati con la memoria di replica sono da considerare inammissibili.

Inoltre, sempre per completezza, deve sottolinearsi che la delineata infondatezza delle censure avverso la delibera di non ammissione avrebbe comunque determinato l’inammissibilità per carenza di interesse dell’eventuale impugnazione da parte della società Montescaglioso Calcio della delibera di ammissione al campionato di Eccellenza, al suo posto, della Polisportiva Moliterno.

14. In conclusione alla stregua delle osservazioni svolte il reclamo in epigrafe deve essere respinto.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                                            IL PRESIDENTE

Carlo Saltelli                                                                               Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

 

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