F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 067/TFN – SD del 9 Ottobre 2023 (motivazioni) – Ricorso del sig. Lorenzo Bonello contro Associazione Italiana Arbitri – AIA – Reg. Prot. 39/TFN-SD

Decisione/0067/TFNSD-2023-2024

Registro procedimenti n. 0039/TFNSD/2023-2024

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Antonella Arpini – Componente

Valeria Ciervo – Componente

Andrea Giordano – Componente (relatore)

Roberto Pellegrini – Componente

Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA

ha pronunciato, all’udienza del giorno 28 settembre 2023, sul ricorso proposto dall'A.B. Dott. Lorenzo Bonello nei confronti dell'Associazione Italiana Arbitri - AIA per l’annullamento dei CC.UU. AIA del 26 luglio 2023 n. 37, del 1° agosto 2023 n. 38 e del 10 agosto 2023 n. 44, nella parte in cui ha rigettato le richieste dell’associato di inserimento nell’organico della CON PROF,

la seguente

DECISIONE

Il ricorso introduttivo

Viene in decisione il ricorso, proposto in data 24 agosto 2023 dal Dott. Lorenzo Bonello nei confronti dell’Associazione Italiana Arbitri – AIA per l’annullamento dei Comunicati Ufficiali AIA 26 luglio 2023, n. 37, 1° agosto 2023, n. 38 e 10 agosto 2023, n. 44, nella parte in cui hanno rigettato le richieste dell’associato di inserimento nell’organico della CON PROF.

Il ricorrente ha dedotto di essere stato associato AIA dal 1974 al 1977 e, in seguito, dal 1982 a oggi, prima presso la Sezione di Imperia poi presso quella di Albenga; di aver superato l’esame per diventare AFQ nel 1994; di essere stato promosso alla CAN nel 2006 e di essere stato dismesso dalla CAN A al termine della stagione sportiva 2010-2011; di aver ricoperto il ruolo di componente del settore tecnico dal 2011 sino al 2021 (salvo che per la stagione sportiva 2013-2014 in quanto responsabile degli osservatori presso il CRA Liguria); di essere stato nominato quale OT presso la CON DIL, incarico confermato nel luglio 2022.

La parte ha, quindi, dedotto di aver presentato apposita istanza per l’inserimento nell’organico della CON PROF; istanza respinta con il Comunicato Ufficiale 26 luglio 2023, n. 37 (oggetto dell’odierna impugnativa).

Il ricorrente ha evidenziato, infine, di non essere stato reintegrato neppure in forza dei successivi Comunicati Ufficiali AIA 1° agosto 2023, n. 38 e 10 agosto 2023, n. 44, pure gravati con il ricorso che ha dato avvio alla presente controversia.

In diritto, il Bonello ha impugnato il Comunicato Ufficiale 26 luglio 2023, n. 37, invocando l’asserita violazione dell’articolo 27, comma V, lett. A) § iii Reg. Organi Tecnici, nonché la violazione dell’articolo 3, l. 7 agosto 1990, n. 241, insieme all’eccesso di potere in cui sarebbe incorsa parte convenuta, al difetto di motivazione e alla manifesta perplessità.

Il gravato provvedimento risulterebbe lesivo dell’obbligo di motivazione, non avendo il Comitato Nazionale indicato le ragioni sottese al diniego della richiesta del Bonello di inserimento nell’organico della CON PROF.

Secondo la prospettazione di parte, i provvedimenti adottati dal Comitato Nazionale in sede di formazione degli organi tecnici, sebbene proiezione di discrezionalità tecnica, sarebbero soggetti all’obbligo motivazionale; cosa che comporterebbe la necessità di rendere intellegibile all’interessato le ragioni sottese a una determinazione di segno negativo.

Il provvedimento oggetto di censura recherebbe una motivazione di “carattere apodittico, se non proprio stereotipato”, in quanto sarebbe stato onere dell’organo dettagliare le ragioni di rigetto dell’istanza ovvero esplicitare i motivi di contrasto tra la normativa dell’AIA e la domanda di parte.

Inoltre, sempre secondo quanto si legge nell’atto introduttivo, il Comitato Nazionale avrebbe omesso di dettagliare quali esigenze tecniche avrebbero fondato il manifestato diniego.

