F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0046/CFA pubblicata il 17 Ottobre 2023 (motivazioni) – PF-sig. De Luca Giuseppe

Decisione/0046/CFA-2023-2024

Registro procedimenti n. 0033/CFA/2023-2024

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

SEZIONI UNITE

 

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Salvatore Lombardo – Componente

Mauro Mazzoni – Componente

Marco Lipari - Componente

Ida Raiola - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo n. 0033/CFA/2023-2024 proposto dal Procuratore federale e dal Procuratore federale aggiunto,

per la riforma della decisione del Tribunale federale nazionale – Sezione disciplinare n. 47/TFNSD-2023-2024 del giorno 12 settembre 2023;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Relatore nell’udienza, tenutasi in videoconferenza in data 9 ottobre 2023, il Pres. Ida Raiola e udito, per la Procura federale, l’avv. Giorgio Ricciardi;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue;

RITENUTO IN FATTO

1. Con atto prot. Prot. 3666/866 pf 22-23/GC/SA/ep del giorno 8 agosto 2023, il Procuratore federale e il Procuratore federale aggiunto deferivano, dinanzi al Tribunale federale nazionale - Sezione disciplinare (d’ora in poi TFN-SD), il sig. Giuseppe De Luca, all’epoca dei fatti associato all’Associazione italiana arbitri (d’ora in poi, AIA) con la qualifica di Osservatore arbitrale, appartenente alla Sezione AIA di Paola (CS), per rispondere della violazione dell'art. 42, commi 1 e 3 lett. a), b), e c) del Regolamento dell’AIA, sia in via autonoma che in relazione agli articoli 4, 5 e 6 del Codice etico e di comportamento dell'AIA, in quanto, in occasione della gara di II Categoria della Delegazione distrettuale di Rossano (CS), Nuova Grisolia Calcio - Virtus Cavoleto, disputatasi a Grisolia (CS) in data 18 marzo 2023, nell'intervallo della stessa, era entrato all'interno dello spogliatoio dell'arbitro (insieme ad altro soggetto, suo amico e non tesserato), chiedendogli di favorire la squadra del Grisolia.

1.1. All’udienza svolta dinanzi al TFN – SD del 7 settembre 2023, il rappresentante della Procura federale, avv. Alessandro Boscarino, chiedeva che, in danno del deferito sig. Giuseppe De Luca, fosse irrogata la sanzione minima di anni 1 (uno) di sospensione.

1.2. Con decisione n.47/TFNSD – 2022-2023 del giorno 21 settembre 2023, il Tribunale federale nazionale – Sezione disciplinare, declinava la propria competenza in favore del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale della Calabria – LND, cui rimetteva gli atti, con salvezza dei diritti di prima udienza.

1.3. Con atto prot. 7019/866pf22-23/GC/SA/mg del 14 settembre 2023, il Procuratore federale e il Procuratore federale aggiunto proponevano reclamo avverso la detta pronuncia del TFN-SD, chiedendo che, in riforma della decisione gravata, la Corte federale d’appello dichiarasse la competenza a giudicare del Tribunale federale nazionale, con rinvio, ove ritenuto, a quest’ultimo per l’esame del merito, ai sensi dell’art.106, comma 2, del Codice della giustizia sportiva (d’ora in poi, C.G.S).

1.4. All’udienza del giorno 9 ottobre 2023, tenutasi con la modalità della videoconferenza, l’avv. Giorgio Ricciardi, per la Procura federale, insisteva per la riforma della decisione di primo grado, concludendo come in atti.

1.5. All’esito della discussione, il reclamo veniva trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il reclamo è fondato e va accolto nei termini che vanno ad illustrarsi.

2.1. Torna all’esame delle Sezioni unite di questa Corte federale d’appello la questione relativa alla individuazione del giudice competente (in primo grado) per i procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale nei confronti degli appartenenti all’Associazione italiana arbitri (d’ora in poi, AIA) per la violazione delle norme del Regolamento AIA, a seguito della novella dell’art.62 del Regolamento AIA, questione decisa da queste Sezioni unite con la pronuncia n.0009/CFA-2023-2024.

2.2. Nella decisione qui gravata il TFN-SD, ribadendo l’orientamento già esaminato e respinto da questa Corte con la pronuncia innanzi richiamata, indica nel criterio della gerarchia delle fonti la regola risolutiva del conflitto ingeneratosi tra la nuova formulazione dell’art.62 del Regolamento AIA e gli artt. 84 e 92 del Codice della giustizia sportiva (d’ora in poi, C.G.S.), individuando nella disposizione regolamentare il precetto di rango (gerarchico) inferiore e, perciò, cedevole rispetto alla diversa previsione codicistica.

