F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0044/CFA pubblicata il 9 Ottobre 2023 (motivazioni) – ASD Cjarlins Muzane-Sig. Matteo Dionisi/Procura Federale

Decisione/0044/CFA-2023-2024

Registro procedimenti n. 0036/CFA/2023-2024

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

SEZIONI UNITE

 

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Salvatore Lombardo – Componente

Domenico Giordano – Componente

Vincenzo Barbieri – Componente

Marco Stigliano Messuti - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0036/CFA/2023-2024 proposto dalla società ASD Cjarlins Muzane, in persona del legale rappresentante pt e dal sig. Matteo Dionisi,

per la riforma della decisione del Tribunale federale nazionale – sezione disciplinare - n. 51 del 15 settembre 2023;

Visti il reclamo con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

relatore nell’udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 3 ottobre 2023, l’Avv. dello Stato Marco Stigliano Messuti e uditi per i reclamanti, l’Avv. Mattia Grassani assistito dall’Avv. Carlutti, e per la Procura federale l’Avv. Maurizio Gentile. Sono altresì presenti il sig. Matteo Dionisi e per la società, il sig. Gianluca Canzian.

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con atto dell’11.8.2023, la Procura Federale deferiva innanzi al Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare:

- il sig. Matteo Dionisi, all’epoca dei fatti tesserato in qualità di calciatore per la Società ASD Cjarlins Muzane, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS in relazione all’art. 38 del CGS per avere lo stesso, in occasione della gara Campodarsego - Cjarlins Muzane, valevole per il Campionato di Serie D, Girone C, disputatasi in data 19 Marzo 2023, tenuto un comportamento ripetutamente violento nei confronti del sig. Pablo Perez Blanco, calciatore della squadra avversaria, dapprima colpendolo volontariamente al viso con il gomito sinistro al 29’ del primo tempo, successivamente, colpendolo ancora una volta volontariamente al viso con il gomito del braccio destro al 43’ del secondo tempo, causando allo stesso un “ trauma cranio/facciale con frattura ossa nasali ” con prognosi di giorni 30;

- la Società ASD Cjarlins Muzane a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del CGS.

L’indagine traeva origine dalla segnalazione effettuata alla Procura federale dal Presidente della ACD Campodarsego, sig. Daniele Pagin. Con nota del 24.3.2023, difatti, il Presidente Pagin esponeva che, in occasione della gara disputata il 19.3.2023, tra la ACD Campodarsego e la ASD Cjarlins Muzane, il calciatore di tale ultima società, Matteo Dionisi, aveva tenuto un comportamento violento e antisportivo nei confronti del calciatore della squadra avversaria Pablo Perez Blanco. In particolare, il calciatore Dionisi avrebbe, più volte, e nello specifico al minuto 29 del primo tempo ed al minuto 43 del secondo tempo, colpito violentemente con una gomitata al naso il calciatore Blanco.

Alla nota inviata alla Procura era allegato il referto del Pronto soccorso, che aveva diagnosticato al sig. Blanco un trauma cranico e la frattura del naso, nonché le riprese video relative agli episodi denunciati.

La Procura federale, ricevuti gli atti, in data 14 aprile 2023, provvedeva ad iscrivere nel relativo registro il procedimento disciplinare n. 872 pf 22-23, avente ad oggetto: “Accertamenti in ordine alla condotta violenta subita dal calciatore Pablo Perez Blanco durante la gara Campodarsego - Cjarlins Muzane del 19 Marzo 2023, valevole per il Campionato di Serie D”.

Nel corso dell’istruttoria, la Procura federale acquisiva, tra gli altri, i fogli di censimento e l’organigramma delle due società coinvolte, le riprese video prodotte, nonché la documentazione sanitaria. Sempre in sede istruttoria, la Procura procedeva all’audizione di una serie di soggetti, tra cui i calciatori Pablo Perez Blanco e Matteo Dionisi.

Quest’ultimo, sentito una prima volta, riferiva di aver avuto, nel corso dell’incontro, alcuni normali contatti di gioco con il calciatore Perez Blanco. Solo verso la fine del secondo tempo, nel tentativo di tenere la marcatura e di allontanare il Perez, lo avrebbe involontariamente colpito al viso invece che al petto.