Parte ricorrente ha, altresì, impugnato i successivi Comunicati Ufficiali 1° agosto 2023, n. 38 e 10 agosto 2023, n. 43 facendo valere la loro asserita illegittimità derivata, per violazione dell’articolo 3, l. 7 agosto 1990, n. 241, l’eccesso di potere, il difetto di motivazione e la manifesta perplessità della stessa parte motiva.

La memoria difensiva

Per l’AIA, si è costituito l’Avv. Valerio Di Stasio.

Ha, anzitutto, eccepito l’inammissibilità del ricorso, per non avere parte ricorrente evocato in giudizio la FIGC.

In particolare, secondo la prospettazione di parte, inerendo la vicenda controversa alla materia dell’inquadramento degli arbitri, la stessa non esaurirebbe i suoi portata ed effetti all’interno dell’AIA, essendo destinata a riflettersi, direttamente e indirettamente, nei rapporti tra l’associato e la FIGC.

Le valutazioni degli osservatori arbitrali assumerebbero “un ruolo di fondamentale importanza nell’impiego degli arbitri”, ai quali a propria volta spetta la verifica della regolarità dei campionati. Essendo questi ultimi di esclusiva competenza della FIGC, consterebbe l’interesse della medesima Federazione alla partecipazione al giudizio.

Nel merito, ha fatto rilevare l’infondatezza dell’atto introduttivo.

La disciplina regolamentare attribuirebbe al Comitato Nazionale dell’AIA una mera facoltà di inserire nell’organico degli osservatori arbitrali coloro che abbiano presentato istanza; facoltà che risulterebbe condizionata alla sussistenza dei necessari presupposti e previa imprescindibile valutazione delle esigenze tecniche di ogni OT.

La scelta se accogliere o meno la singola domanda sarebbe rimessa alla discrezionalità del Comitato Nazionale, che non risulterebbe pertanto soggetto al vincolo di una stringente motivazione.

In ogni caso, come si legge alle pagg. 8 e seguenti della memoria difensiva dell’AIA, nel caso di specie, non ricorrerebbero le condizioni di inclusione di parte ricorrente nell’organico della CON Professionisti.

Invero, al termine della stagione sportiva 2010/2011, il Bonello sarebbe stato avvicendato dall’organico degli OA a disposizione della CAN A.

Avvicendamento siffatto sarebbe conseguito alla proposta di dismissione dal ruolo formulata dall’allora Responsabile della CAN A; circostanza che, ai lumi della disciplina regolamentare, risulterebbe perclusiva rispetto all’inserimento nell’organico degli osservatori arbitrali della CON Professionisti.

L’istanza della parte non avrebbe, pertanto, comunque potuto trovare accoglimento.

La riunione del 28 settembre 2023

Il giudizio è stato chiamato alla riunione del giorno 28 settembre 2023.

Sono comparsi: per il ricorrente, l’Avv. Filippo Pandolfi; per l’Associazione Italiana Arbitri - AIA, l’Avv. Valerio Di Stasio. Nel riportarsi al proprio ricorso, l’Avv. Pandolfi ha contestato l’eccezione di inammissibilità formulata dall’AIA, evidenziando come l’esito del ricorso non sia di interesse della FIGC.

Nel merito, la parte ha ribadito i motivi di ricorso, rimarcando il difetto di motivazione del Comunicato Ufficiale 26 luglio 2023, n. 37, oggetto di impugnativa.

L’Avv. Di Stasio ha ribadito le eccezioni e difese contenute nella propria memoria difensiva.

Ha, in particolare, insistito nell’eccezione di inammissibilità per disintegrità del contraddittorio, in ragione dell’interesse della FIGC in relazione all’esito del giudizio.

Nel merito, si è riportato a quanto dedotto in sede di memoria, chiedendo rigettarsi il ricorso in ragione della sua infondatezza.

La decisione

Dato l’ordine di esame delle questioni, disegnato dall’art. 276, comma 2, c.p.c. (applicabile al presente giudizio in ragione dell’art. 3, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva FIGC, che, richiamando le “disposizioni del Codice CONI”, rinvia anche all’art. 2, comma 6, di quest’ultimo, a propria volta espressivo del c.d. rinvio esterno “ai principi e alle norme generali del processo civile”), deve pregiudizialmente delibarsi l’eccezione di difetto di inammissibilità formulata dall’AIA in memoria e reiterata in seno alla riunione del 28 settembre 2023.