2.3. L’orientamento del TFN-SD non convince per le ragioni già esposte nella decisione di queste Sezioni unite e che devono intendersi qui integralmente richiamate e, tra esse, il principale seguente rilievo argomentativo: “ accedendo all’opzione ermeneutica prescelta dal T.F.N. – S.D. per risolvere l’antinomia tra le fonti normative determinatasi in seguito all’adozione del nuovo regolamento AIA, in punto di riparto delle competenze degli organi di giustizia sportiva di livello nazionale e di livello territoriale in ambito disciplinare e, dunque, argomentando solo in termini di relazione gerarchica tra le fonti, si perviene al sostanziale svuotamento della portata precettiva dell’art.62 del nuovo regolamento AIA, laddove avrebbero dovuto essere apprezzati e focalizzati, anche alla luce delle premesse e della finalità sottese alla riforma in parola, sia il dato temporale della sopravvenienza del nuovo precetto sia la sua generale portata applicativa, quale essa emerge dalla formulazione letterale della disposizione, che oblitera del tutto il riferimento alla rilevanza territoriale della condotta della quale sia ravvisato un profilo disciplinare e, conseguentemente, sul piano processuale sportivo, il radicamento della competenza del giudice sportivo in ambito territoriale”.

2.4. Neppure convince l’ulteriore argomentazione spesa a sostegno del proprio indirizzo dal TFN –SD, secondo la quale le nuove diposizioni del Regolamento AIA avrebbero dovuto essere sottoposte all’approvazione della Giunta nazionale del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) in forza della previsione dell’art.7, comma 5, lett. L) dello Statuto CONI (secondo cui la Giunta nazionale di tale organismo: “1) approva, ai fini sportivi, gli statuti, i regolamenti per l’attuazione dello statuto, i regolamenti di giustizia sportiva e i regolamenti antidoping delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate”), di tal che, in difetto di detta approvazione le nuove disposizioni regolamentari AIA dovrebbero considerarsi inefficaci. Può, infatti osservarsi, in contrario, che la disposizione di cui all’art.7, comma 5, dello Statuto CONI non solo, dal punto di vista letterale, non ricomprende i Regolamenti di settore, come quello AIA (o del Settore tecnico), ma anche che essa ha il suo corrispondente nella previsione dell’art. 27, comma 2, dello Statuto FIGC che sottopone all’approvazione della Giunta regionale del CONI “gli statuti, i regolamenti per l’attuazione dello statuto, i regolamenti di giustizia sportiva e i regolamenti antidoping delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate”, non, quindi, i regolamenti di settore.

2.5. Queste Sezioni unite ribadiscono, pertanto, il proprio orientamento, secondo cui il criterio risolutore della antinomia determinatasi tra le fonti normative in esame (art. 62 Regolamento AIA; artt. 84 e 92 C.G.S.) deve essere individuato in quello della successione temporale delle disposizioni, avuto riguardo alla sovrapponibilità (sia pure in contrasto) del loro contenuto precettivo, assegnando prevalenza alla fonte entrata in vigore in epoca successiva (lex posterior derogat priori), ciò non senza evidenziare, però, l’opportunità che il legislatore federale intervenga espressamente per ricondurre ad un’unità, con un insieme di disposizioni tra loro coerenti anche dal punto di vista formale, il sistema di riparto delle competenze tra i diversi livelli, nazionale e federale, della giustizia sportiva, cosicché va, conseguenzialmente, affermata la prevalenza del criterio di radicamento, a livello nazionale, della competenza del giudice sportivo con riguardo all’ambito disciplinare delle condotte dei tesserati AIA.

2.6. Così decisa la questione preliminare di competenza, può scrutinarsi il merito della vicenda oggetto del deferimento, non sussistendo i presupposti – per le ragioni esposte nella più volte richiamata decisione n. 0009/CFA -2023-2024 (cui si rinvia anche la citazione dei precedenti in termini) - per rimettere il procedimento al primo giudice, atteso che la fattispecie non è riconducibile ad alcuna delle previsioni di rinvio di cui all’art.106 C.G.S.