La Procura procedeva anche ad una seconda audizione del Dionisi. In tale occasione, il Dionisi, dopo aver visionato il filmato relativo allo scontro avvenuto al 29’ del primo tempo, ribadiva la precedente versione, precisando che “in quella occasione ci sono stati dei contatti di gioco…. Ho solo cercato di mantenere la marcatura allontanandolo muovendo le braccia senza recare alcun danno all’avversario”.

Esaminati, quindi, gli atti dell'attività d'indagine espletata, in data 28 giugno 2023, la Procura federale notificava agli incolpati l’avviso di conclusione delle indagini.

Questi ultimi, in data 1° agosto 2023, proponevano alla Procura di definire il procedimento ai sensi dell’art. 126 CGS, indicando quale sanzione finale per il sig. Dionisi, la squalifica di 4 giornate e, per la società, l’ammenda di 400,00.

In data 11.8.2023, la Procura generale dello Sport presso il Coni, "vista la condotta violenta, grave, volontaria e reiterata", non condividendo l’entità delle sanzioni proposte, invitava la Procura a procedere con il deferimento che veniva notificato in data 11/08/2023.

Notificati, quindi, gli atti di deferimento, il Presidente del Tribunale federale nazionale fissava per la discussione l’udienza del 7 settembre 2023.

Il sig. Matteo Dionisi depositava memoria difensiva con la quale chiedeva il proscioglimento, sostenendo che non vi fossero prove in ordine alla sussistenza delle condotte contestate e, comunque, in ordine all’esistenza di un nesso causale tra i colpi inflitti dal Dionisi e la frattura nasale subita dal calciatore Pablo Perez Blanco; in subordine chiedeva, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti ex art. 13 CGS, l’irrogazione di una sanzione anche al di sotto del minimo edittale previsto dall’art. 38 CGS.

Si costituiva in giudizio, con memoria, anche la società “al fine di poter enunciare le proprie difese in udienza e/o raggiungere un accordo ex art. 127 CGS”.

All’udienza del 7 settembre 2023, svoltasi in videoconferenza, comparivano l’avv. Massimo Adamo, in rappresentanza della Procura Federale, e l’avv. Nicola Paolini, in rappresentanza dei deferiti, nonché il D.G., sig. Denis Fiorin.

La Procura federale, riportandosi integralmente all’atto di deferimento, concludeva per il suo accoglimento con l’irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per il sig. Matteo Dionisi, giornate 8 (otto) di squalifica;

- per la società ASD Cjarlins Muzane, euro 800,00 (ottocento/00) di ammenda.

L’avv. Paolini, presentava istanza per addivenire ad un accordo ex art. 127 CGS, che veniva rigettata dal Tribunale in quanto tardiva e nel riportarsi alle proprie memorie, chiedeva il proscioglimento dei deferiti o, in subordine, l’applicazione di una sanzione minima.

Il Tribunale accoglieva il deferimento con la seguente motivazione:

“1. al sig. Dionisi è contestata la violazione dell’art. 4, comma 1, CGS in relazione all’art. 38 del medesimo Codice, intitolato “Condotta violenta dei calciatori”. Occorre, dunque, preliminarmente, comprendere quando è configurabile l’ipotesi disciplinata dall’art. 38 CGS ovvero, in altri termini, comprendere cosa debba intendersi per “condotta violenta”. L’art. 38 CGS non offre una definizione della “condotta violenta”, limitandosi a disciplinare le relative sanzioni laddove tale condotta sia posta in essere da un calciatore. La definizione di “condotta violenta” la si ritrova, invece, nell’art. 35 CGS, intitolato " Condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara". Tale norma, al primo comma, così recita: “Costituisce condotta violenta ogni atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale e che si concretizza in una azione impetuosa ed incontrollata, connotata da una volontaria aggressività, ivi compreso lo sputo, in occasione o durante la gara, nei confronti dell'ufficiale di gara”. Secondo la consolidata giurisprudenza, la condotta violenta consiste in un comportamento connotato da «intenzionalità e volontarietà mirante a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l’integrità fisica […] che si risolve in un’azione impetuosa e incontrollata, connotata da un’accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri» (Decisione/0036/CFA-2022-2023; CSA, Sez. III, 10 giugno 2021, n. 221). Gli elementi che, dunque, consentono di configurare una ipotesi di “condotta violenta”, rilevante ai fini dell’applicazione degli artt. 35 e 38 CGS, sono l’intenzionalità del fatto e la messa in pericolo dell’incolumità del calciatore (ovvero dell’ufficiale di gara nell’ipotesi ex art. 35 CGS). Ai fini che qui rilevano va anche ribadito che il valore probatorio sufficiente per appurare la realizzazione di un illecito disciplinare si deve attestare ad un livello superiore alla semplice valutazione di probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio (come invece è previsto nel processo penale), nel senso che è necessario e sufficiente acquisire - sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti - una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito (CFA, decisione n. 14/CFA/2020/2021;Sezioni Unite, decisione n. 19/CFA/2020/2021; CFA decisione n. 83/CFA/2020/2021; Sezioni unite, decisione n. 105/CFA/2020/2021).

2. Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento non può che ritenersi sussistente la responsabilità del sig. Matteo Dionisi per la condotta contestata. È pacifico dagli atti di causa, in quanto confermato dai vari testimoni sentiti nonché dalle riprese video prodotte, che il sig. Matteo Dionisi, al minuto 29 del primo tempo ed al minuto 43 del secondo tempo della gara Campodarsego - Cjarlins Muzane del 19.3.2023, abbia colpito con una gomitata al naso il calciatore Pablo Perez Blanco. Per quel che riguarda il primo episodio, dalle riprese video emerge come il Dionisi, consapevole di avere alle proprie spalle il calciatore avversario, che cercava di posizionarsi innanzi la porta per ricevere la palla a seguito di un calcio di punizione, mentre in un primo momento tenta di allontanarlo con il movimento delle braccia, immediatamente dopo sferra un colpo al viso con il braccio piegato a gomito. Ancora più grave è il secondo episodio. In tal caso, difatti, dalle riprese video emerge che, mentre entrambi i calciatori erano nell’area di rigore e il pallone era lontano da loro, il Dionisi, senza che vi fosse alcun motivo legato a tattiche di gioco, si è girato verso Pablo Perez Blanco sferrandogli una gomitata diretta al viso. Gli episodi descritti non possono in alcun modo essere interpretati, come sostenuto dal Dionisi, quali normali contatti di gioco. Da entrambi i video, come detto, difatti, si evince con chiarezza non solo la volontarietà e intenzionalità dell’azione posta in essere dal Dionisi e la circostanza che tale azione non era riferibile ad uno scontro di gioco (il Dionisi, soprattutto nel secondo episodio, si è girato verso l’avversario all’esclusivo scopo di sferrargli la gomitata), ma anche l’idoneità delle azioni a mettere in pericolo l’incolumità fisica del calciatore e, dunque, a determinargli un danno (la gomitata è stata sferrata sul viso e, perciò, in una parte significativamente vulnerabile del corpo). Il comportamento tenuto dal calciatore Matteo Dionisi, dunque, integra certamente l’ipotesi di “condotta violenta” di cui agli artt. 35 e, per ciò che concerne i calciatori, 38 CGS. Del resto, lo stesso direttore della gara in cui sono avvenuti i fatti oggetto di deferimento, sentito dalla Procura, dopo aver visionato le riprese degli episodi incriminati, ha espressamente affermato: “Per quanto riguarda il primo episodio, se avessi visto il gesto del giocatore n. 2 del Ciarlins, lo avrei certamente espulso per condotta violenta, senza fischiare il calcio di rigore in quanto il gioco era fermo. Nel secondo episodio avrei espulso il giocatore n. 2 del Ciarlins per condotta violenta e decretato il calcio di rigore per la squadra di casa”.

3. Le conclusioni raggiunte non mutano neppure laddove si voglia ritenere, come sostenuto dal deferito, che non sia stata raggiunta la piena prova della sussistenza di un nesso causale tra la condotta del Dionisi e la frattura nasale subita dal calciatore Pablo Perez Blanco, accertata dal referto medico del Pronto soccorso. Dagli atti acquisiti al procedimento emergono indizi gravi, precisi e concordanti che fanno ritenere, con ragionevole certezza, che la rottura nasale accertata dal Pronto Soccorso immediatamente dopo il termine della partita, possa essere riferibile ai colpi sferrati dal Dionisi. In ogni caso, come si è innanzi visto, ai fini della configurabilità dell’illecito disciplinare di cui all’art. 38 CGS non è necessaria la sussistenza di un danno fisico, il quale non è elemento costitutivo della fattispecie incriminata, ma solo ed esclusivamente la volontarietà della condotta e la sua idoneità a mettere in pericolo l’incolumità fisica del giocatore. In altri termini, la norma in questione è applicabile a prescindere dall'accertamento dell'avvenuta realizzazione di un danno fisico al calciatore e, dunque, a prescindere dall’accertamento della sussistenza di un nesso causale tra la condotta de Dionisi e la frattura nasale subita dal calciatore Pablo Perez Blanco. Alla responsabilità del calciatore Matteo Dionisi, consegue la responsabilità della società ASD Cjarlins Muzane ai sensi dell’art. 6, comma 2, CGS”.