L’eccezione è infondata.

Premesso che la fattispecie controversa inerisce all’organizzazione dell’AIA e che le peculiari caratteristiche dell’ordinamento sportivo ostano al riconoscimento – nel relativo processo – di posizioni di vero e proprio controinteresse, la FIGC non sarebbe comunque, rispetto alle doglianze di parte ricorrente, controinteressata, difettando in suo capo il requisito sostanziale dell’interesse giuridicamente qualificato eguale e contrario a quello dell’istante.

Nel merito, il ricorso è destituito di giuridico fondamento.

Parte ricorrente ha invocato la presunta violazione, da parte dell’AIA, dell’obbligo di motivazione, per non avere l’Associazione dato conto e ragione del rigetto dell’istanza di inserimento nell’organico della CON PROF.

Occorre, anzitutto, premettere che, alla luce dell’art. 27 del Regolamento degli Organi Tecnici dell’AIA ( “Definizione organici degli O.A. a disposizione degli Organi Tecnici Nazionali e requisiti per la promozione”), non sussistono “diritti” degli istanti all’inserimento negli organici degli osservatori arbitrali.

Il disposto, al suo quinto comma, parla chiaramente in termini di “facoltà” del Comitato Nazionale di eventualmente integrare gli organici, visti gli organici degli osservatori arbitrali a disposizione degli Organi Tecnici Nazionali e valutate le esigenze tecniche di ogni OT (“Il Comitato Nazionale, determinati ai sensi dei precedenti commi gli organici degli osservatori arbitrali a disposizione degli Organi Tecnici Nazionali, ha facoltà, valutate le esigenze tecniche di ogni O.T., di integrare i medesimi organici accogliendo le domande di ammissione alla funzione di O.A. nei singoli Organi Tecnici presentate, entro il termine del 15 luglio di ogni stagione sportiva, dagli arbitri benemeriti, dirigenti benemeriti ed osservatori arbitrali in possesso dei seguenti requisiti: a. per la CON Professionisti: i. abbiano ottenuto dalla F.I.F.A. la qualifica di arbitro internazionale; ii. siano stati responsabili della C.A.N., della C.A.N. C, della C.A.N. D, della C.O.N. Professionisti o della C.O.N. Dilettanti; iii. siano stati componenti della C.A.N., della C.A.N. C, della C.A.N. D, della C.O.N. Professionisti o della C.O.N. Dilettanti; iv. siano stati per almeno quattro stagioni sportive componenti del Comitato Nazionale; v. siano stati A.A. internazionali o A.A. a disposizione della C.A.N. per almeno cinque stagioni sportive e abbiano superato gli esami di qualificazione alle funzioni di O.A. vi. siano stati A.E. a disposizione della C.A.N. ed abbiano superato gli esami di qualificazione alle funzioni di O.A.”).

La definizione di detti organici è dunque affidata alle discrezionali valutazioni del Comitato Nazionale, che accoglie le domande di inserimento solo in presenza di concrete esigenze tecniche degli OT; esigenze tecniche alle quali il Comunicato gravato ha fatto riferimento.

Va, poi e più in generale, rilevato che, ferma rimanendo la dubbia applicabilità del dettato dell’art. 3 della l. n. 241 del 1990 al caso di specie, attesi i peculiari connotati privatistici dell’ordinamento sportivo, la stessa giurisprudenza che ha concorso a delineare il diametro applicativo della disposizione non ne ha fatto un imperativo categorico, ma un generale principio suscettibile di modulazioni coerenti con la singola fattispecie e proporzionali alle sue caratteristiche (cfr., ad es., Cons. St., sez. IV, 10 febbraio 2023, n. 1459).

