F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0018/CSA pubblicata del 13 Ottobre 2023 – Potenza Calcio S.r.l.

Decisione/0018/CSA-2023-2024

Registro procedimenti n. 0029/CSA/2023-2024

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

II SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Pasquale Marino – Presidente

Maurizio Borgo - Vice Presidente (relatore)

Paolo Tartaglia – Componente

Giuseppe Gualtieri - Rappresentante AIA

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0029/CSA/2023-2024, proposto dalla Società Potenza Calcio s.r.l.,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, di cui al Com. Uff. n. 35/DIV del 3.10.2024;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 13.10.2023, l’Avv. Maurizio Borgo e udito il legale della Società reclamante, l'Avv. Filippo Pandolfi;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENITO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

La Società Potenza Calcio s.r.l. ha impugnato la decisione sopra citata con la quale, in riferimento alla gara Potenza/Monterosi Tuscia del 30.9.2023, è stata inflitta al dirigente della Società, Vincenzo D’Ambrosio, l’ammenda di 500,00 "per avere tenuto un comportamento non corretto in quanto:

1. indicato nella distinta di gara fra i componenti della panchina aggiuntiva, per l'intero primo tempo della gara non sostava in panchina ma si allontanava dal recinto di gioco per poi rientrare in campo alla fine del primo tempo, rivolgendo frasi irriguardose nei confronti dei componenti della Procura Federale e del Commissario di Campo;

2. al rientro delle squadre in campo per la disputata del secondo tempo, non sedeva in panchina ma si allontanava nuovamente dal recinto di gioco uscendo dal cancello posto a ridosso della curva e, al 92° minuto della gara, rientrava in campo e si posizionava in piedi tra le due panchine a ridosso della recinzione del terreno di gioco.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S. valutate le modalità complessiva dei fatti (r. proc. fed, r. c.c., panchina aggiuntiva).".

A sostegno dell’impugnazione, diretta ad ottenere, in via principale, la riduzione della sanzione della inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la Società nell’ambito federale a tutto il 17 ottobre 2023 (sanzione, quest’ultima, che, per come si dirà a breve, non risulta essere stata inflitta al sig. D’Ambrosio Vincenzo) al c.d. presofferto, e, in via subordinata, l’annullamento della sanzione pecuniaria, la Società ricorrente ha svolto alcune considerazioni.

In particolare, la Società Potenza Calcio s.r.l. ha sostenuto, con riferimento alla condotta contestata dal Giudice Sportivo al D’Ambrosio, consistita nel non essersi seduto, ovvero essersi allontanato, dalla panchina aggiuntiva, la totale irrilevanza della stessa dal punto di vista disciplinare, aggiungendo che tale condotta sarebbe da imputare ad una indisposizione del D’Ambrosio (peraltro, documentata con certificato medico prodotto in allegato al reclamo).

Quanto, invece, alle frasi irriguardose, rivolte all’indirizzo dei componenti della Procura Federale e del Commissario di Campo, la Società reclamante contesta che le frasi rivolte dal D’Ambrosio nei confronti dei predetti soggetti possano ritenersi irriguardose ma che siano, invece, da ascrivere ad una semplice critica dell’operato degli stessi, formulata solo in modo nervoso dovuto alle non perfette condizioni di salute del D’Ambrosio.

In data 12.10.2023, la Società Potenza Calcio s.r.l. ha fatto pervenire atto di rinuncia al reclamo.

Dal che discende l’estinzione del procedimento.

P.Q.M.

Dichiara estinto il procedimento.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                                IL PRESIDENTE

Maurizio Borgo                                                                Pasquale Marino

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

 

 

 

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