Avverso la predetta decisione proponevano tempestivo e contestuale reclamo sia la società che il sig. Dionisi articolando i seguenti motivi di censura:

1) Difetto di giurisdizione/competenza del TFN per fatti accaduti nel corso di una gara;

2) In subordine omessa valutazione della richiesta ex art. 127 CGS;

3) In subordine nel merito: utilizzo di riprese video non autorizzate e conseguente mancato assolvimento dell’onere probatorio da parte della Procura federale;

4) In ulteriore subordine: omessa motivazione circa la misura aggravata rispetto alla richiesta della Procura federale e omessa valutazione di circostanze attenuanti.

I reclamanti concludevano, chiedendo in via principale, l’annullamento della decisione del TFN e per l’effetto delle sanzioni irrogate; in subordine la riforma della decisione di I° grado con riduzione della sanzione nei limiti del presofferto per Dionisi e per quanto di giustizia per la società.

Si costituiva la Procura federale con memoria chiedendo il rigetto del reclamo nel merito.

I reclamanti depositavano altresì memoria difensiva, argomentando ulteriormente in relazione ai punti 1 e 4 del gravame.

CONSIDERATO IN DIRITTO

In relazione alle censure prospettate con il reclamo questa Corte osserva quanto segue.

1) Difetto di giurisdizione/competenza del TFN per fatti accaduti nel corso di una gara.

Con tale censura i reclamanti contestano la competenza del TFN – Sezione disciplinare - ex art. 79, comma 1, CGS, trattandosi di fatti accaduti durante la competizione sportiva e come tali ex art. 65 e segg. CGS “di esclusiva competenza dell’arbitro e dei suoi collaboratori, nonché del giudice sportivo in prime cure e della Corte sportiva di appello in sede di gravame. In particolare, sulla base di prove televisive non autorizzate è stata sconfessata l’autorità del giudice naturale, ammettendo una nuova valutazione degli episodi e, quindi, della condotta dei giocatori e, soprattutto, dell’operato dello stesso direttore di gara”.

Il motivo di gravame, trattandosi di domanda nuova, è inammissibile per violazione dell’art. 101, comma 3, CGS.

Ha ripetutamente chiarito questa Corte che il divieto dei nova in appello preclude alla parte di introdurre nuove domande processuali, connotate da un nuovo (o mutato) petitum ovvero da una nuova (o mutata) causa petendi e, quindi, di domande caratterizzate da una nuova (o mutata) richiesta giudiziale ovvero da nuovi (o mutati) fatti costitutivi della pretesa azionata (Cfr. Sezioni Unite, decisione n. 96/CFA/2021-2022; Sezione I, decisione n. 24/CFA/2021-2022; Sezione II, decisione n. 59/CFA/20202021; Sezione I, decisione n. 78/CFA/2020-2021; Sezione IV, decisione n. 0038/CFA/2022-2023).

Peraltro, ammettere la rilevabilità del difetto di competenza in sede di appello – allorché nulla si sia ritenuto di eccepire in primo grado - aumenterebbe il rischio di un tardivo revirement sulla questione, in violazione del principio di ragionevole durata del processo, in deroga a quanto previsto dall’art. 44, comma 2, del Codice di giustizia sportiva e dall’art. 2, comma 3, del Codice CONI. In sostanza, sulla questione della competenza non è stato svolto alcun contradditorio in prime cure e non esiste un capo di pronuncia contro il quale dirigere l’impugnativa. L’opposta tesi farebbe venir meno la ragion d’essere del giudizio di primo grado, per devolvere al solo giudice d’appello questioni che potrebbero essere definite immediatamente dal primo giudice, senza prolungare la durata di un processo, quale quello sportivo, che è improntato al principio della massima celerità e a rigorosi termini di celebrazione e di durata. Con sostanziale vanificazione della funzione del doppio grado di giudizio. A ciò va soggiunto che, trattandosi di un motivo che inficia non il provvedimento reclamato, ma un capo della decisione appellata, è evidente che il giudice d’appello non può desumerlo dai fatti di causa, ma deve necessariamente riferire il proprio giudizio ad un capo specifico della decisione appellata (Sezione I, decisione n. 0044/CFA/2022-2023).