Emblematico è, più in particolare, quell’ormai pacifico indirizzo secondo cui l’obbligo di motivazione soffre eccezioni non solo in relazione alla natura del potere esercitato ma anche alla materia controversa (cfr., ad es., Ad. Plen., 17 ottobre 2017, n. 8) e alle concrete e peculiari circostanze del caso, dovendosi dare inter alia rilievo alle effettive possibilità di esercizio, da parte dell’interessato, del proprio diritto di difesa e alla emersione, in sede infraprocedimentale, delle ragioni tali da impedire l’accoglimento dell’istanza (Cons. St., sez. V, 20 agosto 2013, n. 4194: “non può ritenersi che l’Amministrazione incorra nel vizio

di difetto di motivazione quando le ragioni del provvedimento siano chiaramente intuibili sulla base della parte dispositiva del provvedimento impugnato o si verta in ipotesi di attività vincolata (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 27 agosto 2012, n. 4610 e sez. IV, 7 giugno 2012, n. 3376) […] alla luce dell’attuale assetto normativo, devono essere attenuate le conseguenze del principio del divieto di integrazione postuma, dequotando il relativo vizio tutte le volte in cui l’omissione di motivazione successivamente esternata: - non abbia leso il diritto di difesa dell’interessato; - nei casi in cui, in fase infraprocedimentale, risultano percepibili le ragioni sottese all’emissione del provvedimento gravato; - nei casi di atti vincolati”).

Nel caso che ne occupa, non può anzitutto dirsi che sia mancata la motivazione del diniego dell’istanza del privato.

Come si è anticipato, il rilievo determinante delle esigenze tecniche degli OT è stato richiamato dal Comunicato Ufficiale AIA 26 luglio 2023, n. 37; cosa che ha consentito alla parte di avere contezza delle ragioni ostative all’accoglimento dell’istanza e, quindi, di adeguatamente esercitare le sue prerogative defensionali.

Né può sostenersi che la materia oggetto dell’odierna disamina sia in toto assimilabile alle diverse determinazioni in tema di promozione e dismissione di arbitri e osservatori arbitrali; determinazioni che postulano la valutazione delle prestazioni tecniche dei singoli e, pertanto, richiedono un onere di motivazione coerente con tali preliminari accertamenti (non assimilabili al rilievo delle esigenze tecniche rimesse – come si è detto – al vaglio di opportunità del Comitato Nazionale).

Non può, poi, dirsi che le ulteriori ragioni dettagliate nella memoria difensiva dell’AIA fossero sconosciute al ricorrente.

Quest’ultimo ben conosceva, infatti, i motivi della concreta impossibilità del suo inserimento nell’organico degli osservatori arbitrali della CON Professionisti, per essere sprovvisto dei requisiti che tale inserimento avrebbero legittimato (più in particolare, per essere stato a suo tempo dismesso dall’organico degli osservatori della Commissione Arbitri Nazionale A).

Tale difetto dei basilari requisiti legittimanti emerge, a chiare lettere, dalla “Relazione di fine stagione sportiva 2010-2011” (Commissario: S. Braschi; Vice Commissari: G. Borriello e A. Stagnoli), in atti, che aveva originato la “dismissione per normale avvicendamento”; relazione che evidenziava che, in mancanza di “prospettive future e potenzialità per completare un percorso”, non vi sarebbero stati i presupposti per il mantenimento di parte ricorrente nel ruolo.

La mancanza dei presupposti è stata, peraltro, oggetto di esternazione nel verbale della seduta del Comitato Nazionale dell’AIA 25 luglio 2023, n. 4, pure in atti, ove alla pag. 3 si legge: “Non entrano in organico, per la CON Professionisti, Bonello Lorenzo di Albenga per assenza di requisiti e Raiola Vincenzo di Torre Annunziata per mancanza di necessità di organico”; cosa che consente di ritenere integrato uno dei quei casi di insussistenza del vizio di motivazione che la stessa giurisprudenza invocata (cfr. la richiamata pronuncia Cons. St., sez. V, 20 agosto 2013, n. 4194) pacificamente riconosce.

In definitiva, non consta il difetto di motivazione invocato dal Bonello, come non sussistono, per omologhe ragioni, i vizi di invalidità derivata denunciati in relazione ai Comunicati 1 agosto 2023, n. 38 e 10 agosto 2023, n. 44.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso.

Così deciso nella Camera di consiglio del 28 settembre 2023.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Andrea Giordano                                                              Carlo Sica

 

Depositato in data 9 ottobre 2023.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

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