2.7. Venendo, quindi, alla fattispecie in esame, e tenuto conto del pieno effetto devolutivo dell’appello nell’ordinamento processuale sportivo (per cui vi è perfetta coincidenza tra l’ambito della cognizione del giudice d’appello e l’ambito della cognizione del giudice di primo grado), la Corte osserva che la condotta contestata al deferito sig. Giuseppe De Luca risulta provata dalle risultanze dell’istruttoria – in nessun modo smentite o dequotate nella loro valenza probatoria da riscontrabili elementi in contrario - e, in particolare, dalla concordanza, in ordine alle condotte addebitate al De Luca, tra le annotazioni nel supplemento di rapporto redatto dall’A.E. Tonino Fiore, all’esito dell’incontro sportivo tenutosi a Grisolia, valido per il Campionato di seconda Categoria Girone A, tra le squadre del Grisolia e della Virtus Caloveto in data 18 marzo 2023 (dunque, stilate nell’immediatezza del fatto) e le dichiarazioni rese dal medesimo nel corso dell’audizione del 27 aprile 2023 (cfr. in atti nel procedimento di primo grado).

2.8. La condotta tenuta dal sig. Giuseppe De Luca – la cui gravità è di immediata percezione perché intesa ad alterare il risulto sportivo dell’incontro di calcio tra le squadre del Grisolia e della Virtus Caloveto – integra la violazione dell'art. 42, commi 1 e 3 lett. a), b), e c) del Regolamento dell’AIA, sia in via autonoma che in relazione agli articoli 4, 5 e 6 del Codice etico e di comportamento dell'AIA.

Come è noto, ai sensi del comma 1 dell’art. 42 del Regolamento AIA “ gli arbitri sono tenuti a svolgere le proprie funzioni con lealtà sportiva, in osservanza dei principi di terzietà, imparzialità ed indipendenza di giudizio, nonché a comportarsi in ogni rapporto comunque riferibile alla attività sportiva, con trasparenza, correttezza e probità”; ai sensi del comma 3 lett. a), b) e c) dell’art.42 in parola “gli arbitri, in ragione della peculiarità del loro ruolo, sono altresì obbligati: a) ad osservare il presente Regolamento, le norme secondarie ed ogni altra direttiva e disposizione emanata dai competenti organi associativi, nonché a rispettare il codice etico e di comportamento; b) a mantenere tra loro rapporti verbali ed epistolari secondo i principi di colleganza e di rispetto dei ruoli istituzionali ricoperti; c) ad improntare il loro comportamento, anche estraneo allo svolgimento dell’attività sportiva e nei rapporti con colleghi e terzi, ai principi di lealtà, trasparenza, rettitudine e della comune morale, a difesa della credibilità ed immagine dell’AIA e del loro ruolo arbitrale;…”.; ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 del Codice etico e di comportamento dell’AIA, è disposto, rispettivamente, che il Codice ai rivolge a tutti gli associati AIA (art.4), che “gli associati devono improntare i loro comportamenti in conformità alle leggi ed ai regolamenti vigenti. Nell’esercizio delle attività di rispettiva competenza ogni Associato deve dimostrare sempre trasparenza, onestà, lealtà, correttezza, equità, imparzialità, segretezza, riservatezza, probità, terzietà, rispetto delle regole, indipendenza, decoro, rigore, autonomia, autorevolezza, integrità morale, mirando al raggiungimento del c.d. “principio di qualità” L’arbitro rappresenta il garante del rispetto delle regole ed il suo comportamento e la sua immagine, anche fuori dal campo da gioco, devono promuovere il valore educativo dello sport e della sana competizione. È richiesta ad ogni Associato la solidarietà verso gli altri ed un agire secondo lo spirito di gruppo nel raggiungimento degli obiettivi comuni. Chiunque abbia la responsabilità di applicare regole di carattere associativo e tecnico deve attenersi a criteri di equità e giustizia. Gli incarichi vanno svolti con diligenza e accuratezza che devono essere considerati come gli strumenti più idonei per il predetto obiettivo di qualità” (art.5) e, infine, tra l’altro, che “il comportamento dell’Associato deve essere espressione di legalità ed apparire come tale, deve riscuotere la fiducia e l’affidamento attraverso comportamenti improntati alla dignità della funzione, alla correttezza ed alla lealtà. I comportamenti oltre a riferirsi al senso di giustizia, devono essere ispirati alla “virtù del ben operare”.” (art.6, 6.1, prima parte).

2.9. Sussistendo le contestate violazioni e valutata la congruità della sanzione richiesta in primo grado dalla Procura federale in relazione alla gravità del fatto, la Corte si determina, quindi, ad irrogare in danno del sig. Giuseppe De Luca, all’epoca dei fatti associato A.I.A. con la qualifica di Osservatore arbitrale, appartenente alla Sezione A.I.A. di Paola (CS), la sanzione di anni 1 (uno) di sospensione.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della decisione impugnata, irroga al sig. De Luca Giuseppe la sanzione della sospensione di anni 1 (uno).

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Ida Raiola                                                               Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

 

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