2) In subordine omessa valutazione della richiesta ex art. 127 CGS.

Il motivo è infondato.

Contrariamente a quanto dedotto in sede di reclamo, il Tribunale, come risulta dal verbale di udienza del 7/9/2023, rigettava la richiesta formulata dal difensore degli odierni reclamanti della concessione di un termine per “addivenire ad un accordo ex art. 127 CGS”, attesa la sua tardività.

Questa Corte condivide integralmente la decisione del giudice di prime cure, per due ordini di ragioni.

In primis, l’art. 127 CGS prevede che, dopo l’atto di deferimento, e prima che venga svolta la prima udienza innanzi al Tribunale federale, l’incolpato può accordarsi con la Procura federale per richiedere all’organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta o commutata.

Il Codice in vigore, rispetto a quello abrogato (art. 23 CGS del 2007 fino alla conclusione del dibattimento di I° grado), individua il termine ultimo per chiedere il patteggiamento, in un momento anteriore allo svolgimento della prima udienza.

Nel caso di specie tale termine non è stato rispettato, atteso che in apertura di udienza dinanzi al Tribunale gli odierni reclamati si sono limitati a chiedere un termine per addivenire ad un accordo ex art. 127 CGS.

In secundis l’accordo non sarebbe mai potuto intervenire, né il Tribunale avrebbe potuto ratificarlo, atteso che ai sensi del 7 comma dell’art. 127, il “patteggiamento” è escluso per fatti commessi con violenza che abbiano comportato lesioni gravi alla persona, come avvenuto nella fattispecie in esame.

3) In subordine nel merito: utilizzo di riprese video non autorizzate e conseguente mancato assolvimento dell’onere probatorio da parte della Procura federale.

Il motivo di gravame, trattandosi di domanda nuova, è inammissibile per violazione dell’art. 101, comma 3, CGS.

Valgano al riguardo le considerazioni espresse in relazione al primo motivo di reclamo.

In ogni caso, i due episodi violenti contestati, risultano confermati non solo dalle testimonianze rese in sede istruttoria, prima del deferimento, ma dallo stesso Dionisi con dichiarazioni aventi natura confessoria.

4) In ulteriore subordine: omessa motivazione circa la misura aggravata rispetto alla richiesta della Procura federale e omessa valutazione di circostanze attenuanti.

Anche l’ultimo motivo di gravame è destituito di fondamento.

La decisione del Tribunale è in linea con il dettato normativo previsto dall’art. 38 CGS.

La norma disciplina due ipotesi: la condotta violenta che prevede quale sanzione minima alternativamente “la squalifica per tre giornate o a tempo determinato”; la condotta gravemente violenta che invece prevede alternativamente “la squalifica per cinque giornate o a tempo determinato”.

Il TFN, nell’ambito delle legittime prerogative riconosciute dalla norma, ha optato, rispetto alla richiesta della Procura federale della squalifica del Dionisi per otto giornate, per una sanzione “a tempo determinato” di due mesi.

Peraltro, va osservato che i comportamenti lesivi, attribuiti al Dionisi, per le modalità con cui si sono manifestati, per la loro gravità e per le conseguenze fisiche che ne sono derivate al calciatore Blanco, integrano gli estremi della condotta “gravemente violenta” disciplinata dall’ultimo capoverso dell’art. 38 CGS (Cfr. CFA, sezione I, decisione n. 36/2022-2023).

In tal senso, va corretta la motivazione del Tribunale che ha ricondotto gli episodi contestati al Dionisi “all’ipotesi di condotta violenta”.

Quanto alla richiesta di applicazione dell’art. 13 CGS in punto di circostanze attenuanti, va rilevata l’inammissibilità della questione attesa la novità della domanda per violazione dell’art. 101, comma 3, CGS.

Ad ogni buon conto la gravità dei fatti esclude di poter fare applicazione delle circostanze attenuanti disciplinate dall’art. 13 CGS, tenendo anche presente che, ai sensi del combinato disposto dell’art. 12, comma 1 e 44, comma 5 CGS, la misura della sanzione deve avere carattere di effettività ed afflittività (Cfr. CFA – Sezioni Unite – decisione n. 14/2023-2024).

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                                 IL PRESIDENTE

Marco Stigliano Messuti                                                    Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

 

 

 

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